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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/10/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
n.78/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, UG MI
EL, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. DE NICOLO ANTONIO -c.f. C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 28/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - La domanda attorea – finalizzata ad ottenere, previo accertamento del corrispondente diritto, la condanna dell' al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente degli assegni per il nucleo familiare relativi al periodo dal 01°/07/2021 al
10/12/2021, oltre agli accessori nella misura prevista dalla legge
– è fondata e, pertanto, deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
II. - In via preliminare, occorre rilevare che l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988
1 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 – finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico – è attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Inoltre, spetta anche, ai sensi del comma ottavo dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (così
Cass., Sez. Lav., Sent. n. 7668/96).
III. - Con riferimento alla sussistenza dei requisiti per ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in questione, secondo l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità che si condivide [Cass. Sez. Lav., Sentenza n.
8973 del 17/04/2014 (Rv. 630757 - 01)], «L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del d.l. 13 marzo
1988, n. 69, conv. in legge 13 maggio 1988, n. 153, presuppone la duplice condizione - la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato - dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa, nonché della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, per cui l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare».
III.1. - In merito alla legittimazione passiva, va rimarcato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez.
Lav., Sentenza n. 4533 del 05/05/1998 (Rv. 515113 - 01)], «Unico
2 obbligato alla erogazione degli assegni familiari è l' CP_1 laddove il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice "adiectus solutionis causa", con la conseguenza che, ove l' abbia comunicato al CP_1 datore di lavoro la non spettanza del trattamento, quest'ultimo non è più tenuto ad anticiparlo ai dipendenti».
III.1.1. - Ne discende che la parte ricorrente ha correttamente incardinato il presente giudizio contro l' CP_1
Al riguardo, inoltre, occorre segnalare che la S.C. ha statuito in questa materia affermando che «Perché nasca il diritto del datore di lavoro al rimborso degli assegni familiari da parte dell' è CP_1 necessario che il datore di lavoro dimostri di aver adempiuto gli oneri impostigli dalla legge e dia la prova di aver fornito all' tutte le notizie e i documenti richiesti per CP_2
l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari al fine di mettere quest'ultimo in condizione di accertare che i pagamenti degli assegni sono stati realmente eseguiti e che i lavoratori beneficiari dell'erogazione ne avessero diritto» [Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n. 4651 del 29/03/2001 (Rv. 545318 - 01)].
Ne discende che i rapporti tra datore di lavoro ed Istituto previdenziale attengono ad un profilo differente, che non può trovare ingresso nel presente giudizio a prescindere dalla circostanza che la parte ricorrente, comunque, ha fornito la prova del suo diritto agli ANF per il periodo oggetto di causa.
III.2. - Al riguardo, occorre segnalare che, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la difesa di parte ricorrente ha provato che – a fronte dell'attività di lavoro Parte_1 subordinato espletata alle dipendenze della società Ferramenta
Pugliese s.r.l., già corrente in Terlizzi alla S.P. 231 km. 19+650
(successivamente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Trani) – aveva maturato una serie di crediti di lavoro (inclusi il trattamento di fine rapporto e le retribuzioni relative alle ultime mensilità del rapporto di lavoro cessato in data
10/12/2021) senza ricevere il pagamento degli ANF per il periodo oggetto di causa;
che, pertanto, aveva richiesto ed ottenuto
3 l'insinuazione al passivo fallimentare per i crediti di lavoro;
che la domanda avanzata telematicamente in data 14/07/2022 all' al fine di ottenere il pagamento diretto degli ANF non CP_1 aveva sortito alcun esito positivo;
che la durata del rapporto di lavoro fino al 10/12/2021 era documentato attraverso la produzione delle ultime buste paga.
III.3. - Inoltre, non è contestata la circostanza che il ricorrente sia stato collocato in CIGS nel periodo per il quale ha formulato richiesta di pagamento diretto all' degli ANF. CP_1
III.3.1. - Né assume rilievo in senso ostativo al riconoscimento del diritto azionato la mancata autorizzazione della cassa integrazione da parte dell' , considerato che, ai sensi CP_1 dell'art. 3, comma 9, del d.lgs. 148/15, gli ANF spettano anche ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, senza che, quindi, la mancata ammissione alla Cassa Integrazione del datore di lavoro da parte dell' possa riverberare i CP_2 propri effetti sulla posizione del ricorrente in assenza di altri elementi ostativi alla concessione del beneficio.
