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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/10/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1487/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1487/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1 CP_2 OCLITE
[...] DA CP_2
CP_3 [...]
TE CP_4 SORIANA Controparte_5
CONVENUTO/I
ER TO
INTERVENUTO
Oggi 13 ottobre 2025 il dott. Pietro Merletti constata che:
Per l'avv. MANIERI MASSIMO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. VI IU e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_6
Per l'avv. VI IU e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
Per DA TE l'avv. VI IU e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
Per l'avv. VI IU e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_7
Per l'avv. VI IU e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_4
Per l'avv. VI IU e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_8
.
pagina 1 di 5 I procuratori delle parti hanno partecipato alla discussione ex art. 127 ter cpc e hanno precisano le conclusioni come da rispettive memorie e atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1487/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANIERI MASSIMO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MANIERI MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VI Controparte_6 C.F._2 IU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DE ALBENTIIS 12/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. VI IU
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VI CP_2 C.F._3 IU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DE ALBENTIIS 12/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. VI IU DA TE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VI IU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DE ALBENTIIS 12/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. VI IU IP TE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VI IU C.F._4 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DE ALBENTIIS 12/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. VI IU
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VI IU e dell'avv. , Controparte_4 elettivamente domiciliato in VIA DE ALBENTIIS 12/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. VI IU
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VI IU e Controparte_8 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DE ALBENTIIS 12/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. VI IU
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ER TO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO pagina 3 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive memorie.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di Parte_1 revocare la sentenza numero 36 pronunciata il 15 gennaio 2013 con cui venne dichiarata l'intervenuta usucapione del casale ed annessa corte distinti in catasto del Comune di Montorio al Vomano foglio 26 numero 1433 NCT oggi 1418 nceu, ed i successivi atti di donazione;
egli agisce come procuratore di erede con altri dei proprietari, citati da o e , CP_9 Persona_1 CP_2 CP_6 CP_3 che ottennero la sentenza pur consapevoli che gli originari proprietari citati erano deceduti e che nell'ambito di una causa per divisione ereditaria era stato ottenuto il sequestro dell'asse ereditario. Nonché la nullità delle successive donazioni che hanno interessato il casale. , Controparte_6 CP_1
NI, ,e gli eredi e eccepiscono la inammissibilità dell'azione in quanto CP_2 CP_3 CP_8 la loro controparte nel giudizio di usucapione fu oltre ai danti causa dell'attrice; Parte_2 l'immobile in virtù di usucapione accertato con sentenza 41/03 del Tribunale di Teramo era stato usucapito da . catastalmente non risultava in alcun modo. Parte_2 Controparte_11
la qualità di erede dell'attrice. Non è provata la data della scoperta del dolo. Il menzionato CP_12 sequestro giudiziario non è mai stato trascritto, e quindi gli odierni convenuti in buona fede ignoravano tutta la vicenda. Disconoscono gli asseriti versamenti dei genitori a titolo di canone di locazione eventualmente pretesi da non legittimati. L'immobile risultava dal 2010 essere interamente di proprietà di . Non vi è alcun dolo collegato all'atto di citazione. In subordine chiedono Parte_2 essersi verificata l'usucapione abbreviata. Nessun incombente istruttorio è stato ammesso e pertanto, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata discussa e decisa come da odierna sentenza. Cassazione 14161/25 afferma che In tema di legittimazione attiva, sulla parte che ricorre per cassazione, nell'asserita qualità di successore a titolo universale della persona parte del precedente grado di merito, incombe l'onere di dimostrare, mercé le produzioni documentali consentite dall'articolo 372 del Cpc, il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede: in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione sul punto ad opera della controparte, poiché questione rilevabile d'ufficio, siccome afferente alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d'impugnazione. Cassazione, 390/25 afferma che La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede. ha, con Controparte_11 documentazione, provato sia la morte dei propri genitori che la propria qualifica di erede;
