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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/07/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 1338/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott. Francesco Campagna, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1338/2024 posta in decisione all'udienza del 29 maggio 2025, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati presso l'avv.ta Giuseppina Iaria che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
-attrice- contro
GIÀ Controparte_1
Controparte_2
(P.IVA ), in persona del Commissario Straordinario e legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro-tempore – Dott. - elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_3 Roberto Chiodo dal quale è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente all'avv.ta Anna Curatolo giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
-convenuto–
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e convenivano in giudizio l' Pt_1 Pt_2 [...]
(oggi Controparte_4 Controparte_5
, di seguito per brevità , al fine di ivi sentire accertata e dichiarata la responsabilità
[...] CP_6 del G.O.M. e dei sanitari per avere questi errato nella scelta della terapia e nell'effettuazione tardiva del cesareo a seguito delle quali avevano causato l'evento morte del feto. Chiedevano, pertanto, “1) la condanna alla liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 336.500,00 per ciascun coniuge per o nella somma maggiore o minore che sarà valutata dal sig. Giudice e 2) la condanna alla liquidazione del risarcimento del danno iure successionis per trasmissione del danno terminale quantificato in €30.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà valutata dal sig. Giudice”.
1 In fatto, esponevano di aver proposto ricorso per ATP, nell'ambito del quale era stata riconosciuta la responsabilità medica dei sanitari e dell'azienda sanitaria, per come, peraltro, era emerso anche in sede penale, laddove i consulenti avevano ampiamente riconosciuto la responsabilità dei sanitari e accertato che gli esiti nefasti avrebbero potuto essere evitati con l'applicazione di ordinaria diligenza.
Nello specifico, rilevavano che la in data 30.05.2014, era stata ricoverata – su consiglio Parte_1 del proprio ginecologo – presso la struttura sanitaria convenuta poiché vi era una gravidanza in gestosi. Non veniva, tuttavia, adottata alcuna misura idonea, anche risolutiva per evitare pericoli, atteso che si trattava di un quadro controllabile e gestibile, che in presenza di una “pronta ed idonea terapia” avrebbe avuto un esito fausto.
Nel trascrivere integralmente la consulenza depositata in sede di ATP, rilevavano come la responsabilità dei medici dovesse ritenersi grave, poiché “non onorando i loro doveri ma ponendo in essere condotte di negligenza e di imperizia e di imprudenza, [avevano] determinato l'evento morte del feto ed [avevano] messo in pericolo la vita della sig.ra ”. Danni che dovevano Parte_1 intendersi derivanti dall'errore nella scelta della terapia e nella tardiva esecuzione del parto cesareo.
I ricorrenti argomentavano in ordine alla sussistenza di un “danno da perdita parentale iure proprio e iure successionis”. Nello specifico, riteneva sussistere un danno “iure successionis”, poiché il bimbo era nato vivo e la morte era intervenuta dopo la nascita, per come emergeva dalla cartella clinica e per come era stato accertato in sede penale, laddove “i medici [erano] andati esenti da responsabilità sul piano del contestato falso in cartella”.
Richiamavano giurisprudenza e principi di diritto in tema di risarcimento del danno. Procedevano al calcolo della liquidazione : con riferimento al danno non patrimoniale c.d. terminale del bimbo nato e deceduto dopo la nascita “trasmesso iure successionis, comprensivo della componente biologica temporanea” quantificavano un importo complessivo pari ad € 30.000; quanto, invece, al danno non patrimoniale per la morte del congiunto quantificavano un importo pari ad 336.500,00 aumentato per personalizzazione per ciascun genitore. Riportavano giurisprudenza sul punto e ribadivano la spettanza ai congiunti del danno iure proprio e iure successionis, rilevata la responsabilità delle condotte negligenti imperite e colpose dei sanitari. Rassegnavano le seguenti conclusioni “essendo stata accertata nel procedimento 2268/2020 RG la responsabilità dei medici e dell'azienda ospedaliera ed essendo stato accertato: 1) che i medici hanno errato nella scelta della terapia ed hanno errato nell'effettuazione tardiva del cesareo, 2) che hanno tenuto condotte negligenti, imperite
o colpose, 3) che non hanno effettuato i trattamenti sanitari dovuti secondo linee guide per il caso di specie Ed essendo stato accertato il nesso eziologico tra le condotte dei sanitari e l'evento morte del feto tramite esito di ATP si chiede 1) la condanna alla liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 336.500,00 per ciascun coniuge per o nella somma maggiore o minore che sarà valutata dal sig. Giudice e 2) la condanna alla liquidazione del risarcimento del danno iure successionis per trasmissione del danno terminale quantificato in €30.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà valutata dal sig. Giudice”.
2. Con provvedimento del 30 maggio 2024, il Giudice – ritenuto che il ricorso non risultava completo nel suo contenuto, difettando degli avvertimenti di cui all'art. 163 c. 3 n.
7 - disponeva che parte ricorrente rinnovasse l'atto introduttivo inserendo tutti gli avvertimenti di cui all'art. 163 c. 3 n. 7 entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione del provvedimento.
Il procuratore ne provvedeva in pari data ed il Giudice con provvedimento del 27 giugno 2024, fissava l'udienza del 30 ottobre 2024, disponendo la notifica del ricorso.
3. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 03 ottobre 2024, si costituiva in giudizio il G.O.M. al fine di resistere alla domanda proposta dai ricorrenti.
In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per mancanza del presupposto logico-giuridico alla base dello strumento processuale. Dopo una breve digressione sulle necessità istruttorie del procedimento, si opponeva all'acquisizione della relazione medica eseguita in sede di ATP, attesa la genericità della stessa ed atteso che i nominati CTU nel giudizio di ATP 2 avevano utilizzato la perizia eseguita in sede penale senza la previa autorizzazione del Giudice;
ne conseguirebbe nella ricostruzione del resistente la nullità della consulenza.
Contestava, poi, le risultanze della predetta consulenza nella parte in cui i CTU ritenevano di poter definire la causa della morte del feto sulla base di dati documentali (che omettevano di indicare), evidenziando come “un puntuale giudizio valutativo sulla causa di morte del feto richiede[sse] la valutazione, anche dei rilievi autoptici e istopatologici, opportunamente integrati con i dati documentali disponibili”. Ed ancora, non concordava con i CTU nella parte in cui avevano ritenuto che si sarebbe dovuta prendere in considerazione l'immediata induzione del parto, posto che non era chiaro in che termini una induzione del travaglio avrebbe potuto evitare la morte intrauterina del feto, anche in ragione della circostanza che i consulenti avevano affermato che “l'inizio del travaglio di parto ha determinato un ulteriore distress nel feto, tanto da provocare la bradicardia e quindi far decidere i sanitari per un taglio cesareo d'urgenza”. Proseguiva contestando le risultanze del collegio peritale ed evidenziava che alcun profilo di responsabilità poteva essere ascritto ai sanitari.
Ed ancora, la consulenza doveva ritenersi nulla sin dal giudizio di ATP, poiché la bozza non era stata regolarmente inviata alla costituita a causa di un errore nell'indirizzo Controparte_7 PEC.