Né va trascurata la circostanza che il ricorrente aveva percepito regolarmente gli ANF fino alla data in cui il datore di lavoro aveva disposto la sospensione dell'attività lavorativa a fronte della domanda di CIGS (come emerge anche dalle buste paga prodotte e rilasciate dalla società ex datrice di lavoro, in cui sono stati conteggiati gli importi spettanti al lavoratore a titolo di ANF – all.2 del fascicolo di parte ricorrente) e dalla risposta fornita dall' in data 30/09/2022 sul ricorso amministrativo presentato CP_1 dal ricorrente il 20/07/2022, in cui veniva confermato il rigetto della domanda diretta ad ottenere gli ANF a fronte della riscontrata scopertura contributiva relativamente al periodo in contestazione (“Gli assegni familiari sono prestazioni accessorie da pagare su prestazione principale. Nessun flusso Emens trasmesso”).
III.3.2. - Infine, occorre rimarcare che l' non ha dedotto e/o CP_1 documentato nulla in merito alle eventuali somme poste in compensazione dalla parte datoriale a titolo di assegni familiari
4 liquidati in favore dell'odierno ricorrente rispetto ai contributi versati.
III.4. - In conclusione, deve affermarsi che sussiste il diritto del ricorrente alla liquidazione degli ANF, ricorrendo i presupposti di legge per l'erogazione come da documentazione in atti (mancato pagamento dal datore di lavoro, intervenuto fallimento del datore di lavoro, appartenenza a nucleo familiare, risultante dalla autocertificazione reddituale in atti).
Di conseguenza, l' va condannato al pagamento degli ANF in CP_1 favore del ricorrente per il periodo dal 01°/07/2021 al
10/12/2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria non cumulabili tra di loro ai sensi dell'art.16, comma 6, L.
n.412/1991 con decorrenza dalle date di maturazione di ciascun credito e fino al soddisfo.
IV. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (fino ad Euro 1.100,00 nei limiti delle somme conteggiate nelle buste paga a titolo di ANF per complessivi Euro
760,58), tenuto conto della concreta complessità della questione trattata senza espletamento di alcuna attività istruttoria e senza operare l'aumento ai sensi dell'art.4, comma 1 bis D.M. cit., in quanto il ricorso risulta essere stato redatto con tecniche informatiche non idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione – seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a CP_1 corrispondere in favore della parte ricorrente gli ANF relativi al periodo dal 01°/07/2021 al 10/12/2021 per la causale di cui in motivazione, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei arretrati, salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma,
5 della legge n. 412/91, con decorrenza dalla data di maturazione di ciascun credito e sino al soddisfo;
-condanna l' a rifondere in favore della parte ricorrente CP_1 le spese processuali, che liquida complessivamente in Euro 500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Trani, 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro
UG MI EL
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, UG MI
EL, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. DE NICOLO ANTONIO -c.f. C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 28/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - La domanda attorea – finalizzata ad ottenere, previo accertamento del corrispondente diritto, la condanna dell' al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente degli assegni per il nucleo familiare relativi al periodo dal 01°/07/2021 al
10/12/2021, oltre agli accessori nella misura prevista dalla legge
– è fondata e, pertanto, deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
II. - In via preliminare, occorre rilevare che l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988
1 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 – finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico – è attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Inoltre, spetta anche, ai sensi del comma ottavo dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (così
Cass., Sez. Lav., Sent. n. 7668/96).
III. - Con riferimento alla sussistenza dei requisiti per ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in questione, secondo l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità che si condivide [Cass. Sez. Lav., Sentenza n.
8973 del 17/04/2014 (Rv. 630757 - 01)], «L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del d.l. 13 marzo
1988, n. 69, conv. in legge 13 maggio 1988, n. 153, presuppone la duplice condizione - la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato - dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa, nonché della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, per cui l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare».
III.1. - In merito alla legittimazione passiva, va rimarcato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez.
Lav., Sentenza n. 4533 del 05/05/1998 (Rv. 515113 - 01)], «Unico
2 obbligato alla erogazione degli assegni familiari è l' CP_1 laddove il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice "adiectus solutionis causa", con la conseguenza che, ove l' abbia comunicato al CP_1 datore di lavoro la non spettanza del trattamento, quest'ultimo non è più tenuto ad anticiparlo ai dipendenti».
III.1.1. - Ne discende che la parte ricorrente ha correttamente incardinato il presente giudizio contro l' CP_1
Al riguardo, inoltre, occorre segnalare che la S.C. ha statuito in questa materia affermando che «Perché nasca il diritto del datore di lavoro al rimborso degli assegni familiari da parte dell' è CP_1 necessario che il datore di lavoro dimostri di aver adempiuto gli oneri impostigli dalla legge e dia la prova di aver fornito all' tutte le notizie e i documenti richiesti per CP_2
l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari al fine di mettere quest'ultimo in condizione di accertare che i pagamenti degli assegni sono stati realmente eseguiti e che i lavoratori beneficiari dell'erogazione ne avessero diritto» [Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n. 4651 del 29/03/2001 (Rv. 545318 - 01)].
