Ordinanza cautelare 16 ottobre 2025
Sentenza 3 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 3985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3985 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03985/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10782/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10782 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Notargiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto emesso dalla Prefettura di Roma di reiezione della richiesta di misure di accoglienza n. prot. -OMISSIS- del 21 agosto 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. GE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, cittadino congolese, ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto n. prot. -OMISSIS- del 21.8.2025, emesso dalla Prefettura di Roma, con cui si è disposto il rigetto della domanda di concessione di misure di accoglienza, presentata in data 10.10.2024 e reiterata il 22.7.2025.
A fondamento del ricorso ha dedotto, con unico motivo, la violazione degli artt. 8 e 9 de d.lgs. 142/2015, nonché dell’art. 3 della CEDU.
Si sono contestualmente costituiti in giudizio la Prefettura di Roma ed il Ministero dell’Interno (14.10.2025).
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2025 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare, riformata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2025.
Prima dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 25 febbraio 2026, l’Amministrazione ha depositato una memoria (3.1.2026) nella quale ha fatto presente che in data 23.12.2025 è stata disposta l’accoglienza del ricorrente presso il CAS Anzio Portofino; a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto premesso, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere, ravvisando i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
A tale fine, all’avv. Mauro Notargiovanni, che ha depositato in data 20.10.2025 istanza di liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio a spese dello Stato, il Collegio dispone - visto l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “ valori medi delle tariffe professionali vigenti ”, tenuto conto dell’“ impegno professionale ”; e visto l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002 che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo consente il dimezzamento dei compensi professionali – la liquidazione di complessivi 700,00 euro a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio, comprensivo della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Liquida all’avv. Mauro Notargiovanni, quale compenso per il gratuito patrocinio a spese dello Stato, euro 700,00 a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio, comprensivo della fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE OL, Presidente
GE AN, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE AN | BE OL |
IL SEGRETARIO