Richiamava la disciplina della riforma e riteneva assente la prova circa la presunta condotta Pt_3 colposa dei sanitari. Contestava il quantum e rassegnava le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione che tutte si impugnano, disattese, In via preliminare: Accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art 702 bis c.p.c. per i motivi di cui in narrativa. - Nel merito: Rigettare l'avversa domanda, siccome assolutamente infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa (…) in via subordinata: Accertare e dichiarare la reale entità delle lesioni subite dai ricorrenti conseguentemente determinare l'eventuale responsabilità dei sanitari nella verificazione dell'evento per cui è causa, con esclusione di qualunque vincolo di solidarietà, fatto salvo il diritto di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 1910 c.c..”.
4. All'udienza del 30 ottobre 2024, la difesa dei ricorrenti dava atto di aver depositato la sentenza di primo grado emessa nei confronti dei medici imputati nel procedimento penale e gli atti d'appello proposti dalle parti e dal PM limitatamente al capo con cui gli stessi erano stati assolti dal reato di falso in atto pubblico con riferimento alle cartelle cliniche;
riservava il deposito della sentenza in cui era stata dichiarata la prescrizione del reato ex art. 589 c.p.
La difesa parte resistente riservava il deposito di copia della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di ATP, al fine di dimostrare l'erroneità dell'indirizzo PEC.
Il procuratore di parte ricorrente riteneva l'eccezione tardiva e ne chiedeva la reiezione.
Il Giudice onerava parte ricorrente alla produzione della CTU resa in fase di ATP, onerava, altresì, parte resistente a depositare la comparsa di costituzione del giudizio di ATP e di eventuali altri atti difensivi contenenti l'indicazione della PEC cui inviare la bozza.
All'udienza del 22 gennaio 2025, la difesa di parte ricorrente rilevava che nel procedimento di ATP il GO era difeso dall'avv. Aldo Labate, mentre dall'avv. Roberto Controparte_7 Contr Chiodo, dacché il aveva regolarmente ricevuto la notifica della consulenza svolta in sede di ATP. Con riferimento ad nulla era stato eccepito in sede di ATP;
con Controparte_7 riferimento al presente procedimento invece segnalava che l'assicurazione non era parte del giudizio, non essendo neppure stata chiamata in causa.
Il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 18 febbraio 2025, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava all'udienza del 29 maggio 2025, da celebrarsi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva trattenuta in decisione.
3 5. In via preliminare, va rigettata la richiesta di rinnovazione della CTU, reiterata da parte ricorrente anche in sede di comparsa conclusionale, ritenuta la stessa superflua ai fini del decidere. Ciò in ragione della circostanza che, per come si vedrà, la CTU resa in fase di accertamento tecnico preventivo ha risposto esaustivamente ai quesiti posti, fornendo al Tribunale gli strumenti tecnici necessari per la valutazione e la risoluzione delle questioni avanzate dalle parti.
Ed ancora, in via preliminare, va rigettata la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per incompatibilità dello strumento processuale con l'oggetto della domanda, atteso che la normativa di riferimento prevede come strumento processuale proprio il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
6. Tanto acclarato deve evidenziarsi che, l'odierno giudizio verte sulla declaratoria di responsabilità contrattuale ascrivibile in capo alla struttura sanitaria e sull'accertamento della condotta negligente ed imperita del personale sanitario dipendente della struttura che ebbe in cura la ricorrente in costanza di ricovero intervenuto in data 30.05.2014, alla trentaseiesima settimana di gestazione più quattro giorni, nel corso del quale in data 08.06.2014 (alla trentasettesima settimana più sei giorni di gestazione) veniva eseguito taglio cesareo di urgenza con “nascita di feto di sesso maschile privo di vita”.
Dalla natura della domanda è possibile rinvenire la regola di giudizio per qualificare la condotta che Contr il avrebbe dovuto tenere nell'espletamento dell'incarico professionale affidato, nonché il criterio di causalità da applicare ai fini della valutazione del nesso eziologico tra la condotta ed il danno patito.
Orbene, all'ente ospedaliero fa capo una responsabilità contrattuale per i danni subiti dal paziente quale conseguenza della condotta non diligente della prestazione medica resa dai propri dipendenti, mentre l'inadempimento del sanitario, e la relativa responsabilità dell'ente presso il quale opera, deve essere valutato con riferimento al dovere di diligenza particolarmente qualificato proprio dello svolgimento dell'attività professionale.
La giurisprudenza, sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 577/2008, ha rilevato che in capo alla struttura sanitaria sussiste una responsabilità contrattuale da inadempimento del c.d. “contratto di spedalità”, con la conseguenza che il regime applicabile risulta essere quello di cui all'art. 1218 c.c.; con la specificazione che si pone a carico della struttura anche l'inadempimento della prestazione medica svolta dal sanitario ai sensi dell'art. 1228 c.c., e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass., sez. III, 05/12/2013, n. 27285, già Cass., 24 maggio 2006, n. 12362; Cass., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass., 3 febbraio 2012, n. 1620). Più precisamente, sul punto la giurisprudenza ha rilevato che “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze;
ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Cass. 14 giugno 2007, n. 13953)” – cfr. Corte di Cassazione Sez. III sent. n. 18610/2015 già Cass., sez. un., n. 9556/2002; Cass. n. 13066/2004).
4 Pertanto, la responsabilità invocata ha natura contrattuale;
con la conseguenza che, ex art. 2697 c.c. grava sul paziente l'onere probatorio circa il danno subito, circa il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'eventus damni, nonché circa il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate;
mentre grava sul professionista l'onere di provare di aver agito secundum leges artis o la sussistenza di cause esterne atte ad interrompere il nesso di causalità.
Sul punto, la giurisprudenza ha inteso ribadire che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (cfr. Cass. 16/01/2009 n. 975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792; Cass. 26/07/2017 n. 18392). Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio 2018); ribadendo che “in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 28992/2019).
Pertanto, con riferimento all'accertamento del nesso di causalità, alla stregua della regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, l'anzidetto nesso si riterrà provato ogniqualvolta gli elementi probatori restituiranno una situazione di danno che sia conseguenza altamente probabile e verosimile della condotta asseritamente dannosa (Cass. n.14759 del 26.06.2007).
Applicando le coordinate ermeneutiche sin qui delineate, occorre, innanzitutto, valutare se gli odierni ricorrenti abbiano ottemperato all'onere di dimostrare il nesso di causalità tra la condotta negligente, Contr imprudente ed imperita ascritta in capo ai sanitari e la morte del feto intervenuta in data 08.06.2014, alla 37esima + 6 giorni di gestazione.
Nel caso di specie, si ritiene utilizzabile ai fini del decidere la CTU resa in fase di accertamento tecnico preventivo, la quale ha risposto esaustivamente ai quesiti posti, fornendo al Tribunale gli strumenti tecnici necessari per la valutazione e la risoluzione delle questioni avanzate dalle parti. Si ritiene, infatti, che quanto eccepito dalla resistente con riferimento alla consultazione - ad opera dei consulenti di ufficio - della CTU resa nell'ambito del procedimento penale istruito nei confronti dei sanitari non possa incidere sulla validità della consulenza, atteso che la consulenza resa in sede penale
5 non ha inciso sulle conclusioni rese, ma anzi queste ultime vengono corroborate dagli elementi conoscitivi già emersi in quella sede.
