Art. 22.
Ai mutilati ed invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni piu' favorevoli di quelle previste dalla presente legge, e' conservato il diritto al trattamento corrispondente alle classificazioni gia' effettuate. Per i titolari di assegno rinnovabile la disposizione di cui al presente articolo si applica fino alla data di scadenza dell'assegno stesso.
Ai mutilati ed invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni piu' favorevoli di quelle previste dalla presente legge, e' conservato il diritto al trattamento corrispondente alle classificazioni gia' effettuate. Per i titolari di assegno rinnovabile la disposizione di cui al presente articolo si applica fino alla data di scadenza dell'assegno stesso.