Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 3763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3763 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03763/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01426/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1426 del 2025, proposto da NO RO, rappresentato e difeso dall'avvocato NO Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Lipari, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
della Società Cooperativa Edilizia "DO" , non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell'illegittimità della procedura espropriativa posta in essere dal Comune di Lipari e dalla Società Cooperativa Edilizia “DO” e per la relativa condanna in solido al risarcimento dei danni e alla corresponsione dell'indennità d'occupazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. NU TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 30 giugno 2025 e depositato unitamente all’istanza di fissazione udienza in data 1 luglio 2025, l’odierno ricorrente riassume il giudizio volto all’accertamento dell'illegittimità della procedura espropriativa posta in essere dal Comune di Lipari e dalla Società Cooperativa Edilizia “DO” e per la relativa condanna in solido al risarcimento dei danni e alla corresponsione dell'indennità d'occupazione.
Nel ricorso per quanto di interesse viene rappresentato quanto segue.
Con delibera consiliare n. 116/1989, il Comune di Lipari ha assegnato alla cooperativa edilizia "DO" una porzione di terreno, comprensiva della particella 402 del foglio di mappa 67, per la realizzazione di ventitré alloggi sociali.
Con ordinanza sindacale n. 127/1990 del 10 ottobre 1990 veniva a autorizzata l’occupazione d’urgenza del fondo in questione per una durata di cinque anni decorrenti dal giorno di immissione in possesso, avvenuta in data 15 gennaio 1991.
Veniva rappresentato che la procedura espropriativa non veniva mai completata, e non erano mai stati notificati all'originario proprietario del fondo, il Sig. PP Palmisano, o ai suoi eredi, gli atti necessari per formalizzare l’esproprio, tra cui il piano particellare di esproprio, l’avviso di immissione in possesso e gli altri documenti previsti dalla normativa; veniva evidenziato che, solo in occasione di una visura catastale eseguita nell’anno 2003, parte ricorrente accertava che il fondo era stato volturato con atto n. 6889/1 in data 16 gennaio 1996 in favore del Comune di Lipari e della cooperativa “DO” , quale titolare del diritto di superficie.
Parte ricorrente sottolineava che, nonostante numerose diffide inviate al Comune di Lipari e alla cooperativa, a partire dal 2004, e un tentativo di mediazione nel 2018, nessuna azione concreta veniva intrapresa per sanare le irregolarità della procedura e per risarcire i danni subiti. In particolare, veniva rappresentato che il Comune di Lipari, con nota del 24 giugno 2010, riconosceva l’illegittimità dell’intera procedura espropriativa, delegando la cooperativa a regolarizzare la posizione giuridica del terreno e a determinare l'indennità di esproprio, ma tale attività non veniva realizzata.
Con sentenza n. 282/2025, adottata in data 7 aprile 2025, il giudice civile dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e indicando il giudice amministrativo quale giudice munito di giurisdizione in siffatta materia.
Con il presente ricorso, parte ricorrente chiede l’accertamento dell’illegittimità della procedura espropriativa e la condanna in solido del Comune di Lipari e la Società Cooperativa Edilizia “DO” alla corresponsione dell'indennità di occupazione legittima e illegittima e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla definitiva perdita del bene e per il mancato godimento.
Con memoria depositata in data 17 novembre 2025, parte ricorrente ribadiva e ulteriormente precisava le proprie difese.
All’udienza del 18 dicembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Sulla giurisdizione del giudice amministrativo - sulla giurisdizione giudice ordinario – conflitto reale negativo di giurisdizione.
Con sentenza n. 282/2025 pubblicata il 7 aprile 2025, il Giudice Civile del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la controversia dovesse essere devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il Tribunale ha fatto riferimento a consolidati principi giurisprudenziali secondo cui “ in materia di espropriazione per pubblica utilità, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si estende a tutte le controversie relative a occupazioni illegittime preordinate all’espropriazione, anche nel caso di richieste risarcitorie” (Cass. SS.UU., 12 novembre 2021, n. 33847). Tale principio si applica anche quando la controversia investe comportamenti materiali dell’amministrazione o dei soggetti attuatori, che abbiano determinato un’occupazione illegittima ma sempre nell’ambito di una procedura espropriativa.
