Sentenza 3 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00806/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00100/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2022, proposto da
Canobbio Textile Engineering s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano De Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, piazza della Vittoria, 14/16a;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franca Borla, Patrizia Regaldo, Silvia Zecchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del rigetto, rectius rifiuto di pronuncia, in data 4.11.2021 dell'istanza di riesame presentata in data 5.8.2021 avverso il rigetto del ricorso amministrativo presentato in data dalla Canobbio Textile Engineering s.r.l. contro i provvedimenti di rigetto delle domande di ammissione alla Cassa Integrazione ordinaria,
- del provvedimento del 15.7.2021 del Comitato Amministratore della Gestione delle Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti con cui l'INPS rigettava il ricorso amministrativo contro i provvedimenti di rigetto delle domande di ammissione alla CIGO del 11.1.2021,
- dei provvedimenti in data 31.3.2021 a firma del Direttore INPS Sede di Alessandria, con cui sono state rigettate le domande di CIGO presentate dall'esponente in data 11.1.2021;
- nonché di tutti gli atti ad essi presupposti, antecedenti, conseguenti e/o comunque connessi;
nonché per l'accertamento del diritto della Società ricorrente al riconoscimento della concessione delle integrazioni salariali richieste (di cui più specificatamente infra) con conseguente condanna dell'INPS all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa LA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe deducendo di essere società operativa nell’ambito della produzione e lavorazione di teloni impermeabili e tensostrutture che, nel corso del 2020, a causa della pandemia da Covid-19 ha subito una forte contrazione dell’attività.
Sino al 27 dicembre 2020 ha fruito dell’integrazione salariale prevista dalla normativa speciale Covid.
A causa del protrarsi della crisi la società formulava una nuova istanza di integrazione salariale per il periodo 28.12.2020-2.1.2021 con riferimento sia al personale full-time che a quello part-time .
In data 11.3.2021 l’INPS chiedeva, in via istruttoria, di fornire prova di comunicazione delle domande di CIGO alle Organizzazioni Sindacali.
In data 16.3.2021 la società trasmetteva, tramite cassetto previdenziale, la comunicazione del 23.12.2020 indirizzata alla OO.SS. TE CGIL e Femca CISL, uniche due organizzazioni aventi iscritti all’interno dell’azienda.
In data 31 marzo 2021 l’INPS respingeva la domanda con la motivazione che la società non avrebbe assolto alla procedura di informazione sindacale.
In data 8.4.2021 la ricorrente chiedeva il riesame della propria istanza, che veniva respinto chiarendo che le comunicazioni alle OO.SS. avrebbero dovuto ab origine essere inoltrate unitamente alla domanda e non semplicemente inserite nel cassetto previdenziale; ciò veniva ritenuto ostativo, nonostante l’azienda avesse poi provveduto all’integrazione documentale.
In data 19.4.2021 la ricorrente presentava ricorso amministrativo avverso il diniego.
Con atto in data 15.7.2021 l’amministrazione respingeva il ricorso amministrativo con una doppia motivazione: le comunicazioni alle OO.SS. devono essere allegate alla domanda di CIGO a pena di inammissibilità; la ricorrente aveva provveduto ad integrare la documentazione inserendo suddette comunicazioni nel cassetto bidirezionale ma senza allegarle alla domanda, nonostante esplicita richiesta INPS del 16.3.2021; in ogni caso le comunicazioni prodotte erano indirizzare solo alla CGIL ed alla CISL, non anche alla UIL, sicché non tutte le organizzazioni sindacali più rappresentative erano state avvisate.
Evidenzia parte ricorrente come la stessa disciplina procedimentale INPS imponga, qualora si riscontrino carenze documentali, di assegnare all’azienda interessata termine di 15 giorni per sanare le eventuali carenze documentali.
In data 2-4.8.2021 la società presentava nuova istanza di riesame avverso la reiezione del ricorso gerarchico. Tale istanza non veniva esaminata nel merito ma unicamente dichiarata inammissibile con atto del 9.8.2021, nel quale si evidenziava che l’amministrazione si era già pronunciata sul ricorso amministrativo e che la parte avrebbe dovuto presentare ricorso giurisdizionale.
Con allegata comunicazione per le vie brevi della declaratoria di inammissibilità, l’amministrazione dichiarava che, in ogni caso, la pratica sarebbe stata inviata all’ufficio competente per ulteriore valutazione.