Ne discende che i rapporti tra datore di lavoro ed Istituto previdenziale attengono ad un profilo differente, che non può trovare ingresso nel presente giudizio a prescindere dalla circostanza che la parte ricorrente, comunque, ha fornito la prova del suo diritto agli ANF per il periodo oggetto di causa.
III.2. - Al riguardo, occorre segnalare che, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la difesa di parte ricorrente ha provato che – a fronte dell'attività di lavoro Parte_1 subordinato espletata alle dipendenze della società Ferramenta
Pugliese s.r.l., già corrente in Terlizzi alla S.P. 231 km. 19+650
(successivamente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Trani) – aveva maturato una serie di crediti di lavoro (inclusi il trattamento di fine rapporto e le retribuzioni relative alle ultime mensilità del rapporto di lavoro cessato in data
10/12/2021) senza ricevere il pagamento degli ANF per il periodo oggetto di causa;
che, pertanto, aveva richiesto ed ottenuto
3 l'insinuazione al passivo fallimentare per i crediti di lavoro;
che la domanda avanzata telematicamente in data 14/07/2022 all' al fine di ottenere il pagamento diretto degli ANF non CP_1 aveva sortito alcun esito positivo;
che la durata del rapporto di lavoro fino al 10/12/2021 era documentato attraverso la produzione delle ultime buste paga.
III.3. - Inoltre, non è contestata la circostanza che il ricorrente sia stato collocato in CIGS nel periodo per il quale ha formulato richiesta di pagamento diretto all' degli ANF. CP_1
III.3.1. - Né assume rilievo in senso ostativo al riconoscimento del diritto azionato la mancata autorizzazione della cassa integrazione da parte dell' , considerato che, ai sensi CP_1 dell'art. 3, comma 9, del d.lgs. 148/15, gli ANF spettano anche ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, senza che, quindi, la mancata ammissione alla Cassa Integrazione del datore di lavoro da parte dell' possa riverberare i CP_2 propri effetti sulla posizione del ricorrente in assenza di altri elementi ostativi alla concessione del beneficio.
Né va trascurata la circostanza che il ricorrente aveva percepito regolarmente gli ANF fino alla data in cui il datore di lavoro aveva disposto la sospensione dell'attività lavorativa a fronte della domanda di CIGS (come emerge anche dalle buste paga prodotte e rilasciate dalla società ex datrice di lavoro, in cui sono stati conteggiati gli importi spettanti al lavoratore a titolo di ANF – all.2 del fascicolo di parte ricorrente) e dalla risposta fornita dall' in data 30/09/2022 sul ricorso amministrativo presentato CP_1 dal ricorrente il 20/07/2022, in cui veniva confermato il rigetto della domanda diretta ad ottenere gli ANF a fronte della riscontrata scopertura contributiva relativamente al periodo in contestazione (“Gli assegni familiari sono prestazioni accessorie da pagare su prestazione principale. Nessun flusso Emens trasmesso”).
III.3.2. - Infine, occorre rimarcare che l' non ha dedotto e/o CP_1 documentato nulla in merito alle eventuali somme poste in compensazione dalla parte datoriale a titolo di assegni familiari
4 liquidati in favore dell'odierno ricorrente rispetto ai contributi versati.
III.4. - In conclusione, deve affermarsi che sussiste il diritto del ricorrente alla liquidazione degli ANF, ricorrendo i presupposti di legge per l'erogazione come da documentazione in atti (mancato pagamento dal datore di lavoro, intervenuto fallimento del datore di lavoro, appartenenza a nucleo familiare, risultante dalla autocertificazione reddituale in atti).
Di conseguenza, l' va condannato al pagamento degli ANF in CP_1 favore del ricorrente per il periodo dal 01°/07/2021 al
10/12/2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria non cumulabili tra di loro ai sensi dell'art.16, comma 6, L.
n.412/1991 con decorrenza dalle date di maturazione di ciascun credito e fino al soddisfo.
IV. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (fino ad Euro 1.100,00 nei limiti delle somme conteggiate nelle buste paga a titolo di ANF per complessivi Euro
760,58), tenuto conto della concreta complessità della questione trattata senza espletamento di alcuna attività istruttoria e senza operare l'aumento ai sensi dell'art.4, comma 1 bis D.M. cit., in quanto il ricorso risulta essere stato redatto con tecniche informatiche non idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione – seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a CP_1 corrispondere in favore della parte ricorrente gli ANF relativi al periodo dal 01°/07/2021 al 10/12/2021 per la causale di cui in motivazione, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei arretrati, salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma,
5 della legge n. 412/91, con decorrenza dalla data di maturazione di ciascun credito e sino al soddisfo;
-condanna l' a rifondere in favore della parte ricorrente CP_1 le spese processuali, che liquida complessivamente in Euro 500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Trani, 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro
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