quindi incontestabile è la sua qualità di erede. Balza agli occhi che la sentenza, di cui si chiede la revoca, è stata pronunciata senza che venisse nominato un curatore agli scomparsi, giusta la sentenza 220/1986 della Corte Costituzionale;
il che avrebbe dovuto fare, attesa la presunta età ultracentenaria dei danti causa della odierna ricorrente, in realtà morti sessant'anni prima che fosse stato instaurato il contraddittorio. Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 1, solo quando consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. ( Corte d'Appello di Brescia, 356/21). Una volta pertanto comprovata la malafede di LI PE, che era a conoscenza del fatto che il terreno era sotto sequestro e quindi della effettiva situazione del terreno stesso, egli intenzionalmente, in questo favorito dalla non nomina del curatore allo scomparso nel giudizio di usucapione, ebbe a citare in giudizio coloro della cui eredità si pagina 4 di 5 controverteva, e pertanto con dolo non ebbe a citare i loro eredi, tra cui indubbiamente anche la odierna ricorrente. Per quanto attiene una eventuale fase rescissoria, nel corso della quale i convenuti vorrebbero comprovare una loro usucapione abbreviata sul fondo per cui è causa, basti affermare che manca la fides;
e comunque non hanno i convenuti articolato alcuna prova in tal senso, limitandosi a chiedere la precisazione delle conclusioni in quanto la causa appariva del tutto documentale. Sennonché, insegna Cassazione, 5031/22, che In tema di impugnazione per revocazione, il precetto - sancito a pena di inammissibilità dall'art. 398 comma 2 c.p.c. - di indicare, fin dall'istanza di revocazione, le prove del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti, impone che la data in questione debba costituire un preciso "thema probandum" e risultare "ab initio", perchè, dandosi ingresso al giudizio rescindente, è necessario conoscere, ai fini della decorrenza del termine perentorio, se, almeno secondo l'assunto di chi agisce, questo non appaia scaduto;
non vale, pertanto, ad escludere la sanzione dell'inammissibilità, l'integrazione di tali indicazioni negli atti difensivi successivi a quello introduttivo, nè l'eventuale accertamento d'ufficio svolto da parte del giudice ed inteso a precisare il giorno della scoperta. Afferma parte che chiede la revoca di aver scoperto il dolo il 20 marzo 2018, a seguito di una visura;
orbene, il fatto che il terreno fosse posto in vendita, era noto dal febbraio 2018; per agire in revoca ha lasciato trascorrere un mese, facendo la voltura il 20 marzo 2018; e pertanto l'azione deve dichiararsi intempestiva, il termine non dovendo essere misurato dal 20 marzo 2018, ma dal febbraio 2018, per cui doveva subito attivarsi per effettuare la voltura e così non far trascorrere invano i trenta giorni, dal momento che poteva sapere che, essendo stato posto in vendita il terreno , esso doveva essere passato di mano sicuramente per un titolo artificiosamente costituito. E pertanto non resta che dichiarare la inammissibilità dell'azione, essendo evidente che la scoperta del dolo non poteva che essere avvenuta in forma piena a febbraio del 2018 , quando a seguito del cartello con il cellulare di ben CP_13 poteva la ricorrente attivarsi, essendo a piena conoscenza del tentativo di vendita dell'immobile per evidente fraudolento cambio di intestazione, per ottenere la visura e quindi rispettare il severo termine decadenziale di trenta giorni dalla scoperta;
che non può che ancorarsi al cartello di febbraio. Ne consegue quindi che il ricorso va dichiarato inammissibile. La probabile fondatezza dell'azione, che comunque va detto che con una maggiore diligenza dell'attore che dal 2009 avrebbe potuto curare le dovute trascrizioni, per il tramite del suo curatore speciale, il che omise di fare, sarebbe stata prevenuta, se solo non fosse da dichiarare inammissibile, impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la inammissibilità dell'azione; spese compensate.
Teramo, 13 Ottobre 2025. Il giudice Pietro Merletti
Letta mediante pubblicazione.
