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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/08/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1093/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1093/2019 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO SITTINIERI, elettivamente domiciliata nel suo studio in Ragusa, via G. Di Vittorio n. 55;
ATTRICE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ) con il patrocinio C.F._2 Controparte_3 C.F._3 dell'avv. SERGIO GUASTELLA, elettivamente domiciliati nel suo studio in Ragusa, via Natalelli
n. 56/c;
CONVENUTI
Oggetto
Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 13/5/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27/2/2019 la conveniva in giudizio Parte_1
e esponendo: Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
- di svolgere attività commerciale nel campo dell'abbigliamento femminile e di condurre in locazione un immobile (ove tale attività veniva esercitata) sito in Ragusa, via M. Leggio nn. 139- 141;
- che sopra detto immobile insisteva l'edificio condominiale costituito da Controparte_1
e Controparte_2 Controparte_3
- che in data 11/6/2018 si era verificata la rottura di una colonna di scarico posta esclusivamente a servizio degli appartamenti di proprietà di e Controparte_1 Controparte_2 [...]
CP_3
- che, a causa delle predette infiltrazioni, l'attività commerciale era rimasta bloccata dall'11/6/2018 al 23/6/2018, durante il tempo necessario per l'individuazione della causa delle stesse e per il ripristino dello stato dei luoghi;
- di aver dovuto sostenere i costi necessari per l'eliminazione dei danni e per il ripristino dei luoghi, pari a euro 2.488,00;
- di aver inoltre subito, per la chiusura forzata del negozio, un danno economico per il mancato guadagno, pari a euro 7.469,76 (cioè ai corrispettivi realizzati nel medesimo periodo dell'anno precedente);
- che tali danni erano riconducibili in modo diretto alla rottura di tubature poste al servizio esclusivo degli appartamenti di proprietà di e sui Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quali gravava l'onere del relativo risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Pertanto, la chiedeva di condannare e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 al risarcimento dei danni subiti. Controparte_3
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 16/5/2019 CP_1
e esponevano:
[...] Controparte_2 Controparte_3
- che non era stata invitata a prendere parte al procedimento di mediazione;
Controparte_1
- che la si era auto-qualificata detentrice dell'immobile in questione, ma senza Parte_1 produrre il relativo contratto né provare in alcun modo detta qualifica, con conseguente carenza di legittimazione attiva;
- che oggetto del contendere era un impianto comune dello stabile con conseguente legittimazione passiva del e con conseguente difetto di legittimazione passiva di CP_4 Controparte_1
e Controparte_2 Controparte_3
- che, inoltre, non era stato evocato in giudizio il proprietario dell'immobile del quale la
[...] si professava conduttrice;
Parte_1
- che, peraltro, era illegittima la richiesta di condanna in solido di Controparte_1 CP_2
e atteso che ogni onere condominiale doveva essere imputato pro quota
[...] Controparte_3
a ciascun condomino;
- che, nel merito, il danno aveva avuto causa da altra e separata colonna in cui si erano verificate perdite a causa di uno scollamento dovuto al maldestro innesto da parte della Parte_1
(o del proprietario dell'immobile) di un tubo di sfogo della condensa generata dall'impianto di condizionamento del locale;
- che, inoltre, la condotta era stata ripristinata, per intero, dai tecnici comunali, a spese dell'ente;
- che la non aveva avvisato i condomini delle lamentate percolazioni al Parte_1 momento in cui si erano verificate, laddove, se i condomini fossero stati tempestivamente messi al corrente dell'accaduto, si sarebbe potuto evitare o mitigare il danno, peraltro abnorme nell'ammontare e nelle causali;
- che le infiltrazioni, infatti, si sarebbero evitate con il semplice temporaneo non uso, da parte dei condomini, dell'impianto di scolo per la durata della riparazione che si sarebbe potuta eseguire in poche ore;
- che non era vero che l'attività era rimasta chiusa per tredici giorni per cause imputabili alle lamentate infiltrazioni, considerato che l'attività era stata chiusa per qualche giorno per la dipartita della madre del titolare e, negli altri giorni, era proseguita regolarmente, salvo uno o due giorni in cui un apposito cartello aveva avvertito la clientela che la vendita sarebbe proseguita al piano superiore;
- che la documentazione a sostegno del preteso mancato guadagno non aveva valenza probatoria e dava esclusiva evidenza del fatturato, ma non degli utili della Parte_1
- che, in base all'art. 1134 c.c., il aveva diritto ad essere rimborsato delle spese CP_4 sostenute in favore degli altri condomini solo ed esclusivamente in caso di interventi urgenti e indifferibili, circostanza non ravvisabile nel caso di specie.
Pertanto, e chiedevano di rigettare la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 domanda proposta dalla Parte_1
Con ordinanza del 17/6/2019 e venivano condannati al Controparte_2 Controparte_3 versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, per ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Con ordinanza del 17/7/2019 veniva negata l'autorizzazione alla chiamata in causa (richiesta dalla del terzo veniva rigettata l'istanza Parte_1 Controparte_5 di revoca delle sanzioni irrogate con ordinanza del 17/6/2019; veniva assegnato alla Parte_1 termine per la presentazione di nuova domanda di mediazione nei confronti di tutti i
[...] convenuti.
Con ordinanza dell'1/3/2021 venivano disposti interrogatorio formale e prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 27/3/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il presente procedimento veniva assegnato a questo giudice in data 19/11/2024.
Con ordinanza del 13/5/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione di termine di 40 giorni per comparse conclusionali e di termine di 20 giorni per memorie di replica.
***
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla
[...]
(attrice) nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(convenuti) in ragione della (pretesa) responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In via preliminare, i convenuti hanno eccepito, in primo luogo, che la convenuta CP_1 non era stata invitata a prendere parte al procedimento di mediazione.
[...]
Con riguardo a tale eccezione, deve notarsi che:
- con ordinanza del 17/7/2019 è stato assegnato alla società attrice un termine per la presentazione di nuova domanda di mediazione nei confronti di tutti i convenuti;
- successivamente, il procedimento di mediazione si è ritualmente svolto nei confronti di tutti i convenuti (cfr. verbali di mediazione del 15/10/2019 e del 5/11/2019, allegati alla nota di deposito della società attrice del 6/2/2020);
- pertanto, è stata così superata la doglianza concernente la mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione avviato dalla società attrice prima del presente Controparte_1 giudizio.
In secondo luogo, i convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della società attrice, la quale (secondo i convenuti) si era auto-qualificata detentrice dell'immobile sito in Ragusa, via M. Leggio nn. 139-141, senza però produrre il relativo contratto né provare in alcun modo detta qualifica.
L'eccezione è infondata, in quanto:
- per come precisato da Cass. Sez. Un. 2951/2016, “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare”, mentre “cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio”, la quale “attiene al merito della causa”;
- nel caso di specie, la società attrice ha fatto valere il proprio diritto al risarcimento del danno assumendo di essere conduttrice dell'immobile sito in Ragusa, via M. Leggio nn. 139-141, con conseguente legittimazione ad agire;
- quanto all'effettiva titolarità della posizione soggettiva, con la comparsa di risposta gli stessi convenuti hanno chiesto di provare, mediante interrogatorio formale e prova testimoniale, che “nel gomito di congiunzione tra la condotta verticale e la condotta orizzontale dello scolo poi innestato nella condotta fognaria interrata nella pubblica via era stato inserito un canale di sfogo della condensa prodotta dagli impianti di condizionamento del locale condotto da Parte_1
(cfr. articolato 1 sottolineatura aggiunta);
- all'udienza del 17/10/2022 il teste (marito della convenuta Testimone_1 CP_1
ha risposto “vero” con riguardo all'articolato 1 della comparsa di risposta e, quindi, ha
[...] confermato anche che l'immobile oggetto di causa era condotto in locazione dalla società attrice;
- ciò dimostra che la società attrice era effettivamente titolare della posizione soggettiva vantata in giudizio.
In terzo luogo, i convenuti hanno eccepito:
- che oggetto del contendere era un impianto comune dello stabile con conseguente legittimazione passiva del e con conseguente difetto di legittimazione passiva dei convenuti;
CP_4
- che, inoltre, non era stato evocato in giudizio il proprietario dell'immobile del quale la società attrice si professava conduttrice;
- che, peraltro, era illegittima la richiesta di condanna in solido dei convenuti, atteso che ogni onere condominiale doveva essere imputato pro quota a ciascun condomino.
