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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 914/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
LONGO NATALE, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4674/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - SS - IN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033595933000 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 687/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate riscossione e all'TO ME 1 spa in data 26/4/2025, la sig.ra
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00335959 33 000, notificatagli in data 15/3/2025, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RIFIUTI solidi urbani per il 2007, per un importo totale di euro 235,88.
Avverso detta cartella, la ricorrente ha articolato i motivi di ricorso di seguito compendiati.
a) mancata o irrituale notifica degli atti presupposti;
b) insufficienza della motivazione, violazione del diritto di difesa e del principio del legittimo dell'affidamento;
c) intervenuta prescrizione quinquennale (anche di interessi e sanzioni);
d) decadenza.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo, previa sospensiva, di accogliere il ricorso per i motivi suddetti, annullando la cartella gravata e dichiarando non dovute le somme, con condanna in solido delle amministrazioni convenute al pagamento (difensore anticipatario) delle spese processuali.
Con memoria datata 12/11/2025, si è costituita l'AD, che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai vizi di competenza dell'ente impositore.
Con riferimento ai motivi di ricorso relativi alla decadenza e alla prescrizione, l'AD ha ritenuto responsabile l'ente impositore, in quanto esse si sarebbero determinate in epoca antecedente all'atto impugnato e tenuto conto che l'Agenzia di riscossione non potrebbe sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo.
Pertanto, l'AD ha sostento il proprio difetto di legittimazione passiva, in quando l'TO le ha consegnato i ruoli in questione in data 10/1/2024 e che l'attività precedente è di competenza dell'amministrazione creditrice del tributo.
Pertanto, dopo aver rivendicato la correttezza del procedimento di riscossione, l'AD ha concluso chiedendo di dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell'ente e di dichiarare legittima la procedura di riscossione e valida la cartella impugnata, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con memoria illustrativa in atti al 31/1/2026, il ricorrente, preso atto della mancata produzione di ulteriore documentazione da parte dell'ADER e della mancata costituzione in giudizio dell'TO, ha insistito nelle argomentazioni e conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[1] In via preliminare, deve respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'AD, considerato che il ricorrente impugna un atto dell'Agenzia e lamenta vizi che riguardano, almeno astrattamente, anche l'attività dell'agenzia della riscossione.
[2] Avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie concreta sub iudice, il ricorso, che concerne una cartella notificata il 26/4/2025 e riguarda la TASSA RIFIUTI solidi urbani del 2007, deve essere accolto sia per intervenuta decadenza che per intervenuta prescrizione. Quanto alla decadenza, si osserva che l'art. 1, commi 161 e seguenti della legge n. 296/2006, prevede testualmente che:
“comma 161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Inoltre, il successivo comma 163 del medesimo articolo testualmente prevede:
“163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.”
Orbene, nel caso di specie emerge ictu oculi, allo stato degli atti ì (produzione di atti delle parti convenute), che l'amministrazione sia incorsa nella decadenza (non suscettibile di atti interruttivi, diversamente dalla prescrizione) prevista dalle suddette disposizioni, avendo il contribuente ricevuto la cartella successivamente al periodo massimo previsto dalla legge.
Peraltro, l'art.72 del d.lgs n. 507/1993, prevede, per l'ipotesi in cui l'importo del tributo sia liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate, che il credito “è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato”.
Pertanto il motivo di ricorso in questione deve, allo stato degli atti, essere accolto.
[3] Anche con riguardo alla prescrizione (quinquennale per i tributi comunali), non può che riscontrarsi che l'impugnata cartella è stata notificata nel 2025, mentre il tributo risale all'anno 2007, senza che le parti convenute abbiano comprovato l'avvenuta notifica di atti interruttivi.
Il ricorso deve dunque essere accolto.
[4] Le spese processuali (liquidate come da dispositivo avuto riguardo alla linearità delle questioni) vengono imputate alla sola TO ME (cfr: Cass. ord. n. 39495/2021), in quanto all'ADER, pur formalmente soccombente, non può esser addebitata responsabilità alcuna per l'intervenuta prescrizione e decadenza, considerato che i ruoli sono stati consegnati all'ADER in data 10/1/2024, quando orami erano scaduti i suddetti termini.
Le spese del giudizio vengono invece compensate nei riguardi dell'ADER.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'TO1 IN al pagamento delle spese processuali a beneficio del ricorrente, quantificate in euro 350,00 (difensore anticipatario), oltre contributo unificato ed eventuali accessori come per legge.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
LONGO NATALE, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4674/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - SS - IN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033595933000 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 687/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate riscossione e all'TO ME 1 spa in data 26/4/2025, la sig.ra
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00335959 33 000, notificatagli in data 15/3/2025, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RIFIUTI solidi urbani per il 2007, per un importo totale di euro 235,88.
Avverso detta cartella, la ricorrente ha articolato i motivi di ricorso di seguito compendiati.
a) mancata o irrituale notifica degli atti presupposti;
b) insufficienza della motivazione, violazione del diritto di difesa e del principio del legittimo dell'affidamento;
c) intervenuta prescrizione quinquennale (anche di interessi e sanzioni);
d) decadenza.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo, previa sospensiva, di accogliere il ricorso per i motivi suddetti, annullando la cartella gravata e dichiarando non dovute le somme, con condanna in solido delle amministrazioni convenute al pagamento (difensore anticipatario) delle spese processuali.
Con memoria datata 12/11/2025, si è costituita l'AD, che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai vizi di competenza dell'ente impositore.
Con riferimento ai motivi di ricorso relativi alla decadenza e alla prescrizione, l'AD ha ritenuto responsabile l'ente impositore, in quanto esse si sarebbero determinate in epoca antecedente all'atto impugnato e tenuto conto che l'Agenzia di riscossione non potrebbe sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo.
Pertanto, l'AD ha sostento il proprio difetto di legittimazione passiva, in quando l'TO le ha consegnato i ruoli in questione in data 10/1/2024 e che l'attività precedente è di competenza dell'amministrazione creditrice del tributo.
Pertanto, dopo aver rivendicato la correttezza del procedimento di riscossione, l'AD ha concluso chiedendo di dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell'ente e di dichiarare legittima la procedura di riscossione e valida la cartella impugnata, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con memoria illustrativa in atti al 31/1/2026, il ricorrente, preso atto della mancata produzione di ulteriore documentazione da parte dell'ADER e della mancata costituzione in giudizio dell'TO, ha insistito nelle argomentazioni e conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[1] In via preliminare, deve respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'AD, considerato che il ricorrente impugna un atto dell'Agenzia e lamenta vizi che riguardano, almeno astrattamente, anche l'attività dell'agenzia della riscossione.
[2] Avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie concreta sub iudice, il ricorso, che concerne una cartella notificata il 26/4/2025 e riguarda la TASSA RIFIUTI solidi urbani del 2007, deve essere accolto sia per intervenuta decadenza che per intervenuta prescrizione. Quanto alla decadenza, si osserva che l'art. 1, commi 161 e seguenti della legge n. 296/2006, prevede testualmente che:
“comma 161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Inoltre, il successivo comma 163 del medesimo articolo testualmente prevede:
“163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.”
Orbene, nel caso di specie emerge ictu oculi, allo stato degli atti ì (produzione di atti delle parti convenute), che l'amministrazione sia incorsa nella decadenza (non suscettibile di atti interruttivi, diversamente dalla prescrizione) prevista dalle suddette disposizioni, avendo il contribuente ricevuto la cartella successivamente al periodo massimo previsto dalla legge.
Peraltro, l'art.72 del d.lgs n. 507/1993, prevede, per l'ipotesi in cui l'importo del tributo sia liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate, che il credito “è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato”.
Pertanto il motivo di ricorso in questione deve, allo stato degli atti, essere accolto.
[3] Anche con riguardo alla prescrizione (quinquennale per i tributi comunali), non può che riscontrarsi che l'impugnata cartella è stata notificata nel 2025, mentre il tributo risale all'anno 2007, senza che le parti convenute abbiano comprovato l'avvenuta notifica di atti interruttivi.
Il ricorso deve dunque essere accolto.
[4] Le spese processuali (liquidate come da dispositivo avuto riguardo alla linearità delle questioni) vengono imputate alla sola TO ME (cfr: Cass. ord. n. 39495/2021), in quanto all'ADER, pur formalmente soccombente, non può esser addebitata responsabilità alcuna per l'intervenuta prescrizione e decadenza, considerato che i ruoli sono stati consegnati all'ADER in data 10/1/2024, quando orami erano scaduti i suddetti termini.
Le spese del giudizio vengono invece compensate nei riguardi dell'ADER.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'TO1 IN al pagamento delle spese processuali a beneficio del ricorrente, quantificate in euro 350,00 (difensore anticipatario), oltre contributo unificato ed eventuali accessori come per legge.