Tuttavia, prima di procedere all'esame dettagliato delle conclusioni cui sono giunti i consulenti nominati nell'ambito del giudizio per ATP, appare doveroso chiarire alcune circostanze. Contr Innanzitutto, non coglie nel segno l'eccezione sollevata dal resistente per omessa comunicazione – nell'ambito del giudizio per ATP - della bozza peritale alla società
[...] Deve, infatti, osservarsi che – per come ribadito dalla Suprema Corte – Controparte_7 l'omesso invio alla parte della bozza di relazione, posta a presidio del diritto di difesa, integra un'ipotesi di nullità della consulenza, a carattere relativo ed è dunque soggetta al limite preclusivo di cui all'art. 157 c.p.c., il quale espressamente prevede che “I. Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio. II. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. III. La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche Contr tacitamente”. Da ciò ne deriva che il non sia legittimato a sollevare l'anzidetta eccezione, tantopiù alla luce della circostanza che non è parte dell'odierno Controparte_7 giudizio.
8. Passando all'analisi della CTU espletata in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c, all'esito di una motivazione convincente e condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico privo di vizi, condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato può, innanzitutto, ritenersi che in data 08.06.2014 il feto sia nato morto e che la causa della morte risieda nella insufficiente (rectius negligente) assistenza prestata alla ricorrente Pt_1
Pertanto, per come si vedrà, la domanda avanzata dai ricorrenti merita accoglimento nei termini di seguito esplicitati, dovendosi rilevare la responsabilità della struttura sanitaria.
Orbene, dall'analisi della storia clinica di per come riportata dai consulenti, è emerso che la Pt_1 stessa è stata ricoverata in data 30.05.2014, alla settimana 36+4 di gestazione, a causa di uno stato di edema e rialzi pressori che duravano da circa due settimane, epoca fino alla quale la gravidanza era decorsa fisiologicamente. Gli esami, al momento del ricovero, risultavano nella norma.
In data 02.06.2014, alla 37esima settimana di gestazione, insorgeva proteinuria evidente. Gli esami di laboratorio evidenziavano trombocitopenia, deficit di antitrombina III, fibrinogeno circa 270. La piastrinopenia era trattata con Urbason 20 mg ev, due volte al giorno ed il deficit di antitrombina III era trattato con Kybernin 1000 UI per due volte al giorno. Ed ancora, i valori pressori erano trattati farmacologicamente con d erano rientrati nella norma. CP_8
In data 08.06.2014, alla settimana 37esima+6 giorni di gestazione, aveva accusato perdite Pt_1 ematiche e dolori addominali. Dacchè, eseguito un tracciato cardiotocografico, si riscontrava bradicardia fetale. Si procedeva, pertanto, ad eseguire “taglio cesareo d'urgenza, con nascita di feto di sesso maschile privo di vita con tre giri di cordone ombelicale intorno al collo, del peso di 2400 grammi e della lunghezza di 47cm”.
Quanto alle cause della morte del feto, i consulenti rilevavano che questa dovesse “essere ricondotta ad uno stato di preeclampsia dell'attrice, la quale già da alcune settimana presentava ipertensione, piastrinopenia, e successivamente anche edemi generalizzati (aumento di peso in poco tempo) e proteinuria”; non emergendo in letteratura altre cause alternative.
Rilevato ciò, la CTU specificava che “ era oggetto di monitoraggio per la condizione di alto Pt_1 rischio della gravidanza. La sintomatologia presentata era caratteristica di una gestosi, che è stata correttamente diagnosticata dai sanitari, che ne hanno programmato il ricovero.
La necessità del ricovero è quella del monitoraggio continuo sia di tutti i parametri ematochimici, sia delle condizioni di benessere materno fetale. Il monitoraggio del benessere fetale è stato effettuato
6 con la flussimetria, che è stata correttamente eseguita, sul controllo dei valori ematochimici, sulla pressione arteriosa e il monitoraggio cardiotocografico.
I valori ematochimici della sig.ra in prossimità dell'evento rilevavano proteinuria (indice di Pt_1 complicazione renale), piastrinopenia;
la pressione arteriosa era controllata, ma non monitorata”, precisando che “il monitoraggio del battito cardiaco fetale nel momento doveva essere più frequente.
Quando poi sono subentrate la perdita di sangue dai genitali esterni, accompagnata da 'dolori addominali', il monitoraggio cardiotocografico, doveva essere effettuato 'in continuo”.
I consulenti, nel prosieguo, spiegavano come la decisione di sottoporre la paziente ad un cesareo di urgenza sia corretta, qualora questo avvenga tempestivamente, ovvero tenendo conto dei “segnali predittivi”.
Nel rilevare che, all'epoca dei fatti (2014) era possibile indurre un travaglio di parto alla 37esima settimana, ribadivano che alla luce del brusco peggioramento della situazione della ricorrente Pt_1
“l'induzione o l'assistenza al travaglio di parto avrebbe dovuto prevedere il monitoraggio cardiotocografico in continuo”, di modo da consentire “l'intervento immediato alla prima avvisaglia di sofferenza fetale (e materna, per il rischio di distacco di placenta ed eclampsia)”.
Ne derivava, pertanto, che non erano “state messe in atto le procedure di sicurezza per l'assistenza della donna gravida nel periodo precedente il travaglio, né durante il travaglio”.
Ed ancora, condivisibili appaiono le conclusioni cui giungevano i consulenti con riferimento all'insufficiente assistenza prestata a atteso che in presenza di “una gestante ad alto rischio per Pt_1 gestosi e stato preeclamptico (proteinuria, edema, ipertensione) è buona pratica clinica, nonché indicazione, quella di stimolare sotto controllo cardiotografico il travaglio di parto anticipandone il termine. Il controllo intensivo della risposta alla stimolazione avrebbe permesso nel nostro caso di rilevare per tempo alterazioni del battito cardiaco fetale e decidere il momento in cui procedere a taglio cesareo”.
Dal mancato espletamento di dette azioni derivava che non “si è proceduto in sicurezza (…) e si è atteso che la donna entrasse in travaglio, nella notte. L'inizio del travaglio di parto ha determinato un ulteriore distress nel feto, tanto da provocare la bradicardia e quindi far decidere i sanitari per un taglio cesareo d'urgenza, praticato alle 4,25. Purtroppo, a quell'ora il feto era già privo di vita”.
Sul punto, infatti, i CTU, con motivazioni esenti da censure precisano che “nei casi di preeclampsia il timing del parto è dettato dalla epoca gestazionale. Mentre fra le 34 e le 36 settimane di gestazione l'espletamento immediato del parto aumenta i rischi di distress respiratorio del neonato, non è preferibile il parto immediato ad un attento monitoraggio delle condizioni materne e fetali, almeno fino alla 37 settimana. Da 37 settimane di gestazione è raccomandato un immediato espletamento del parto. (…) le linee guida prevedono il taglio cesareo dopo il tentativo di stimolazione medica del travaglio di parto. Ancora una volta si sottolinea la stretta sorveglianza, cioè il monitoraggio cardiotocografico, che non è stato praticato nel caso di specie”.
In definitiva, i CTU concludevano che “seguendo le linee guida risulta chiaro che essendo la signora
alla 37 settima e quindi a termine andava presa in considerazione, per evitare situazioni Parte_1 quale la morte del feto o il distacco di placenta, l'induzione immediata del parto”.
Alle conclusioni cui sono giunti i CTU non sono intervenute specifiche contestazioni, rilevato che, in sede di ATP, i consulenti del GO si sono limitati a contestare l'utilizzabilità della CTU resa in sede penale e la proprietà semantica delle espressioni utilizzate dai consulenti senza addurre argomentazioni tecnico scientifiche.
Si rilevi, invero, che anche in sede di costituzione e nel corso dell'odierno giudizio, la difesa della resistente si è concentrata su questioni processuali e su considerazioni sovrapponibili alle osservazioni rese dai propri consulenti di parte in sede di ATP, senza, tuttavia, giungere ad una contestazione delle circostanze idonea confutare le risultanze di cui alla consulenza tecnica di ufficio.
7 In definitiva, deve ritenersi provata la responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero resistente che ha avuto in cura la ricorrente Parte_1
9. Orbene, nel caso di specie i ricorrenti agiscono al fine di ottenere il risarcimento del danno iure proprio e iure successionis a seguito della morte del figlio nato.
Ai fini della quantificazione e dell'individuazione del danno patito deve immediatamente precisarsi che, sulla base delle condivisibili conclusioni cui sono giunti i CTU, considerata la circostanza della morte intrauterina del feto, l'unico danno risarcibile sarà quello patito dai genitori nei termini di cui si vedrà, dovendosi escludere il riconoscimento di un danno iure successionis.
Sul punto, la Suprema Corte ha inteso rilevare che “per il figlio nato morto è ipotizzabile soltanto il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore-figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita)” (Cass. n. 12717/2015).
Ne deriva che il risarcimento sarà sussumibile all'alveo del danno da perdita di chance, da intendersi quale probabilità di conseguire un vantaggio, probabilità che, tuttavia, risulta lesa nel momento in cui il vantaggio viene meno.
Ed infatti, nel caso di specie ciò che risulta lesa è proprio la possibilità di instaurare un rapporto parentale con il nascituro.
Chiarito ciò, con riferimento al quantum del danno risarcibile, considerato che si è in presenza di una lesione di un rapporto parentale solo potenziale, appare doveroso procedere alla liquidazione dello stesso in via equitativa ex art. 1226 c.c., trovandosi in una di quelle condizioni in cui, seppur il danno è certo, appare “impossibile o comunque molto difficile provare il danno nel suo preciso ammontare” (cfr. tra le tante Corte di Cassazione Sez. II sent. n. 8795/2000).
Pertanto, ai fini della quantificazione del danno in via equitativa si dovrà tenere conto del momento in cui è avvenuta la cessazione della gravidanza, l'intensità del vincolo che si sarebbe venuto a creare con il nascituro, dell'entità del nucleo familiare residuo, nonché dell'età dei genitori.
Ai fini dell'individuazione di un criterio orientativo si ritiene di potersi rifare alle tabelle di quantificazione del danno non patrimoniale elaborate presso il Tribunale di Milano, seppur relative all'ipotesi del pregiudizio non patrimoniale patito dal genitore per la morte del figlio che sia già nato.
Le anzidette tabelle, per il caso di morte del figlio, prevedono una forbice risarcitoria da un minimo di 195.551,59 € ad un massimo di 391.103,18 €, per ciascun genitore.
Orbene, nel caso di applicazione tout court della forbice risarcitoria prevista dalle anzidette tabelle il giudice dovrà tenere conto della durata della relazione affettiva tra la vittima ed il parente superstite, riconoscendo un risarcimento minore nell'ipotesi in cui il decesso sia avvenuto in tenera età e maggiore nel caso in cui la morte del figlio sia avvenuta in età più avanzata, in ragione della considerazione che la sofferenza patita dal congiunto tanto è maggiore quanto più vi è stata la possibilità di instaurare ed approfondire lo stabile rapporto affettivo con il congiunto defunto.
Dacché, nell'ipotesi del figlio appena nato dovrà, in linea di principio, optarsi per una quantificazione del danno che si attesti nella soglia del minimo della forbice risarcitoria o che comunque non si discosti di molto da tale valore.
Ne deriverà che, nel caso di feto deceduto al termine della gravidanza (o comunque, come nel caso di specie, in un periodo gestazionale che consente la nascita e la sopravvivenza del feto formato), la situazione sarà equiparabile a quello del figlio morto nei giorni o nel periodo immediatamente successivo al parto, con la conseguenza che si considererà corretto quantificare il danno prendendo in considerazione il valore minimo dell'anzidetta forbice risarcitoria.
Applicando detti principi, al padre andrà riconosciuta un importo inferiore rispetto a quella della madre, potendosi, senz'altro ritenere che la sofferenza da lei patita sia stata di maggiore intensità. In
8 altri termini, la gravidanza instaura una relazione intima e continuativa sia biologica che psicologia che può riferirsi al solo rapporto materno.
Pertanto, tenuto conto della giovane età della madre (all'epoca dei fatti 27 anni), che si trovava alla prima gravidanza, nonché del periodo gestazionale prossimo alla nascita ed ovvero alla settimana 37+6 di gestazione (per come visto già alla 37esima settimana i medici avrebbero potuto procedere all'induzione del parto o all'esecuzione di un cesareo di urgenza, essendo il feto già formato), si ritiene equo quantificare il risarcimento dovuto ai ricorrenti e liquidato all'attualità Pt_1 Parte_2
- posto che il criterio tabellare è frutto di liquidazione eminentemente equitativa che tiene conto dei valori attuali, e che la rivalutazione non è altro che il mezzo di attualizzazione, alla data della decisione, dell'ammontare del debito di valore fatto valere dal creditore - e già comprensivo degli interessi maturati sino alla data di sottoscrizione della presente sentenza, nell'importo, rispettivamente di euro 198.000,00 per la madre ed euro 150.000,00 per il padre.
Si precisa che la previsione di un importo di poco superiore al minimo stabilito dalle tabelle trova ragione d'essere nella circostanza che l'evento dannoso sia avvenuto in costanza di prima gravidanza ed in un periodo immediatamente prossimo alla nascita.
9. Quanto alle spese di lite queste seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (esclusa la fase istruttoria non tenutasi).
10. Quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., vengono poste a carico del resistente
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Francesco Campagna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- in accoglimento della domanda spiegata dai ricorrenti e nei limiti di cui in narrativa, accertata la responsabilità per colpa medico-professionale del resistente Controparte_1
già
[...] Controparte_2
, condanna quest'ultimo, in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante
[...] pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza dei fatti di causa, in favore di della somma di euro 198.000,00 ed in favore di Parte_1 Parte_2
della somma di euro 150.000,00;
[...]
- condanna il resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore dei ricorrenti, in solido tra loro, delle spese di lite, liquidate in euro 6.023,00 per compensi professionali oltre accessori da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., a carico del resistente.
Così deciso in Reggio Calabria 1.7.2025
Il Giudice Francesco Campagna
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott. Francesco Campagna, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1338/2024 posta in decisione all'udienza del 29 maggio 2025, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati presso l'avv.ta Giuseppina Iaria che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
-attrice- contro
GIÀ Controparte_1
Controparte_2
(P.IVA ), in persona del Commissario Straordinario e legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro-tempore – Dott. - elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_3 Roberto Chiodo dal quale è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente all'avv.ta Anna Curatolo giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
-convenuto–
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e convenivano in giudizio l' Pt_1 Pt_2 [...]
(oggi Controparte_4 Controparte_5
, di seguito per brevità , al fine di ivi sentire accertata e dichiarata la responsabilità
[...] CP_6 del G.O.M. e dei sanitari per avere questi errato nella scelta della terapia e nell'effettuazione tardiva del cesareo a seguito delle quali avevano causato l'evento morte del feto. Chiedevano, pertanto, “1) la condanna alla liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 336.500,00 per ciascun coniuge per o nella somma maggiore o minore che sarà valutata dal sig. Giudice e 2) la condanna alla liquidazione del risarcimento del danno iure successionis per trasmissione del danno terminale quantificato in €30.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà valutata dal sig. Giudice”.
1 In fatto, esponevano di aver proposto ricorso per ATP, nell'ambito del quale era stata riconosciuta la responsabilità medica dei sanitari e dell'azienda sanitaria, per come, peraltro, era emerso anche in sede penale, laddove i consulenti avevano ampiamente riconosciuto la responsabilità dei sanitari e accertato che gli esiti nefasti avrebbero potuto essere evitati con l'applicazione di ordinaria diligenza.
Nello specifico, rilevavano che la in data 30.05.2014, era stata ricoverata – su consiglio Parte_1 del proprio ginecologo – presso la struttura sanitaria convenuta poiché vi era una gravidanza in gestosi. Non veniva, tuttavia, adottata alcuna misura idonea, anche risolutiva per evitare pericoli, atteso che si trattava di un quadro controllabile e gestibile, che in presenza di una “pronta ed idonea terapia” avrebbe avuto un esito fausto.
Nel trascrivere integralmente la consulenza depositata in sede di ATP, rilevavano come la responsabilità dei medici dovesse ritenersi grave, poiché “non onorando i loro doveri ma ponendo in essere condotte di negligenza e di imperizia e di imprudenza, [avevano] determinato l'evento morte del feto ed [avevano] messo in pericolo la vita della sig.ra ”. Danni che dovevano Parte_1 intendersi derivanti dall'errore nella scelta della terapia e nella tardiva esecuzione del parto cesareo.
I ricorrenti argomentavano in ordine alla sussistenza di un “danno da perdita parentale iure proprio e iure successionis”. Nello specifico, riteneva sussistere un danno “iure successionis”, poiché il bimbo era nato vivo e la morte era intervenuta dopo la nascita, per come emergeva dalla cartella clinica e per come era stato accertato in sede penale, laddove “i medici [erano] andati esenti da responsabilità sul piano del contestato falso in cartella”.
Richiamavano giurisprudenza e principi di diritto in tema di risarcimento del danno. Procedevano al calcolo della liquidazione : con riferimento al danno non patrimoniale c.d. terminale del bimbo nato e deceduto dopo la nascita “trasmesso iure successionis, comprensivo della componente biologica temporanea” quantificavano un importo complessivo pari ad € 30.000; quanto, invece, al danno non patrimoniale per la morte del congiunto quantificavano un importo pari ad 336.500,00 aumentato per personalizzazione per ciascun genitore. Riportavano giurisprudenza sul punto e ribadivano la spettanza ai congiunti del danno iure proprio e iure successionis, rilevata la responsabilità delle condotte negligenti imperite e colpose dei sanitari. Rassegnavano le seguenti conclusioni “essendo stata accertata nel procedimento 2268/2020 RG la responsabilità dei medici e dell'azienda ospedaliera ed essendo stato accertato: 1) che i medici hanno errato nella scelta della terapia ed hanno errato nell'effettuazione tardiva del cesareo, 2) che hanno tenuto condotte negligenti, imperite
o colpose, 3) che non hanno effettuato i trattamenti sanitari dovuti secondo linee guide per il caso di specie Ed essendo stato accertato il nesso eziologico tra le condotte dei sanitari e l'evento morte del feto tramite esito di ATP si chiede 1) la condanna alla liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 336.500,00 per ciascun coniuge per o nella somma maggiore o minore che sarà valutata dal sig. Giudice e 2) la condanna alla liquidazione del risarcimento del danno iure successionis per trasmissione del danno terminale quantificato in €30.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà valutata dal sig. Giudice”.
2. Con provvedimento del 30 maggio 2024, il Giudice – ritenuto che il ricorso non risultava completo nel suo contenuto, difettando degli avvertimenti di cui all'art. 163 c. 3 n.
7 - disponeva che parte ricorrente rinnovasse l'atto introduttivo inserendo tutti gli avvertimenti di cui all'art. 163 c. 3 n. 7 entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione del provvedimento.
Il procuratore ne provvedeva in pari data ed il Giudice con provvedimento del 27 giugno 2024, fissava l'udienza del 30 ottobre 2024, disponendo la notifica del ricorso.
3. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 03 ottobre 2024, si costituiva in giudizio il G.O.M. al fine di resistere alla domanda proposta dai ricorrenti.
In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per mancanza del presupposto logico-giuridico alla base dello strumento processuale. Dopo una breve digressione sulle necessità istruttorie del procedimento, si opponeva all'acquisizione della relazione medica eseguita in sede di ATP, attesa la genericità della stessa ed atteso che i nominati CTU nel giudizio di ATP 2 avevano utilizzato la perizia eseguita in sede penale senza la previa autorizzazione del Giudice;
ne conseguirebbe nella ricostruzione del resistente la nullità della consulenza.
Contestava, poi, le risultanze della predetta consulenza nella parte in cui i CTU ritenevano di poter definire la causa della morte del feto sulla base di dati documentali (che omettevano di indicare), evidenziando come “un puntuale giudizio valutativo sulla causa di morte del feto richiede[sse] la valutazione, anche dei rilievi autoptici e istopatologici, opportunamente integrati con i dati documentali disponibili”. Ed ancora, non concordava con i CTU nella parte in cui avevano ritenuto che si sarebbe dovuta prendere in considerazione l'immediata induzione del parto, posto che non era chiaro in che termini una induzione del travaglio avrebbe potuto evitare la morte intrauterina del feto, anche in ragione della circostanza che i consulenti avevano affermato che “l'inizio del travaglio di parto ha determinato un ulteriore distress nel feto, tanto da provocare la bradicardia e quindi far decidere i sanitari per un taglio cesareo d'urgenza”. Proseguiva contestando le risultanze del collegio peritale ed evidenziava che alcun profilo di responsabilità poteva essere ascritto ai sanitari.
Ed ancora, la consulenza doveva ritenersi nulla sin dal giudizio di ATP, poiché la bozza non era stata regolarmente inviata alla costituita a causa di un errore nell'indirizzo Controparte_7 PEC.
