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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 23/07/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 78/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 78/2025 promossa da:
C.F. , ammessa al Patrocinio a spese dello Stato come da CP_1 C.F._1 delibera del COA di Piacenza del 17 dicembre 2024, con l'avv. SONIA GALLESI;
- Ricorrente -
contro
, C.F. , ammesso al Patrocinio a Controparte_2 C.F._2 spese dello Stato come da delibera del COA di Piacenza del 11 marzo 2025, con l'avv. RENATO
PISERI;
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso congiuntamente, come da note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2025.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei Coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e pagina 1 di 5 gli adempimenti di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di CP_1
Piacenza, chiedendo di dichiarare la separazione personale dei Controparte_2 coniugi;
di disporre l'affidamento esclusivo della GL alla madre, con collocazione presso la Per_1 stessa;
di assegnare la casa familiare sita in Vigolzone (PC) Via Torrazzo, n. 49 alla Ricorrente;
di disciplinare il diritto di visita paterno come da Ricorso, ponendo a carico del Resistente un contributo al mantenimento della GL minore di € 450,00 da corrispondersi entro il 1° di ogni mese, somma da rivalutarsi in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio con rito concordatario in Piacenza in data 5 ottobre 2020 (atto n. 213 parte II serie C, anno 2020) e dall'unione nasceva la GL , a Parma il 2 febbraio 2021; - il nucleo familiare Per_1 risiedeva a Vigolzone (PC) in un immobile condotto in locazione con un canone mensile pari ad €
300,00; - il comportamento poco amorevole, aggressivo ed offensivo del marito nei confronti della moglie causava la frattura del vincolo matrimoniale e la convivenza diveniva intollerabile;
- in data
12 agosto 2024, il Resistente lasciava la casa coniugale, senza farvi ritorno e senza notiziare la moglie;
- la Ricorrente era libera professionista e si occupava di consulenza per comunicazione ed organizzazione eventi e tale attività lavorativa le consentiva di lavorare da casa e potersi occupare della GL;
- una volta alla settimana la Ricorrente teneva sedute di Yoga, con una entrata mensile complessiva di circa € 700,00; - il Resistente svolgeva lavori saltuari e non si faceva carico dei bisogni materiali e morali della GL che frequentava la scuola dell'infanzia in Ponte dell'Olio
(PC) e svolgeva attività sportiva di pattinaggio ogni lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del
Presidente di Sezione Civile dott.ssa Marisella Gatti del 20 gennaio 2025, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione personale delle Parti l'udienza del 13 maggio 2025, assegnando alla Ricorrente termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza alla Controparte, nonché termine al Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio , contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_2 chiedendo di dichiarare la separazione personale dei Coniugi;
di porre a proprio carico, a titolo di contributo al mantenimento della GL , la somma mensile di € 200,00, oltre al pagamento Per_1 pagina 2 di 5 delle spese straordinarie preventivamente concordate, ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50%; di disporre l'affidamento condiviso della Minore ad entrambi i genitori, con collocamento a settimane alterne con l'uno e con l'altro genitore, facendo coincidere il primo giorno della settimana dal lunedì dall'uscita della scuola fino alla domenica sera alle 21.00 e con la possibilità dell'uno o dell'altro genitore di vedere la BI nei giorni del martedì e del giovedì, dall'uscita della scuola fino al giorno successivo all'ingresso della scuola;
di stabilire che il padre, durante le vacanze estive, possa continuativamente e per almeno 15 giorni all'anno avere la possibilità di rimanere con la GL . Per_1
A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente, dichiarava di essersi sempre interessato del benessere della Minore ai bisogni della quale aveva sempre provveduto nonostante le difficoltà economiche che avevano reso problematico anche il rapporto di coppia.
All'udienza del 13 maggio 2025, i Procuratori delle parti davano atto che le stesse avevano raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di separazione e chiedevano, congiuntamente, un breve rinvio di udienza al fine di poter formulare conclusioni congiunte;
di talché, la causa veniva rinviava all'udienza del 29 maggio 2025, che veniva celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice, dando atto del deposito delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede.
***
Preliminarmente, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda diretta a sentire pronunciare la separazione personale dei coniugi e . CP_1 Controparte_2
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave ed irrimediabile frattura del vincolo coniugale, posto che nel corso degli ultimi anni la convivenza tra i è stata caratterizzata da numerosi litigi ed incomprensioni, queste ultime divenute Per_2 ormai insuperabili. A fronte di ciò, non vi è dubbio che si sia determinata tra i coniugi una situazione di impossibilità di prosecuzione della convivenza matrimoniale, che fonda la pronuncia di separazione personale.