Tali eccezioni (che possono essere esaminate unitariamente, in quanto connesse,) sono infondate, in quanto:
- anche dal lato passivo devono distinguersi (in base a quanto affermato da Cass. Sez. Un. 2951/2016, sopra citata) legittimazione e titolarità del diritto;
- quanto alla legittimazione, va evidenziato che con l'atto di citazione la società attrice ha lamentato la “rottura di una colonna di scarico posta esclusivamente a servizio degli appartamenti di proprietà dei predetti sigg.ri , e ” (cfr. p. 1); Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
- pertanto, per come correttamente rilevato dal precedente giudice istruttore con ordinanza del 17/6/2019, la pretesa azionata dalla società attrice nei confronti dei convenuti si fonda sulla custodia di un bene asseritamente non ricompreso fra quelli di cui all'art. 1117 c.c. (in quanto posto a servizio esclusivo degli appartamenti di alcuni condomini e, più precisamente, dei convenuti);
- da ciò deriva, dunque, la legittimazione passiva dei convenuti, quali proprietari degli appartamenti a servizio dei quali (secondo gli attori) si trovava la colonna di scarico la cui rottura aveva cagionato i danni lamentati;
- conseguentemente, non vi era ragione né di chiamare in giudizio il condominio, né di chiamare in giudizio (quale condomina) la società proprietaria del locale commerciale oggetto di causa;
- inoltre, considerato che gli attori hanno lamentato di aver subito un danno non derivante da un bene condominiale, ma da un bene posto a servizio di appartamenti in proprietà esclusiva dei convenuti, è stata correttamente richiesta la condanna dei convenuti in solido, non trovando applicazione il principio giurisprudenziale (espresso da Cass. Sez. Un. 9148/2008 e invocato dai convenuti) in base al quale ogni onere condominiale va imputato pro quota a ciascun condomino;
- peraltro, quanto all'effettiva titolarità del diritto, per come si dirà meglio di seguito, l'oggetto del contendere non era un impianto condominiale, ma un impianto posto a servizio esclusivo degli appartamenti dei convenuti, con conseguente qualifica di custodi in capo agli stessi ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Ciò premesso, nel merito, la domanda proposta dalla società attrice è parzialmente fondata, per le seguenti ragioni.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice:
- “la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo postula, invero, l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa” (cfr. Cass. 8408/2022);
- l'art. 2051 c.c. “non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode” (cfr. Cass. 2332/2018, che richiama Cass. 12027/2017);
- è “sufficiente - ai fini della prova del nesso causale proprio del danno da infiltrazione d'acqua - l'accertamento che le stesse originino da appartamento soprastante a quello del soggetto danneggiato, rimanendo, invece, irrilevante l'esatta individuazione della loro causa, "essendo elemento che non attiene alla struttura del fatto illecito di cui all'art. 2051 c.c. - che risulta già perfezionato, ma soltanto alla prova liberatoria del fortuito"” (cfr. Cass. 2332/2018, che richiama Cass. 376/2005).
Nel caso di specie, con riguardo all'articolato 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della società attrice (“vero o no che in data 11.06.2018 si è verificata la rottura di una colonna di scarico posta esclusivamente a servizio degli appartamenti soprastanti il locale commerciale della in via Mario Leggio n. 141 in Ragusa”): Parte_1
- all'udienza del 24/1/2022 il teste (che ha eseguito i lavori di ripristino dello Testimone_2 stato dei luoghi indicati nell'all. 10 all'atto di citazione) ha dichiarato: “vero”;
- all'udienza del 27/3/2023 il teste (legale rappresentante della Testimone_3 CP_6
che ha eseguito i lavori indicati nell'all. 9 all'atto di citazione) ha dichiarato “è vero.
[...]
Posso dirlo in quanto ho verificato personalmente la suddetta circostanza, essendo intervenuto per fare delle lavorazioni all'interno del locale”.
Inoltre, con riguardo all'articolato 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della società attrice (“vero o no che in occasione dei predetti lavori ho potuto verificare che le tubazioni danneggiate, che avevano causato lo sversamento di acqua e liquami all'interno del negozio, erano al servizio esclusivo degli immobili sovrastanti”):
- all'udienza del 24/1/2022 il teste ha dichiarato: “vero, c'era una colonna che Testimone_2 scendeva da sopra”;
- all'udienza del 27/3/2023 il teste ha dichiarato: “è vero”. Testimone_3
Ed ancora, con riguardo all'articolato 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della società attrice (“vero o no che ho verificato personalmente che il negozio non aveva allacci di alcun genere alla colonna danneggiata”):
- all'udienza del 24/1/2022 il teste ha dichiarato: “vero”; Testimone_2
- all'udienza del 27/3/2023 il teste ha dichiarato: “è vero”. Testimone_3
Infine, con riguardo all'articolato 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della società attrice (“vero o no che durante l'esecuzione dei lavori di ripristino abbiamo invitato i proprietari degli appartamenti soprastanti a non utilizzare i servizi igienici, ma ciò nonostante c'erano frequenti deflussi di acque reflue che si riversavano all'interno del negozio”):
- all'udienza del 24/1/2022 il teste ha dichiarato: “vero, gliel'abbiamo detto più Testimone_2 volte. L'acqua di scarico mi arrivava direttamente in testa mentre lavoravo”;
- all'udienza del 27/3/2023 il teste ha dichiarato: “è vero”. Testimone_3
Dunque, attraverso le esaustive e attendibili dichiarazioni dei testi e Testimone_2 Tes_3
(aventi diretta conoscenza dei fatti riferiti), la società attrice ha dimostrato che:
[...]
- in data 11/6/2018 si era verificata la rottura di una colonna di scarico posta esclusivamente a servizio degli appartamenti (di proprietà dei convenuti) soprastanti il locale commerciale (condotto in locazione dalla società attrice) sito in Ragusa, via M. Leggio (che non aveva allacci alla condotta danneggiata);
- le tubazioni danneggiate avevano causato lo sversamento di acqua e liquami all'interno del predetto locale commerciale.
Da ciò si desume, in primo luogo, che i convenuti erano custodi della colonna di scarico in questione, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quali incontroversi proprietari degli immobili soprastanti il locale condotto in locazione dalla società attrice, a servizio esclusivo dei quali era posta la colonna di scarico. Sul punto, del resto, deve notarsi che:
- “la presunzione di condominio dell'impianto idrico di un immobile in condominio non può estendersi a quella parte dell'impianto stesso ricompresa nell'ambito dell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi, e di conseguenza nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri condomini” (cfr. Cass. 27248/2018, che richiama Cass. 2043/1963);
- nel caso di specie, per come si è detto, la colonna di scarico era a servizio esclusivo degli appartamenti di proprietà dei convenuti;
- in base alla giurisprudenza citata, deve perciò escludersi che la colonna di scarico fosse un bene condominiale e, conseguentemente, che il ne fosse custode. CP_4
Dalle citate dichiarazioni dei testi e si desume, in secondo Testimone_2 Testimone_3 luogo, il nesso causale fra la cosa in custodia dei convenuti (colonna di scarico) e l'evento dannoso (sversamento di acqua e liquami nel locale commerciale), considerato che, peraltro, il teste ha dichiarato che l'acqua di scarico gli era arrivata direttamente in testa mentre Testimone_2 stava lavorando.
È vero che, d'altro canto, i convenuti hanno eccepito che il danno aveva avuto causa da altra e separata colonna in cui si erano verificate perdite a causa di uno scollamento dovuto al (preteso) maldestro innesto da parte della società attrice (o del proprietario dell'immobile) di un tubo di sfogo della condensa generata dall'impianto di condizionamento del locale.
Tuttavia, va anzitutto evidenziato che:
- la giurisprudenza sopra citata ha ritenuto sufficiente, ai fini della prova del nesso causale proprio del danno da infiltrazione d'acqua, l'accertamento che le stesse originino da appartamento soprastante a quello del soggetto danneggiato, essendo irrilevante l'esatta individuazione della loro causa, elemento che attiene alla prova liberatoria del fortuito, il cui onere grava sul custode:
- nel caso di specie, per come si è detto, la società attrice ha dimostrato che le infiltrazioni lamentate originavano dalla colonna di scarico posta esclusivamente a servizio degli appartamenti (di proprietà dei convenuti) soprastanti il locale commerciale;
- conseguentemente, gravava sui convenuti l'onere di provare la diversa causa delle infiltrazioni e, più precisamente, di dimostrare che esse si erano verificate per il dedotto scollamento dovuto all'innesto di un tubo di sfogo della condensa generata dall'impianto di condizionamento del locale.