In base a quanto previsto dall’art. 133, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 104/2010, il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva nelle controversie relative a comportamenti materiali o occupazioni sine titulo ricollegabili all’esercizio di poteri espropriativi, anche quando la procedura espropriativa si sia rivelata illegittima o incompleta. La giurisprudenza consolidata in materia (già a partire da Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2) ha chiarito che il comportamento amministrativo lesivo rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, proprio in quanto connesso all’esercizio di una potestà espropriativa.
Tuttavia, il Collegio osserva, con specifico riferimento al periodo in cui l’occupazione sia stata legittima, che, secondo giurisprudenza unanime e costante del giudice della giurisdizione (vedi in particolare, Cassazione civile n. 19877 del 20 giugno 2022 e Cass. civ., sez. un., n. 7303 del 22 marzo 2017), "le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 (oggi art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta dall'attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell'ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione." Tale principio, espresso in maniera unanime dal giudice della giurisdizione, impone di considerare la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative all’indennità di occupazione legittima, pur quando queste siano connesse a una domanda risarcitoria di competenza del giudice amministrativo.
Alla luce di quanto sopra esposto, e con riguardo specifico all’indennità da occupazione legittima, il Collegio ritiene di dover sollevare d’ufficio il conflitto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Codice del Processo Amministrativo, davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affinché sia definito, in via definitiva, il giudice competente per la trattazione della presente controversia.
A tal fine, dispone la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 367, comma 1, del codice di procedura civile, come richiamato dall’articolo 10 del Codice del Processo Amministrativo.
Sulla responsabilità solidale del Comune e della Cooperativa.
Occorre dunque passare ad esaminare la questione relativa alle responsabilità incombenti al Comune di Lipari e alla Cooperativa DO e in particolare se deve essere ascritta in termini esclusivi in capo all’Amministrazione comunale o in solido ad entrambi i soggetti.
Quanto a detto profilo, il Collegio richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale (vedi fra tutte T.A.R. Campania, Napoli, V, 3 aprile 2019, n. 1850), secondo cui:
a) “(…) qualora una p.a. abbia affidato ad altro soggetto (pubblico o privato) l'esecuzione dell'opera pubblica, l'eventuale delega per le operazioni di esproprio non esclude la responsabilità solidale per gli eventuali danni causati dall'occupazione illegittima, ove vi siano elementi idonei ad evidenziare un concorso di colpa fra di essi, anche solo per omesso controllo, potendo pervenirsi a diverse conclusioni soltanto laddove siano allegati specifici elementi che escludano la responsabilità dell'uno o dell'altro dei predetti soggetti; là dove il fatto stesso della mancata, tempestiva emissione del decreto di esproprio nel termine di durata dell'occupazione legittima è sufficiente a far presumere, in assenza di contrarie risultanze processuali, il mancato esercizio di tali poteri (cfr. in termini Cass. Civ., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26766; 24 febbraio 2016, n. 3619; 13 gennaio 2010 n. 396; 26 maggio 2006, n. 12626; Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 676).”;
b) Più in dettaglio, con riferimento alle procedure espropriative connesse all'attuazione di Piani di edilizia economica e popolare si è precisato che "Qualora il Comune, con apposita convenzione, abbia delegato la cooperativa edilizia a procedere all'occupazione temporanea e d'urgenza ed abbia pattuito che la stessa cooperativa assuma a proprio carico tutti i costi derivanti dalla procedura ablativa, il Comune in virtù della delega non si spoglia dei propri poteri pubblicistici atteso che la procedura si svolge in nome e per conto ed anche di intesa con il delegante e non priva il Comune titolare della pubblica potestà del potere-dovere di agire e vigilare sul legittimo svolgimento della procedura ablatoria, non venendo meno i poteri di controllo e di stimolo dell'attività del delegato, il cui mancato od insufficiente esercizio vale a rendere il delegante, quantomeno, corresponsabile dell'illecito; infatti la delega si esaurisce in un mero incarico a compiere in nome e per conto del comune gli atti necessari per l'adozione del provvedimento ablatorio o per la stipulazione dell'atto di cessione e non viene meno tale legittimazione per il fatto che il decreto di esproprio abbia ad oggetto suoli assegnati ad altro soggetto" (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 26 maggio 2009, n. 959).
Nel caso in esame, il Comune di Lipari, nell'esercizio dei poteri autoritativi conferiti per legge, ha adottato il decreto di autorizzazione all'occupazione d'urgenza delle aree interessate dalla realizzazione del progetto in favore della Cooperativa DO, delegando quest’ultima ai sensi dell’art. 60, L. n. 865/1971 all'attuazione delle operazioni di espropriazione (vedi Delibera Consiliare del 26 giugno 1989 allegato 005: allegato 4, in cui si legge quanto segue: “di delegare il legale rappresentante della Cooperativa edilizia “DO” a.r.l. a promuovere in nome e per conto del Comune di Lipari tutti gli atti necessari all’acquisizione delle aree concesse in superficie previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni” ).
Tuttavia, pur in mancanza dell'emanazione di decreto di esproprio non consta dagli atti di causa che il Comune di Lipari abbia successivamente esercitato la vigilanza e il controllo sullo svolgimento dell'attività e sulla denunciata inerzia della Cooperativa DO, laddove, costituiva preciso onere dell'ente locale di attivarsi affinché venissero rispettati i parametri temporali della procedura espropriativa.
In applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, dunque, in quanto ente espropriante, il Comune di Lipari è rimasto sempre dominus della procedura, atteso che, si ribadisce, il ricorso all'istituto della delega non priva il delegante delle responsabilità relative allo svolgimento della procedura, conservando quest'ultimo un potere di controllo e di stimolo, il cui mancato o insufficiente esercizio è ragione di corresponsabilità che obbliga lo stesso delegante, ove ne ricorrano tutti i presupposti (condotta attiva od omissiva; elemento psicologico della colpa; danno, nesso di causalità tra condotta e pregiudizio), al relativo risarcimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2055 c.c. (cfr. Cons. di Stato, sez. 19 marzo 2015, n. 1514; C.G.A., 7 maggio 2014, n. 226; Cass. civ., sez. I, 31 ottobre 2011, n. 22624; 17 gennaio 1997, n. 457; Tar Campania, Napoli, V, 22 novembre 2016, n. 5414; TAR Lombardia, Brescia, sez. 11, 28 maggio 2014, n. 570).
In conclusione, per il periodo in cui l’occupazione è divenuta illegittima (ossia in data 16 gennaio 1996 ovvero cinque anni dopo la data del 15 gennaio 1991 vedi al riguardo il verbale di immissione in possesso Allegato 007: All. 6), in ragione delle coordinate ermeneutiche sopra riportate sono tenuti in solido al risarcimento per l’occupazione illegittima sia il Comune che la cooperativa (tra tutte vedi sempre T.A.R. Campania, Napoli, V, 3 aprile 2019, n. 1850), in quanto emergono elementi di responsabilità in capo ad entrambi i soggetti (la Cooperativa non ha esercitato i poteri delegati e il Comune di Lipari non ha vigilato), salva diversa previsione nei rapporti interni.
La stessa pronuncia specifica che “l’eventuale delega per le operazioni di esproprio non esclude la responsabilità solidale per gli eventuali danni causati dall’occupazione illegittima” ; e che, pertanto, deve pronunciarsi “condanna in solido al risarcimento fino a regolarizzazione (restituzione o 42-bis)” ; nonché “condanna (…) in solido (…) alla restituzione (…) con salvezza dell’adozione da parte del Comune (…) art. 42 bis” .
È stato ribadito dunque che, anche in caso di delega delle operazioni espropriative a un soggetto terzo, l’Amministrazione pubblica resta comunque vincolata dalla responsabilità solidale per i danni derivanti da una occupazione illegittima del bene, e che tale responsabilità perdura fino alla completa regolarizzazione della situazione, che può avvenire tramite restituzione del bene o mediante il procedimento di acquisizione coattiva ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.
Sulla condanna dell’Amministrazione comunale all’adozione del provvedimento ex art. 42 bis T.U. Espropriazione – sulla legittimazione del soggetto titolare della competenza a disporre l’eventuale acquisizione sanante del terreno.
