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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 7925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7925 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa TE LI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11184 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Panico e Lucia Parte_1 Rambone
RICORRENTE
E
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale D'Onofrio
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato Il 13.06.23 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la assumendo: di essere dipendente della Controparte_1 resistente, addetto presso la UOD Genio Civile di Napoli, con decorrenza ed inquadramento di cui alle buste paga allegate in atti;
di essere stato individuato ed addetto in qualità di tecnico, alla gestione di numerosi lavori di intervento che si sono svolti sul territorio regionale;
in particolare, circa le suddette assegnazioni ed in virtù delle funzioni tecniche assegnatigli, la resistente gli riconosceva, con appositi decreti
(indicati in ricorso), un importo lordo a titolo di spese/incentivi tecniche e/o di missioni per visite effettuate sul cantiere;
che nessun incentivo come da decreti suddetti emanati ed approvati da parte della resistente e mai annullati dalla stessa gli erano stati pagati.
Tanto premesso, concludeva:” A) Accertare il diritto del ricorrente a percepire gli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche assegnatagli e, conseguentemente, condannare la resistente amministrazione in persona del suo Presidente p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato per la carica presso Palazzo Santa Lucia sito alla via Santa
Lucia n.81 in Napoli, al pagamento dell'importo di €6.358,20 a titolo di incentivi per funzioni tecniche di cui ai decreti in atti richiamati;
B)
Condannare la resistente amministrazione al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione ai procuratori anticipatari.” Si costituiva la convenuta che contestava la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Nelle more del giudizio, questo Giudice emanava ordinanza ex art. 423 comma
1 cpc per la complessiva somma di € 2.865,28 pari alla somma degli importi di cui ai DD n.36/2018, 33/2018/, 24/2018, 40/2018, 41/2018, 38/2018,
35/2018, 67/2018, 39/2018, 49/2018, 74/2019, 8/2021, 10/2022, ordinandone a parte convenuta l'immediato pagamento.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
L'art. 113 del codice appalti dlgs 50/2016 norma gli incentivi destinati alle funzioni tecniche. Si tratta di compensi previsti in favore dei tecnici dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice finalizzati alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture.
Tale articolo stabilisce che: “Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo
18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”. Ciò premesso è pacifico in quanto non contestato e comunque documentato lo svolgimento da parte del ricorrente della direzione tecnica dei lavori di intervento, specificati nei decreti indicati in atti.
Nel costituirsi la si limita a contestare il diritto del Controparte_1 ricorrente di ottenere il compenso incentivante adducendo a supporto di tale argomentazione la tesi secondo cui l'amministrazione può utilizzare, per motivi di economicità, efficacia e cooperazione territoriale tali forme di affidamento in house ma, sulla base dell'orientamento ormai consolidato della Corte dei Conti, appare che tali forme di affidamento risultino incompatibili con il disposto dell'articolo 113, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 relativamente al riconoscimento di incentivi tecnici al personale dipendente.
Ciò premesso, questo Giudice ritiene che, come chiarito dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 4256/2024, l'illegittimità del procedimento di conferimento della posizione organizzativa non precluda il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico accessorio se risulti, come nel caso di specie, che il dipendente ha di fatto svolto le mansioni proprie dell'incarico. Ciò prerché la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione dell'incarico non esclude il diritto a conseguire il trattamento economico corrispondente per intero, se il lavoratore svolge e porta a compimento le mansioni previste da tale incarico.
Tanto premesso, la domanda va accolta con conseguente condanna della al pagamento dell'importo di € 6.358,20 a titolo di Controparte_1 incentivi per funzioni tecniche di cui ai decreti in atti richiamati ivi compresa la somma di € 2.865,28 già fatta oggetto di ordinanza ex art. 423 cpc. Sulla somma dovuta spettano gli interessi legali con esclusione della rivalutazione monetaria, tanto in virtù dell'art.22 comma 36 l.n.724/1994 che prevede che per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31.12.1994, spettanti ai dipendenti pubblici (non più ai dipendenti privati, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n.459 del
2.11.2000) in attività di servizio o in quiescenza, l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito (in tal modo si è estesa al lavoratore pubblico la regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già introdotta per i crediti previdenziali dall'art.16 comma 6
l.n.412/91).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 6.358,20 a titolo di incentivi per funzioni tecniche ivi compresa la somma di € 2.865,28 già fatta oggetto di ordinanza ex art. 423 cpc. oltre accessori di legge come in motivazione.
Condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1 in € 2100,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario con attribuzione. Napoli, il 03/11/2025
IL GIUDICE
TE LI