Art. 31. Esclusione del coniuge superstite dal diritto a pensione
La pensione di cui al precedente articolo 29 non spetta al coniuge superstite:
a) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa; ((5))
b) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni e tra i coniugi esista una differenza di eta' superiore a 20 anni;
c) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' inferiore a 72 anni, il matrimonio sia durato meno di due anni, e tra i coniugi esista una differenza di eta' superiore a 20 anni.
Si prescinde dai requisiti dell'eta' del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di eta' fra i coniugi, quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro.
Perde altresi' il diritto alla pensione il coniuge che passa a seconde nozze.
Ove si tratti della vedova, essa ha pero' diritto, in caso di nuovo matrimonio, alla corresponsione di una somma pari all'ammontare di una annualita' della pensione percepita anteriormente alle nozze, ivi compresa la tredicesima mensilita'.
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 luglio 1989, n. 450 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1989, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 31, primo comma, lettera a), della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilita' anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione e' stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli
alimenti verso il coniuge deceduto."
La pensione di cui al precedente articolo 29 non spetta al coniuge superstite:
a) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa; ((5))
b) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni e tra i coniugi esista una differenza di eta' superiore a 20 anni;
c) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' inferiore a 72 anni, il matrimonio sia durato meno di due anni, e tra i coniugi esista una differenza di eta' superiore a 20 anni.
Si prescinde dai requisiti dell'eta' del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di eta' fra i coniugi, quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro.
Perde altresi' il diritto alla pensione il coniuge che passa a seconde nozze.
Ove si tratti della vedova, essa ha pero' diritto, in caso di nuovo matrimonio, alla corresponsione di una somma pari all'ammontare di una annualita' della pensione percepita anteriormente alle nozze, ivi compresa la tredicesima mensilita'.
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 luglio 1989, n. 450 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1989, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 31, primo comma, lettera a), della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilita' anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione e' stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli
alimenti verso il coniuge deceduto."