Lamenta parte ricorrente:
1) l’illegittimità del rifiuto di provvedere in merito all’istanza di riesame, ancorché presentata nei termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale; la violazione degli artt. 3, 24, 97 Costituzione e la violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione. Evidenzia parte ricorrente di avere concretamente esperito la procedura di consultazione sindacale; inoltre, a fronte della contestazione di avere omesso la comunicazione alla UIL, con l’ultima istanza di riesame l’impresa allegava anche tale comunicazione.
Inoltre l’amministrazione dapprima dava indicazioni secondo cui avrebbe comunque trasmesso all’ufficio competente l’istanza di riesame e quindi, solo in data 4.11.2021, comunicava formalmente che non era possibile riesaminare la reiezione di un ricorso amministrativo.
La condotta contraddittoria dell’amministrazione aveva quindi indotto in errore la società, fermo il principio per il quale vi è un obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sulle istanze di riesame quando presentate entro il termine di proposizione del ricorso giurisdizionale;
2) la violazione degli artt. 24, 97 e 113 Costituzione, oltre che dell’art. 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali UE; la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90 e dell’art. 11 D.M. 15 aprile 2016, n. 95442; l’eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta; nel merito contesta la decisione, evidenziando come la reiezione si basi unicamente su una circolare interna INPS mentre la pertinente normativa richiede la presenza della comunicazione alle OO.SS, senza richiedere una sua particolare formalità di allegazione; quanto alla comunicazione alle sigle sindacali non presenti in azienda, la stessa non può incidere in termini penalizzanti per l’impresa.
Ha quindi chiesto accogliersi il ricorso.
Si è costituita l’INPS preliminarmente eccependo l’intervenuta decadenza con riferimento all’impugnazione del provvedimento 15.7.2021, di reiezione del ricorso amministrativo.
All’udienza di smaltimento del 20 marzo 2026 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
L’eccezione preliminare di decadenza formulata dalla difesa dell’INPS è fondata.
E’ pacifico che la ricorrente, dopo una prima domanda di riesame, respinta, ha presentato ricorso amministrativo che è stato definito con provvedimento del 15.7.2021.
In data 2-4.8.2021 la ricorrente ha presentato una nuova istanza di riesame in relazione alla reiezione del ricorso amministrativo. Con provvedimento del 9.8.2021 l’amministrazione si è nuovamente pronunciata ed ha chiaramente dichiarato l’inammissibilità della richiesta di riesame (la seconda tentata dall’impresa) in quanto presentata a valle di una reiezione di ricorso amministrativo, chiarendo che, avverso tale atto, è esperibile unicamente il ricorso giurisdizionale.
D’altro canto la ricorrente, nella procedura per cui è causa, si è avvalsa: di una prima richiesta di riesame, di un ricorso amministrativo, di una seconda richiesta di riesame, cui ha comunque ottenuto risposta, ancorché nel senso dell’inammissibilità dell’iniziativa. Non può quindi sostenersi che siano mancati idonei spazi di tutela.
La parte ha infatti avuto ampio margine per interloquire e l’ultimo provvedimento ricevuto il 9.8.2021, chiaramente indicava nel ricorso giurisdizionale l’unica residua via di tutela esperibile.
Ne consegue che, anche al netto della sospensione feriale dei termini, ed anche volendo considerare non il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo ma il successivo diniego di riesame del 9.8.2021, il ricorso giurisdizionale notificato in data 23.12.2021 è ampiamente tardivo.
Né sulla decadenza, che presidia la certezza dei procedimenti amministrativi in un contesto in cui, per altro e come ampiamente evidenziato, la parte ha fruito di svariati margini di tutela, incide una indicazione informale resa in una mera comunicazione via e-mail circa l’eventuale possibilità che la pratica fosse ritrasmessa all’ufficio competente; il provvedimento di espresso rigetto dell’istanza di riesame è infatti netto sul punto dell’inammissibilità.
Il ricorso è quindi irricevibile per intervenuta decadenza.
Visto tuttavia il tenore della comunicazione allegata al diniego di riesame a la natura formale delle ragioni di reiezione della domanda di cassa integrazione le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara irricevibile il ricorso;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA AN, Presidente FF, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LA AN |
IL SEGRETARIO