Articolo 14 della Legge 8 marzo 1991, n. 81
Articolo 13Articolo 15
Versione
31 marzo 1991
Art. 14. Collegi interregionali 1. Nelle regioni in cui il numero dei maestri di sci e' inferiore a trenta, l'istituzione del collegio regionale e' facoltativa ed e' comunque subordinata ad una consistenza numerica di almeno venti maestri di sci.
2. Le regioni in cui non siano istituiti i collegi regionali possono chiedere l'istituzione di collegi interregionali con una delle regioni contigue; ai collegi interregionali cosi' costituiti sono demandate le funzioni previste dalla presente legge per i collegi regionali.
3. Ove non siano costituiti i collegi regionali o interregionali, i maestri di sci residenti nelle regioni prive di collegio possono chiedere l'iscrizione ad altro collegio regionale.
Entrata in vigore il 31 marzo 1991
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente