CASS
Sentenza 28 settembre 2023
Sentenza 28 settembre 2023
Massime • 1
Nel giudizio cartolare celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, è inammissibile l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato inviata ad un indirizzo PEC non ricompreso nell'elenco di cui al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia in data 9 novembre 2020. (Fattispecie relativa a opposizione proposta innanzi al magistrato di sorveglianza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2023, n. 44368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44368 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA PO VA nato a [...] il [...] avverso il decreto del 18/04/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA ROMANA PIRRELLE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44368 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 28/09/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 aprile 2023, il Magistrato di sorveglianza di Campobasso ha dichiarato improponibile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio proposta da AL IP NI in relazione al procedimento SIUS n. 2852/2022. Il Magistrato di sorveglianza ha rilevato che il reclamo era stato trasmesso in data 15 marzo 2023 all'indirizzo e-mail uffsorv.campobasso@giustiziacert.it dell'Uffi- cio di sorveglianza di Campobasso anziché all'indirizzo e-mail depositoattipe- nali.uffsorv.campobasso@giustizia.it dello stesso Ufficio di sorveglianza, in base a quanto previsto dall'art. 87 bis, commi 3, 4 e 6 d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, introdotto dalla legge 30 dicembre 2022 di conversione del d.l. n. 162 del 2022. Pertanto, ai sensi dell'art. 87 bis, comma 8, d.lgs. cit., il Magistrato di sorve- glianza ha dichiarato d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità dell'impugnazione. 2. Il AL, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e per vizio di motivarone con riferimento all'art. 87 bis, commi 3, 4 e 6 d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, irtrodotto dalla legge 30 dicembre 2022 di conversione del d.l. n. 162 del 2022 e degli artt. 3 e 24 Cost.. Si deduce che l'atto di impugnazione era stato spedito mediante e-mail ad indi- rizzo PEC del medesimo Ufficio di sorveglianza, risultante dalla pagina web di tale Ufficio. Non si poteva onerare il difensore ad utilizzare un indirizzo e-mail di posta ordi- naria PEO, privo di valore legale, per il deposito di un'impugnazione. L'indirizzo PEC individuato dal Magistrato di sorveglianza non era previsto in nessun pubblico elenco né ricompreso nell'elenco ufficiale del registro generale degli indirizzi elettronici. Nella fattispecie in esame, si era raggiunta la finalità dell'invio, per cui non sussistevano ragioni per negare la validità e l'efficacia del deposito. E' applicabile il principio affermato in materia civile, in base al quale, quando l'iscrizione a ruolo ha raggiunto lo scopo di pervenire a conoscenza dell'Ufficio di Can- celleria, l'errore va considerato una mera irregolarità, non potendo determinare con- seguenze processuali irreversibili in violazione della garanzia costituzionale di tutela giurisdizionale dei diritti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. _- Va preliminarmente descritto l'attuale quadro normativo emergente dalle dispo- sizioni transitorie dettate, in attesa dell'integrale entrata in vigore della c.d. riforma 3 Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022), dal dl. n. 162 del 2022, convertito, con.modifica- zioni, dalla I. n. 199 del 2022. In particolare, l'art. 94 d.lgs. n. 150, modificato dal predetto d.l. 162, dispone che per le impugnazioni proposte (come nel caso di specie) entro il 30 giugno 2023, continuano ad applicarsi alcune disposizioni emergenziali anti-Covid dettate dagli artt. 23 e 23 bis dl. n. 137 del 2020, conv. con mod. dalla I. n. 176 del 1990. In ordine alle modalità di deposito dell'impugnazione, e alle conseguenze della sua inosservanza, deve aversi riguardo a quanto disposto dall'art. 87 bis d.lgs. n. 150, introdotto dal d.l. n. 162 cit.. Al comma 1 si prevede tra l'altro che - fino all'entrata a reciime del nuovo pro- cesso telematico - il deposito dell'atto sia effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati con provvedimento della DGSIA, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con specifico riferimento alle impugnazioni, si prevede - come regola generale - che l'atto sia trasmesso tramite PEC dall'indirizzo PEC del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1. 2. Alla luce di quanto esposto, le valutazioni del Magistrato di sorveglianza in ordine all'erroneità dell'indirizzo del destinatario utilizzato dalla difesa per la proposi- zione dell'opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di gratuito pa- trocinio vanno ritenute corrette. Deve evidentemente aversi riguardo all'individuazione degli indirizzi PEC operata con provvedimento del 9 novembre 2020 dal Direttore Generale dei Sistemi Informa- tivi Automatizzati del Ministero della Giustizia, contenuta nell'allegato al predetto provvedimento. In tale allegato, compare l'indirizzo depositoattipenali.tribsorv.cam- pobasso@giustiziacert.it , richiamato nell'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso, e non anche l'indirizzo utilizzato dal difensore. Del resto, la corrispondenza di tale indirizzo al Magistrato e al Tribunale di sor- veglianza di Campobasso e la necessità di fare esclusivamente uso dell'indirizzo me- desimo emergono con assoluta chiarezza dalla pagina dedicata a tale Ufficio di Cam- pobasso nel sito del Ministero della giustizia, in cui si specifica che l'indirizzo per adire tale organo giudiziario è appunto l'indirizzo e-mail suindicato. Deve prendersi atto che le plurime indicazioni di indirizzi e-mail evincibili dalla pagina web del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Campobasso (depositata in allegato al ricorso) potrebberoIngenerare equivoci. Come sopra evidenziato, tuttavia, la disciplina in materia è tassativa, per cui il predetto provvedimento del 9 novembre 2020 doveva costituire l'unico ed inderogabile punto di riferimento per il difensore, che non si sarebbe dovuto affidare alle indicazioni non ufficiali contenute nella pagina web suindicata. 4 PI Tali valutazioni si pongono in linea con il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che hanno confermato la legittimità delle dichiarazioni di inammissi- bilità pronunciate alla stregua del quadro normativa sopra riportato, anche in rela- zione a richieste di riesame cautelare personale e ad istanze di rinvio per legittimo impedimento erroneamente indirizzate (Sez. 6, n. 33045 dell'08/06/2023, Nova, non massimata;
Sez. 3, n. 32467 del 23/05/2023, Alfavitskyi, non massimata;
Sez. 6, n. 31802 del 04/05/2023, Chtouane, non massimata;
Sez. 1, n. 28757 del 28/04/2023, Jammeh, non massimata). La lettura sostanzialista e conservativa dei mezzo di impugnazione prospettata dalla difesa concerne altri aspetti formali, quali, ad esempio, l'invio dell'atto da una PEC non intestata al difensore o la mancata sottoscrizione digitale delle copie infor- matiche degli allegati, in assenza di un dubbio sulla provenienza dell'atto, ipotesi comunque opportunamente espunte dalla norma vigente dall'elenco delle cause di inammissibilità (Sez. 6, n. 33038 del 25/05/2023, Essoussi, non massimata). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paciamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 settembre 2023.
lette le conclusioni del PG FRANCESCA ROMANA PIRRELLE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44368 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 28/09/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 aprile 2023, il Magistrato di sorveglianza di Campobasso ha dichiarato improponibile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio proposta da AL IP NI in relazione al procedimento SIUS n. 2852/2022. Il Magistrato di sorveglianza ha rilevato che il reclamo era stato trasmesso in data 15 marzo 2023 all'indirizzo e-mail uffsorv.campobasso@giustiziacert.it dell'Uffi- cio di sorveglianza di Campobasso anziché all'indirizzo e-mail depositoattipe- nali.uffsorv.campobasso@giustizia.it dello stesso Ufficio di sorveglianza, in base a quanto previsto dall'art. 87 bis, commi 3, 4 e 6 d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, introdotto dalla legge 30 dicembre 2022 di conversione del d.l. n. 162 del 2022. Pertanto, ai sensi dell'art. 87 bis, comma 8, d.lgs. cit., il Magistrato di sorve- glianza ha dichiarato d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità dell'impugnazione. 2. Il AL, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e per vizio di motivarone con riferimento all'art. 87 bis, commi 3, 4 e 6 d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, irtrodotto dalla legge 30 dicembre 2022 di conversione del d.l. n. 162 del 2022 e degli artt. 3 e 24 Cost.. Si deduce che l'atto di impugnazione era stato spedito mediante e-mail ad indi- rizzo PEC del medesimo Ufficio di sorveglianza, risultante dalla pagina web di tale Ufficio. Non si poteva onerare il difensore ad utilizzare un indirizzo e-mail di posta ordi- naria PEO, privo di valore legale, per il deposito di un'impugnazione. L'indirizzo PEC individuato dal Magistrato di sorveglianza non era previsto in nessun pubblico elenco né ricompreso nell'elenco ufficiale del registro generale degli indirizzi elettronici. Nella fattispecie in esame, si era raggiunta la finalità dell'invio, per cui non