Orbene, i convenuti hanno chiesto di provare, mediante interrogatorio formale e prova testimoniale, che “nel gomito di congiunzione tra la condotta verticale e la condotta orizzontale dello scolo poi innestato nella condotta fognaria interrata nella pubblica via era stato inserito un canale di sfogo della condensa prodotta dagli impianti di condizionamento del locale condotto da Parte_1
(cfr. articolato 1 della comparsa di risposta).
[...]
Con riguardo all'articolato 1 della comparsa di risposta:
- in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 24/1/2022, il legale rappresentante della società attrice ha dichiarato “falso”;
- all'udienza del 17/10/2022 la teste (figlia della convenuta Testimone_4 Controparte_1 ha dichiarato “non so rispondere”;
- all'udienza del 17/10/2022 il teste ha dichiarato: “vero. Prima questo tubo non Testimone_1
c'era perché non c'era aria condizionata;
posso dirlo perché prima in quel locale vi era il negozio di tendaggi di mio suocero e poi, per successione, di mio cognato e so per certo che non c'era aria condizionata … io non ho assistito all'apposizione del tubo (sicuramente messo prima, quando è stato installato l'impianto di condizionamento); durante i lavori gli operai ingaggiati dal titolare del negozio hanno rimosso una parete e ho visto questo tubo;
ho chiesto cosa fosse e mi hanno detto che si trattava di un tubo di scarico della condensa dell'impianto di condizionamento;
deduco che sia stato messo dal titolare di perché prima sicuramente non c'era”. Parte_1
Ad ogni modo, dalle dichiarazioni del teste si evince esclusivamente la presenza, Testimone_1 sui luoghi, del suddetto tubo di scarico della condensa dell'impianto di condizionamento.
In mancanza di altri elementi istruttori, non vi è prova, però, né che l'innesto del suddetto tubo di scarico abbia causato uno “scollamento” di altra e separata colonna, né che in tale altra e separata colonna si siano verificate perdite, né che tali perdite si siano riversate nel locale commerciale condotto in locazione dalla società attrice, con conseguente infondatezza di quanto dedotto dai convenuti.
Può quindi ritenersi, in sintesi, che la società attrice, avendo provato la qualità di custode in capo ai convenuti, nonché il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso, abbia dimostrato la sussistenza dei necessari presupposti della responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2051 c.c. (e ciò anche in virtù della mancata prova del caso fortuito da parte dei convenuti).
Ciò chiarito, occorre a questo punto verificare quali fra i danni lamentati dalla società attrice debbano essere risarciti e in quale misura.
In primo luogo, la società attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 2.488,00, quale danno emergente consistito nei costi necessari per l'eliminazione dei danni e il ripristino dello stato dei luoghi.
Anzitutto, la società attrice ha depositato:
- la fattura della n. 7/2018 del 28/6/2018, emessa nei confronti della Controparte_6 società attrice per l'importo di euro 488,00, avente ad oggetto “lavori di smontaggio, pulizia e rimontaggio di parete in Barrisol presso vs. negozio d'abbigliamento sito in CP_7
Ragusa nella Via Mario Leggio, 141” (cfr. all. 9 all'atto di citazione);
- la nota dell'impresa edile emessa nei confronti della società attrice per Testimone_2
l'importo di euro 2.000,00, avente ad oggetto: 1) demolizione e ripristino pilozza;
2) smontaggio e smaltimento recipiente acqua;
3) ripristino impianto idrico fatiscente;
4) intercettazione e ripristino colonna principale con deviazione della stessa fuori dal negozio;
5) demolizione e ripristino finto pilastro;
6) intercettazione e ripristino colonna secondaria ad uso esclusivo dei condomini dei piani superiori;
7) ripristino delle pareti con intonaco pronto;
8) materiale vario per la messa in opera (cfr. all. 10 all'atto di citazione).
Inoltre, con riguardo all'articolato 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della società attrice (“vero o no che in tale occasione ho eseguito i lavori di cui alla fattura che mi viene esibita”):
- all'udienza del 24/1/2022 il teste ha dichiarato: “vero. Questi lavori li ho fatti Testimone_2 io” (dichiarazione riferita ai lavori indicati nell'all. 10 all'atto di citazione) e “tutti i lavori descritti in fattura erano funzionali a verificare la fonte del danno e a porvi rimedio”;
- all'udienza del 27/3/2023 il teste (legale rappresentante della Testimone_3 CP_6
ha dichiarato: “è vero” (dichiarazione riferita ai lavori indicati nell'all. 9 all'atto di
[...] citazione).
Dunque, alla luce dell'intestazione dei predetti documenti e delle esaustive e attendibili dichiarazioni dei testi escussi (aventi diretta conoscenza dei fatti riferiti), deve escludersi che (per come invece erroneamente eccepito dai convenuti) la condotta sia stata ripristinata dai tecnici comunali e deve invece ritenersi che i lavori di ripristino siano stati eseguiti dall'impresa edile e dalla su incarico della società attrice, al fine di Testimone_2 Controparte_6 eliminare i danni subiti.
Peraltro, è incontroverso che il corrispettivo dei lavori in questione, pari a complessivi euro 2.488,00 (euro 488,00 + euro 2.000,00) sia stato corrisposto dalla società attrice, in quanto:
- con la comparsa di risposta i convenuti hanno affermato che “l'avvenuto ripristino a sue spese … piuttosto che un'anticipazione dei danni subiti è quindi solo da considerarsi un obbligo di adempimento da parte della società attrice che, in tal modo, ha rimediato ad un danno (questo sì) causato da essa stessa al condominio” (cfr. p. 6);
- pertanto, fermo restando che (per come si è detto) non vi è prova che i danni in questione siano stati causati dal dedotto innesto, da parte della società attrice, di un tubo di scarico della condensa dell'impianto di condizionamento, gli stessi convenuti hanno espressamente riconosciuto che la società attrice aveva ripristinato lo stato dei luoghi “a sue spese”.
Può quindi ritenersi che la società attrice abbia sostenuto (al fine di eliminare i danni e di ripristinare lo stato dei luoghi) un costo pari a complessivi euro 2.488,00, da porsi a carico dei convenuti quali responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c.
È vero che, d'altro canto, i convenuti hanno eccepito che:
- la società attrice non aveva avvisato i condomini delle lamentate percolazioni al momento in cui si erano verificate, laddove, se i condomini fossero stati tempestivamente messi al corrente dell'accaduto, si sarebbe potuto evitare o mitigare il danno, peraltro abnorme nell'ammontare e nelle causali;
- le infiltrazioni, infatti, si sarebbero evitate con il semplice temporaneo non uso, da parte dei condomini, dell'impianto di scolo per la durata della riparazione che si sarebbe potuta eseguire in poche ore.
Tuttavia, tale eccezione è infondata, in quanto:
- la società attrice ha chiesto di provare per testi che “appena si è verificata la rottura del tubo e lo sversamento all'interno del negozio , il sig. (cioè il legale rappresentante Pt_1 Controparte_8 della società attrice) “ha subito informato i proprietari degli appartamenti soprastanti e li ha invitati e verificare personalmente quanto accaduto” (cfr. articolato 7 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) e che “i proprietari degli appartamenti soprastanti si sono rifiutati di scendere in negozio per verificare lo stato dei luoghi” (cfr. articolato 8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.);
- all'udienza del 24/1/2022, il teste (cognato del legale rappresentante della Testimone_5 società attrice) ha dichiarato: a) con riguardo all'articolato 7 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della società attrice, “vero, posso dirlo perché appena c'è stata la rottura sono stato chiamato da mio cognato e mi sono recato sui luoghi. In mia presenza li abbiamo contattati sia al citofono sia telefonicamente: dunque erano informati ma non sono voluti venire”; b) con riguardo all'articolato 8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della società attrice, “vero, come già precisato sopra”;
- pertanto, dalle esaustive e attendibili dichiarazioni del teste (avente diretta Testimone_5 conoscenza dei fatti riferiti) si evince che, contrariamente a quanto eccepito dai convenuti, questi ultimi sono stati avvisati delle percolazioni e quindi (sebbene tempestivamente informati) non hanno fornito le indicazioni che (a loro dire) sarebbero state risolutive per evitare o ridurre il danno;
- peraltro, per come si è detto, i testi e hanno confermato che Testimone_2 Testimone_3 durante l'esecuzione dei lavori di ripristino i proprietari degli appartamenti soprastanti erano stati invitati a non utilizzare i servizi igienici, ma vi erano comunque stati frequenti deflussi di acque reflue che si erano riversate all'interno del negozio.