In merito alla legittimazione del soggetto titolare della competenza a disporre l’eventuale acquisizione sanante del terreno, il Collegio ritiene che sia il Comune di Lipari, e non la Cooperativa DO, l’autorità competente a provvedere in tal senso. Tale conclusione trova fondamento nel disposto dell’art. 42-bis del Testo Unico in materia di espropriazione (D.P.R. n. 327/2001), come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa consolidata.
In particolare, la pronuncia del T.A.R. Campania, Napoli, nella sentenza n. 5109 del 2 novembre 2017, stabilisce un principio fondamentale per il presente caso, enunciando che "la competenza a emanare il provvedimento [di acquisizione sanante] è dell'autorità che ha disposto l'occupazione del terreno, e non di chi attualmente utilizza il bene" . Tale principio è applicabile nel caso in esame, in cui si discute di un’occupazione effettuata in vista di finalità di interesse pubblico, purtroppo non completata dalla regolarizzazione dovuta.
In particolare, l’art. 42-bis, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001, prevede che “Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando... si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell’autorità che ha occupato il terreno” . Di conseguenza, è il Comune di Lipari, in qualità di ente che ha disposto l’occupazione del terreno per finalità pubbliche, a detenere il titolo per procedere all’eventuale acquisizione del bene, e non la Cooperativa DO, che, pur utilizzando il terreno, non ha esercitato il potere espropriativo né ha avuto alcun ruolo nell’esercizio della potestà pubblica di attribuzione del bene.
Il riferimento alla "competenza dell'autorità che ha occupato il terreno" implica che, nel contesto di una procedura di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis, sia l'autorità che ha disposto l'occupazione, e non chi ne beneficia in uso, ad avere la legittimazione ad adottare il provvedimento di acquisizione del bene, anche qualora quest'ultimo sia stato successivamente ceduto in uso a soggetti privati per scopi di interesse pubblico.
Pertanto, il Comune di Lipari, quale soggetto che ha originariamente provveduto all'occupazione del terreno, risulta essere l’unico legittimato ad attivare la procedura di acquisizione sanante.
La Cooperativa DO, pur se attualmente in possesso del bene, non può rivendicare il diritto di attuare tale procedura, in quanto la sua posizione non è conforme alla titolarità del potere espropriativo riconosciuto esclusivamente all'amministrazione pubblica.
In sintesi, alla luce di quanto sopra esposto e in coerenza con i principi giurisprudenziali sopra richiamati, il Collegio ritiene che la competenza esclusiva per l’eventuale acquisizione sanante del terreno spetti al Comune di Lipari, quale ente che ha disposto l'occupazione del terreno per finalità di interesse pubblico.
Tutto ciò premesso il ricorso è fondato per le motivazioni di seguito riportate.
Nell’ipotesi in cui, come nella specie, alla dichiarazione di pubblica utilità non abbia fatto seguito l’emanazione di un tempestivo decreto di esproprio, in base all’attuale quadro normativo l’Amministrazione ha l’obbligo giuridico di far venir meno l’occupazione sine titulo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, restituendo l’immobile al legittimo titolare dopo aver demolito quanto ivi eventualmente realizzato, atteso che la realizzazione dell’opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato costituisce un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell’acquisto e come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, in quanto tale trasferimento può dipendere solo da un formale atto di acquisizione dell’Amministrazione, mentre deve escludersi che il diritto alla restituzione possa essere limitato da altri atti estintivi (rinunziativi o abdicativi, che dir si voglia) della proprietà o da altri comportamenti, fatti o contegni (sul punto, cfr. C.G.A.R.S., 6 maggio 2022, n. 535; Cons. Stato, Sez. IV, n. 4833/2009 e n. 676/2011; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 12 maggio 2022, n. 5915, nonché, fra le tante, T.A.R. Catania, Sez. II, 11 aprile 2023, n. 1173; 6 ottobre 2023, n. 2872; 31 ottobre 2023, n. 3226).
I principi derivanti dall’interpretazione sistematica e le possibilità insite nel principio di atipicità delle pronunce di condanna, di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), e comma 4, c.p.a., consentono, peraltro, una formulazione della sentenza che non pregiudichi la possibilità per l’Amministrazione di acquisire il bene ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 o ad altro titolo (sul punto, cfr. Cons. Stato, IV, n. 1514/2012; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 3 aprile 2023, n. 2089; nonché, fra le tante pronunce di questo Tribunale, le citate sentenze T.A.R. Catania, Sez. II, n. 2872/2023 e n. 3226/2023), nonché di delineare in termini preliminari e generici il contenuto dell’obbligazione risarcitoria.