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1487/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1 CP_2 OCLITE
[...] DA CP_2
CP_3 [...]
TE CP_4 SORIANA Controparte_5
CONVENUTO/I
ER TO
INTERVENUTO
Oggi 13 ottobre 2025 il dott. Pietro Merletti constata che:
Per l'avv. MANIERI MASSIMO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. VI IU e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_6
Per l'avv. VI IU e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
Per DA TE l'avv. VI IU e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
Per l'avv. VI IU e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_7
Per l'avv. VI IU e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_4
Per l'avv. VI IU e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_8
.
pagina 1 di 5 I procuratori delle parti hanno partecipato alla discussione ex art. 127 ter cpc e hanno precisano le conclusioni come da rispettive memorie e atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1487/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANIERI MASSIMO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MANIERI MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VI Controparte_6 C.F._2 IU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DE ALBENTIIS 12/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. VI IU
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VI CP_2 C.F._3 IU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DE ALBENTIIS 12/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. VI IU DA TE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VI IU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DE ALBENTIIS 12/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. VI IU IP TE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VI IU C.F._4 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DE ALBENTIIS 12/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. VI IU
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VI IU e dell'avv. , Controparte_4 elettivamente domiciliato in VIA DE ALBENTIIS 12/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. VI IU
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VI IU e Controparte_8 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DE ALBENTIIS 12/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. VI IU
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ER TO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO pagina 3 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive memorie.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di Parte_1 revocare la sentenza numero 36 pronunciata il 15 gennaio 2013 con cui venne dichiarata l'intervenuta usucapione del casale ed annessa corte distinti in catasto del Comune di Montorio al Vomano foglio 26 numero 1433 NCT oggi 1418 nceu, ed i successivi atti di donazione;
egli agisce come procuratore di erede con altri dei proprietari, citati da o e , CP_9 Persona_1 CP_2 CP_6 CP_3 che ottennero la sentenza pur consapevoli che gli originari proprietari citati erano deceduti e che nell'ambito di una causa per divisione ereditaria era stato ottenuto il sequestro dell'asse ereditario. Nonché la nullità delle successive donazioni che hanno interessato il casale. , Controparte_6 CP_1
NI, ,e gli eredi e eccepiscono la inammissibilità dell'azione in quanto CP_2 CP_3 CP_8 la loro controparte nel giudizio di usucapione fu oltre ai danti causa dell'attrice; Parte_2 l'immobile in virtù di usucapione accertato con sentenza 41/03 del Tribunale di Teramo era stato usucapito da . catastalmente non risultava in alcun modo. Parte_2 Controparte_11
la qualità di erede dell'attrice. Non è provata la data della scoperta del dolo. Il menzionato CP_12 sequestro giudiziario non è mai stato trascritto, e quindi gli odierni convenuti in buona fede ignoravano tutta la vicenda. Disconoscono gli asseriti versamenti dei genitori a titolo di canone di locazione eventualmente pretesi da non legittimati. L'immobile risultava dal 2010 essere interamente di proprietà di . Non vi è alcun dolo collegato all'atto di citazione. In subordine chiedono Parte_2 essersi verificata l'usucapione abbreviata. Nessun incombente istruttorio è stato ammesso e pertanto, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata discussa e decisa come da odierna sentenza. Cassazione 14161/25 afferma che In tema di legittimazione attiva, sulla parte che ricorre per cassazione, nell'asserita qualità di successore a titolo universale della persona parte del precedente grado di merito, incombe l'onere di dimostrare, mercé le produzioni documentali consentite dall'articolo 372 del Cpc, il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede: in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione sul punto ad opera della controparte, poiché questione rilevabile d'ufficio, siccome afferente alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d'impugnazione. Cassazione, 390/25 afferma che La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede. ha, con Controparte_11 documentazione, provato sia la morte dei propri genitori che la propria qualifica di erede;