È vero, altresì, che i convenuti hanno eccepito che, in base all'art. 1134 c.c., il aveva CP_4 diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute in favore degli altri condomini solo ed esclusivamente in caso di interventi urgenti e indifferibili, circostanza non ravvisabile nel caso di specie.
Tuttavia, anche tale eccezione è infondata, in quanto:
- la società attrice non ha proposto, quale condomina, una domanda di rimborso di spese sostenute in favore di altri condomini, ai sensi dell'art. 1134 c.c.;
- piuttosto, la società attrice ha agito, quale conduttrice e detentrice qualificata di un'immobile, per ottenere la condanna dei convenuti, quali custodi responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti.
In secondo luogo, la società attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 7.469,76, quale lucro cessante, a titolo di mancato guadagno per il periodo compreso fra l'11/6/2018 e il 23/6/2018, nel quale (secondo la società attrice) l'attività commerciale era rimasta completamente bloccata, attesa l'impossibilità di consentire l'accesso alla clientela a causa dell'esistenza di acqua sul pavimento, di odori nauseabondi e della presenza degli operai intenti ad eseguire gli interventi di sistemazione.
Orbene, con riguardo all'articolato 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della società attrice (“vero o no che per l'esecuzione di detti lavori è occorso un tempo compreso tra l'11.06.2018 ed il 23.06.2018, durante i quali l'attività commerciale della è Parte_1 rimasta completamente bloccata”):
- all'udienza del 24/1/2022 il teste ha dichiarato: “vero, l'attività era rimasta Testimone_2 bloccata perché c'era acqua per terra”;
- all'udienza del 27/3/2023 il teste ha dichiarato: “è vero, aggiungo che non erano Testimone_3 nella possibilità di lavorare”.
Tuttavia, con riguardo all'articolato 2 della comparsa di risposta (“Vero o no che nel periodo compreso tra l'11.06.2018 e il 23.06.2018 le vendite sono state interrotte per qualche giorno solo a causa di un lutto familiare che ha colpito il titolare del negozio e che, successivamente, sono riprese normalmente anche al piano soppalcato del locale, come da apposito cartello che era affisso al piano terra del locale”):
- all'udienza del 17/10/2022 la teste ha dichiarato: “vero, posso dirlo perché ho Testimone_4 visto io stessa un cartello con scritto “chiuso per lutto” o qualcosa di analogo (poi venni a sapere che era venuta a mancare la mamma del sig. e dopo qualche giorno un cartello che diceva CP_8 che la vendita proseguiva al piano superiore”;
- all'udienza del 17/10/2022 il teste ha dichiarato: “vero, l'ho visto Testimone_1 personalmente, anche perché mi trovavo là perché seguivo i lavori fatti dagli operai del Comune per verificare la presenza di una perdita. Ricordo che il titolare ha ricevuto una telefonata da Catania, e aveva perso la madre, ce lo ha riferito anche la moglie del titolare”.
Dunque, se è vero che (per come riferito dai testi e ) non era Testimone_2 Testimone_3 possibile lavorare nel locale commerciale anche a causa dello sversamento di acqua e liquami, è anche vero che:
- per qualche giorno il locale è stato “chiuso per lutto” e, quindi, anche se il locale fosse stato utilizzabile, non sarebbe stata comunque svolta alcuna attività commerciale;
- successivamente, la vendita è comunque proseguita al piano superiore.
In sintesi, la presenza di acqua e liquami nel negozio e la conseguente impossibilità di svolgere attività commerciale all'interno dello stesso non hanno determinato un mancato guadagno, atteso che, per alcuni giorni, non sarebbe stata comunque svolta alcuna attività e, per altri giorni, l'attività è stata comunque svolta altrove.
Inoltre, va considerato che, al fine di provare il dedotto mancato guadagno di euro 7.469,76, la società attrice ha depositato la “comunicazione” del 10/8/2018 della dott.ssa , Persona_1 che, quale consulente fiscale della società attrice, ha dichiarato che “i corrispettivi relativi all'attività di vendita di abbigliamento esercitata in via Mario Leggio n. 141, in Ragusa nel periodo dal 11/06/2017 al 23/06/2017 ammontano ad € 7.469,76” (cfr. all. 11 all'atto di citazione).
Orbene, tale attestazione si riferisce soltanto ai corrispettivi, cioè ai ricavi, del medesimo periodo dell'anno precedente.
Dunque, per un verso, essa non dà atto dei costi e, dunque, degli eventuali utili di quel periodo, non potendo perciò comprendersi se, in quel periodo, l'attività svolta dalla società attrice abbia prodotto un utile (che sarebbe venuto meno nel 2018) anziché una perdita.
Per altro verso, l'attestazione in questione non si riferisce (come sarebbe stato opportuno) ad un periodo temporale più ampio, non essendovi alcuna indicazione dei costi e, dunque, degli eventuali utili per gli anni precedenti al 2017 e per i mesi immediatamente precedenti al giugno 2018, non potendo perciò comprendersi se l'attività svolta dalla società attrice abbia prodotto negli anni un utile costante (che sarebbe venuto meno nel giugno 2018).
Pertanto, considerato che la società attrice non ha prodotto, con riferimento ad un periodo temporale più ampio, bilanci o altri documenti dai quali poter desumere in modo più compiuto quali fossero gli ordinari utili della società attrice in relazione all'attività commerciale svolta, non può in ogni caso ritenersi che la società attrice abbia dimostrato la sussistenza di un utile prodotto nel corso del tempo dalla sua attività che sarebbe venuto meno nel periodo compreso fra l'11/6/2018 e il 23/6/2018.
Ne segue che, in sintesi, il danno risarcibile ammonta a euro 2.488,00 a titolo di danno emergente, non potendo riconoscersi alcuna somma a titolo di lucro cessante.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, i convenuti devono essere condannati al pagamento, in favore della società attrice, della somma di euro 2.488,00 a titolo di risarcimento del danno. Su tale somma spettano, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario, gli interessi legali a decorrere dalla data dell'illecito (11/6/2018) e fino alla data di deposito della presente sentenza, da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Quanto alle spese processuali, deve ricordarsi che, per come affermato da Cass. Sez. Un. 32061/2022, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Dunque, in base alla giurisprudenza citata, dovendo escludersi una reciproca soccombenza in relazione all'accoglimento in misura ridotta della domanda attorea e non sussistendo gli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese processuali sostenute dalla società attrice (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dato dall'importo della condanna, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dei convenuti.
Infine, non sussistono i presupposti per la revoca delle sanzioni già comminate ai convenuti e con ordinanza del 17/6/2019 (revoca richiesta dai convenuti Controparte_2 Controparte_3 con note scritte di precisazione delle conclusioni del 12/5/2025), in quanto:
- in base al verbale prodotto quale all. 8 all'atto di citazione, i convenuti e Controparte_2 non hanno partecipato al procedimento di mediazione avviato prima del presente Controparte_3 giudizio;
- con la comparsa di risposta i convenuti e non hanno fornito Controparte_2 Controparte_3 alcuna giustificazione della loro mancata partecipazione al predetto procedimento;
- con note autorizzate del 15/7/2019 i convenuti e hanno Controparte_2 Controparte_3 sostenuto di non aver partecipato all'incontro del 27/11/2018 “essendo già stato concordato un necessario rinvio per la mancata integrità del contraddittorio in riferimento alla terza parte”;
- tuttavia, per come già rilevato dal precedente giudice istruttore con ordinanza del 17/7/2019, la giustificazione formulata con riguardo alla mancata partecipazione al predetto incontro è del tutto sfornita di prova.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1093/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) condanna e al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 della della somma di euro 2.488,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre Parte_1 alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali con le modalità e con le decorrenze indicate in motivazione;
2) condanna e al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 della delle spese processuali, che liquida in euro 278,71 per spese vive e in Parte_1 euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, 4 agosto 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1093/2019 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO SITTINIERI, elettivamente domiciliata nel suo studio in Ragusa, via G. Di Vittorio n. 55;
ATTRICE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ) con il patrocinio C.F._2 Controparte_3 C.F._3 dell'avv. SERGIO GUASTELLA, elettivamente domiciliati nel suo studio in Ragusa, via Natalelli
n. 56/c;
CONVENUTI
Oggetto
Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 13/5/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27/2/2019 la conveniva in giudizio Parte_1
e esponendo: Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
- di svolgere attività commerciale nel campo dell'abbigliamento femminile e di condurre in locazione un immobile (ove tale attività veniva esercitata) sito in Ragusa, via M. Leggio nn. 139- 141;
- che sopra detto immobile insisteva l'edificio condominiale costituito da Controparte_1
e Controparte_2 Controparte_3
- che in data 11/6/2018 si era verificata la rottura di una colonna di scarico posta esclusivamente a servizio degli appartamenti di proprietà di e Controparte_1 Controparte_2 [...]