sussistevano ragioni per negare la validità e l'efficacia del deposito. E' applicabile il principio affermato in materia civile, in base al quale, quando l'iscrizione a ruolo ha raggiunto lo scopo di pervenire a conoscenza dell'Ufficio di Can- celleria, l'errore va considerato una mera irregolarità, non potendo determinare con- seguenze processuali irreversibili in violazione della garanzia costituzionale di tutela giurisdizionale dei diritti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. _- Va preliminarmente descritto l'attuale quadro normativo emergente dalle dispo- sizioni transitorie dettate, in attesa dell'integrale entrata in vigore della c.d. riforma 3 Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022), dal dl. n. 162 del 2022, convertito, con.modifica- zioni, dalla I. n. 199 del 2022. In particolare, l'art. 94 d.lgs. n. 150, modificato dal predetto d.l. 162, dispone che per le impugnazioni proposte (come nel caso di specie) entro il 30 giugno 2023, continuano ad applicarsi alcune disposizioni emergenziali anti-Covid dettate dagli artt. 23 e 23 bis dl. n. 137 del 2020, conv. con mod. dalla I. n. 176 del 1990. In ordine alle modalità di deposito dell'impugnazione, e alle conseguenze della sua inosservanza, deve aversi riguardo a quanto disposto dall'art. 87 bis d.lgs. n. 150, introdotto dal d.l. n. 162 cit.. Al comma 1 si prevede tra l'altro che - fino all'entrata a reciime del nuovo pro- cesso telematico - il deposito dell'atto sia effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati con provvedimento della DGSIA, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con specifico riferimento alle impugnazioni, si prevede - come regola generale - che l'atto sia trasmesso tramite PEC dall'indirizzo PEC del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1. 2. Alla luce di quanto esposto, le valutazioni del Magistrato di sorveglianza in ordine all'erroneità dell'indirizzo del destinatario utilizzato dalla difesa per la proposi- zione dell'opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di gratuito pa- trocinio vanno ritenute corrette. Deve evidentemente aversi riguardo all'individuazione degli indirizzi PEC operata con provvedimento del 9 novembre 2020 dal Direttore Generale dei Sistemi Informa- tivi Automatizzati del Ministero della Giustizia, contenuta nell'allegato al predetto provvedimento. In tale allegato, compare l'indirizzo depositoattipenali.tribsorv.cam- pobasso@giustiziacert.it , richiamato nell'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso, e non anche l'indirizzo utilizzato dal difensore. Del resto, la corrispondenza di tale indirizzo al Magistrato e al Tribunale di sor- veglianza di Campobasso e la necessità di fare esclusivamente uso dell'indirizzo me- desimo emergono con assoluta chiarezza dalla pagina dedicata a tale Ufficio di Cam- pobasso nel sito del Ministero della giustizia, in cui si specifica che l'indirizzo per adire tale organo giudiziario è appunto l'indirizzo e-mail suindicato. Deve prendersi atto che le plurime indicazioni di indirizzi e-mail evincibili dalla pagina web del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Campobasso (depositata in allegato al ricorso) potrebberoIngenerare equivoci. Come sopra evidenziato, tuttavia, la disciplina in materia è tassativa, per cui il predetto provvedimento del 9 novembre 2020 doveva costituire l'unico ed inderogabile punto di riferimento per il difensore, che non si sarebbe dovuto affidare alle indicazioni non ufficiali contenute nella pagina web suindicata. 4 PI Tali valutazioni si pongono in linea con il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che hanno confermato la legittimità delle dichiarazioni di inammissi- bilità pronunciate alla stregua del quadro normativa sopra riportato, anche in rela- zione a richieste di riesame cautelare personale e ad istanze di rinvio per legittimo impedimento erroneamente indirizzate (Sez. 6, n. 33045 dell'08/06/2023, Nova, non massimata;
Sez. 3, n. 32467 del 23/05/2023, Alfavitskyi, non massimata;
Sez. 6, n. 31802 del 04/05/2023, Chtouane, non massimata;
Sez. 1, n. 28757 del 28/04/2023, Jammeh, non massimata). La lettura sostanzialista e conservativa dei mezzo di impugnazione prospettata dalla difesa concerne altri aspetti formali, quali, ad esempio, l'invio dell'atto da una PEC non intestata al difensore o la mancata sottoscrizione digitale delle copie infor- matiche degli allegati, in assenza di un dubbio sulla provenienza dell'atto, ipotesi comunque opportunamente espunte dalla norma vigente dall'elenco delle cause di inammissibilità (Sez. 6, n. 33038 del 25/05/2023, Essoussi, non massimata). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paciamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 settembre 2023.