Richiamava la disciplina della riforma e riteneva assente la prova circa la presunta condotta Pt_3 colposa dei sanitari. Contestava il quantum e rassegnava le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione che tutte si impugnano, disattese, In via preliminare: Accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art 702 bis c.p.c. per i motivi di cui in narrativa. - Nel merito: Rigettare l'avversa domanda, siccome assolutamente infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa (…) in via subordinata: Accertare e dichiarare la reale entità delle lesioni subite dai ricorrenti conseguentemente determinare l'eventuale responsabilità dei sanitari nella verificazione dell'evento per cui è causa, con esclusione di qualunque vincolo di solidarietà, fatto salvo il diritto di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 1910 c.c..”.
4. All'udienza del 30 ottobre 2024, la difesa dei ricorrenti dava atto di aver depositato la sentenza di primo grado emessa nei confronti dei medici imputati nel procedimento penale e gli atti d'appello proposti dalle parti e dal PM limitatamente al capo con cui gli stessi erano stati assolti dal reato di falso in atto pubblico con riferimento alle cartelle cliniche;
riservava il deposito della sentenza in cui era stata dichiarata la prescrizione del reato ex art. 589 c.p.
La difesa parte resistente riservava il deposito di copia della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di ATP, al fine di dimostrare l'erroneità dell'indirizzo PEC.
Il procuratore di parte ricorrente riteneva l'eccezione tardiva e ne chiedeva la reiezione.
Il Giudice onerava parte ricorrente alla produzione della CTU resa in fase di ATP, onerava, altresì, parte resistente a depositare la comparsa di costituzione del giudizio di ATP e di eventuali altri atti difensivi contenenti l'indicazione della PEC cui inviare la bozza.
All'udienza del 22 gennaio 2025, la difesa di parte ricorrente rilevava che nel procedimento di ATP il GO era difeso dall'avv. Aldo Labate, mentre dall'avv. Roberto Controparte_7 Contr Chiodo, dacché il aveva regolarmente ricevuto la notifica della consulenza svolta in sede di ATP. Con riferimento ad nulla era stato eccepito in sede di ATP;
con Controparte_7 riferimento al presente procedimento invece segnalava che l'assicurazione non era parte del giudizio, non essendo neppure stata chiamata in causa.
Il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 18 febbraio 2025, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava all'udienza del 29 maggio 2025, da celebrarsi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva trattenuta in decisione.
3 5. In via preliminare, va rigettata la richiesta di rinnovazione della CTU, reiterata da parte ricorrente anche in sede di comparsa conclusionale, ritenuta la stessa superflua ai fini del decidere. Ciò in ragione della circostanza che, per come si vedrà, la CTU resa in fase di accertamento tecnico preventivo ha risposto esaustivamente ai quesiti posti, fornendo al Tribunale gli strumenti tecnici necessari per la valutazione e la risoluzione delle questioni avanzate dalle parti.
Ed ancora, in via preliminare, va rigettata la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per incompatibilità dello strumento processuale con l'oggetto della domanda, atteso che la normativa di riferimento prevede come strumento processuale proprio il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
6. Tanto acclarato deve evidenziarsi che, l'odierno giudizio verte sulla declaratoria di responsabilità contrattuale ascrivibile in capo alla struttura sanitaria e sull'accertamento della condotta negligente ed imperita del personale sanitario dipendente della struttura che ebbe in cura la ricorrente in costanza di ricovero intervenuto in data 30.05.2014, alla trentaseiesima settimana di gestazione più quattro giorni, nel corso del quale in data 08.06.2014 (alla trentasettesima settimana più sei giorni di gestazione) veniva eseguito taglio cesareo di urgenza con “nascita di feto di sesso maschile privo di vita”.
Dalla natura della domanda è possibile rinvenire la regola di giudizio per qualificare la condotta che Contr il avrebbe dovuto tenere nell'espletamento dell'incarico professionale affidato, nonché il criterio di causalità da applicare ai fini della valutazione del nesso eziologico tra la condotta ed il danno patito.
Orbene, all'ente ospedaliero fa capo una responsabilità contrattuale per i danni subiti dal paziente quale conseguenza della condotta non diligente della prestazione medica resa dai propri dipendenti, mentre l'inadempimento del sanitario, e la relativa responsabilità dell'ente presso il quale opera, deve essere valutato con riferimento al dovere di diligenza particolarmente qualificato proprio dello svolgimento dell'attività professionale.
La giurisprudenza, sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 577/2008, ha rilevato che in capo alla struttura sanitaria sussiste una responsabilità contrattuale da inadempimento del c.d. “contratto di spedalità”, con la conseguenza che il regime applicabile risulta essere quello di cui all'art. 1218 c.c.; con la specificazione che si pone a carico della struttura anche l'inadempimento della prestazione medica svolta dal sanitario ai sensi dell'art. 1228 c.c., e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass., sez. III, 05/12/2013, n. 27285, già Cass., 24 maggio 2006, n. 12362; Cass., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass., 3 febbraio 2012, n. 1620). Più precisamente, sul punto la giurisprudenza ha rilevato che “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze;
ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Cass. 14 giugno 2007, n. 13953)” – cfr. Corte di Cassazione Sez. III sent. n. 18610/2015 già Cass., sez. un., n. 9556/2002; Cass. n. 13066/2004).
4 Pertanto, la responsabilità invocata ha natura contrattuale;
con la conseguenza che, ex art. 2697 c.c. grava sul paziente l'onere probatorio circa il danno subito, circa il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'eventus damni, nonché circa il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate;
mentre grava sul professionista l'onere di provare di aver agito secundum leges artis o la sussistenza di cause esterne atte ad interrompere il nesso di causalità.
Sul punto, la giurisprudenza ha inteso ribadire che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (cfr. Cass. 16/01/2009 n. 975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792; Cass. 26/07/2017 n. 18392). Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio 2018); ribadendo che “in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 28992/2019).
Pertanto, con riferimento all'accertamento del nesso di causalità, alla stregua della regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, l'anzidetto nesso si riterrà provato ogniqualvolta gli elementi probatori restituiranno una situazione di danno che sia conseguenza altamente probabile e verosimile della condotta asseritamente dannosa (Cass. n.14759 del 26.06.2007).
Applicando le coordinate ermeneutiche sin qui delineate, occorre, innanzitutto, valutare se gli odierni ricorrenti abbiano ottemperato all'onere di dimostrare il nesso di causalità tra la condotta negligente, Contr imprudente ed imperita ascritta in capo ai sanitari e la morte del feto intervenuta in data 08.06.2014, alla 37esima + 6 giorni di gestazione.
Nel caso di specie, si ritiene utilizzabile ai fini del decidere la CTU resa in fase di accertamento tecnico preventivo, la quale ha risposto esaustivamente ai quesiti posti, fornendo al Tribunale gli strumenti tecnici necessari per la valutazione e la risoluzione delle questioni avanzate dalle parti. Si ritiene, infatti, che quanto eccepito dalla resistente con riferimento alla consultazione - ad opera dei consulenti di ufficio - della CTU resa nell'ambito del procedimento penale istruito nei confronti dei sanitari non possa incidere sulla validità della consulenza, atteso che la consulenza resa in sede penale
5 non ha inciso sulle conclusioni rese, ma anzi queste ultime vengono corroborate dagli elementi conoscitivi già emersi in quella sede.