CP_3
- che, a causa delle predette infiltrazioni, l'attività commerciale era rimasta bloccata dall'11/6/2018 al 23/6/2018, durante il tempo necessario per l'individuazione della causa delle stesse e per il ripristino dello stato dei luoghi;
- di aver dovuto sostenere i costi necessari per l'eliminazione dei danni e per il ripristino dei luoghi, pari a euro 2.488,00;
- di aver inoltre subito, per la chiusura forzata del negozio, un danno economico per il mancato guadagno, pari a euro 7.469,76 (cioè ai corrispettivi realizzati nel medesimo periodo dell'anno precedente);
- che tali danni erano riconducibili in modo diretto alla rottura di tubature poste al servizio esclusivo degli appartamenti di proprietà di e sui Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quali gravava l'onere del relativo risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Pertanto, la chiedeva di condannare e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 al risarcimento dei danni subiti. Controparte_3
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 16/5/2019 CP_1
e esponevano:
[...] Controparte_2 Controparte_3
- che non era stata invitata a prendere parte al procedimento di mediazione;
Controparte_1
- che la si era auto-qualificata detentrice dell'immobile in questione, ma senza Parte_1 produrre il relativo contratto né provare in alcun modo detta qualifica, con conseguente carenza di legittimazione attiva;
- che oggetto del contendere era un impianto comune dello stabile con conseguente legittimazione passiva del e con conseguente difetto di legittimazione passiva di CP_4 Controparte_1
e Controparte_2 Controparte_3
- che, inoltre, non era stato evocato in giudizio il proprietario dell'immobile del quale la
[...] si professava conduttrice;
Parte_1
- che, peraltro, era illegittima la richiesta di condanna in solido di Controparte_1 CP_2
e atteso che ogni onere condominiale doveva essere imputato pro quota
[...] Controparte_3
a ciascun condomino;
- che, nel merito, il danno aveva avuto causa da altra e separata colonna in cui si erano verificate perdite a causa di uno scollamento dovuto al maldestro innesto da parte della Parte_1
(o del proprietario dell'immobile) di un tubo di sfogo della condensa generata dall'impianto di condizionamento del locale;
- che, inoltre, la condotta era stata ripristinata, per intero, dai tecnici comunali, a spese dell'ente;
- che la non aveva avvisato i condomini delle lamentate percolazioni al Parte_1 momento in cui si erano verificate, laddove, se i condomini fossero stati tempestivamente messi al corrente dell'accaduto, si sarebbe potuto evitare o mitigare il danno, peraltro abnorme nell'ammontare e nelle causali;
- che le infiltrazioni, infatti, si sarebbero evitate con il semplice temporaneo non uso, da parte dei condomini, dell'impianto di scolo per la durata della riparazione che si sarebbe potuta eseguire in poche ore;
- che non era vero che l'attività era rimasta chiusa per tredici giorni per cause imputabili alle lamentate infiltrazioni, considerato che l'attività era stata chiusa per qualche giorno per la dipartita della madre del titolare e, negli altri giorni, era proseguita regolarmente, salvo uno o due giorni in cui un apposito cartello aveva avvertito la clientela che la vendita sarebbe proseguita al piano superiore;
- che la documentazione a sostegno del preteso mancato guadagno non aveva valenza probatoria e dava esclusiva evidenza del fatturato, ma non degli utili della Parte_1
- che, in base all'art. 1134 c.c., il aveva diritto ad essere rimborsato delle spese CP_4 sostenute in favore degli altri condomini solo ed esclusivamente in caso di interventi urgenti e indifferibili, circostanza non ravvisabile nel caso di specie.
Pertanto, e chiedevano di rigettare la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 domanda proposta dalla Parte_1
Con ordinanza del 17/6/2019 e venivano condannati al Controparte_2 Controparte_3 versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, per ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Con ordinanza del 17/7/2019 veniva negata l'autorizzazione alla chiamata in causa (richiesta dalla del terzo veniva rigettata l'istanza Parte_1 Controparte_5 di revoca delle sanzioni irrogate con ordinanza del 17/6/2019; veniva assegnato alla Parte_1 termine per la presentazione di nuova domanda di mediazione nei confronti di tutti i
[...] convenuti.
Con ordinanza dell'1/3/2021 venivano disposti interrogatorio formale e prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 27/3/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il presente procedimento veniva assegnato a questo giudice in data 19/11/2024.
Con ordinanza del 13/5/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione di termine di 40 giorni per comparse conclusionali e di termine di 20 giorni per memorie di replica.
***
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla
[...]
(attrice) nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(convenuti) in ragione della (pretesa) responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In via preliminare, i convenuti hanno eccepito, in primo luogo, che la convenuta CP_1 non era stata invitata a prendere parte al procedimento di mediazione.
[...]
Con riguardo a tale eccezione, deve notarsi che:
- con ordinanza del 17/7/2019 è stato assegnato alla società attrice un termine per la presentazione di nuova domanda di mediazione nei confronti di tutti i convenuti;
- successivamente, il procedimento di mediazione si è ritualmente svolto nei confronti di tutti i convenuti (cfr. verbali di mediazione del 15/10/2019 e del 5/11/2019, allegati alla nota di deposito della società attrice del 6/2/2020);
- pertanto, è stata così superata la doglianza concernente la mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione avviato dalla società attrice prima del presente Controparte_1 giudizio.
In secondo luogo, i convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della società attrice, la quale (secondo i convenuti) si era auto-qualificata detentrice dell'immobile sito in Ragusa, via M. Leggio nn. 139-141, senza però produrre il relativo contratto né provare in alcun modo detta qualifica.
L'eccezione è infondata, in quanto:
- per come precisato da Cass. Sez. Un. 2951/2016, “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare”, mentre “cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio”, la quale “attiene al merito della causa”;
- nel caso di specie, la società attrice ha fatto valere il proprio diritto al risarcimento del danno assumendo di essere conduttrice dell'immobile sito in Ragusa, via M. Leggio nn. 139-141, con conseguente legittimazione ad agire;
- quanto all'effettiva titolarità della posizione soggettiva, con la comparsa di risposta gli stessi convenuti hanno chiesto di provare, mediante interrogatorio formale e prova testimoniale, che “nel gomito di congiunzione tra la condotta verticale e la condotta orizzontale dello scolo poi innestato nella condotta fognaria interrata nella pubblica via era stato inserito un canale di sfogo della condensa prodotta dagli impianti di condizionamento del locale condotto da Parte_1
(cfr. articolato 1 sottolineatura aggiunta);
- all'udienza del 17/10/2022 il teste (marito della convenuta Testimone_1 CP_1
ha risposto “vero” con riguardo all'articolato 1 della comparsa di risposta e, quindi, ha
[...] confermato anche che l'immobile oggetto di causa era condotto in locazione dalla società attrice;
- ciò dimostra che la società attrice era effettivamente titolare della posizione soggettiva vantata in giudizio.
In terzo luogo, i convenuti hanno eccepito:
- che oggetto del contendere era un impianto comune dello stabile con conseguente legittimazione passiva del e con conseguente difetto di legittimazione passiva dei convenuti;
CP_4
- che, inoltre, non era stato evocato in giudizio il proprietario dell'immobile del quale la società attrice si professava conduttrice;
- che, peraltro, era illegittima la richiesta di condanna in solido dei convenuti, atteso che ogni onere condominiale doveva essere imputato pro quota a ciascun condomino.