quindi incontestabile è la sua qualità di erede. Balza agli occhi che la sentenza, di cui si chiede la revoca, è stata pronunciata senza che venisse nominato un curatore agli scomparsi, giusta la sentenza 220/1986 della Corte Costituzionale;
il che avrebbe dovuto fare, attesa la presunta età ultracentenaria dei danti causa della odierna ricorrente, in realtà morti sessant'anni prima che fosse stato instaurato il contraddittorio. Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 1, solo quando consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. ( Corte d'Appello di Brescia, 356/21). Una volta pertanto comprovata la malafede di LI PE, che era a conoscenza del fatto che il terreno era sotto sequestro e quindi della effettiva situazione del terreno stesso, egli intenzionalmente, in questo favorito dalla non nomina del curatore allo scomparso nel giudizio di usucapione, ebbe a citare in giudizio coloro della cui eredità si pagina 4 di 5 controverteva, e pertanto con dolo non ebbe a citare i loro eredi, tra cui indubbiamente anche la odierna ricorrente. Per quanto attiene una eventuale fase rescissoria, nel corso della quale i convenuti vorrebbero comprovare una loro usucapione abbreviata sul fondo per cui è causa, basti affermare che manca la fides;
e comunque non hanno i convenuti articolato alcuna prova in tal senso, limitandosi a chiedere la precisazione delle conclusioni in quanto la causa appariva del tutto documentale. Sennonché, insegna Cassazione, 5031/22, che In tema di impugnazione per revocazione, il precetto - sancito a pena di inammissibilità dall'art. 398 comma 2 c.p.c. - di indicare, fin dall'istanza di revocazione, le prove del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti, impone che la data in questione debba costituire un preciso "thema probandum" e risultare "ab initio", perchè, dandosi ingresso al giudizio rescindente, è necessario conoscere, ai fini della decorrenza del termine perentorio, se, almeno secondo l'assunto di chi agisce, questo non appaia scaduto;
non vale, pertanto, ad escludere la sanzione dell'inammissibilità, l'integrazione di tali indicazioni negli atti difensivi successivi a quello introduttivo, nè l'eventuale accertamento d'ufficio svolto da parte del giudice ed inteso a precisare il giorno della scoperta. Afferma parte che chiede la revoca di aver scoperto il dolo il 20 marzo 2018, a seguito di una visura;
orbene, il fatto che il terreno fosse posto in vendita, era noto dal febbraio 2018; per agire in revoca ha lasciato trascorrere un mese, facendo la voltura il 20 marzo 2018; e pertanto l'azione deve dichiararsi intempestiva, il termine non dovendo essere misurato dal 20 marzo 2018, ma dal febbraio 2018, per cui doveva subito attivarsi per effettuare la voltura e così non far trascorrere invano i trenta giorni, dal momento che poteva sapere che, essendo stato posto in vendita il terreno , esso doveva essere passato di mano sicuramente per un titolo artificiosamente costituito. E pertanto non resta che dichiarare la inammissibilità dell'azione, essendo evidente che la scoperta del dolo non poteva che essere avvenuta in forma piena a febbraio del 2018 , quando a seguito del cartello con il cellulare di ben CP_13 poteva la ricorrente attivarsi, essendo a piena conoscenza del tentativo di vendita dell'immobile per evidente fraudolento cambio di intestazione, per ottenere la visura e quindi rispettare il severo termine decadenziale di trenta giorni dalla scoperta;
che non può che ancorarsi al cartello di febbraio. Ne consegue quindi che il ricorso va dichiarato inammissibile. La probabile fondatezza dell'azione, che comunque va detto che con una maggiore diligenza dell'attore che dal 2009 avrebbe potuto curare le dovute trascrizioni, per il tramite del suo curatore speciale, il che omise di fare, sarebbe stata prevenuta, se solo non fosse da dichiarare inammissibile, impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la inammissibilità dell'azione; spese compensate.
Teramo, 13 Ottobre 2025. Il giudice Pietro Merletti
Letta mediante pubblicazione.
pagina 5 di 5