L’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 (rubricato “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”) stabilisce, infatti, che, valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene. Tale indennizzo è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità. Per il periodo di occupazione senza titolo, l’indennizzo, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, va commisurato all’interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato in conformità ai criteri che sono stati indicati.
Viene poi precisato che il provvedimento di acquisizione, recante l’indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione.
La Sezione deve, quindi, ordinare all’Amministrazione intimata - che risulta, come da documentazione versata in atti, il soggetto che ha occupato (a seguito di immissione in possesso) ed occupa l’area - la restituzione del bene, previa sua riduzione in pristino stato (qualora necessaria), ovvero la sua acquisizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 bis, ovvero ad altro titolo.
Nell’ipotesi di restituzione del bene previa riduzione in pristino stato, l’Amministrazione dovrà anche risarcire il danno per l’occupazione illegittima sino alla restituzione effettiva del bene stesso al ricorrente.
Come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, il danno da occupazione illegittima di un immobile va ritenuto in re ipsa, in quanto ricollegabile alla perdita di disponibilità del bene e all’impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile nell’esercizio delle facoltà di godimento e disponibilità insite nel diritto dominicale. L’esistenza di siffatta tipologia di danno costituisce, pertanto, oggetto di una presunzione iuris tantum (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 luglio 2020, n. 4710; C.G.A.R.S., 25 marzo 2019, n. 255), e nel caso concreto non sono stati offerti elementi per superarla.
Il risarcimento del danno da occupazione illegittima, nel caso in cui l’Amministrazione proceda alla restituzione del bene previa riduzione in pristino stato, dovrà consistere negli interessi legali calcolati sul valore del bene stesso all’epoca in cui ha avuto inizio l’occupazione illegittima (sul punto, cfr. T.A.R. Campania, Salerno II, n. 1539/2001).
In buona sostanza, l’Amministrazione dovrà accertare l’importo corrispondente al valore del bene occupato nel momento in cui l’occupazione illegittima ha avuto inizio.
La somma così determinata dovrà, poi, essere rivalutata anno per anno e sugli importi così rivalutati l’Amministrazione dovrà corrispondere al ricorrente gli interessi legali in base ai principi generali sulla liquidazione dell’obbligazione risarcitoria (sul punto, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20 aprile 2023, n. 10634; Sez. I, 6 ottobre 2005, n. 19510).
Il risarcimento del danno da occupazione illegittima spetta, tuttavia, alle ricorrenti nei limiti della prescrizione quinquennale.
L’occupazione illegittima costituisce una condotta antigiuridica configurabile come illecito a carattere permanente, che si protrae nel tempo e determina un pregiudizio destinato a rinnovarsi continuamente, in relazione alla privazione del godimento ed alla perdita dei frutti dell’immobile, con la conseguenza che il diritto del proprietario al risarcimento sorge in ogni momento, in relazione al danno già verificatosi, e nello stesso momento comincia a decorrere il relativo termine di prescrizione quinquennale, la cui maturazione impedisce il riconoscimento del diritto in questione per il periodo anteriore al quinquennio che precede la proposizione della domanda, a meno che il danneggiato non abbia nel frattempo compiuto validi atti interruttivi (cfr. C.G.A.R.S., 23 gennaio 2023, n. 93; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 20 ottobre 2023, n. 3112, e 20 settembre 2021, n. 2865).
In alternativa alla restituzione e al risarcimento per l’illegittima occupazione nei termini appena illustrati, l’Amministrazione dovrà eventualmente attivarsi perché il possesso illegittimo si converta in possesso legittimo a seguito di un valido titolo di acquisto, che, in primo luogo, potrà essere quello previsto dall’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001.
Nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di fare applicazione del citato art. 42 bis, esso dovrà ovviamente attenersi alla relativa disciplina, ma ogni questione in ordine al quantum in tal caso dovuto resta sottratta alla giurisdizione di questo Tribunale, posto che, come affermato dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 26 maggio 2023, n. 1712; T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, 28 novembre 2022, n. 1801; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 26 settembre 2022, n. 2465; Cass. Civ., SS. UU., 20 luglio 2021, n. 20691; 8 giugno 2021, n. 15912; Consiglio di Stato, IV, 3 settembre 2019, n. 6074; Cass. Civ., Sez. un., n. 15283/ 2016, Consiglio di Stato, IV, n. 1917/2021 e n. 4550/2017): a) la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo previsto per l’acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (e alla competenza funzionale in unico grado della Corte d’Appello), in applicazione della regola generale prevista dall’ordinamento per la determinazione giudiziale delle indennità dovute a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell’espropriato; b) del resto, l’acquisizione sanante è ormai da considerare, in modo costituzionalmente e convenzionalmente orientato, quale “procedimento espropriativo semplificato”, sicché oggetto della controversia non è l’operato illegittimo della Pubblica Amministrazione, bensì il legittimo provvedimento di acquisizione sanante, da cui il carattere indennitario del relativo ristoro.
Ne consegue che, qualora l’Amministrazione riterrà all’esito del procedimento di disporre l’acquisizione dell’area ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, in quella sede verranno assunte le valutazioni sui criteri relativi all’indennizzo calcolato sullo stesso valore venale ed eventuali controversie insorte al riguardo saranno devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 maggio 2022, n. 4358).
Riassumendo quanto sin qui osservato, in applicazione della disciplina attualmente vigente deve affermarsi che:
a) l’Amministrazione comunale è tenuta a restituire al ricorrente il bene occupato, previa eventuale riduzione in pristino stato, corrispondendo il risarcimento per il periodo di occupazione illegittima, consistente negli interessi legali calcolati sul valore del bene all’epoca in cui l’occupazione illegittima ha avuto inizio, oltre rivalutazione e interessi nei sensi sopra indicati;
b) l’Amministrazione comunale è tenuta a procedere, in alternativa all’ipotesi di cui alla precedente lettera a), all’acquisizione del bene occupato mediante un valido titolo di acquisto, e, in primo luogo, tramite lo strumento disciplinato dall’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, dovendo specificarsi che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario su eventuali controversie relative al quantum dovuto in forza di tale provvedimento.
Ai sensi dell’art. 34, primo comma, lettera c), c.p.a., è anche opportuno disporre che l’Amministrazione comunale si determini in ordine alla restituzione o all’acquisizione del bene occupato entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione e che l’eventuale provvedimento di acquisizione sia tempestivamente notificato al proprietario e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’Amministrazione procedente, nonché comunicato alla Corte dei Conti.
Si ribadisce che è fatta salva ogni altra ipotesi di acquisto legittimo del bene stesso da parte dell’Amministrazione (cessione volontaria, donazione, usucapione, etc.).
È, poi, opportuno specificare che dagli importi dovuti dovranno essere detratte somme che, in ipotesi, siano già state corrisposte.
Sulle spese del giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), così dispone:
- con riferimento al periodo di occupazione legittima, solleva d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione e, per l’effetto, sospende il giudizio e dispone la rimessione degli atti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per la relativa decisione e all’uopo dispone che la presente pronuncia e copia di tutti gli atti del fascicolo siano trasmessi, a cura della Segreteria, alla cancelleria della Corte di Cassazione;
- per il resto accoglie il ricorso, secondo quanto precisato in motivazione e, per l’effetto, condanna in solido il Comune di Lipari e la Cooperativa DO a restituire alla ricorrente, previa riduzione in pristino, il bene occupato nonché a risarcire il danno per il periodo di occupazione illegittima;
- ovvero, in alternativa, il Comune di Lipari dovrà acquisire il bene ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, ovvero tramite altra forma di acquisto legittimo;
- dispone che la determinazione in ordine alla restituzione o all’acquisizione del bene sia assunta entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione e che l’eventuale provvedimento di acquisizione sia tempestivamente notificato al proprietario e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’Amministrazione procedente, nonché comunicato alla Corte dei Conti;
- condanna in solido il Comune di Lipari e la Cooperativa DO alle spese del giudizio che si liquidano in euro € 2.000 (euro duemila,00);
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA HE, Presidente
NU TI, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU TI | DA HE |
IL SEGRETARIO