Tali eccezioni (che possono essere esaminate unitariamente, in quanto connesse,) sono infondate, in quanto:
- anche dal lato passivo devono distinguersi (in base a quanto affermato da Cass. Sez. Un. 2951/2016, sopra citata) legittimazione e titolarità del diritto;
- quanto alla legittimazione, va evidenziato che con l'atto di citazione la società attrice ha lamentato la “rottura di una colonna di scarico posta esclusivamente a servizio degli appartamenti di proprietà dei predetti sigg.ri , e ” (cfr. p. 1); Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
- pertanto, per come correttamente rilevato dal precedente giudice istruttore con ordinanza del 17/6/2019, la pretesa azionata dalla società attrice nei confronti dei convenuti si fonda sulla custodia di un bene asseritamente non ricompreso fra quelli di cui all'art. 1117 c.c. (in quanto posto a servizio esclusivo degli appartamenti di alcuni condomini e, più precisamente, dei convenuti);
- da ciò deriva, dunque, la legittimazione passiva dei convenuti, quali proprietari degli appartamenti a servizio dei quali (secondo gli attori) si trovava la colonna di scarico la cui rottura aveva cagionato i danni lamentati;
- conseguentemente, non vi era ragione né di chiamare in giudizio il condominio, né di chiamare in giudizio (quale condomina) la società proprietaria del locale commerciale oggetto di causa;
- inoltre, considerato che gli attori hanno lamentato di aver subito un danno non derivante da un bene condominiale, ma da un bene posto a servizio di appartamenti in proprietà esclusiva dei convenuti, è stata correttamente richiesta la condanna dei convenuti in solido, non trovando applicazione il principio giurisprudenziale (espresso da Cass. Sez. Un. 9148/2008 e invocato dai convenuti) in base al quale ogni onere condominiale va imputato pro quota a ciascun condomino;
- peraltro, quanto all'effettiva titolarità del diritto, per come si dirà meglio di seguito, l'oggetto del contendere non era un impianto condominiale, ma un impianto posto a servizio esclusivo degli appartamenti dei convenuti, con conseguente qualifica di custodi in capo agli stessi ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Ciò premesso, nel merito, la domanda proposta dalla società attrice è parzialmente fondata, per le seguenti ragioni.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice:
- “la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo postula, invero, l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa” (cfr. Cass. 8408/2022);
- l'art. 2051 c.c. “non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode” (cfr. Cass. 2332/2018, che richiama Cass. 12027/2017);
- è “sufficiente - ai fini della prova del nesso causale proprio del danno da infiltrazione d'acqua - l'accertamento che le stesse originino da appartamento soprastante a quello del soggetto danneggiato, rimanendo, invece, irrilevante l'esatta individuazione della loro causa, "essendo elemento che non attiene alla struttura del fatto illecito di cui all'art. 2051 c.c. - che risulta già perfezionato, ma soltanto alla prova liberatoria del fortuito"” (cfr. Cass. 2332/2018, che richiama Cass. 376/2005).
Nel caso di specie, con riguardo all'articolato 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della società attrice (“vero o no che in data 11.06.2018 si è verificata la rottura di una colonna di scarico posta esclusivamente a servizio degli appartamenti soprastanti il locale commerciale della in via Mario Leggio n. 141 in Ragusa”): Parte_1
- all'udienza del 24/1/2022 il teste (che ha eseguito i lavori di ripristino dello Testimone_2 stato dei luoghi indicati nell'all. 10 all'atto di citazione) ha dichiarato: “vero”;
- all'udienza del 27/3/2023 il teste (legale rappresentante della Testimone_3 CP_6
che ha eseguito i lavori indicati nell'all. 9 all'atto di citazione) ha dichiarato “è vero.
[...]
Posso dirlo in quanto ho verificato personalmente la suddetta circostanza, essendo intervenuto per fare delle lavorazioni all'interno del locale”.
Inoltre, con riguardo all'articolato 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della società attrice (“vero o no che in occasione dei predetti lavori ho potuto verificare che le tubazioni danneggiate, che avevano causato lo sversamento di acqua e liquami all'interno del negozio, erano al servizio esclusivo degli immobili sovrastanti”):
- all'udienza del 24/1/2022 il teste ha dichiarato: “vero, c'era una colonna che Testimone_2 scendeva da sopra”;
- all'udienza del 27/3/2023 il teste ha dichiarato: “è vero”. Testimone_3
Ed ancora, con riguardo all'articolato 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della società attrice (“vero o no che ho verificato personalmente che il negozio non aveva allacci di alcun genere alla colonna danneggiata”):
- all'udienza del 24/1/2022 il teste ha dichiarato: “vero”; Testimone_2
- all'udienza del 27/3/2023 il teste ha dichiarato: “è vero”. Testimone_3
Infine, con riguardo all'articolato 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della società attrice (“vero o no che durante l'esecuzione dei lavori di ripristino abbiamo invitato i proprietari degli appartamenti soprastanti a non utilizzare i servizi igienici, ma ciò nonostante c'erano frequenti deflussi di acque reflue che si riversavano all'interno del negozio”):
- all'udienza del 24/1/2022 il teste ha dichiarato: “vero, gliel'abbiamo detto più Testimone_2 volte. L'acqua di scarico mi arrivava direttamente in testa mentre lavoravo”;
- all'udienza del 27/3/2023 il teste ha dichiarato: “è vero”. Testimone_3
Dunque, attraverso le esaustive e attendibili dichiarazioni dei testi e Testimone_2 Tes_3
(aventi diretta conoscenza dei fatti riferiti), la società attrice ha dimostrato che:
[...]
- in data 11/6/2018 si era verificata la rottura di una colonna di scarico posta esclusivamente a servizio degli appartamenti (di proprietà dei convenuti) soprastanti il locale commerciale (condotto in locazione dalla società attrice) sito in Ragusa, via M. Leggio (che non aveva allacci alla condotta danneggiata);
- le tubazioni danneggiate avevano causato lo sversamento di acqua e liquami all'interno del predetto locale commerciale.
Da ciò si desume, in primo luogo, che i convenuti erano custodi della colonna di scarico in questione, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quali incontroversi proprietari degli immobili soprastanti il locale condotto in locazione dalla società attrice, a servizio esclusivo dei quali era posta la colonna di scarico. Sul punto, del resto, deve notarsi che:
- “la presunzione di condominio dell'impianto idrico di un immobile in condominio non può estendersi a quella parte dell'impianto stesso ricompresa nell'ambito dell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi, e di conseguenza nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri condomini” (cfr. Cass. 27248/2018, che richiama Cass. 2043/1963);
- nel caso di specie, per come si è detto, la colonna di scarico era a servizio esclusivo degli appartamenti di proprietà dei convenuti;
- in base alla giurisprudenza citata, deve perciò escludersi che la colonna di scarico fosse un bene condominiale e, conseguentemente, che il ne fosse custode. CP_4
Dalle citate dichiarazioni dei testi e si desume, in secondo Testimone_2 Testimone_3 luogo, il nesso causale fra la cosa in custodia dei convenuti (colonna di scarico) e l'evento dannoso (sversamento di acqua e liquami nel locale commerciale), considerato che, peraltro, il teste ha dichiarato che l'acqua di scarico gli era arrivata direttamente in testa mentre Testimone_2 stava lavorando.
È vero che, d'altro canto, i convenuti hanno eccepito che il danno aveva avuto causa da altra e separata colonna in cui si erano verificate perdite a causa di uno scollamento dovuto al (preteso) maldestro innesto da parte della società attrice (o del proprietario dell'immobile) di un tubo di sfogo della condensa generata dall'impianto di condizionamento del locale.
Tuttavia, va anzitutto evidenziato che:
- la giurisprudenza sopra citata ha ritenuto sufficiente, ai fini della prova del nesso causale proprio del danno da infiltrazione d'acqua, l'accertamento che le stesse originino da appartamento soprastante a quello del soggetto danneggiato, essendo irrilevante l'esatta individuazione della loro causa, elemento che attiene alla prova liberatoria del fortuito, il cui onere grava sul custode:
- nel caso di specie, per come si è detto, la società attrice ha dimostrato che le infiltrazioni lamentate originavano dalla colonna di scarico posta esclusivamente a servizio degli appartamenti (di proprietà dei convenuti) soprastanti il locale commerciale;
- conseguentemente, gravava sui convenuti l'onere di provare la diversa causa delle infiltrazioni e, più precisamente, di dimostrare che esse si erano verificate per il dedotto scollamento dovuto all'innesto di un tubo di sfogo della condensa generata dall'impianto di condizionamento del locale.