Tuttavia, prima di procedere all'esame dettagliato delle conclusioni cui sono giunti i consulenti nominati nell'ambito del giudizio per ATP, appare doveroso chiarire alcune circostanze. Contr Innanzitutto, non coglie nel segno l'eccezione sollevata dal resistente per omessa comunicazione – nell'ambito del giudizio per ATP - della bozza peritale alla società
[...] Deve, infatti, osservarsi che – per come ribadito dalla Suprema Corte – Controparte_7 l'omesso invio alla parte della bozza di relazione, posta a presidio del diritto di difesa, integra un'ipotesi di nullità della consulenza, a carattere relativo ed è dunque soggetta al limite preclusivo di cui all'art. 157 c.p.c., il quale espressamente prevede che “I. Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio. II. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. III. La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche Contr tacitamente”. Da ciò ne deriva che il non sia legittimato a sollevare l'anzidetta eccezione, tantopiù alla luce della circostanza che non è parte dell'odierno Controparte_7 giudizio.
8. Passando all'analisi della CTU espletata in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c, all'esito di una motivazione convincente e condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico privo di vizi, condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato può, innanzitutto, ritenersi che in data 08.06.2014 il feto sia nato morto e che la causa della morte risieda nella insufficiente (rectius negligente) assistenza prestata alla ricorrente Pt_1
Pertanto, per come si vedrà, la domanda avanzata dai ricorrenti merita accoglimento nei termini di seguito esplicitati, dovendosi rilevare la responsabilità della struttura sanitaria.
Orbene, dall'analisi della storia clinica di per come riportata dai consulenti, è emerso che la Pt_1 stessa è stata ricoverata in data 30.05.2014, alla settimana 36+4 di gestazione, a causa di uno stato di edema e rialzi pressori che duravano da circa due settimane, epoca fino alla quale la gravidanza era decorsa fisiologicamente. Gli esami, al momento del ricovero, risultavano nella norma.
In data 02.06.2014, alla 37esima settimana di gestazione, insorgeva proteinuria evidente. Gli esami di laboratorio evidenziavano trombocitopenia, deficit di antitrombina III, fibrinogeno circa 270. La piastrinopenia era trattata con Urbason 20 mg ev, due volte al giorno ed il deficit di antitrombina III era trattato con Kybernin 1000 UI per due volte al giorno. Ed ancora, i valori pressori erano trattati farmacologicamente con d erano rientrati nella norma. CP_8
In data 08.06.2014, alla settimana 37esima+6 giorni di gestazione, aveva accusato perdite Pt_1 ematiche e dolori addominali. Dacchè, eseguito un tracciato cardiotocografico, si riscontrava bradicardia fetale. Si procedeva, pertanto, ad eseguire “taglio cesareo d'urgenza, con nascita di feto di sesso maschile privo di vita con tre giri di cordone ombelicale intorno al collo, del peso di 2400 grammi e della lunghezza di 47cm”.
Quanto alle cause della morte del feto, i consulenti rilevavano che questa dovesse “essere ricondotta ad uno stato di preeclampsia dell'attrice, la quale già da alcune settimana presentava ipertensione, piastrinopenia, e successivamente anche edemi generalizzati (aumento di peso in poco tempo) e proteinuria”; non emergendo in letteratura altre cause alternative.
Rilevato ciò, la CTU specificava che “ era oggetto di monitoraggio per la condizione di alto Pt_1 rischio della gravidanza. La sintomatologia presentata era caratteristica di una gestosi, che è stata correttamente diagnosticata dai sanitari, che ne hanno programmato il ricovero.
La necessità del ricovero è quella del monitoraggio continuo sia di tutti i parametri ematochimici, sia delle condizioni di benessere materno fetale. Il monitoraggio del benessere fetale è stato effettuato
6 con la flussimetria, che è stata correttamente eseguita, sul controllo dei valori ematochimici, sulla pressione arteriosa e il monitoraggio cardiotocografico.
I valori ematochimici della sig.ra in prossimità dell'evento rilevavano proteinuria (indice di Pt_1 complicazione renale), piastrinopenia;
la pressione arteriosa era controllata, ma non monitorata”, precisando che “il monitoraggio del battito cardiaco fetale nel momento doveva essere più frequente.
Quando poi sono subentrate la perdita di sangue dai genitali esterni, accompagnata da 'dolori addominali', il monitoraggio cardiotocografico, doveva essere effettuato 'in continuo”.
I consulenti, nel prosieguo, spiegavano come la decisione di sottoporre la paziente ad un cesareo di urgenza sia corretta, qualora questo avvenga tempestivamente, ovvero tenendo conto dei “segnali predittivi”.
Nel rilevare che, all'epoca dei fatti (2014) era possibile indurre un travaglio di parto alla 37esima settimana, ribadivano che alla luce del brusco peggioramento della situazione della ricorrente Pt_1
“l'induzione o l'assistenza al travaglio di parto avrebbe dovuto prevedere il monitoraggio cardiotocografico in continuo”, di modo da consentire “l'intervento immediato alla prima avvisaglia di sofferenza fetale (e materna, per il rischio di distacco di placenta ed eclampsia)”.
Ne derivava, pertanto, che non erano “state messe in atto le procedure di sicurezza per l'assistenza della donna gravida nel periodo precedente il travaglio, né durante il travaglio”.
Ed ancora, condivisibili appaiono le conclusioni cui giungevano i consulenti con riferimento all'insufficiente assistenza prestata a atteso che in presenza di “una gestante ad alto rischio per Pt_1 gestosi e stato preeclamptico (proteinuria, edema, ipertensione) è buona pratica clinica, nonché indicazione, quella di stimolare sotto controllo cardiotografico il travaglio di parto anticipandone il termine. Il controllo intensivo della risposta alla stimolazione avrebbe permesso nel nostro caso di rilevare per tempo alterazioni del battito cardiaco fetale e decidere il momento in cui procedere a taglio cesareo”.
Dal mancato espletamento di dette azioni derivava che non “si è proceduto in sicurezza (…) e si è atteso che la donna entrasse in travaglio, nella notte. L'inizio del travaglio di parto ha determinato un ulteriore distress nel feto, tanto da provocare la bradicardia e quindi far decidere i sanitari per un taglio cesareo d'urgenza, praticato alle 4,25. Purtroppo, a quell'ora il feto era già privo di vita”.
Sul punto, infatti, i CTU, con motivazioni esenti da censure precisano che “nei casi di preeclampsia il timing del parto è dettato dalla epoca gestazionale. Mentre fra le 34 e le 36 settimane di gestazione l'espletamento immediato del parto aumenta i rischi di distress respiratorio del neonato, non è preferibile il parto immediato ad un attento monitoraggio delle condizioni materne e fetali, almeno fino alla 37 settimana. Da 37 settimane di gestazione è raccomandato un immediato espletamento del parto. (…) le linee guida prevedono il taglio cesareo dopo il tentativo di stimolazione medica del travaglio di parto. Ancora una volta si sottolinea la stretta sorveglianza, cioè il monitoraggio cardiotocografico, che non è stato praticato nel caso di specie”.
In definitiva, i CTU concludevano che “seguendo le linee guida risulta chiaro che essendo la signora
alla 37 settima e quindi a termine andava presa in considerazione, per evitare situazioni Parte_1 quale la morte del feto o il distacco di placenta, l'induzione immediata del parto”.
Alle conclusioni cui sono giunti i CTU non sono intervenute specifiche contestazioni, rilevato che, in sede di ATP, i consulenti del GO si sono limitati a contestare l'utilizzabilità della CTU resa in sede penale e la proprietà semantica delle espressioni utilizzate dai consulenti senza addurre argomentazioni tecnico scientifiche.
Si rilevi, invero, che anche in sede di costituzione e nel corso dell'odierno giudizio, la difesa della resistente si è concentrata su questioni processuali e su considerazioni sovrapponibili alle osservazioni rese dai propri consulenti di parte in sede di ATP, senza, tuttavia, giungere ad una contestazione delle circostanze idonea confutare le risultanze di cui alla consulenza tecnica di ufficio.
7 In definitiva, deve ritenersi provata la responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero resistente che ha avuto in cura la ricorrente Parte_1
9. Orbene, nel caso di specie i ricorrenti agiscono al fine di ottenere il risarcimento del danno iure proprio e iure successionis a seguito della morte del figlio nato.
Ai fini della quantificazione e dell'individuazione del danno patito deve immediatamente precisarsi che, sulla base delle condivisibili conclusioni cui sono giunti i CTU, considerata la circostanza della morte intrauterina del feto, l'unico danno risarcibile sarà quello patito dai genitori nei termini di cui si vedrà, dovendosi escludere il riconoscimento di un danno iure successionis.
Sul punto, la Suprema Corte ha inteso rilevare che “per il figlio nato morto è ipotizzabile soltanto il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore-figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita)” (Cass. n. 12717/2015).
Ne deriva che il risarcimento sarà sussumibile all'alveo del danno da perdita di chance, da intendersi quale probabilità di conseguire un vantaggio, probabilità che, tuttavia, risulta lesa nel momento in cui il vantaggio viene meno.
Ed infatti, nel caso di specie ciò che risulta lesa è proprio la possibilità di instaurare un rapporto parentale con il nascituro.
Chiarito ciò, con riferimento al quantum del danno risarcibile, considerato che si è in presenza di una lesione di un rapporto parentale solo potenziale, appare doveroso procedere alla liquidazione dello stesso in via equitativa ex art. 1226 c.c., trovandosi in una di quelle condizioni in cui, seppur il danno è certo, appare “impossibile o comunque molto difficile provare il danno nel suo preciso ammontare” (cfr. tra le tante Corte di Cassazione Sez. II sent. n. 8795/2000).
Pertanto, ai fini della quantificazione del danno in via equitativa si dovrà tenere conto del momento in cui è avvenuta la cessazione della gravidanza, l'intensità del vincolo che si sarebbe venuto a creare con il nascituro, dell'entità del nucleo familiare residuo, nonché dell'età dei genitori.
Ai fini dell'individuazione di un criterio orientativo si ritiene di potersi rifare alle tabelle di quantificazione del danno non patrimoniale elaborate presso il Tribunale di Milano, seppur relative all'ipotesi del pregiudizio non patrimoniale patito dal genitore per la morte del figlio che sia già nato.
Le anzidette tabelle, per il caso di morte del figlio, prevedono una forbice risarcitoria da un minimo di 195.551,59 € ad un massimo di 391.103,18 €, per ciascun genitore.
Orbene, nel caso di applicazione tout court della forbice risarcitoria prevista dalle anzidette tabelle il giudice dovrà tenere conto della durata della relazione affettiva tra la vittima ed il parente superstite, riconoscendo un risarcimento minore nell'ipotesi in cui il decesso sia avvenuto in tenera età e maggiore nel caso in cui la morte del figlio sia avvenuta in età più avanzata, in ragione della considerazione che la sofferenza patita dal congiunto tanto è maggiore quanto più vi è stata la possibilità di instaurare ed approfondire lo stabile rapporto affettivo con il congiunto defunto.
Dacché, nell'ipotesi del figlio appena nato dovrà, in linea di principio, optarsi per una quantificazione del danno che si attesti nella soglia del minimo della forbice risarcitoria o che comunque non si discosti di molto da tale valore.
Ne deriverà che, nel caso di feto deceduto al termine della gravidanza (o comunque, come nel caso di specie, in un periodo gestazionale che consente la nascita e la sopravvivenza del feto formato), la situazione sarà equiparabile a quello del figlio morto nei giorni o nel periodo immediatamente successivo al parto, con la conseguenza che si considererà corretto quantificare il danno prendendo in considerazione il valore minimo dell'anzidetta forbice risarcitoria.
Applicando detti principi, al padre andrà riconosciuta un importo inferiore rispetto a quella della madre, potendosi, senz'altro ritenere che la sofferenza da lei patita sia stata di maggiore intensità. In
8 altri termini, la gravidanza instaura una relazione intima e continuativa sia biologica che psicologia che può riferirsi al solo rapporto materno.
Pertanto, tenuto conto della giovane età della madre (all'epoca dei fatti 27 anni), che si trovava alla prima gravidanza, nonché del periodo gestazionale prossimo alla nascita ed ovvero alla settimana 37+6 di gestazione (per come visto già alla 37esima settimana i medici avrebbero potuto procedere all'induzione del parto o all'esecuzione di un cesareo di urgenza, essendo il feto già formato), si ritiene equo quantificare il risarcimento dovuto ai ricorrenti e liquidato all'attualità Pt_1 Parte_2
- posto che il criterio tabellare è frutto di liquidazione eminentemente equitativa che tiene conto dei valori attuali, e che la rivalutazione non è altro che il mezzo di attualizzazione, alla data della decisione, dell'ammontare del debito di valore fatto valere dal creditore - e già comprensivo degli interessi maturati sino alla data di sottoscrizione della presente sentenza, nell'importo, rispettivamente di euro 198.000,00 per la madre ed euro 150.000,00 per il padre.
Si precisa che la previsione di un importo di poco superiore al minimo stabilito dalle tabelle trova ragione d'essere nella circostanza che l'evento dannoso sia avvenuto in costanza di prima gravidanza ed in un periodo immediatamente prossimo alla nascita.
9. Quanto alle spese di lite queste seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (esclusa la fase istruttoria non tenutasi).
10. Quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., vengono poste a carico del resistente
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Francesco Campagna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- in accoglimento della domanda spiegata dai ricorrenti e nei limiti di cui in narrativa, accertata la responsabilità per colpa medico-professionale del resistente Controparte_1
già
[...] Controparte_2
, condanna quest'ultimo, in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante
[...] pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza dei fatti di causa, in favore di della somma di euro 198.000,00 ed in favore di Parte_1 Parte_2
della somma di euro 150.000,00;
[...]
- condanna il resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore dei ricorrenti, in solido tra loro, delle spese di lite, liquidate in euro 6.023,00 per compensi professionali oltre accessori da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., a carico del resistente.
Così deciso in Reggio Calabria 1.7.2025
Il Giudice Francesco Campagna
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