Tanto premesso, le Parti hanno raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di separazione, come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali conclusioni sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse della minore e vanno, pertanto, integralmente accolte. Per_1 pagina 3 di 5 Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche sotto tale profilo, va disposta la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
− dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 Controparte_2
che si dichiarano economicamente indipendenti;
− dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento presso la madre e con possibilità per il padre di vedere e sentire la GL tutte le volte che vorrà, compatibilmente con gli impegni della Minore;
in ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé la Minore a fine settimana alternati dal sabato mattina e se gli è possibile dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica sera, impegnandosi a riaccompagnarla presso la residenza materna entro le ore 19.00;
− assegna la casa coniugale sita in Vigolzone (PC) Via Torrazzo, n. 49 alla Ricorrente, che vi abiterà unitamente alla GL minore, con conseguente impegno della stessa a provvedere interamente al pagamento del relativo canone di locazione;
− dispone che il padre avrà facoltà di trascorrere con la GL , nel periodo di ferie Per_1 estive, almeno un periodo fi 15 giorni anche non consecutivi da comunicarsi entro il 30 maggio e durante la settimana nei giorni del martedì e del giovedì dalle ore 17.00 alle ore
21.00;
− dà atto che i genitori concorderanno con la massima libertà le modalità di frequentazione in occasione delle festività, tenendo conto anche dei desideri e degli impegni della Minore;
− dispone che i periodi di festività verranno trascorsi con uno o l'altro genitore in modo paritetico e così per le festività natalizie (dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio), per le festività pasquali 3 giorni ciascuno e se la festività cadrà in un giorno infrasettimanale sarà suddivisa tra l'uno e l'altro genitore ad anni alterni;
− dà atto che i genitori concordano che quando uno dei due non è in grado di occuparsi della
Minore potrà incaricare terze persone di fiducia (nonni e/o zii e/o amici di famiglia e per quest'ultimi previo consenso dell'altro coniuge) dandone comunicazione all'altro genitore e che ciascun genitore si impegna ad informare l'altro in merito alle questioni che pagina 4 di 5 coinvolgono la GL (comunicazioni della scuola e/o per attività ludiche a cui Per_1 partecipa la minore, visite mediche, etc.);
− dà atto che le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere un atteggiamento rispettoso l'uno nei confronti dell'altro, garantendo un dialogo ed una comunicazione serena e pacifica, in specie alla presenza della GL, per preservarne la serenità ed il benessere della stessa;
− pone a carico di di corrispondere alla Ricorrente un importo Controparte_2 mensile di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento della GL minore , oltre al Per_1
50 % delle spese straordinarie occorrenti per la stessa;
− dà atto che le Parti concordano che l'Assegno unico della GL verrà integralmente percepito dalla madre, come eventuali futuri assegni corrisposti dall'Inps in favore della minore (es. indennità di frequenza);
− dà atto che i concedono reciprocamente espressa autorizzazione al rilascio di Per_2 documenti validi per l'espatrio, anche con riguardo la GL minore;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento;
− ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge.
Così deciso in Piacenza, il 22 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 78/2025 promossa da:
C.F. , ammessa al Patrocinio a spese dello Stato come da CP_1 C.F._1 delibera del COA di Piacenza del 17 dicembre 2024, con l'avv. SONIA GALLESI;
- Ricorrente -
contro
, C.F. , ammesso al Patrocinio a Controparte_2 C.F._2 spese dello Stato come da delibera del COA di Piacenza del 11 marzo 2025, con l'avv. RENATO
PISERI;
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso congiuntamente, come da note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2025.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei Coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e pagina 1 di 5 gli adempimenti di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di CP_1
Piacenza, chiedendo di dichiarare la separazione personale dei Controparte_2 coniugi;
di disporre l'affidamento esclusivo della GL alla madre, con collocazione presso la Per_1 stessa;
di assegnare la casa familiare sita in Vigolzone (PC) Via Torrazzo, n. 49 alla Ricorrente;
di disciplinare il diritto di visita paterno come da Ricorso, ponendo a carico del Resistente un contributo al mantenimento della GL minore di € 450,00 da corrispondersi entro il 1° di ogni mese, somma da rivalutarsi in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio con rito concordatario in Piacenza in data 5 ottobre 2020 (atto n. 213 parte II serie C, anno 2020) e dall'unione nasceva la GL , a Parma il 2 febbraio 2021; - il nucleo familiare Per_1 risiedeva a Vigolzone (PC) in un immobile condotto in locazione con un canone mensile pari ad €
300,00; - il comportamento poco amorevole, aggressivo ed offensivo del marito nei confronti della moglie causava la frattura del vincolo matrimoniale e la convivenza diveniva intollerabile;
- in data
12 agosto 2024, il Resistente lasciava la casa coniugale, senza farvi ritorno e senza notiziare la moglie;
- la Ricorrente era libera professionista e si occupava di consulenza per comunicazione ed organizzazione eventi e tale attività lavorativa le consentiva di lavorare da casa e potersi occupare della GL;
- una volta alla settimana la Ricorrente teneva sedute di Yoga, con una entrata mensile complessiva di circa € 700,00; - il Resistente svolgeva lavori saltuari e non si faceva carico dei bisogni materiali e morali della GL che frequentava la scuola dell'infanzia in Ponte dell'Olio
(PC) e svolgeva attività sportiva di pattinaggio ogni lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del
Presidente di Sezione Civile dott.ssa Marisella Gatti del 20 gennaio 2025, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione personale delle Parti l'udienza del 13 maggio 2025, assegnando alla Ricorrente termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza alla Controparte, nonché termine al Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio , contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_2 chiedendo di dichiarare la separazione personale dei Coniugi;
di porre a proprio carico, a titolo di contributo al mantenimento della GL , la somma mensile di € 200,00, oltre al pagamento Per_1 pagina 2 di 5 delle spese straordinarie preventivamente concordate, ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50%; di disporre l'affidamento condiviso della Minore ad entrambi i genitori, con collocamento a settimane alterne con l'uno e con l'altro genitore, facendo coincidere il primo giorno della settimana dal lunedì dall'uscita della scuola fino alla domenica sera alle 21.00 e con la possibilità dell'uno o dell'altro genitore di vedere la BI nei giorni del martedì e del giovedì, dall'uscita della scuola fino al giorno successivo all'ingresso della scuola;
di stabilire che il padre, durante le vacanze estive, possa continuativamente e per almeno 15 giorni all'anno avere la possibilità di rimanere con la GL . Per_1
A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente, dichiarava di essersi sempre interessato del benessere della Minore ai bisogni della quale aveva sempre provveduto nonostante le difficoltà economiche che avevano reso problematico anche il rapporto di coppia.
All'udienza del 13 maggio 2025, i Procuratori delle parti davano atto che le stesse avevano raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di separazione e chiedevano, congiuntamente, un breve rinvio di udienza al fine di poter formulare conclusioni congiunte;
di talché, la causa veniva rinviava all'udienza del 29 maggio 2025, che veniva celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice, dando atto del deposito delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede.
***
Preliminarmente, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda diretta a sentire pronunciare la separazione personale dei coniugi e . CP_1 Controparte_2
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave ed irrimediabile frattura del vincolo coniugale, posto che nel corso degli ultimi anni la convivenza tra i è stata caratterizzata da numerosi litigi ed incomprensioni, queste ultime divenute Per_2 ormai insuperabili. A fronte di ciò, non vi è dubbio che si sia determinata tra i coniugi una situazione di impossibilità di prosecuzione della convivenza matrimoniale, che fonda la pronuncia di separazione personale.
Tanto premesso, le Parti hanno raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di separazione, come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali conclusioni sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse della minore e vanno, pertanto, integralmente accolte. Per_1 pagina 3 di 5 Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche sotto tale profilo, va disposta la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
− dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 Controparte_2
che si dichiarano economicamente indipendenti;
− dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento presso la madre e con possibilità per il padre di vedere e sentire la GL tutte le volte che vorrà, compatibilmente con gli impegni della Minore;
in ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé la Minore a fine settimana alternati dal sabato mattina e se gli è possibile dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica sera, impegnandosi a riaccompagnarla presso la residenza materna entro le ore 19.00;
− assegna la casa coniugale sita in Vigolzone (PC) Via Torrazzo, n. 49 alla Ricorrente, che vi abiterà unitamente alla GL minore, con conseguente impegno della stessa a provvedere interamente al pagamento del relativo canone di locazione;
− dispone che il padre avrà facoltà di trascorrere con la GL , nel periodo di ferie Per_1 estive, almeno un periodo fi 15 giorni anche non consecutivi da comunicarsi entro il 30 maggio e durante la settimana nei giorni del martedì e del giovedì dalle ore 17.00 alle ore
21.00;
− dà atto che i genitori concorderanno con la massima libertà le modalità di frequentazione in occasione delle festività, tenendo conto anche dei desideri e degli impegni della Minore;
− dispone che i periodi di festività verranno trascorsi con uno o l'altro genitore in modo paritetico e così per le festività natalizie (dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio), per le festività pasquali 3 giorni ciascuno e se la festività cadrà in un giorno infrasettimanale sarà suddivisa tra l'uno e l'altro genitore ad anni alterni;
− dà atto che i genitori concordano che quando uno dei due non è in grado di occuparsi della
Minore potrà incaricare terze persone di fiducia (nonni e/o zii e/o amici di famiglia e per quest'ultimi previo consenso dell'altro coniuge) dandone comunicazione all'altro genitore e che ciascun genitore si impegna ad informare l'altro in merito alle questioni che pagina 4 di 5 coinvolgono la GL (comunicazioni della scuola e/o per attività ludiche a cui Per_1 partecipa la minore, visite mediche, etc.);
− dà atto che le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere un atteggiamento rispettoso l'uno nei confronti dell'altro, garantendo un dialogo ed una comunicazione serena e pacifica, in specie alla presenza della GL, per preservarne la serenità ed il benessere della stessa;
− pone a carico di di corrispondere alla Ricorrente un importo Controparte_2 mensile di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento della GL minore , oltre al Per_1
50 % delle spese straordinarie occorrenti per la stessa;
− dà atto che le Parti concordano che l'Assegno unico della GL verrà integralmente percepito dalla madre, come eventuali futuri assegni corrisposti dall'Inps in favore della minore (es. indennità di frequenza);
− dà atto che i concedono reciprocamente espressa autorizzazione al rilascio di Per_2 documenti validi per l'espatrio, anche con riguardo la GL minore;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento;
− ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge.
Così deciso in Piacenza, il 22 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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