Orbene, i convenuti hanno chiesto di provare, mediante interrogatorio formale e prova testimoniale, che “nel gomito di congiunzione tra la condotta verticale e la condotta orizzontale dello scolo poi innestato nella condotta fognaria interrata nella pubblica via era stato inserito un canale di sfogo della condensa prodotta dagli impianti di condizionamento del locale condotto da Parte_1
(cfr. articolato 1 della comparsa di risposta).
[...]
Con riguardo all'articolato 1 della comparsa di risposta:
- in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 24/1/2022, il legale rappresentante della società attrice ha dichiarato “falso”;
- all'udienza del 17/10/2022 la teste (figlia della convenuta Testimone_4 Controparte_1 ha dichiarato “non so rispondere”;
- all'udienza del 17/10/2022 il teste ha dichiarato: “vero. Prima questo tubo non Testimone_1
c'era perché non c'era aria condizionata;
posso dirlo perché prima in quel locale vi era il negozio di tendaggi di mio suocero e poi, per successione, di mio cognato e so per certo che non c'era aria condizionata … io non ho assistito all'apposizione del tubo (sicuramente messo prima, quando è stato installato l'impianto di condizionamento); durante i lavori gli operai ingaggiati dal titolare del negozio hanno rimosso una parete e ho visto questo tubo;
ho chiesto cosa fosse e mi hanno detto che si trattava di un tubo di scarico della condensa dell'impianto di condizionamento;
deduco che sia stato messo dal titolare di perché prima sicuramente non c'era”. Parte_1
Ad ogni modo, dalle dichiarazioni del teste si evince esclusivamente la presenza, Testimone_1 sui luoghi, del suddetto tubo di scarico della condensa dell'impianto di condizionamento.
In mancanza di altri elementi istruttori, non vi è prova, però, né che l'innesto del suddetto tubo di scarico abbia causato uno “scollamento” di altra e separata colonna, né che in tale altra e separata colonna si siano verificate perdite, né che tali perdite si siano riversate nel locale commerciale condotto in locazione dalla società attrice, con conseguente infondatezza di quanto dedotto dai convenuti.
Può quindi ritenersi, in sintesi, che la società attrice, avendo provato la qualità di custode in capo ai convenuti, nonché il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso, abbia dimostrato la sussistenza dei necessari presupposti della responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2051 c.c. (e ciò anche in virtù della mancata prova del caso fortuito da parte dei convenuti).
Ciò chiarito, occorre a questo punto verificare quali fra i danni lamentati dalla società attrice debbano essere risarciti e in quale misura.
In primo luogo, la società attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 2.488,00, quale danno emergente consistito nei costi necessari per l'eliminazione dei danni e il ripristino dello stato dei luoghi.
Anzitutto, la società attrice ha depositato:
- la fattura della n. 7/2018 del 28/6/2018, emessa nei confronti della Controparte_6 società attrice per l'importo di euro 488,00, avente ad oggetto “lavori di smontaggio, pulizia e rimontaggio di parete in Barrisol presso vs. negozio d'abbigliamento sito in CP_7
Ragusa nella Via Mario Leggio, 141” (cfr. all. 9 all'atto di citazione);
- la nota dell'impresa edile emessa nei confronti della società attrice per Testimone_2
l'importo di euro 2.000,00, avente ad oggetto: 1) demolizione e ripristino pilozza;
2) smontaggio e smaltimento recipiente acqua;
3) ripristino impianto idrico fatiscente;
4) intercettazione e ripristino colonna principale con deviazione della stessa fuori dal negozio;
5) demolizione e ripristino finto pilastro;
6) intercettazione e ripristino colonna secondaria ad uso esclusivo dei condomini dei piani superiori;
7) ripristino delle pareti con intonaco pronto;
8) materiale vario per la messa in opera (cfr. all. 10 all'atto di citazione).
Inoltre, con riguardo all'articolato 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della società attrice (“vero o no che in tale occasione ho eseguito i lavori di cui alla fattura che mi viene esibita”):
- all'udienza del 24/1/2022 il teste ha dichiarato: “vero. Questi lavori li ho fatti Testimone_2 io” (dichiarazione riferita ai lavori indicati nell'all. 10 all'atto di citazione) e “tutti i lavori descritti in fattura erano funzionali a verificare la fonte del danno e a porvi rimedio”;
- all'udienza del 27/3/2023 il teste (legale rappresentante della Testimone_3 CP_6
ha dichiarato: “è vero” (dichiarazione riferita ai lavori indicati nell'all. 9 all'atto di
[...] citazione).
Dunque, alla luce dell'intestazione dei predetti documenti e delle esaustive e attendibili dichiarazioni dei testi escussi (aventi diretta conoscenza dei fatti riferiti), deve escludersi che (per come invece erroneamente eccepito dai convenuti) la condotta sia stata ripristinata dai tecnici comunali e deve invece ritenersi che i lavori di ripristino siano stati eseguiti dall'impresa edile e dalla su incarico della società attrice, al fine di Testimone_2 Controparte_6 eliminare i danni subiti.
Peraltro, è incontroverso che il corrispettivo dei lavori in questione, pari a complessivi euro 2.488,00 (euro 488,00 + euro 2.000,00) sia stato corrisposto dalla società attrice, in quanto:
- con la comparsa di risposta i convenuti hanno affermato che “l'avvenuto ripristino a sue spese … piuttosto che un'anticipazione dei danni subiti è quindi solo da considerarsi un obbligo di adempimento da parte della società attrice che, in tal modo, ha rimediato ad un danno (questo sì) causato da essa stessa al condominio” (cfr. p. 6);
- pertanto, fermo restando che (per come si è detto) non vi è prova che i danni in questione siano stati causati dal dedotto innesto, da parte della società attrice, di un tubo di scarico della condensa dell'impianto di condizionamento, gli stessi convenuti hanno espressamente riconosciuto che la società attrice aveva ripristinato lo stato dei luoghi “a sue spese”.
Può quindi ritenersi che la società attrice abbia sostenuto (al fine di eliminare i danni e di ripristinare lo stato dei luoghi) un costo pari a complessivi euro 2.488,00, da porsi a carico dei convenuti quali responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c.
È vero che, d'altro canto, i convenuti hanno eccepito che:
- la società attrice non aveva avvisato i condomini delle lamentate percolazioni al momento in cui si erano verificate, laddove, se i condomini fossero stati tempestivamente messi al corrente dell'accaduto, si sarebbe potuto evitare o mitigare il danno, peraltro abnorme nell'ammontare e nelle causali;
- le infiltrazioni, infatti, si sarebbero evitate con il semplice temporaneo non uso, da parte dei condomini, dell'impianto di scolo per la durata della riparazione che si sarebbe potuta eseguire in poche ore.
Tuttavia, tale eccezione è infondata, in quanto:
- la società attrice ha chiesto di provare per testi che “appena si è verificata la rottura del tubo e lo sversamento all'interno del negozio , il sig. (cioè il legale rappresentante Pt_1 Controparte_8 della società attrice) “ha subito informato i proprietari degli appartamenti soprastanti e li ha invitati e verificare personalmente quanto accaduto” (cfr. articolato 7 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) e che “i proprietari degli appartamenti soprastanti si sono rifiutati di scendere in negozio per verificare lo stato dei luoghi” (cfr. articolato 8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.);
- all'udienza del 24/1/2022, il teste (cognato del legale rappresentante della Testimone_5 società attrice) ha dichiarato: a) con riguardo all'articolato 7 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della società attrice, “vero, posso dirlo perché appena c'è stata la rottura sono stato chiamato da mio cognato e mi sono recato sui luoghi. In mia presenza li abbiamo contattati sia al citofono sia telefonicamente: dunque erano informati ma non sono voluti venire”; b) con riguardo all'articolato 8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della società attrice, “vero, come già precisato sopra”;
- pertanto, dalle esaustive e attendibili dichiarazioni del teste (avente diretta Testimone_5 conoscenza dei fatti riferiti) si evince che, contrariamente a quanto eccepito dai convenuti, questi ultimi sono stati avvisati delle percolazioni e quindi (sebbene tempestivamente informati) non hanno fornito le indicazioni che (a loro dire) sarebbero state risolutive per evitare o ridurre il danno;
- peraltro, per come si è detto, i testi e hanno confermato che Testimone_2 Testimone_3 durante l'esecuzione dei lavori di ripristino i proprietari degli appartamenti soprastanti erano stati invitati a non utilizzare i servizi igienici, ma vi erano comunque stati frequenti deflussi di acque reflue che si erano riversate all'interno del negozio.
È vero, altresì, che i convenuti hanno eccepito che, in base all'art. 1134 c.c., il aveva CP_4 diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute in favore degli altri condomini solo ed esclusivamente in caso di interventi urgenti e indifferibili, circostanza non ravvisabile nel caso di specie.
Tuttavia, anche tale eccezione è infondata, in quanto:
- la società attrice non ha proposto, quale condomina, una domanda di rimborso di spese sostenute in favore di altri condomini, ai sensi dell'art. 1134 c.c.;
- piuttosto, la società attrice ha agito, quale conduttrice e detentrice qualificata di un'immobile, per ottenere la condanna dei convenuti, quali custodi responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti.
In secondo luogo, la società attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 7.469,76, quale lucro cessante, a titolo di mancato guadagno per il periodo compreso fra l'11/6/2018 e il 23/6/2018, nel quale (secondo la società attrice) l'attività commerciale era rimasta completamente bloccata, attesa l'impossibilità di consentire l'accesso alla clientela a causa dell'esistenza di acqua sul pavimento, di odori nauseabondi e della presenza degli operai intenti ad eseguire gli interventi di sistemazione.
Orbene, con riguardo all'articolato 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della società attrice (“vero o no che per l'esecuzione di detti lavori è occorso un tempo compreso tra l'11.06.2018 ed il 23.06.2018, durante i quali l'attività commerciale della è Parte_1 rimasta completamente bloccata”):
- all'udienza del 24/1/2022 il teste ha dichiarato: “vero, l'attività era rimasta Testimone_2 bloccata perché c'era acqua per terra”;
- all'udienza del 27/3/2023 il teste ha dichiarato: “è vero, aggiungo che non erano Testimone_3 nella possibilità di lavorare”.
Tuttavia, con riguardo all'articolato 2 della comparsa di risposta (“Vero o no che nel periodo compreso tra l'11.06.2018 e il 23.06.2018 le vendite sono state interrotte per qualche giorno solo a causa di un lutto familiare che ha colpito il titolare del negozio e che, successivamente, sono riprese normalmente anche al piano soppalcato del locale, come da apposito cartello che era affisso al piano terra del locale”):
- all'udienza del 17/10/2022 la teste ha dichiarato: “vero, posso dirlo perché ho Testimone_4 visto io stessa un cartello con scritto “chiuso per lutto” o qualcosa di analogo (poi venni a sapere che era venuta a mancare la mamma del sig. e dopo qualche giorno un cartello che diceva CP_8 che la vendita proseguiva al piano superiore”;
- all'udienza del 17/10/2022 il teste ha dichiarato: “vero, l'ho visto Testimone_1 personalmente, anche perché mi trovavo là perché seguivo i lavori fatti dagli operai del Comune per verificare la presenza di una perdita. Ricordo che il titolare ha ricevuto una telefonata da Catania, e aveva perso la madre, ce lo ha riferito anche la moglie del titolare”.
Dunque, se è vero che (per come riferito dai testi e ) non era Testimone_2 Testimone_3 possibile lavorare nel locale commerciale anche a causa dello sversamento di acqua e liquami, è anche vero che:
- per qualche giorno il locale è stato “chiuso per lutto” e, quindi, anche se il locale fosse stato utilizzabile, non sarebbe stata comunque svolta alcuna attività commerciale;
- successivamente, la vendita è comunque proseguita al piano superiore.
In sintesi, la presenza di acqua e liquami nel negozio e la conseguente impossibilità di svolgere attività commerciale all'interno dello stesso non hanno determinato un mancato guadagno, atteso che, per alcuni giorni, non sarebbe stata comunque svolta alcuna attività e, per altri giorni, l'attività è stata comunque svolta altrove.
Inoltre, va considerato che, al fine di provare il dedotto mancato guadagno di euro 7.469,76, la società attrice ha depositato la “comunicazione” del 10/8/2018 della dott.ssa , Persona_1 che, quale consulente fiscale della società attrice, ha dichiarato che “i corrispettivi relativi all'attività di vendita di abbigliamento esercitata in via Mario Leggio n. 141, in Ragusa nel periodo dal 11/06/2017 al 23/06/2017 ammontano ad € 7.469,76” (cfr. all. 11 all'atto di citazione).
Orbene, tale attestazione si riferisce soltanto ai corrispettivi, cioè ai ricavi, del medesimo periodo dell'anno precedente.
Dunque, per un verso, essa non dà atto dei costi e, dunque, degli eventuali utili di quel periodo, non potendo perciò comprendersi se, in quel periodo, l'attività svolta dalla società attrice abbia prodotto un utile (che sarebbe venuto meno nel 2018) anziché una perdita.
Per altro verso, l'attestazione in questione non si riferisce (come sarebbe stato opportuno) ad un periodo temporale più ampio, non essendovi alcuna indicazione dei costi e, dunque, degli eventuali utili per gli anni precedenti al 2017 e per i mesi immediatamente precedenti al giugno 2018, non potendo perciò comprendersi se l'attività svolta dalla società attrice abbia prodotto negli anni un utile costante (che sarebbe venuto meno nel giugno 2018).
Pertanto, considerato che la società attrice non ha prodotto, con riferimento ad un periodo temporale più ampio, bilanci o altri documenti dai quali poter desumere in modo più compiuto quali fossero gli ordinari utili della società attrice in relazione all'attività commerciale svolta, non può in ogni caso ritenersi che la società attrice abbia dimostrato la sussistenza di un utile prodotto nel corso del tempo dalla sua attività che sarebbe venuto meno nel periodo compreso fra l'11/6/2018 e il 23/6/2018.
Ne segue che, in sintesi, il danno risarcibile ammonta a euro 2.488,00 a titolo di danno emergente, non potendo riconoscersi alcuna somma a titolo di lucro cessante.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, i convenuti devono essere condannati al pagamento, in favore della società attrice, della somma di euro 2.488,00 a titolo di risarcimento del danno. Su tale somma spettano, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario, gli interessi legali a decorrere dalla data dell'illecito (11/6/2018) e fino alla data di deposito della presente sentenza, da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Quanto alle spese processuali, deve ricordarsi che, per come affermato da Cass. Sez. Un. 32061/2022, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Dunque, in base alla giurisprudenza citata, dovendo escludersi una reciproca soccombenza in relazione all'accoglimento in misura ridotta della domanda attorea e non sussistendo gli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese processuali sostenute dalla società attrice (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dato dall'importo della condanna, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dei convenuti.
Infine, non sussistono i presupposti per la revoca delle sanzioni già comminate ai convenuti e con ordinanza del 17/6/2019 (revoca richiesta dai convenuti Controparte_2 Controparte_3 con note scritte di precisazione delle conclusioni del 12/5/2025), in quanto:
- in base al verbale prodotto quale all. 8 all'atto di citazione, i convenuti e Controparte_2 non hanno partecipato al procedimento di mediazione avviato prima del presente Controparte_3 giudizio;
- con la comparsa di risposta i convenuti e non hanno fornito Controparte_2 Controparte_3 alcuna giustificazione della loro mancata partecipazione al predetto procedimento;
- con note autorizzate del 15/7/2019 i convenuti e hanno Controparte_2 Controparte_3 sostenuto di non aver partecipato all'incontro del 27/11/2018 “essendo già stato concordato un necessario rinvio per la mancata integrità del contraddittorio in riferimento alla terza parte”;
- tuttavia, per come già rilevato dal precedente giudice istruttore con ordinanza del 17/7/2019, la giustificazione formulata con riguardo alla mancata partecipazione al predetto incontro è del tutto sfornita di prova.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1093/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) condanna e al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 della della somma di euro 2.488,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre Parte_1 alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali con le modalità e con le decorrenze indicate in motivazione;
2) condanna e al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 della delle spese processuali, che liquida in euro 278,71 per spese vive e in Parte_1 euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, 4 agosto 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo