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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/02/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11573/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 11573/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. BERTACCHI GIULIO e dell'Avv. BERTACCHI C.F._2
CESARE;
PARTI ATTRICI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARZO GIOVANNA;
CP_1 C.F._3
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._4 CP_3
), con il patrocinio degli Avv.ti DOMENICHINI NICOLETTA, ALTARA C.F._5
STEFANO, MUSUMECI TOTI S.;
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per parte attrice (all'udienza del 26.9.2024, come da foglio depositato il 26.9.2024): “Ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, voglia il Tribunale, previe le necessarie declaratorie di legge e quant'altro d'uopo, preso atto che il Giudice ha ritenuto necessario verificare la composizione della massa caduta in successione tra le parti oltre che i rapporti di debito/credito tra le stesse, ordinare la divisione dei cespiti ereditari descritti nell'atto di citazione e attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante, disponendo che la somma di Euro 27.020,00= di cui al rendiconto reso da
venga suddivisa tra le parti e, nell'ipotesi di ravvisata non materiale divisibilità CP_1 dell'immobile, ordinarne la vendita con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi, previa consulenza tecnica valutativa dell'immobile, con reiezione delle avversarie domande tutte. Con il favore delle spese di giudizio tutte, compresi rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA”.
Per le convenute e (come da foglio depositato il 24.9.2024): “Respinta ogni CP_2 CP_3 avversaria istanza, eccezione, domanda e conclusioni, in accoglimento integrale delle domande sotto
pagina 1 di 17 svolte, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare le conclusioni alla luce dell'integrazione della domanda che verrà disposta nei confronti delle parti attrici, come richiesto nelle conclusioni e a mezzo della già autorizzare memorie ex art. 183 cpc, voglia il Tribunale adito, - pregiudizialmente, per tutti i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, con ogni conseguenziale provvedimento, a mente dell'art. 164 cpc, IV e V comma;
- sempre in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree per i motivi di cui agli atti e in particolare alla comparsa di costituzione;
- nel merito: 1) previa la integrale ricostruzione e valorizzazione del patrimonio ereditario immobiliare e mobiliare, oggetto di causa e come sarà meglio determinato da parte attrice, anche tenendo conto delle donazioni e altri atti di liberalità posti in essere e che dovessero emergere anche nel corso dell'istruttoria e dal sopralluogo nella casa abitata dai genitori;
2) previa la ricostruzione esatta dei rapporti di debito/credito esistenti fra coeredi, alla luce delle spese affrontate dagli stessi per la gestione dei genitori, dapprima in vita, e poi per le altre spese indispensabili dopo la loro morte e per la gestione dei beni ereditari e così come indicati in atti e in particolare in narrativa della comparsa di costituzione;
3) ordinare la divisione della comunione ereditaria, come e di chi verrà meglio individuata da parte attrice e nel caso della non materiale divisibilità, provvedere ai sensi di legge;
nel caso di sussistenza dei presupposti come previsti negli atti questa difesa, disporre, ai sensi dell'art. 719 c.c., la vendita a terzi del bene immobile comune, compatibilmente con il diritto di prelazione vantato sull'immobile comune dall'Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Torino, al fine di procurare la liquidità occorrente al pagamento dei debiti gravanti su entrambe le comunioni;
4) disporre dunque le masse ereditarie da ripartire fra i singoli eredi, tenendo conto anche delle somme di reciproco dare e avere, che dovessero risultare fra di loro per i titoli di cui agli atti e in particolare in narrativa della comparsa di costituzione e effettuando ove possibile le relative compensazioni, in particolare riguardo alla somma di € 1500,00, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, o di quell'altra somma che dovesse risultare dall'istruttoria, conferita alla madre dalla sola OR
[...]
, ovvero disponendo le necessarie condanne, così come verranno meglio specificate all'esito CP_2 della espletanda istruttoria e della richiesta CTU;
5) fin da ora, e con riserva di integrare/modificare le domande alla luce della integrazione di controparte prima e della espletanda istruttoria e della CTU che si richiederà, si chiede che le signore e vengano dichiarate tenute e Parte_1 Parte_2 condannate a rimborsare alla OR , in solido fra di loro o pro quota, e anche mediante CP_2 compensazione in sede di divisione della comunione, la somma complessiva di € 1.578,57, o a quell'altra somma, superiore o inferiore, che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per i titoli di cui agli atti e in particolare di cui in narrativa della comparsa di costituzione;
6) con riserva di modificare le somme di cui alle predette domande nel caso che nelle more le comparenti effettuino ulteriori pagamenti da richiedere alle coeredi (si produce sub doc 27 copia decreto ingiuntivo e precetto notificati a in data 20 settembre 2024, che ad oggi CP_3 non risultano ancora pagati da nessuna della ingiunte/intimate); - in via istruttoria: - respingere per i motivi di cui agli atti e in particolare di cui in narrativa della comparsa di costituzione, l'avversaria istanza di esibizione, ex art. 210 cpc, per carenza dei presupposti, soprattutto in quanto trattasi di documenti nella libera disponibilità delle parti, a semplice richiesta;
- si chiede che il giudice voglia disporre CTU, nell'ambito della quale, acquisiti i documenti, gli atti e i verbali di causa e tutti gli altri che si riterranno necessari in sede di operazioni peritali, al fine della valorizzazione del patrimonio morendo dismesso, dapprima dal sig. e dunque dalla OR , Persona_1 E_ tenendo conto la ricostruzione (anche a mezzo delle prove sovra formulate) dei beni (mobili e immobili, nonché arredi e gioielli, vestiario di valore) che è ed era (con la dovute devoluzioni) presente in casa, tenendo conto delle donazioni e atti di liberalità compiuti dai genitori e delle somme dovute dalla massa ereditaria, ovvero delle somme dovute fra coeredi, anche singolarmente fra di loro, per pagina 2 di 17 spese affrontate, da tutti o solo da uno a da alcuni di loro, nell'interesse dei genitori defunti, delle spese funerarie o di altre spese sostenute, sempre insieme o singolarmente, per conto dei defunti, ovvero per la gestione dei beni della comunione ereditaria;
- disporre CTU in cui previa descrizione dei beni caduti in successione e in particolare dell'immobile oggetto di divisione, specifichi se i beni caduti in successione, siano comodamente divisibili, se è possibile il frazionamento in singole unità
(autonome e separate), secondo le quote come da successione, tenuto conto delle norme urbanistiche, indicando in caso positivo i connessi lavori necessari ed il loro costo;
esegua in ogni caso la stima del valore del compendio ereditario all'attualità; accerti e quantifichi altresì i frutti civili, parametrati al canone di libero mercato con decorrenza dalla data di apertura della successione;
nel caso di non divisibilità e dunque sia necessario procedere alla vendita, tenendo conto del diritto di prelazione vantato sull'immobile, dare tutte le indicazioni a tale fine, predisponga uno o più progetti di divisione in considerazione delle quote spettanti per successione, indicando eventuali conguagli in denaro, anche alla luce dei rapporti di dare e avere, tenendo conto delle donazioni e atti di liberalità compiuti dai genitori e delle somme dovute dalla massa ereditaria, ovvero delle somme dovute fra coeredi, anche singolarmente fra di loro, per spese affrontate, da tutti o solo da uno a da alcuni di loro, nell'interesse dei genitori defunti, delle spese funerarie o di altre spese sostenute, sempre insieme o singolarmente, per conto dei defunti, ovvero per la gestione dei beni della comunione ereditaria. - si chiede, a modifica delle ordinanze istruttorie pronunciate in corso di causa, l'ammissione dei capitoli per testi e per interpello della OR : (…). Si richiamano le considerazioni circa CP_1 l'inammissibilità delle prove ex adverso formulate con la seconda e terza memoria ex art. 183 cpc e nel caso di ammissione si chiede si essere ammessi a prova contraria come da III memoria ex art. 183 cpc di questa difesa. §§§ - in ogni caso;
con vittoria di spese e onorari di giudizio, Iva, Cpa e rimborso forfettario compreso, nonché con restituzione delle spese di CTU e di CTP”.
Per la convenuta (come da memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.): “Ordinare lo CP_1 scioglimento dell'attuale comunione pendente tra le parti, previa formazione dei lotti e previa integrale ricostruzione del patrimonio ereditario dei Sigg.ri e , ivi comprese Persona_1 E_ eventuali donazioni e tenuto conto dei rapporti di debito/credito tra le odierne parti, anche in ragione delle spese sostenute da ciascuna coerede in favore dei genitori Sig. e Persona_1 CP_4
, sia congiuntamente sia disgiuntamente;
- disporre, ai sensi dell'art. 719 c.c., la vendita a
[...] terzi del diritto di superficie avente a oggetto il bene immobile comune, previo rispetto del diritto di prelazione spettante all'Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Torino, al fine di procurare la liquidità occorrente al pagamento dei debiti gravanti su entrambe le comunioni. - rigettare la domanda di rendiconto attorea, in quanto destituita di fondamento. Con vittoria di compenso professionale e spese di lite, oltre rimborso forfettario, Cpa e Iva, come per legge”. All'udienza del 26.9.2024, la convenuta ha ribadito l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda di rendiconto, rinnovando la modifica/revoca dell'ordinanza del 30.3.2023 sul punto, ribadendo l'istanza ex art. 210 cpc, insistendo altresì per le prove orali non ammesse
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, e hanno convenuto Pt_1 Parte_2 in giudizio le sorelle e al fine di ottenere la divisione dei cespiti ereditari della CP_2 CP_1 CP_3 madre deceduta ab intestato il 3.12.2020 (come da certificato di morte e stato di E_ famiglia di cui al doc.1), lasciando eredi le predette cinque figlie, allegando che il relictus è costituito:
§ dalla quota superficiaria di 10/15 dell'immobile sito in Bussoleno, via Salina n.11/via San Pietro
pagina 3 di 17 d'Ollesia, distinto al Catasto al F.15, part. 127 sub 11, immobile la cui proprietà superficiaria è stata venduta alla de cuius e al marito (coniugi in regime di comunione legale) dall'Agenzia Persona_1
Territoriale per la Casa della provincia di Torino in data 5.6.2006, come da contratto di cui al doc.5; invero, alla morte di (occorsa in data 30.7.2016), la moglie ha ereditato 1/6 di proprietà Persona_1 superficiaria, passando così a 2/3 (10/15), divenendo ciascuna delle cinque figlie titolare di 1/15;
§ da quanto depositato sul conto corrente n.35092552 acceso presso la già gestito dal CP_5 tutore della de cuius (avv. Alessandro Ghetti), conto che alla morte della madre aveva un attivo di euro
6.262,97 (come da rendiconto finale del tutore), importo da cui devono essere detratte le competenze liquidate dal giudice della tutela.
Le attrici hanno precisato che i propri genitori erano cointestatari del conto corrente n.3836602 acceso presso RE AN (agenzia di Bussoleno), conto che alla morte del padre aveva un saldo di €
22.210,24, la cui metà spettante alla madre (€ 11.105,12) è stata trasferita sul conto cointestato alla madre e alla convenuta (mentre la metà del padre è già stata divisa tra le sorelle). CP_1
A seguito dell'interdizione della madre pronunciata con Sentenza del Tribunale di Torino n.4609/2018 del 5.10.2018 (doc.2 parte attrice), è stata sottoposta alla tutela dell'avv. Alessandro E_
Ghetti dal decreto provvisorio di nomina del 18.9.2018 (doc. 2 attrici) sino alla morte in data
3.12.2020; dopo la nomina del tutore, le somme presenti sul conto corrente cointestato alla madre e a sono quindi state trasferite sul predetto conto corrente n.35092552, gestito CP_1 CP_5 dal tutore.
Le attrici hanno poi allegato che il conto corrente cointestato alla madre e alla sorella alimentato CP_1 da somme di competenza esclusiva della madre, sino alla nomina del tutore è sempre stato gestito dalla sorella domandando a quest'ultima di renderne il conto sino al momento dell'interdizione della CP_1 madre.
Quanto al passivo ereditario, le attrici hanno allegato che lo stesso è costituito:
- dalle spese condominiali arretrate dell'alloggio di Bussoleno per euro 7.985,60, i cui 2/5 di loro competenza (pari ad € 3158,24) sono stati già pagati al Condominio;
- dalle spese funerarie per la madre (di cui alla fattura prodotta come doc.7), di cui le attrici hanno già pagato i 2/5 di loro spettanza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.10.2022, si sono costituite in giudizio e , le quali: CP_2 CP_3
- hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, rilevando come occorra dividere anche l'eredità morendo dismessa dal padre con riferimento all'immobile di
Bussoleno, i non sufficientemente descritto dalle attrici, che avrebbero errato nel riportarne i dati catastali (le convenute non chiariscono, però, quali sarebbero i dati corretti);
-hanno sostenuto l'improcedibilità della domanda attorea di vendita dell'immobile (ove non divisibile), visto il diritto di prelazione in capo all'Agenzia Territoriale per la Casa, alla luce dell'art. 7 del contratto di vendita, secondo cui “Per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di registrazione del presente contratto l'alloggio non potrà essere alienato neppure parzialmente dalla parte acquirente a nessun titolo, né potrà essere modificata la destinazione d'uso. Decorso il termine di cui al primo comma del presente articolo, qualora il proprietario intenda alienare a qualsiasi titolo l'alloggio, deve darne comunicazione all'Agenzia, che potrà esercitare il diritto di prelazione nelle forme e nei termini di legge”;
pagina 4 di 17 - hanno eccepito come non fosse stata svolta la mediazione sulla domanda attorea di rendiconto, né sulla divisione dell'eredità del padre;
-hanno allegato:
§ di non opporsi alla divisione delle comunioni ereditarie del padre e della madre;
§ che alla morte del padre, in accordo con le sorelle e con il tutore della madre, ha conferito alla CP_2 madre la somma di euro 1.500,00, con riserva di recuperarli dopo la morte della stessa, ove fosse stato possibile;
§ che ha provveduto in via esclusiva al pagamento di complessivi euro 1.731,93 per CP_2 l'assicurazione della vettura Grande Punto DF 468 CJ passata in successione dal padre e poi rottamata (il cui bollo è invece stato pagato da tutte le figlie), come provato dalla missiva di nviata Parte_3 ad di cui al doc.4 (in cui si sono elencati i premi pagati per la polizza della Fiat Grande Punto CP_2
DF 468 CJ dal 2016 al 2018, con detrazione del rimborso per demolizione al 28.8.2019) e dalla diffida del 16.10.2019 inviata dal legale di alle attrici per chiedere il pagamento oggi preteso (doc.5); di CP_2 tale importo, non risulta ancora pagato alcunché da parte delle attrici, ciascuna delle quali deve ancora ad la somma di euro 346,38 oltre interessi e rivalutazione;
CP_2
§ che per la tomba del padre ha corrisposto la somma di euro 1.648,00 (come da fattura CP_2 quietanzata a nome di , doc.6, e da distinta del bonifico di cui al doc.7), non avendo CP_2 ancora le sorelle e pagato la quota di € 329,60 ciascuna;
Pt_1 Parte_2
§ che devono ripartirsi tra le eredi anche le spese per la concessione cimiteriale per la madre, con relative marche, per un totale di euro 566,52 (come da mail del Comune di Bussoleno di cui al doc.8), spese interamente sostenute da che ancora non ha ricevuto le quote di e CP_2 Pt_1 Parte_2 pari a complessivi euro 226,60 (2/5);
§ che nel passivo dell'eredità materna devono essere ricomprese le spese per la TARI di cui alle cartelle esattoriali prodotte al doc. 9), per euro 212,00 mai pagati dalle eredi;
§ che dal 30 ottobre fino al 5 novembre 2020, per sei giorni, ha sostenuto le spese di vitto e CP_2 alloggio della defunta madre, prima del ricovero della stessa in struttura (spese di cui on è quantificato l'importo), spese i cui 2/5 gravano in capo alle attrici;
§ che quanto alle spese funerarie allegate dalle attrici, la fattura in atti non è quietanzata e che, in ogni caso, dalla somma eventualmente sostenuta dalla sorella deve essere scorporata la detrazione Pt_1 fiscale, quantificata in euro 300,00, a nulla valendo quanto scritto a mano sulla stessa fattura (intestata a ), ove si legge: “io sottoscritta dichiaro di detrarre secondo la legge la parte che mi Pt_1 Parte_1 riguarda pari a 1/5 della codesta fattura. Il restante verrà ripartito fra le mie sorelle , CP_1
, , ”); CP_2 Parte_2 CP_3
§ che per le spese condominiali (il cui importo è ancora da determinare) non è stata depositata prova alcuna del pagamento da parte delle attrici;
§ che l'indivisibilità materiale dell'immobile di Bussoleno è palese dalla descrizione del rogito di acquisto, richiedendo, in caso di vendita a terzi dell'immobile, l'applicazione dell'art. 719 c.c. affinché le passività in capo all'eredità possano essere pagate con quanto ricavato dalla vendita del bene;
§ che la de cuius possedeva anche arredi e gioielli (“presenti o da riconferire ad opera delle eredi nella casa dei defunti genitori”).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.10.2022, si è costituita la convenuta pagina 5 di 17 , allegando: CP_1
§ che tra le parti in giudizio sussistono due comunioni, una determinata dal decesso del padre _1
e l'altra conseguente al decesso della madre eccependo che in mediazione
[...] E_ non era stata affrontata la questione dell'eredità paterna, con conseguente improcedibilità della domanda;
§ l'improcedibilità della domanda di vendita dell'immobile visto il diritto di prelazione dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino;
§ la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza sia della domanda di divisione sia della domanda di rendiconto, anche quest'ultima improcedibile in assenza di mediazione obbligatoria, sostenendo altresì che:
- il rendiconto di cui all'art. 723 c.c. è già stato da lei reso in via informale sia alla madre che alle sorelle e durante la gestione, così risultando già estinto al momento della morte della de CP_2 CP_3 cuius;
- in ogni caso, la rendicontazione è già stata resa al tutore avv. Ghetti al momento dell'inizio della sua attività gestoria;
-alcun mandato gestorio le è stato dato dalle sorelle e che non avevano alcun Pt_1 Parte_2 diritto a tale richiesta;
- in ogni caso, ove disposto il rendiconto, lo stesso dovrebbe essere limitato al periodo compreso tra il 16.08.2016 e il 18.09.2018, allorché è stato nominato il tutore legale;
§ che dopo la morte del padre, nell'agosto 2016 la madre aveva aperto un nuovo conto cointestandolo anche alla FI conto su cui è stata trasferita la quota del 50% spettante alla madre dell'importo CP_1 presente sul conto corrente cointestato ai genitori, oltre a essere stato disposto il versamento del trattamento pensionistico INPS della madre;
§ che la madre, dopo la morte del padre, è stata assistita tutti i giorni feriali (in orario diurno e notturno) da più badanti succedutesi nel tempo, conviventi e non regolarizzate (mentre nei giorni festivi la madre era assistita, a turno, dalle figlie);
§ di avere provveduto (in accordo con la madre e le sorelle) al pagamento di tutte le spese occorrenti alla madre, fino alla nomina del tutore, provvedendo sia alle spese di ordinaria gestione della de cuius (utenze telefoniche ed energetiche, Tari, acquisti alimentari, vestiario, cura della persona) sia al pagamento delle badanti che si sono avvicendate;
§ che quanto alla successione della madre:
- l'attivo è composto da 10/15 della proprietà superficiaria dell'alloggio di Bussoleno e dal saldo bancario attivo sul conto corrente gestito dal tutore;
-il passivo è costituito: dalle spese funerarie, dall'imposta di successione, dalle spese condominiali maturate prima del decesso della madre e non pagate, dal danno cagionato dalla de cuius alle sei badanti che si sono succedute, non regolarizzate (posto che il diritto alla liquidazione delle stesse non è ancora prescritto).
Disposta la mediazione anche quanto alla divisione della comunione ereditaria dismessa dal padre e quanto alla domanda di rendiconto, ritenuta infondata l'eccezione delle convenute di Persona_1 nullità dell'atto di citazione (infondatezza che si conferma), sono stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed è stata disposta da parte della convenuta la resa del conto in relazione CP_1 pagina 6 di 17 al conto corrente n.000104419565 acceso presso la filiale Bussoleno, limitatamente al CP_6 periodo compreso tra l'apertura del conto corrente stesso nell'agosto 2016 sino alla nomina del tutore di in data 18.9.2018. E_
Reso il conto (discusso all'udienza del 7.3.2024), sentiti i testi , , Testimone_1 Testimone_2 Ghetti Alessandro, , ed esperito l'interrogatorio formale di Testimone_3 Testimone_4
e le parti hanno precisato le conclusioni di cui in CP_1 Parte_2 CP_2 epigrafe e la causa è stata trattenuta a decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Ciò premesso, ritenuta la procedibilità delle domande attoree alla luce delle svolte mediazioni, deve rilevarsi che il presente giudizio ha in primis ad oggetto la divisione dei cespiti ereditari facenti capo sia al padre delle parti (deceduto il 30.7.2016), sia alla madre Persona_1 E_ deceduta il 3.12.2020, dopo essere stata dichiarata interdetta con sentenza in data 26.9/5.10.2018, con conferma in data 16.10.2018, quale tutore definitivo, dell'Avv. Alessandro Ghetti, già nominato tutore provvisorio il 18.9.2018.
E' pacifico che, a seguito del decesso di in data 30.7.2016, il conto corrente n.3836602 Persona_1
(acceso presso RE, Agenzia di Bussoleno, cointestato allo stesso e alla moglie CP_4
sia stato chiuso, con trasferimento di euro 11.105,12 (il 50% di competenza della moglie) su
[...] un nuovo conto corrente sempre acceso presso RE, intestato a e alla FI E_
, su cui pacificamente sono state versate somme di competenza della sola (tra cui CP_1 CP_4 la pensione del trattamento pensionistico INPS), sino alla nomina del tutore.
E', quindi, necessario in primo luogo ricostruire il compendio ereditario in relazione all'eredità morendo dismessa da e, in secondo luogo, in relazione all'eredità morendo dismessa da Persona_1
con identificazione delle quote ereditarie da imputare alle rispettive parti, nonché E_ individuazione delle somme da porre a carico dell'una e dell'altra massa ereditaria, rammentando che la ricostruzione di un compendio ereditario comporta la ricostruzione dei beni relitti, la determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione e, quindi, la detrazione dal relictum dei debiti (in assenza, nel caso di specie, di allegazioni circa beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione).
Quanto alla successione di , le quote ereditarie, ex art. 581 c.c., devono essere così Persona_1 determinate: 1/3 (5/15) in favore della moglie e i restanti 2/3 da dividersi in parti E_ uguali tra le cinque figlie, per 2/15 ciascuna.
Quanto all'attivo ereditario, non è oggetto di contestazione che al momento del decesso il de cuius avesse nella propria disponibilità i seguenti beni:
- quota pari a 1/2 del diritto di superficie dell'immobile sito in Bussoleno, via Salina 111;
- euro 11.105,12, pari a 1/2 delle somme depositate sul conto corrente n. 3836602 presso AN
RE cointestato al de cuius e alla moglie E_
- l'autovettura Grande Punto DF468 CJ e un'autovettura FIAT Panda non meglio identificata dalle parti.
E', poi, pacifico tra le parti che la somma di euro 11.105,12 depositata sul conto corrente n. 3836602 presso AN RE sia già stata divisa tra le figlie e che siano già state rottamate l'autovettura
Grande Punto DF468 CJ e la Fiat Panda, a seguito di iniziativa del tutore della madre, con accordo tra le sorelle alla suddivisione tra loro dei relativi costi.
Dunque, il relictum di ancora da dividere è costituito dalla quota di ½ della proprietà Persona_1
pagina 7 di 17 superficiaria dell'immobile, che spetta per 1/6 alla moglie e per 1/15 a ciascuna E_ delle cinque figlie (per complessivi 5/15).
Quanto al passivo ereditario, non si ravvisano debiti del de cuius verso terzi esistenti alla data del decesso.
Quanto, invece, alle spese sostenute successivamente al decesso di , si osserva che ai Persona_1 sensi dell'art. 752 c.c. i debiti e i pesi ereditari gravano sui coeredi in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto diversamente.
Tale ripartizione riguarda i debiti e i pesi esistenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte e quelli sorti in conseguenza della successione ereditaria, quali ad esempio le spese funerarie.
Le spese per onoranze funebri rientrano, infatti, tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza della successione costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravanti sugli eredi, sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte di costoro, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà (Cass. n.1994/2016).
Nel caso di specie, per la tomba del padre è stata pagata da la somma di € 1648,00, come CP_2 provato dalla fattura accompagnatoria quietanzata, su cui è scritto a mani che è stata pagata da
[...]
, dicitura seguita dal timbro della Cavezzale di Cavezzale Oscar, LO & C. S.a.s. (doc.6 CP_2 convenute e ) e come confermato dalla distinta di bonifico del 23.3.2020 di cui al CP_2 CP_3 doc.7; la convenuta ha dato atto di avere già ricevuto il pagamento delle quote delle CP_2 sorelle e pretendendo solo più dalle attrici le rispettive quote, per complessivi euro CP_3 CP_1
659,20.
Le parti attrici non hanno contestato tale circostanza, riconoscendo che le predette spese devono essere ripartite tra le cinque sorelle;
ne consegue che le parti attrici sono debitrici di per CP_2 l'importo di euro 329,60 ciascuna, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
ha poi sostenuto di avere provveduto a pagare, prima della rottamazione, l'assicurazione CP_2 del veicolo Grande Punto DF 468 CJ per complessivi € 1731,93, producendo:
-quale doc.4, la missiva del 28.8.2019 di a lei indirizzata ove si legge: Controparte_7
-quale doc.5, la missiva datata 16.10.2019 inviata alle parti attrici dal legale di , in cui dà CP_2 atto di avere provveduto al pagamento dell'assicurazione dell'auto e domanda il pagamento della quota di competenza.
Orbene, sul punto le parti attrici hanno sostenuto che le predette autovetture, dopo la morte del padre, pagina 8 di 17 sono state nella esclusiva disponibilità di e instando per il rigetto della domanda svolta CP_2 CP_3 nei loro confronti. Per provare tale circostanza, hanno prodotto quale doc.9 la mail del tutore del
25.5.2021 (indirizzata a tutte le sorelle) del seguente contenuto:
La convenuta ha, dal canto suo, contestato di avere utilizzato in esclusiva l'autovettura CP_2 Fiat Grande Punto, riportando di avere dovuto pagare l'assicurzione in quanto l'auto è sempre stata parcheggiata su strada, sebbene inutilizzata.
Tali circostanze sono state confermate dal teste (compagno di , che ha Testimone_4 CP_2 confermato il capo secondo cui “l'autovettura Grande Punto DF468 CJ, di proprietà del defunto padre delle parti in causa, , e dunque passata in successione alla moglie, Persona_1 E_
e alle loro cinque figlie, è sempre stata parcheggiata, senza movimentazione alcuna, dalla data della morte del padre, avvenuta il 30 luglio 2016, fino al giorno in cui è stata prelevata per la rottamazione, su strada, in corrispondenza di Via Barges 12 a Bussoleno”, mentre il tutore Avv. Ghetti ha sul punto confermato di avere provveduto alla rottamazione, dando atto di ricordare che l'autovettura “era utilizzata in via esclusiva dalla sorella bionda, mi pare . CP_2
Ciò detto, indipendentemente dal fatto che l'auto sia stata nella disponibilità della sola non solo CP_2 in quanto parcheggiata presso la sua abitazione, ma anche in quanto dalla stessa utilizzata (ove si ritenesse dirimente, sul punto, la stringata dichiarazione del tutore), si ritiene che le spese di assicurazione della stessa dopo la morte del padre e sino alla rottamazione debbano in ogni caso gravare su tutte le eredi quali proprietarie dell'auto e, dunque, su tutte le parti in causa (succedute anche alla madre), considerato che non risulta che mai le attrici abbiano domandato di poter utilizzare a loro volta l'autovettura o che abbiano domandato od offerto alla sorella di ricoverarla non su CP_2 strada (circostanza che, in effetti, richiede di per sé che l'autovettura, anche ove non utilizzata, sia assicurata).
Per l'effetto, le parti attrici sono debitrici di per l'importo di euro 346,38 ciascuna, oltre CP_2 interessi legali dalla domanda al saldo.
Quanto alla successione di , le quote ereditarie, ex art. 581 c.c., devono essere così E_ determinate: 1/5 in favore di ciascuna delle figlie , e Pt_1 Parte_2 CP_1 CP_2 CP_3
L'attivo ereditario è pacificamente costituito:
- dalla quota di 10/15 della proprietà superficiaria dell'immobile di Bussoleno;
- dalla somma di euro 6.262,97 presente sul conto corrente della tutela alla morte della de cuius, come risulta dal rendiconto del tutore (nessuna delle parti ha quantificato o provato le competenze di spettanza del tutore stesso).
Quanto agli arredi e gioielli, le convenute e (dopo avere dato atto in comparsa di CP_3 CP_2 costituzione che oggetto della divisione dovevano essere anche i mobili e gioielli della de cuius, senza contestazioni specifiche sul punto delle altre parti), nella memoria n.2 hanno dedotto i seguenti capi di prova:
pagina 9 di 17 “10) vero che al momento della morte della mamma la casa di cui al capo che precede era interamente ammobiliata e arredata e cioè in particolare: salotto completo di divano e poltrone, tappeti e lampadario;
sala da pranzo con tavolo e 8 sedie, tappeto e lampadario;
cucina completa con tavolo e sedie, stoviglie;
camera da letto con letto e armadio, tappeto e lampadario con 2 abat-jour
(lampadario e abat-jour, di proprietà della OR ); elettrodomestici come il , il CP_2 CP_8 televisore della cucina;
porcellane con 2 servizi di piatti completi e 1 da dolci con bordo d'oro zecchino;
servizi di bicchieri 1 completo di cristallo e 1 colorato con bordo in oro zecchino;
11) vero che la OR al momento della morte possedeva una pelliccia di visone;
E_
12) vero che la OR al momento della morte possedeva i seguenti gioielli: una E_ collana d'oro, gli orecchini e il bracciale, come dalle foto sub 25 che si rammostrano al teste”.
Come detto, le predette circostanze non sono state contestate dalle altre parti e devono pertanto ritenersi provate ex art. 115 c.p.c., avendo le stesse attrici ammesso nel proprio interrogatorio formale che la madre possedeva una pelliccia di visone, nonché una collana e un bracciale d'oro.
Peraltro, la teste : Testimone_3
- ha confermato che, quando si recava a casa della de cuius erano presenti gli arredi elencati nel capo di prova sub 10, oltre a ricordare che la de cuius aveva una pelliccia;
- ha riconosciuto i gioielli di cui al capo 12 e di cui alle fotografie sub 25 come quelli sempre indossati dalla de cuius.
Dunque, fanno parte dell'attivo della massa di altresì: Controparte_9
-arredo da salotto completo di divano e poltrone, tappeti e lampadario;
-arredo da sala da pranzo con tavolo e 8 sedie, tappeto e lampadario;
- cucina completa con tavolo e sedie, stoviglie;
- arredo da camera da letto con letto, armadio, tappeto;
- un aspirapolvere di marca , un televisore;
CP_8
- n.2 servizi di piatti completi in porcellana e n.1 servizio da dolci con bordo d'oro zecchino in porcellana;
- n.2 servizi di bicchieri, di cui n.1 completo di cristallo e n. 1 colorato con bordo in oro zecchino;
-una pelliccia di visone;
- una collana d'oro, un paio di orecchini, un bracciale d'oro.
Quanto al passivo ereditario, sussiste senz'altro un credito di di euro 1500,00 verso la CP_2 massa per somme dalla stessa corrisposte alla madre dopo la morte del padre, con l'accordo che tale importo sarebbe poi stato recuperato, ove possibile, alla morte della madre;
il versamento è provato dalla distinta di bonifico (doc. 3 della convenuta ) con causale “conferimento quota CP_2 eredità ” ed è peraltro pacifico tra le parti, in quanto mai specificamente contestato. CP_2
Deve dunque accertarsi che è creditrice della massa della madre della CP_2 E_ somma di euro 1500,00 oltre interessi legali dall'apertura della successione al saldo.
Quanto alle spese funerarie della madre per € 2.800,00 di cui alla fattura della Mondani Srl (doc.7 attoreo), intestata a , nella memoria n.1 le attrici hanno allegato che “le esponenti hanno già Parte_1
pagina 10 di 17 versato la loro quota di 2/5 (le restanti quote non sono state ad oggi versate dalle altre sorelle) e che pertanto l'importo globale è da dividere per cinque”. Sul punto, nulla ha contestato la convenuta , mentre le convenute e hanno CP_1 CP_2 CP_3 contestato che le attrici abbiano provato di avere pagato la propria quota e che dalle somme eventualmente pagate andrebbe comunque “detratta la somma che la sorella alla quale è intestata la fattura ( ) si sarebbe avvantaggiata fiscalmente, potendola detrarre dalle tasse, e che pare, dai Pt_1 conteggi fatti, essere pari a € 300,00”. Ciò detto, l'importo di cui alla predetta fattura rappresenta senz'altro un debito della massa e, in assenza della prova del pagamento da parte delle attrici delle proprie quote (per 1/5 ciascuna), deve accertarsene la sussistenza, gravando, nei rapporti interni tra le parti, in capo a , Pt_1 Parte_2
e , per la quota di 1/5 ciascuna (in assenza altresì di qualsivoglia prova del CP_2 CP_3 CP_1 fatto che l'attrice si sia avvantaggiata fiscalmente della predetta fattura). Parte_1
Risulta poi un debito per la TARI di € 212,00, da ripartire pro quota in capo a tutte le odierne parti (come da doc. 9 convenute e , circostanza non contestata dalle attrici. CP_2 CP_3
Quanto al debito verso il allegato in citazione e pari ad euro 7.895,60, è provato che le CP_10 attrici abbiano pagato la quota loro spettante di complessivi € 3158,24, come risulta dalle distinte dei due bonifici, eseguiti in favore del Condominio per “quota debito in data 24 e 25 E_ marzo 2022 da e da (doc.10 attoreo). Pt_2 Pt_1
Non vi è invece prova del pagamento di tali spese da parte delle convenute, che non hanno specificamente contestato la sussistenza del predetto debito verso il in capo alla massa. CP_10
Sussiste, dunque, ancora un debito della massa di € 4.737,36 che, nei rapporti interni tra le parti, grava pro quota a carico di e per 1/3 ciascuna. CP_1 CP_2 CP_3
In relazione, invece, alle spese sostenute per le onoranze funebri, è provato che abbia anticipato CP_2 le spese per la concessione cimiteriale per l'inumazione della madre e le relative marche da bollo, per complessivi euro 566,52, come si evince dal doc.8 delle convenute e e in particolare: CP_2 CP_3
-dalla mail del Comune di Bussoleno ad del 3.12.2020, in cui il Comune trasmette il modulo per CP_2 la richiesta di concessione cimiteriale area decennale destinata all'inumazione di E_ con richiesta di compilarla e ritrasmetterla unitamente a n.2 marche da bollo di € 16,00, richiedendo di eseguire il versamento di € 534,52 sulle coordinate bancarie del Comune ivi riportate;
-dalla scrittura privata di concessione tra il Comune di Bussoleno e;
CP_2
-dalla disposizione del bonifico del 9.12.2020 da parte di al Comune di Bussoleno per CP_2 l'importo di € 534,52.
Anche in relazione a tale importo, la convenuta ha richiesto solo la quota delle attrici, CP_2 dando atto di avere già ricevuto il pagamento dalle sorelle e sul punto le attrici hanno CP_1 CP_3 riconosciuto che le predette spese devono essere ripartite tra tutte le sorelle. Per l'effetto, a tale titolo ciascuna delle attrici è debitrice di per l'importo di € 113,30, oltre interessi legali dalla CP_2 domanda al saldo.
Dunque, sommando le somme dovute alla sorella da ciascuna delle attrici per le ragioni sinora CP_2 esposte (pagamento polizze autovetture del padre, spese per la tomba del padre, spese per onoranze funebri per la madre), al fine poi di operare, nel prosieguo della causa, i prelevamenti ex art. 725 c.c., deve accertarsi ex art. 724 comma 2 c.c. che e sono debitrici della Pt_1 Parte_2 convenuta dell'importo di € 789,28 ciascuna, oltre interessi legali dalla domanda al saldo CP_2
pagina 11 di 17 (non spettando su tale importo la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta).
Deve invece rigettarsi la domanda di di sentire condannare le sorelle e a CP_2 Pt_1 Pt_2 rifonderle i 2/5 delle spese di vitto e alloggio che riporta di avere sostenuto per la madre dal 30 ottobre al 5 novembre 2020 ospitandola presso la propria abitazione prima dell'ingresso della stessa in struttura, considerata la genericità e indeterminatezza della domanda ed anche del relativo capo di prova per testi (“vero che nei giorni che andavano dal 30 ottobre al 5 novembre dell'anno 2019, la OR è stata ospite a casa della OR , che ne ha sostenuto tutte E_ CP_2 le relative spese, di vitto e di alloggio”, tanto più alla luce dell'obbligo di assistenza morale e materiale di cui all'art. 433 c.c.
Deve altresì essere rigettata la domanda delle attrici di disporre “che la somma di Euro 27.020,00 di cui al rendiconto reso da venga suddivisa tra le parti” (laddove, all'udienza di discussione CP_1 del conto, le attrici avevano domandato che fosse riconosciuta a ciascuno di loro la somma di euro
5404,00).
Sul punto va rilevato che ha reso il conto nella memoria del 20.2.2024, fornendo un CP_1 analitico elenco di voci di spesa.
Ai sensi dell'art. 264, comma 1, cpc, “la parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare” e sin dall'udienza del 7.3.2024 le attrici hanno contestato il conto, limitatamente ai seguenti importi (la cui spesa non risulta documentalmente provata):
§ l'importo di euro 4020 di cui all'anno 2016, che la convenuta sostiene essere stato CP_1 destinato a retribuire le badanti della madre, pacificamente non regolarizzate;
§ l'importo di euro 11700,00 di cui all'anno 2017, che la convenuta sostiene essere stato CP_1 destinato a retribuire le badanti, pacificamente non regolarizzate;
§ l'importo di euro 8300,00 di cui all'anno 2018, che la convenuta sostiene essere stato CP_1 destinato a retribuire le badanti, pacificamente non regolarizzate;
§ l'importo di euro 3000,00, che la convenuta sostiene essere stato destinato a pagare la CP_1 tomba e la lapide del padre.
Alla luce della documentazione in atti e dell'istruttoria svolta, non si ritiene provato che CP_1 abbia eseguito prelievi indebiti dal conto corrente cointestato a sé e alla defunta (in tal caso, sussisterebbe, al più, un credito della massa ereditaria nei suoi confronti).
Risulta dagli estratti conto prodotti in atti che le entrate nel periodo in discussione (1 settembre 2016 –
18 settembre 2018) ammontano ad € 58.232,63, mentre le uscite ammontano ad € 44.247,98, con una differenza di € 13.984,65 (come allegato da e non contestato da alcuna delle parti). CP_1
Sin dalla propria comparsa di costituzione, ha riportato che “Proprio perché rimasta sola CP_1 in casa e con una condizione di salute via via ingravescente, la RA venne assistita – tutti CP_4
i giorni feriali, sia nelle ore diurne sia in quelle notturne – da una badante convivente e non regolarizzata. Nei giorni festivi, a turnazione, ciascuna delle figlie prestava la propria assistenza alla madre, o direttamente (come accadeva per e oppure indirettamente (come CP_1 CP_2 CP_3 accadeva per le odierne attrici che, impossibilitate a presenziare personalmente, pagavano direttamente la stessa badante in loro sostituzione)”. Tale precisa allegazione circa la presenza di più badanti succedutesi a tempo pieno per tutto il periodo indicato non è stata specificamente e tempestivamente contestata dalle convenute e CP_2 CP_3
(che nulla hanno osservato quanto alla resa del conto della sorella , né dalle stesse attrici,
[...] CP_1
pagina 12 di 17 che nulla hanno contestato sul punto sia nelle note di udienza del 2.11.2022, sia all'udienza del 3.11.2022 e finanche nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., in cui si sono limitate a riportare che “Per quanto concerne la retribuzione e la mancata regolarizzazione delle badanti della OR
, le attrici prendono atto di quanto affermato dalla OR , la quale quindi si CP_4 CP_1 assume la responsabilità in via esclusiva delle eventuali irregolarità contributive e fiscali effettuate. Le odierne attrici richiedono che sia effettuato il rendiconto proprio al fine di fare piena luce sulla gestione del conto corrente”, con ciò denotando di essere ben a conoscenza della presenza di plurime badanti ad assistere la madre, senza soluzione di continuità, dopo la morte del padre. Si ritiene dunque provato che nel periodo di cointestazione del conto corrente alla madre e alla FI
, sia stata assistita a tempo pieno quanto meno per i giorni feriali da CP_1 E_ una o più badanti, circostanza senza dubbio nota a tutte le figlie, come confermato altresì dalle svolte prove orali. In particolare:
§ il tutore avv. Ghetti ha confermato che all'atto della sua nomina a tutore, la sig.ra non era in CP_4 grado di vivere da sola e necessitava di assistenza a tempo pieno, di giorno e di notte;
§ (cugino delle parti) ha riferito: Testimone_1
-che nel 2016, per un periodo di almeno 4-5 mesi, vedeva a casa della tale , CP_4 Persona_2 dando atto che gli aveva riferito che era stata presa una badante per la madre;
CP_2
-di sapere che tale badante era poi stata sostituita;
- di avere poi visto a casa della zia tale (detta ER), sua vicina di casa, e di ritenere che Parte_4 facesse la badante della zia poiché la accudiva, posto che la zia “da sola non era in grado di stare, aveva necessità di essere assistita da qualcuno”, riferendo anche che gli aveva detto di CP_2 avere assunto la come badante “di comune accordo tutte quante poiché nessuna di loro aveva Pt_4 il tempo di stare tutto il tempo con la mamma”;
- di ricordare di avere poi visto a casa della zia, nel 2018, come badante, tale avendo altresì Per_3 saputo dalla cugina che con le sue sorelle aveva assunto come badante della madre, in nero, tale CP_2
CP_2
- di ricordare che tutte le cugine, allorché lui si trovava in visita alla zia, entravano in casa della aprendo con loro chiavi, di cui tutte disponevano, non avendo in tali occasioni mai incontrato CP_4 la sola;
Parte_1
§ (figlio di ) ha riferito: Testimone_2 CP_1
- che dopo la morte del nonno , la nonna si era avvalsa dell'assistenza domiciliare della badante _1
, vicina di casa dei nonni in quanto dimorante nello stesso Condominio, precisando che Persona_2 all'inizio era stato chiesto a di prestare assistenza come favore e che poi la propria madre e Per_2 alcune delle zie le avevano chiesto di farle proprio da badante;
-che nei mesi di gennaio e febbraio 2017 c'era poi una badante di nome (riconosciuta nelle foto Per_4 di cui al doc.4 di parte , amica della zia in quanto nelle vacanze di Natale si era CP_1 CP_2 interrotto il rapporto con;
Persona_2
-di avere sentito la madre parlare al telefono delle badanti con le zie, non sapendo precisare di quali zie si trattasse;
- di ricordare che tale dava il cambio alla badante nel giorno di riposo di questa dal Persona_5 febbraio 2017 al giugno 2018 E nel mese di settembre 2018, riferendo di ritenere che anche le attrici pagina 13 di 17 avessero conferito l'incarico di badante alla che tutte conoscevano;
Tes_3
- di ricordare che dopo che anche la badante di nome se ne era andata, ci fu come badante Per_4 [...]
(detta per circa un anno, precisando che per alcune settimane la era stata da sola Pt_4 Per_6 Pt_4 ed era poi stata affiancata da tale per il giorno di riposo;
c'era poi stata un'altra badante (forse la Per_5 sorella di che per un periodo era affiancata da e per un altro periodo dalla sorella;
Per_6 Per_5
- che nel periodo in cui lavorava come badante della nonna, le zie e si Parte_4 Pt_1 Pt_2 recavano a trovare la nonna;
- che dopo , c'era stata come badante tale e che anche in tale periodo la nonna Parte_4 Per_3 riceveva la visita delle zie e Pt_1 Pt_2
- di avere visto come badante anche tale , ma solo per qualche giorno;
Per_7
-che a casa della nonna c'era un quaderno dove venivano segnati tutti i pagamenti e le spese della nonna;
-che dopo la nomina del tutore, la madre aveva informato il tutore di come erano stati gestiti i rapporti con le varie badanti che si erano succedute;
-che tutte le zie avevano le chiavi di casa della nonna, anche perché andavano a turno a fare assistenza ai nonni quando il nonno non stava bene, prima che arrivassero le badanti per la nonna (peraltro, che tutte le parti disponessero delle chiavi di casa della madre è circostanza pacifica e ammessa dalle stesse attrici nell'interpello).
Peraltro, la convenuta , unitamente alla memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c., ha CP_1 depositato quale doc. 6 un quaderno da lei manoscritto su cui ha sostenuto di avere appuntato le entrate e le uscite dal conto cointestato, comprensive di quanto speso per le badanti, oltre che per il pagamento delle spese della de cuius tra cui spese alimentari, per la parrucchiera, per la pedicure, per le forniture per l'abitazione (gas, Tim, Enel, riscaldamento), quaderno poi riprodotto quale doc. 4 in occasione del rendimento del conto, con il deposito del 20.02.2024.
Orbene, nulla hanno contestato o rilevato le parti attrici (né le convenute e quanto al CP_2 CP_3 predetto quaderno nelle rispettive memorie ex art. 183 comma 6 n.3 cpc, andando dunque lo stesso a comprovare le spese sostenute anche per le predette badanti, la cui presenza continuativa nel periodo di interesse, oltre ad essere provata dalle dichiarazioni testimoniali assunte, è altresì confermata dallo scambio di mail delle parti con il tutore avv. Ghetti di cui al doc.7 della convenuta . In CP_1 particolare:
- nella mail del 16.11.2018, scrive al tutore che la madre ha avuto bisogno di assistenza CP_3 continua sin dal 13 luglio 2016, giorno del ricovero del marito;
Persona_1
- nella risposta del tutore del 23.11.2018 in cui lo stesso scrive:
La predetta circostanza conferma altresì la congruità della spesa sostenuta per le stesse, come peraltro confermato dalla richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino
pagina 14 di 17 del procedimento iscritto nei confronti di a seguito di denuncia/querela delle odierne CP_1 attrici nei suoi confronti.
Secondo la ricostruzione della convenuta di cui alla resa del conto, risulta che l'importo CP_1 speso per le badanti ammonterebbe ad euro 24.020,00 per venticinque mesi, per una spesa mensile di circa 960,00 euro al mese ed euro 240,00 alla settimana, che appare congrua rispetto alla massima d'esperienza e coerente con la necessità di assistenza della madre 24 ore su 24, non avendo per contro le parti attrici offerto prova alcuna circa il fatto che in realtà sarebbero state le cinque sorelle a badare giorno e notte alla madre, senza necessità di alcuna badante (circostanza smentita anche dal fatto che lo stesso tutore si vide poi costretto ad assumere una badante che assistesse giorno e notte la de cuius).
Quanto alla somma di euro 3000,00 che la convenuta ha sostenuto essere stata spesa nel CP_1
2017 per il pagamento della concessione comunale e per la collocazione della lapide provvisoria del padre, si ritiene in primo luogo congrua la spesa dedotta (in assenza, peraltro, di qualsiasi contestazione sulla congruità dell'importo), non avendo alcuna delle altre parti dedotto di avere altrimenti provveduto al pagamento delle predette spese.
Invero, quanto speso dalla convenuta per la tomba del padre e di cui alla già richiamata fattura CP_2 n.38/20 del 16.3.2020 della Cavezzale sas per “monumentino colonna a muro completo di fotoceramica incassata su testata;
targa in pietra incassata su testata, vaso in pietra” si riferisce chiaramente a lavori e opere successive rispetto a quelle coeve alla tumulazione del sig. , deceduto il CP_1
30.7.2016.
Deve, in conclusione, osservarsi che dalla documentazione in atti e dalle deposizioni testimoniali, non si ravvisano prelievi e/o pagamenti eseguiti indebitamente dal coerede (che CP_1 pacificamente si occupava in via prevalente dell'assistenza e gestione delle esigenze della madre dopo la morte del padre), dovendosi presumere altresì la volontà della de cuius di consentire alla FI di effettuare tutti i prelevamenti e pagamenti, in assenza di prova contraria;
neppure, poi, è mai stato contestato che si sia occupata della gestione del conto corrente cointestato alla madre su CP_1 incarico della stessa, che nessuno ha allegato essere incapace di intendere e volere all'epoca della gestione da parte della FI CP_1
Ciò posto, la causa deve essere rimessa in istruttoria per procedere alla CTU sull'immobile di Bussoleno nonché sui beni mobili sopra elencati, oltre che per le successive operazioni divisionali.
Deve per contro confermarsi il rigetto delle istanze istruttorie ribadite dalle parti convenute, in quanto inammissibili, irrilevanti e comunque superflue ai fini della decisione.
In ordine alle spese del presente giudizio, ogni determinazione deve essere demandata al termine della successiva fase, giacché la pronuncia sulle spese deve essere contenuta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nei provvedimenti connotati dal requisito della definitività, tra i quali non rientrano le sentenze non definitive.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Accerta e dichiara che il relictum della successione di (C.F.: Persona_1 C.F._6
, nato a [...] il [...], deceduto il 30.7.2016) da fare oggetto
[...] di divisione giudiziale è composto dalla quota di ½ della proprietà superficiaria dell'immobile sito in Bussoleno via Salina n.11/via San Pietro d'Ollesia, da dividersi: 1/6 in capo alla moglie CP_4
(C.F. nata a [...] il [...], deceduta a
[...] CodiceFiscale_7 pagina 15 di 17 il 3.12.2020) e 1/15 in capo a ciascuna delle figlie , e CP_11 Pt_1 Parte_2 CP_2 CP_3
(per complessivi 5/15). CP_1
2) Accerta e dichiara che l'asse ereditario morendo dismesso da (C.F. E_ [...]
, nata a [...] il [...], deceduta a il 3.12.2020), è C.F._7 CP_11 composto dai seguenti beni:
§ beni immobili:
- quota di 10/15 della proprietà superficiaria dell'immobile sito in Bussoleno via Salina n.11/via San Pietro d'Ollesia identificato al catasto fabbricati al F.15 part. 127 sub 11;
§ beni mobili:
- conto corrente n. 35092552 presso di Torino, via Duchessa Jolanda con saldo attivo di CP_5 euro 6.292,97;
- i seguenti arredi: arredo da salotto completo di divano e poltrone, tappeti e lampadario;
arredo da sala da pranzo con tavolo e 8 sedie, tappeto e lampadario;
cucina completa con tavolo e sedie, stoviglie;
arredo da camera da letto con letto, armadio, tappeto;
aspirapolvere Folletto, un televisore;
- n.2 servizi di piatti in porcellana e n.1 servizio da dolci con bordo d'oro zecchino in porcellana;
- n.2 servizi di bicchieri, di cui n.1 completo di cristallo e n. 1 colorato con bordo in oro zecchino;
- una collana d'oro, un paio di orecchini, un bracciale d'oro;
- una pelliccia di visone.
3) Accerta e dichiara che i debiti della massa ereditaria di verso terzi ammontano: E_
-ad euro 212,00 per la TARI, che nei rapporti interni tra le parti gravano in capo a , Pt_1 Pt_2
, e , per la quota di 1/5 ciascuna;
[...] CP_2 CP_3 CP_1
-ad euro 2800,00 per spese di onoranze funebri, che nei rapporti interni tra le parti gravano in capo a
, e , per la quota di 1/5 ciascuna;
Pt_1 Parte_2 CP_2 CP_3 CP_1
-ad euro 4.737,36 per oneri condominiali che, nei rapporti interni tra le parti gravano in capo ad CP_2
e per la quota di 1/3 ciascuna. CP_3 CP_1
4) Accerta e dichiara che è creditrice della massa ereditaria di per CP_2 E_ l'importo di euro 1.500,00 oltre interessi legali dall'apertura della successione al saldo.
5) Accerta e dichiara che è debitrice di dell'importo di € 789,28 oltre Parte_1 CP_2 interessi legali dalla domanda al saldo.
6) Accerta e dichiara che è debitrice di dell'importo di € 789,28 Parte_2 CP_2 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
7) Rigetta la domanda attorea di suddividere tra le parti la somma di Euro 27.020,00 di cui al rendiconto reso da . CP_1
pagina 16 di 17 8) Dispone con separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio.
9) Spese al definitivo.
Torino, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 11573/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. BERTACCHI GIULIO e dell'Avv. BERTACCHI C.F._2
CESARE;
PARTI ATTRICI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARZO GIOVANNA;
CP_1 C.F._3
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._4 CP_3
), con il patrocinio degli Avv.ti DOMENICHINI NICOLETTA, ALTARA C.F._5
STEFANO, MUSUMECI TOTI S.;
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per parte attrice (all'udienza del 26.9.2024, come da foglio depositato il 26.9.2024): “Ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, voglia il Tribunale, previe le necessarie declaratorie di legge e quant'altro d'uopo, preso atto che il Giudice ha ritenuto necessario verificare la composizione della massa caduta in successione tra le parti oltre che i rapporti di debito/credito tra le stesse, ordinare la divisione dei cespiti ereditari descritti nell'atto di citazione e attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante, disponendo che la somma di Euro 27.020,00= di cui al rendiconto reso da
venga suddivisa tra le parti e, nell'ipotesi di ravvisata non materiale divisibilità CP_1 dell'immobile, ordinarne la vendita con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi, previa consulenza tecnica valutativa dell'immobile, con reiezione delle avversarie domande tutte. Con il favore delle spese di giudizio tutte, compresi rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA”.
Per le convenute e (come da foglio depositato il 24.9.2024): “Respinta ogni CP_2 CP_3 avversaria istanza, eccezione, domanda e conclusioni, in accoglimento integrale delle domande sotto
pagina 1 di 17 svolte, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare le conclusioni alla luce dell'integrazione della domanda che verrà disposta nei confronti delle parti attrici, come richiesto nelle conclusioni e a mezzo della già autorizzare memorie ex art. 183 cpc, voglia il Tribunale adito, - pregiudizialmente, per tutti i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, con ogni conseguenziale provvedimento, a mente dell'art. 164 cpc, IV e V comma;
- sempre in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree per i motivi di cui agli atti e in particolare alla comparsa di costituzione;
- nel merito: 1) previa la integrale ricostruzione e valorizzazione del patrimonio ereditario immobiliare e mobiliare, oggetto di causa e come sarà meglio determinato da parte attrice, anche tenendo conto delle donazioni e altri atti di liberalità posti in essere e che dovessero emergere anche nel corso dell'istruttoria e dal sopralluogo nella casa abitata dai genitori;
2) previa la ricostruzione esatta dei rapporti di debito/credito esistenti fra coeredi, alla luce delle spese affrontate dagli stessi per la gestione dei genitori, dapprima in vita, e poi per le altre spese indispensabili dopo la loro morte e per la gestione dei beni ereditari e così come indicati in atti e in particolare in narrativa della comparsa di costituzione;
3) ordinare la divisione della comunione ereditaria, come e di chi verrà meglio individuata da parte attrice e nel caso della non materiale divisibilità, provvedere ai sensi di legge;
nel caso di sussistenza dei presupposti come previsti negli atti questa difesa, disporre, ai sensi dell'art. 719 c.c., la vendita a terzi del bene immobile comune, compatibilmente con il diritto di prelazione vantato sull'immobile comune dall'Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Torino, al fine di procurare la liquidità occorrente al pagamento dei debiti gravanti su entrambe le comunioni;
4) disporre dunque le masse ereditarie da ripartire fra i singoli eredi, tenendo conto anche delle somme di reciproco dare e avere, che dovessero risultare fra di loro per i titoli di cui agli atti e in particolare in narrativa della comparsa di costituzione e effettuando ove possibile le relative compensazioni, in particolare riguardo alla somma di € 1500,00, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, o di quell'altra somma che dovesse risultare dall'istruttoria, conferita alla madre dalla sola OR
[...]
, ovvero disponendo le necessarie condanne, così come verranno meglio specificate all'esito CP_2 della espletanda istruttoria e della richiesta CTU;
5) fin da ora, e con riserva di integrare/modificare le domande alla luce della integrazione di controparte prima e della espletanda istruttoria e della CTU che si richiederà, si chiede che le signore e vengano dichiarate tenute e Parte_1 Parte_2 condannate a rimborsare alla OR , in solido fra di loro o pro quota, e anche mediante CP_2 compensazione in sede di divisione della comunione, la somma complessiva di € 1.578,57, o a quell'altra somma, superiore o inferiore, che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per i titoli di cui agli atti e in particolare di cui in narrativa della comparsa di costituzione;
6) con riserva di modificare le somme di cui alle predette domande nel caso che nelle more le comparenti effettuino ulteriori pagamenti da richiedere alle coeredi (si produce sub doc 27 copia decreto ingiuntivo e precetto notificati a in data 20 settembre 2024, che ad oggi CP_3 non risultano ancora pagati da nessuna della ingiunte/intimate); - in via istruttoria: - respingere per i motivi di cui agli atti e in particolare di cui in narrativa della comparsa di costituzione, l'avversaria istanza di esibizione, ex art. 210 cpc, per carenza dei presupposti, soprattutto in quanto trattasi di documenti nella libera disponibilità delle parti, a semplice richiesta;
- si chiede che il giudice voglia disporre CTU, nell'ambito della quale, acquisiti i documenti, gli atti e i verbali di causa e tutti gli altri che si riterranno necessari in sede di operazioni peritali, al fine della valorizzazione del patrimonio morendo dismesso, dapprima dal sig. e dunque dalla OR , Persona_1 E_ tenendo conto la ricostruzione (anche a mezzo delle prove sovra formulate) dei beni (mobili e immobili, nonché arredi e gioielli, vestiario di valore) che è ed era (con la dovute devoluzioni) presente in casa, tenendo conto delle donazioni e atti di liberalità compiuti dai genitori e delle somme dovute dalla massa ereditaria, ovvero delle somme dovute fra coeredi, anche singolarmente fra di loro, per pagina 2 di 17 spese affrontate, da tutti o solo da uno a da alcuni di loro, nell'interesse dei genitori defunti, delle spese funerarie o di altre spese sostenute, sempre insieme o singolarmente, per conto dei defunti, ovvero per la gestione dei beni della comunione ereditaria;
- disporre CTU in cui previa descrizione dei beni caduti in successione e in particolare dell'immobile oggetto di divisione, specifichi se i beni caduti in successione, siano comodamente divisibili, se è possibile il frazionamento in singole unità
(autonome e separate), secondo le quote come da successione, tenuto conto delle norme urbanistiche, indicando in caso positivo i connessi lavori necessari ed il loro costo;
esegua in ogni caso la stima del valore del compendio ereditario all'attualità; accerti e quantifichi altresì i frutti civili, parametrati al canone di libero mercato con decorrenza dalla data di apertura della successione;
nel caso di non divisibilità e dunque sia necessario procedere alla vendita, tenendo conto del diritto di prelazione vantato sull'immobile, dare tutte le indicazioni a tale fine, predisponga uno o più progetti di divisione in considerazione delle quote spettanti per successione, indicando eventuali conguagli in denaro, anche alla luce dei rapporti di dare e avere, tenendo conto delle donazioni e atti di liberalità compiuti dai genitori e delle somme dovute dalla massa ereditaria, ovvero delle somme dovute fra coeredi, anche singolarmente fra di loro, per spese affrontate, da tutti o solo da uno a da alcuni di loro, nell'interesse dei genitori defunti, delle spese funerarie o di altre spese sostenute, sempre insieme o singolarmente, per conto dei defunti, ovvero per la gestione dei beni della comunione ereditaria. - si chiede, a modifica delle ordinanze istruttorie pronunciate in corso di causa, l'ammissione dei capitoli per testi e per interpello della OR : (…). Si richiamano le considerazioni circa CP_1 l'inammissibilità delle prove ex adverso formulate con la seconda e terza memoria ex art. 183 cpc e nel caso di ammissione si chiede si essere ammessi a prova contraria come da III memoria ex art. 183 cpc di questa difesa. §§§ - in ogni caso;
con vittoria di spese e onorari di giudizio, Iva, Cpa e rimborso forfettario compreso, nonché con restituzione delle spese di CTU e di CTP”.
Per la convenuta (come da memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.): “Ordinare lo CP_1 scioglimento dell'attuale comunione pendente tra le parti, previa formazione dei lotti e previa integrale ricostruzione del patrimonio ereditario dei Sigg.ri e , ivi comprese Persona_1 E_ eventuali donazioni e tenuto conto dei rapporti di debito/credito tra le odierne parti, anche in ragione delle spese sostenute da ciascuna coerede in favore dei genitori Sig. e Persona_1 CP_4
, sia congiuntamente sia disgiuntamente;
- disporre, ai sensi dell'art. 719 c.c., la vendita a
[...] terzi del diritto di superficie avente a oggetto il bene immobile comune, previo rispetto del diritto di prelazione spettante all'Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Torino, al fine di procurare la liquidità occorrente al pagamento dei debiti gravanti su entrambe le comunioni. - rigettare la domanda di rendiconto attorea, in quanto destituita di fondamento. Con vittoria di compenso professionale e spese di lite, oltre rimborso forfettario, Cpa e Iva, come per legge”. All'udienza del 26.9.2024, la convenuta ha ribadito l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda di rendiconto, rinnovando la modifica/revoca dell'ordinanza del 30.3.2023 sul punto, ribadendo l'istanza ex art. 210 cpc, insistendo altresì per le prove orali non ammesse
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, e hanno convenuto Pt_1 Parte_2 in giudizio le sorelle e al fine di ottenere la divisione dei cespiti ereditari della CP_2 CP_1 CP_3 madre deceduta ab intestato il 3.12.2020 (come da certificato di morte e stato di E_ famiglia di cui al doc.1), lasciando eredi le predette cinque figlie, allegando che il relictus è costituito:
§ dalla quota superficiaria di 10/15 dell'immobile sito in Bussoleno, via Salina n.11/via San Pietro
pagina 3 di 17 d'Ollesia, distinto al Catasto al F.15, part. 127 sub 11, immobile la cui proprietà superficiaria è stata venduta alla de cuius e al marito (coniugi in regime di comunione legale) dall'Agenzia Persona_1
Territoriale per la Casa della provincia di Torino in data 5.6.2006, come da contratto di cui al doc.5; invero, alla morte di (occorsa in data 30.7.2016), la moglie ha ereditato 1/6 di proprietà Persona_1 superficiaria, passando così a 2/3 (10/15), divenendo ciascuna delle cinque figlie titolare di 1/15;
§ da quanto depositato sul conto corrente n.35092552 acceso presso la già gestito dal CP_5 tutore della de cuius (avv. Alessandro Ghetti), conto che alla morte della madre aveva un attivo di euro
6.262,97 (come da rendiconto finale del tutore), importo da cui devono essere detratte le competenze liquidate dal giudice della tutela.
Le attrici hanno precisato che i propri genitori erano cointestatari del conto corrente n.3836602 acceso presso RE AN (agenzia di Bussoleno), conto che alla morte del padre aveva un saldo di €
22.210,24, la cui metà spettante alla madre (€ 11.105,12) è stata trasferita sul conto cointestato alla madre e alla convenuta (mentre la metà del padre è già stata divisa tra le sorelle). CP_1
A seguito dell'interdizione della madre pronunciata con Sentenza del Tribunale di Torino n.4609/2018 del 5.10.2018 (doc.2 parte attrice), è stata sottoposta alla tutela dell'avv. Alessandro E_
Ghetti dal decreto provvisorio di nomina del 18.9.2018 (doc. 2 attrici) sino alla morte in data
3.12.2020; dopo la nomina del tutore, le somme presenti sul conto corrente cointestato alla madre e a sono quindi state trasferite sul predetto conto corrente n.35092552, gestito CP_1 CP_5 dal tutore.
Le attrici hanno poi allegato che il conto corrente cointestato alla madre e alla sorella alimentato CP_1 da somme di competenza esclusiva della madre, sino alla nomina del tutore è sempre stato gestito dalla sorella domandando a quest'ultima di renderne il conto sino al momento dell'interdizione della CP_1 madre.
Quanto al passivo ereditario, le attrici hanno allegato che lo stesso è costituito:
- dalle spese condominiali arretrate dell'alloggio di Bussoleno per euro 7.985,60, i cui 2/5 di loro competenza (pari ad € 3158,24) sono stati già pagati al Condominio;
- dalle spese funerarie per la madre (di cui alla fattura prodotta come doc.7), di cui le attrici hanno già pagato i 2/5 di loro spettanza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.10.2022, si sono costituite in giudizio e , le quali: CP_2 CP_3
- hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, rilevando come occorra dividere anche l'eredità morendo dismessa dal padre con riferimento all'immobile di
Bussoleno, i non sufficientemente descritto dalle attrici, che avrebbero errato nel riportarne i dati catastali (le convenute non chiariscono, però, quali sarebbero i dati corretti);
-hanno sostenuto l'improcedibilità della domanda attorea di vendita dell'immobile (ove non divisibile), visto il diritto di prelazione in capo all'Agenzia Territoriale per la Casa, alla luce dell'art. 7 del contratto di vendita, secondo cui “Per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di registrazione del presente contratto l'alloggio non potrà essere alienato neppure parzialmente dalla parte acquirente a nessun titolo, né potrà essere modificata la destinazione d'uso. Decorso il termine di cui al primo comma del presente articolo, qualora il proprietario intenda alienare a qualsiasi titolo l'alloggio, deve darne comunicazione all'Agenzia, che potrà esercitare il diritto di prelazione nelle forme e nei termini di legge”;
pagina 4 di 17 - hanno eccepito come non fosse stata svolta la mediazione sulla domanda attorea di rendiconto, né sulla divisione dell'eredità del padre;
-hanno allegato:
§ di non opporsi alla divisione delle comunioni ereditarie del padre e della madre;
§ che alla morte del padre, in accordo con le sorelle e con il tutore della madre, ha conferito alla CP_2 madre la somma di euro 1.500,00, con riserva di recuperarli dopo la morte della stessa, ove fosse stato possibile;
§ che ha provveduto in via esclusiva al pagamento di complessivi euro 1.731,93 per CP_2 l'assicurazione della vettura Grande Punto DF 468 CJ passata in successione dal padre e poi rottamata (il cui bollo è invece stato pagato da tutte le figlie), come provato dalla missiva di nviata Parte_3 ad di cui al doc.4 (in cui si sono elencati i premi pagati per la polizza della Fiat Grande Punto CP_2
DF 468 CJ dal 2016 al 2018, con detrazione del rimborso per demolizione al 28.8.2019) e dalla diffida del 16.10.2019 inviata dal legale di alle attrici per chiedere il pagamento oggi preteso (doc.5); di CP_2 tale importo, non risulta ancora pagato alcunché da parte delle attrici, ciascuna delle quali deve ancora ad la somma di euro 346,38 oltre interessi e rivalutazione;
CP_2
§ che per la tomba del padre ha corrisposto la somma di euro 1.648,00 (come da fattura CP_2 quietanzata a nome di , doc.6, e da distinta del bonifico di cui al doc.7), non avendo CP_2 ancora le sorelle e pagato la quota di € 329,60 ciascuna;
Pt_1 Parte_2
§ che devono ripartirsi tra le eredi anche le spese per la concessione cimiteriale per la madre, con relative marche, per un totale di euro 566,52 (come da mail del Comune di Bussoleno di cui al doc.8), spese interamente sostenute da che ancora non ha ricevuto le quote di e CP_2 Pt_1 Parte_2 pari a complessivi euro 226,60 (2/5);
§ che nel passivo dell'eredità materna devono essere ricomprese le spese per la TARI di cui alle cartelle esattoriali prodotte al doc. 9), per euro 212,00 mai pagati dalle eredi;
§ che dal 30 ottobre fino al 5 novembre 2020, per sei giorni, ha sostenuto le spese di vitto e CP_2 alloggio della defunta madre, prima del ricovero della stessa in struttura (spese di cui on è quantificato l'importo), spese i cui 2/5 gravano in capo alle attrici;
§ che quanto alle spese funerarie allegate dalle attrici, la fattura in atti non è quietanzata e che, in ogni caso, dalla somma eventualmente sostenuta dalla sorella deve essere scorporata la detrazione Pt_1 fiscale, quantificata in euro 300,00, a nulla valendo quanto scritto a mano sulla stessa fattura (intestata a ), ove si legge: “io sottoscritta dichiaro di detrarre secondo la legge la parte che mi Pt_1 Parte_1 riguarda pari a 1/5 della codesta fattura. Il restante verrà ripartito fra le mie sorelle , CP_1
, , ”); CP_2 Parte_2 CP_3
§ che per le spese condominiali (il cui importo è ancora da determinare) non è stata depositata prova alcuna del pagamento da parte delle attrici;
§ che l'indivisibilità materiale dell'immobile di Bussoleno è palese dalla descrizione del rogito di acquisto, richiedendo, in caso di vendita a terzi dell'immobile, l'applicazione dell'art. 719 c.c. affinché le passività in capo all'eredità possano essere pagate con quanto ricavato dalla vendita del bene;
§ che la de cuius possedeva anche arredi e gioielli (“presenti o da riconferire ad opera delle eredi nella casa dei defunti genitori”).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.10.2022, si è costituita la convenuta pagina 5 di 17 , allegando: CP_1
§ che tra le parti in giudizio sussistono due comunioni, una determinata dal decesso del padre _1
e l'altra conseguente al decesso della madre eccependo che in mediazione
[...] E_ non era stata affrontata la questione dell'eredità paterna, con conseguente improcedibilità della domanda;
§ l'improcedibilità della domanda di vendita dell'immobile visto il diritto di prelazione dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino;
§ la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza sia della domanda di divisione sia della domanda di rendiconto, anche quest'ultima improcedibile in assenza di mediazione obbligatoria, sostenendo altresì che:
- il rendiconto di cui all'art. 723 c.c. è già stato da lei reso in via informale sia alla madre che alle sorelle e durante la gestione, così risultando già estinto al momento della morte della de CP_2 CP_3 cuius;
- in ogni caso, la rendicontazione è già stata resa al tutore avv. Ghetti al momento dell'inizio della sua attività gestoria;
-alcun mandato gestorio le è stato dato dalle sorelle e che non avevano alcun Pt_1 Parte_2 diritto a tale richiesta;
- in ogni caso, ove disposto il rendiconto, lo stesso dovrebbe essere limitato al periodo compreso tra il 16.08.2016 e il 18.09.2018, allorché è stato nominato il tutore legale;
§ che dopo la morte del padre, nell'agosto 2016 la madre aveva aperto un nuovo conto cointestandolo anche alla FI conto su cui è stata trasferita la quota del 50% spettante alla madre dell'importo CP_1 presente sul conto corrente cointestato ai genitori, oltre a essere stato disposto il versamento del trattamento pensionistico INPS della madre;
§ che la madre, dopo la morte del padre, è stata assistita tutti i giorni feriali (in orario diurno e notturno) da più badanti succedutesi nel tempo, conviventi e non regolarizzate (mentre nei giorni festivi la madre era assistita, a turno, dalle figlie);
§ di avere provveduto (in accordo con la madre e le sorelle) al pagamento di tutte le spese occorrenti alla madre, fino alla nomina del tutore, provvedendo sia alle spese di ordinaria gestione della de cuius (utenze telefoniche ed energetiche, Tari, acquisti alimentari, vestiario, cura della persona) sia al pagamento delle badanti che si sono avvicendate;
§ che quanto alla successione della madre:
- l'attivo è composto da 10/15 della proprietà superficiaria dell'alloggio di Bussoleno e dal saldo bancario attivo sul conto corrente gestito dal tutore;
-il passivo è costituito: dalle spese funerarie, dall'imposta di successione, dalle spese condominiali maturate prima del decesso della madre e non pagate, dal danno cagionato dalla de cuius alle sei badanti che si sono succedute, non regolarizzate (posto che il diritto alla liquidazione delle stesse non è ancora prescritto).
Disposta la mediazione anche quanto alla divisione della comunione ereditaria dismessa dal padre e quanto alla domanda di rendiconto, ritenuta infondata l'eccezione delle convenute di Persona_1 nullità dell'atto di citazione (infondatezza che si conferma), sono stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed è stata disposta da parte della convenuta la resa del conto in relazione CP_1 pagina 6 di 17 al conto corrente n.000104419565 acceso presso la filiale Bussoleno, limitatamente al CP_6 periodo compreso tra l'apertura del conto corrente stesso nell'agosto 2016 sino alla nomina del tutore di in data 18.9.2018. E_
Reso il conto (discusso all'udienza del 7.3.2024), sentiti i testi , , Testimone_1 Testimone_2 Ghetti Alessandro, , ed esperito l'interrogatorio formale di Testimone_3 Testimone_4
e le parti hanno precisato le conclusioni di cui in CP_1 Parte_2 CP_2 epigrafe e la causa è stata trattenuta a decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Ciò premesso, ritenuta la procedibilità delle domande attoree alla luce delle svolte mediazioni, deve rilevarsi che il presente giudizio ha in primis ad oggetto la divisione dei cespiti ereditari facenti capo sia al padre delle parti (deceduto il 30.7.2016), sia alla madre Persona_1 E_ deceduta il 3.12.2020, dopo essere stata dichiarata interdetta con sentenza in data 26.9/5.10.2018, con conferma in data 16.10.2018, quale tutore definitivo, dell'Avv. Alessandro Ghetti, già nominato tutore provvisorio il 18.9.2018.
E' pacifico che, a seguito del decesso di in data 30.7.2016, il conto corrente n.3836602 Persona_1
(acceso presso RE, Agenzia di Bussoleno, cointestato allo stesso e alla moglie CP_4
sia stato chiuso, con trasferimento di euro 11.105,12 (il 50% di competenza della moglie) su
[...] un nuovo conto corrente sempre acceso presso RE, intestato a e alla FI E_
, su cui pacificamente sono state versate somme di competenza della sola (tra cui CP_1 CP_4 la pensione del trattamento pensionistico INPS), sino alla nomina del tutore.
E', quindi, necessario in primo luogo ricostruire il compendio ereditario in relazione all'eredità morendo dismessa da e, in secondo luogo, in relazione all'eredità morendo dismessa da Persona_1
con identificazione delle quote ereditarie da imputare alle rispettive parti, nonché E_ individuazione delle somme da porre a carico dell'una e dell'altra massa ereditaria, rammentando che la ricostruzione di un compendio ereditario comporta la ricostruzione dei beni relitti, la determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione e, quindi, la detrazione dal relictum dei debiti (in assenza, nel caso di specie, di allegazioni circa beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione).
Quanto alla successione di , le quote ereditarie, ex art. 581 c.c., devono essere così Persona_1 determinate: 1/3 (5/15) in favore della moglie e i restanti 2/3 da dividersi in parti E_ uguali tra le cinque figlie, per 2/15 ciascuna.
Quanto all'attivo ereditario, non è oggetto di contestazione che al momento del decesso il de cuius avesse nella propria disponibilità i seguenti beni:
- quota pari a 1/2 del diritto di superficie dell'immobile sito in Bussoleno, via Salina 111;
- euro 11.105,12, pari a 1/2 delle somme depositate sul conto corrente n. 3836602 presso AN
RE cointestato al de cuius e alla moglie E_
- l'autovettura Grande Punto DF468 CJ e un'autovettura FIAT Panda non meglio identificata dalle parti.
E', poi, pacifico tra le parti che la somma di euro 11.105,12 depositata sul conto corrente n. 3836602 presso AN RE sia già stata divisa tra le figlie e che siano già state rottamate l'autovettura
Grande Punto DF468 CJ e la Fiat Panda, a seguito di iniziativa del tutore della madre, con accordo tra le sorelle alla suddivisione tra loro dei relativi costi.
Dunque, il relictum di ancora da dividere è costituito dalla quota di ½ della proprietà Persona_1
pagina 7 di 17 superficiaria dell'immobile, che spetta per 1/6 alla moglie e per 1/15 a ciascuna E_ delle cinque figlie (per complessivi 5/15).
Quanto al passivo ereditario, non si ravvisano debiti del de cuius verso terzi esistenti alla data del decesso.
Quanto, invece, alle spese sostenute successivamente al decesso di , si osserva che ai Persona_1 sensi dell'art. 752 c.c. i debiti e i pesi ereditari gravano sui coeredi in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto diversamente.
Tale ripartizione riguarda i debiti e i pesi esistenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte e quelli sorti in conseguenza della successione ereditaria, quali ad esempio le spese funerarie.
Le spese per onoranze funebri rientrano, infatti, tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza della successione costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravanti sugli eredi, sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte di costoro, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà (Cass. n.1994/2016).
Nel caso di specie, per la tomba del padre è stata pagata da la somma di € 1648,00, come CP_2 provato dalla fattura accompagnatoria quietanzata, su cui è scritto a mani che è stata pagata da
[...]
, dicitura seguita dal timbro della Cavezzale di Cavezzale Oscar, LO & C. S.a.s. (doc.6 CP_2 convenute e ) e come confermato dalla distinta di bonifico del 23.3.2020 di cui al CP_2 CP_3 doc.7; la convenuta ha dato atto di avere già ricevuto il pagamento delle quote delle CP_2 sorelle e pretendendo solo più dalle attrici le rispettive quote, per complessivi euro CP_3 CP_1
659,20.
Le parti attrici non hanno contestato tale circostanza, riconoscendo che le predette spese devono essere ripartite tra le cinque sorelle;
ne consegue che le parti attrici sono debitrici di per CP_2 l'importo di euro 329,60 ciascuna, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
ha poi sostenuto di avere provveduto a pagare, prima della rottamazione, l'assicurazione CP_2 del veicolo Grande Punto DF 468 CJ per complessivi € 1731,93, producendo:
-quale doc.4, la missiva del 28.8.2019 di a lei indirizzata ove si legge: Controparte_7
-quale doc.5, la missiva datata 16.10.2019 inviata alle parti attrici dal legale di , in cui dà CP_2 atto di avere provveduto al pagamento dell'assicurazione dell'auto e domanda il pagamento della quota di competenza.
Orbene, sul punto le parti attrici hanno sostenuto che le predette autovetture, dopo la morte del padre, pagina 8 di 17 sono state nella esclusiva disponibilità di e instando per il rigetto della domanda svolta CP_2 CP_3 nei loro confronti. Per provare tale circostanza, hanno prodotto quale doc.9 la mail del tutore del
25.5.2021 (indirizzata a tutte le sorelle) del seguente contenuto:
La convenuta ha, dal canto suo, contestato di avere utilizzato in esclusiva l'autovettura CP_2 Fiat Grande Punto, riportando di avere dovuto pagare l'assicurzione in quanto l'auto è sempre stata parcheggiata su strada, sebbene inutilizzata.
Tali circostanze sono state confermate dal teste (compagno di , che ha Testimone_4 CP_2 confermato il capo secondo cui “l'autovettura Grande Punto DF468 CJ, di proprietà del defunto padre delle parti in causa, , e dunque passata in successione alla moglie, Persona_1 E_
e alle loro cinque figlie, è sempre stata parcheggiata, senza movimentazione alcuna, dalla data della morte del padre, avvenuta il 30 luglio 2016, fino al giorno in cui è stata prelevata per la rottamazione, su strada, in corrispondenza di Via Barges 12 a Bussoleno”, mentre il tutore Avv. Ghetti ha sul punto confermato di avere provveduto alla rottamazione, dando atto di ricordare che l'autovettura “era utilizzata in via esclusiva dalla sorella bionda, mi pare . CP_2
Ciò detto, indipendentemente dal fatto che l'auto sia stata nella disponibilità della sola non solo CP_2 in quanto parcheggiata presso la sua abitazione, ma anche in quanto dalla stessa utilizzata (ove si ritenesse dirimente, sul punto, la stringata dichiarazione del tutore), si ritiene che le spese di assicurazione della stessa dopo la morte del padre e sino alla rottamazione debbano in ogni caso gravare su tutte le eredi quali proprietarie dell'auto e, dunque, su tutte le parti in causa (succedute anche alla madre), considerato che non risulta che mai le attrici abbiano domandato di poter utilizzare a loro volta l'autovettura o che abbiano domandato od offerto alla sorella di ricoverarla non su CP_2 strada (circostanza che, in effetti, richiede di per sé che l'autovettura, anche ove non utilizzata, sia assicurata).
Per l'effetto, le parti attrici sono debitrici di per l'importo di euro 346,38 ciascuna, oltre CP_2 interessi legali dalla domanda al saldo.
Quanto alla successione di , le quote ereditarie, ex art. 581 c.c., devono essere così E_ determinate: 1/5 in favore di ciascuna delle figlie , e Pt_1 Parte_2 CP_1 CP_2 CP_3
L'attivo ereditario è pacificamente costituito:
- dalla quota di 10/15 della proprietà superficiaria dell'immobile di Bussoleno;
- dalla somma di euro 6.262,97 presente sul conto corrente della tutela alla morte della de cuius, come risulta dal rendiconto del tutore (nessuna delle parti ha quantificato o provato le competenze di spettanza del tutore stesso).
Quanto agli arredi e gioielli, le convenute e (dopo avere dato atto in comparsa di CP_3 CP_2 costituzione che oggetto della divisione dovevano essere anche i mobili e gioielli della de cuius, senza contestazioni specifiche sul punto delle altre parti), nella memoria n.2 hanno dedotto i seguenti capi di prova:
pagina 9 di 17 “10) vero che al momento della morte della mamma la casa di cui al capo che precede era interamente ammobiliata e arredata e cioè in particolare: salotto completo di divano e poltrone, tappeti e lampadario;
sala da pranzo con tavolo e 8 sedie, tappeto e lampadario;
cucina completa con tavolo e sedie, stoviglie;
camera da letto con letto e armadio, tappeto e lampadario con 2 abat-jour
(lampadario e abat-jour, di proprietà della OR ); elettrodomestici come il , il CP_2 CP_8 televisore della cucina;
porcellane con 2 servizi di piatti completi e 1 da dolci con bordo d'oro zecchino;
servizi di bicchieri 1 completo di cristallo e 1 colorato con bordo in oro zecchino;
11) vero che la OR al momento della morte possedeva una pelliccia di visone;
E_
12) vero che la OR al momento della morte possedeva i seguenti gioielli: una E_ collana d'oro, gli orecchini e il bracciale, come dalle foto sub 25 che si rammostrano al teste”.
Come detto, le predette circostanze non sono state contestate dalle altre parti e devono pertanto ritenersi provate ex art. 115 c.p.c., avendo le stesse attrici ammesso nel proprio interrogatorio formale che la madre possedeva una pelliccia di visone, nonché una collana e un bracciale d'oro.
Peraltro, la teste : Testimone_3
- ha confermato che, quando si recava a casa della de cuius erano presenti gli arredi elencati nel capo di prova sub 10, oltre a ricordare che la de cuius aveva una pelliccia;
- ha riconosciuto i gioielli di cui al capo 12 e di cui alle fotografie sub 25 come quelli sempre indossati dalla de cuius.
Dunque, fanno parte dell'attivo della massa di altresì: Controparte_9
-arredo da salotto completo di divano e poltrone, tappeti e lampadario;
-arredo da sala da pranzo con tavolo e 8 sedie, tappeto e lampadario;
- cucina completa con tavolo e sedie, stoviglie;
- arredo da camera da letto con letto, armadio, tappeto;
- un aspirapolvere di marca , un televisore;
CP_8
- n.2 servizi di piatti completi in porcellana e n.1 servizio da dolci con bordo d'oro zecchino in porcellana;
- n.2 servizi di bicchieri, di cui n.1 completo di cristallo e n. 1 colorato con bordo in oro zecchino;
-una pelliccia di visone;
- una collana d'oro, un paio di orecchini, un bracciale d'oro.
Quanto al passivo ereditario, sussiste senz'altro un credito di di euro 1500,00 verso la CP_2 massa per somme dalla stessa corrisposte alla madre dopo la morte del padre, con l'accordo che tale importo sarebbe poi stato recuperato, ove possibile, alla morte della madre;
il versamento è provato dalla distinta di bonifico (doc. 3 della convenuta ) con causale “conferimento quota CP_2 eredità ” ed è peraltro pacifico tra le parti, in quanto mai specificamente contestato. CP_2
Deve dunque accertarsi che è creditrice della massa della madre della CP_2 E_ somma di euro 1500,00 oltre interessi legali dall'apertura della successione al saldo.
Quanto alle spese funerarie della madre per € 2.800,00 di cui alla fattura della Mondani Srl (doc.7 attoreo), intestata a , nella memoria n.1 le attrici hanno allegato che “le esponenti hanno già Parte_1
pagina 10 di 17 versato la loro quota di 2/5 (le restanti quote non sono state ad oggi versate dalle altre sorelle) e che pertanto l'importo globale è da dividere per cinque”. Sul punto, nulla ha contestato la convenuta , mentre le convenute e hanno CP_1 CP_2 CP_3 contestato che le attrici abbiano provato di avere pagato la propria quota e che dalle somme eventualmente pagate andrebbe comunque “detratta la somma che la sorella alla quale è intestata la fattura ( ) si sarebbe avvantaggiata fiscalmente, potendola detrarre dalle tasse, e che pare, dai Pt_1 conteggi fatti, essere pari a € 300,00”. Ciò detto, l'importo di cui alla predetta fattura rappresenta senz'altro un debito della massa e, in assenza della prova del pagamento da parte delle attrici delle proprie quote (per 1/5 ciascuna), deve accertarsene la sussistenza, gravando, nei rapporti interni tra le parti, in capo a , Pt_1 Parte_2
e , per la quota di 1/5 ciascuna (in assenza altresì di qualsivoglia prova del CP_2 CP_3 CP_1 fatto che l'attrice si sia avvantaggiata fiscalmente della predetta fattura). Parte_1
Risulta poi un debito per la TARI di € 212,00, da ripartire pro quota in capo a tutte le odierne parti (come da doc. 9 convenute e , circostanza non contestata dalle attrici. CP_2 CP_3
Quanto al debito verso il allegato in citazione e pari ad euro 7.895,60, è provato che le CP_10 attrici abbiano pagato la quota loro spettante di complessivi € 3158,24, come risulta dalle distinte dei due bonifici, eseguiti in favore del Condominio per “quota debito in data 24 e 25 E_ marzo 2022 da e da (doc.10 attoreo). Pt_2 Pt_1
Non vi è invece prova del pagamento di tali spese da parte delle convenute, che non hanno specificamente contestato la sussistenza del predetto debito verso il in capo alla massa. CP_10
Sussiste, dunque, ancora un debito della massa di € 4.737,36 che, nei rapporti interni tra le parti, grava pro quota a carico di e per 1/3 ciascuna. CP_1 CP_2 CP_3
In relazione, invece, alle spese sostenute per le onoranze funebri, è provato che abbia anticipato CP_2 le spese per la concessione cimiteriale per l'inumazione della madre e le relative marche da bollo, per complessivi euro 566,52, come si evince dal doc.8 delle convenute e e in particolare: CP_2 CP_3
-dalla mail del Comune di Bussoleno ad del 3.12.2020, in cui il Comune trasmette il modulo per CP_2 la richiesta di concessione cimiteriale area decennale destinata all'inumazione di E_ con richiesta di compilarla e ritrasmetterla unitamente a n.2 marche da bollo di € 16,00, richiedendo di eseguire il versamento di € 534,52 sulle coordinate bancarie del Comune ivi riportate;
-dalla scrittura privata di concessione tra il Comune di Bussoleno e;
CP_2
-dalla disposizione del bonifico del 9.12.2020 da parte di al Comune di Bussoleno per CP_2 l'importo di € 534,52.
Anche in relazione a tale importo, la convenuta ha richiesto solo la quota delle attrici, CP_2 dando atto di avere già ricevuto il pagamento dalle sorelle e sul punto le attrici hanno CP_1 CP_3 riconosciuto che le predette spese devono essere ripartite tra tutte le sorelle. Per l'effetto, a tale titolo ciascuna delle attrici è debitrice di per l'importo di € 113,30, oltre interessi legali dalla CP_2 domanda al saldo.
Dunque, sommando le somme dovute alla sorella da ciascuna delle attrici per le ragioni sinora CP_2 esposte (pagamento polizze autovetture del padre, spese per la tomba del padre, spese per onoranze funebri per la madre), al fine poi di operare, nel prosieguo della causa, i prelevamenti ex art. 725 c.c., deve accertarsi ex art. 724 comma 2 c.c. che e sono debitrici della Pt_1 Parte_2 convenuta dell'importo di € 789,28 ciascuna, oltre interessi legali dalla domanda al saldo CP_2
pagina 11 di 17 (non spettando su tale importo la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta).
Deve invece rigettarsi la domanda di di sentire condannare le sorelle e a CP_2 Pt_1 Pt_2 rifonderle i 2/5 delle spese di vitto e alloggio che riporta di avere sostenuto per la madre dal 30 ottobre al 5 novembre 2020 ospitandola presso la propria abitazione prima dell'ingresso della stessa in struttura, considerata la genericità e indeterminatezza della domanda ed anche del relativo capo di prova per testi (“vero che nei giorni che andavano dal 30 ottobre al 5 novembre dell'anno 2019, la OR è stata ospite a casa della OR , che ne ha sostenuto tutte E_ CP_2 le relative spese, di vitto e di alloggio”, tanto più alla luce dell'obbligo di assistenza morale e materiale di cui all'art. 433 c.c.
Deve altresì essere rigettata la domanda delle attrici di disporre “che la somma di Euro 27.020,00 di cui al rendiconto reso da venga suddivisa tra le parti” (laddove, all'udienza di discussione CP_1 del conto, le attrici avevano domandato che fosse riconosciuta a ciascuno di loro la somma di euro
5404,00).
Sul punto va rilevato che ha reso il conto nella memoria del 20.2.2024, fornendo un CP_1 analitico elenco di voci di spesa.
Ai sensi dell'art. 264, comma 1, cpc, “la parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare” e sin dall'udienza del 7.3.2024 le attrici hanno contestato il conto, limitatamente ai seguenti importi (la cui spesa non risulta documentalmente provata):
§ l'importo di euro 4020 di cui all'anno 2016, che la convenuta sostiene essere stato CP_1 destinato a retribuire le badanti della madre, pacificamente non regolarizzate;
§ l'importo di euro 11700,00 di cui all'anno 2017, che la convenuta sostiene essere stato CP_1 destinato a retribuire le badanti, pacificamente non regolarizzate;
§ l'importo di euro 8300,00 di cui all'anno 2018, che la convenuta sostiene essere stato CP_1 destinato a retribuire le badanti, pacificamente non regolarizzate;
§ l'importo di euro 3000,00, che la convenuta sostiene essere stato destinato a pagare la CP_1 tomba e la lapide del padre.
Alla luce della documentazione in atti e dell'istruttoria svolta, non si ritiene provato che CP_1 abbia eseguito prelievi indebiti dal conto corrente cointestato a sé e alla defunta (in tal caso, sussisterebbe, al più, un credito della massa ereditaria nei suoi confronti).
Risulta dagli estratti conto prodotti in atti che le entrate nel periodo in discussione (1 settembre 2016 –
18 settembre 2018) ammontano ad € 58.232,63, mentre le uscite ammontano ad € 44.247,98, con una differenza di € 13.984,65 (come allegato da e non contestato da alcuna delle parti). CP_1
Sin dalla propria comparsa di costituzione, ha riportato che “Proprio perché rimasta sola CP_1 in casa e con una condizione di salute via via ingravescente, la RA venne assistita – tutti CP_4
i giorni feriali, sia nelle ore diurne sia in quelle notturne – da una badante convivente e non regolarizzata. Nei giorni festivi, a turnazione, ciascuna delle figlie prestava la propria assistenza alla madre, o direttamente (come accadeva per e oppure indirettamente (come CP_1 CP_2 CP_3 accadeva per le odierne attrici che, impossibilitate a presenziare personalmente, pagavano direttamente la stessa badante in loro sostituzione)”. Tale precisa allegazione circa la presenza di più badanti succedutesi a tempo pieno per tutto il periodo indicato non è stata specificamente e tempestivamente contestata dalle convenute e CP_2 CP_3
(che nulla hanno osservato quanto alla resa del conto della sorella , né dalle stesse attrici,
[...] CP_1
pagina 12 di 17 che nulla hanno contestato sul punto sia nelle note di udienza del 2.11.2022, sia all'udienza del 3.11.2022 e finanche nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., in cui si sono limitate a riportare che “Per quanto concerne la retribuzione e la mancata regolarizzazione delle badanti della OR
, le attrici prendono atto di quanto affermato dalla OR , la quale quindi si CP_4 CP_1 assume la responsabilità in via esclusiva delle eventuali irregolarità contributive e fiscali effettuate. Le odierne attrici richiedono che sia effettuato il rendiconto proprio al fine di fare piena luce sulla gestione del conto corrente”, con ciò denotando di essere ben a conoscenza della presenza di plurime badanti ad assistere la madre, senza soluzione di continuità, dopo la morte del padre. Si ritiene dunque provato che nel periodo di cointestazione del conto corrente alla madre e alla FI
, sia stata assistita a tempo pieno quanto meno per i giorni feriali da CP_1 E_ una o più badanti, circostanza senza dubbio nota a tutte le figlie, come confermato altresì dalle svolte prove orali. In particolare:
§ il tutore avv. Ghetti ha confermato che all'atto della sua nomina a tutore, la sig.ra non era in CP_4 grado di vivere da sola e necessitava di assistenza a tempo pieno, di giorno e di notte;
§ (cugino delle parti) ha riferito: Testimone_1
-che nel 2016, per un periodo di almeno 4-5 mesi, vedeva a casa della tale , CP_4 Persona_2 dando atto che gli aveva riferito che era stata presa una badante per la madre;
CP_2
-di sapere che tale badante era poi stata sostituita;
- di avere poi visto a casa della zia tale (detta ER), sua vicina di casa, e di ritenere che Parte_4 facesse la badante della zia poiché la accudiva, posto che la zia “da sola non era in grado di stare, aveva necessità di essere assistita da qualcuno”, riferendo anche che gli aveva detto di CP_2 avere assunto la come badante “di comune accordo tutte quante poiché nessuna di loro aveva Pt_4 il tempo di stare tutto il tempo con la mamma”;
- di ricordare di avere poi visto a casa della zia, nel 2018, come badante, tale avendo altresì Per_3 saputo dalla cugina che con le sue sorelle aveva assunto come badante della madre, in nero, tale CP_2
CP_2
- di ricordare che tutte le cugine, allorché lui si trovava in visita alla zia, entravano in casa della aprendo con loro chiavi, di cui tutte disponevano, non avendo in tali occasioni mai incontrato CP_4 la sola;
Parte_1
§ (figlio di ) ha riferito: Testimone_2 CP_1
- che dopo la morte del nonno , la nonna si era avvalsa dell'assistenza domiciliare della badante _1
, vicina di casa dei nonni in quanto dimorante nello stesso Condominio, precisando che Persona_2 all'inizio era stato chiesto a di prestare assistenza come favore e che poi la propria madre e Per_2 alcune delle zie le avevano chiesto di farle proprio da badante;
-che nei mesi di gennaio e febbraio 2017 c'era poi una badante di nome (riconosciuta nelle foto Per_4 di cui al doc.4 di parte , amica della zia in quanto nelle vacanze di Natale si era CP_1 CP_2 interrotto il rapporto con;
Persona_2
-di avere sentito la madre parlare al telefono delle badanti con le zie, non sapendo precisare di quali zie si trattasse;
- di ricordare che tale dava il cambio alla badante nel giorno di riposo di questa dal Persona_5 febbraio 2017 al giugno 2018 E nel mese di settembre 2018, riferendo di ritenere che anche le attrici pagina 13 di 17 avessero conferito l'incarico di badante alla che tutte conoscevano;
Tes_3
- di ricordare che dopo che anche la badante di nome se ne era andata, ci fu come badante Per_4 [...]
(detta per circa un anno, precisando che per alcune settimane la era stata da sola Pt_4 Per_6 Pt_4 ed era poi stata affiancata da tale per il giorno di riposo;
c'era poi stata un'altra badante (forse la Per_5 sorella di che per un periodo era affiancata da e per un altro periodo dalla sorella;
Per_6 Per_5
- che nel periodo in cui lavorava come badante della nonna, le zie e si Parte_4 Pt_1 Pt_2 recavano a trovare la nonna;
- che dopo , c'era stata come badante tale e che anche in tale periodo la nonna Parte_4 Per_3 riceveva la visita delle zie e Pt_1 Pt_2
- di avere visto come badante anche tale , ma solo per qualche giorno;
Per_7
-che a casa della nonna c'era un quaderno dove venivano segnati tutti i pagamenti e le spese della nonna;
-che dopo la nomina del tutore, la madre aveva informato il tutore di come erano stati gestiti i rapporti con le varie badanti che si erano succedute;
-che tutte le zie avevano le chiavi di casa della nonna, anche perché andavano a turno a fare assistenza ai nonni quando il nonno non stava bene, prima che arrivassero le badanti per la nonna (peraltro, che tutte le parti disponessero delle chiavi di casa della madre è circostanza pacifica e ammessa dalle stesse attrici nell'interpello).
Peraltro, la convenuta , unitamente alla memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c., ha CP_1 depositato quale doc. 6 un quaderno da lei manoscritto su cui ha sostenuto di avere appuntato le entrate e le uscite dal conto cointestato, comprensive di quanto speso per le badanti, oltre che per il pagamento delle spese della de cuius tra cui spese alimentari, per la parrucchiera, per la pedicure, per le forniture per l'abitazione (gas, Tim, Enel, riscaldamento), quaderno poi riprodotto quale doc. 4 in occasione del rendimento del conto, con il deposito del 20.02.2024.
Orbene, nulla hanno contestato o rilevato le parti attrici (né le convenute e quanto al CP_2 CP_3 predetto quaderno nelle rispettive memorie ex art. 183 comma 6 n.3 cpc, andando dunque lo stesso a comprovare le spese sostenute anche per le predette badanti, la cui presenza continuativa nel periodo di interesse, oltre ad essere provata dalle dichiarazioni testimoniali assunte, è altresì confermata dallo scambio di mail delle parti con il tutore avv. Ghetti di cui al doc.7 della convenuta . In CP_1 particolare:
- nella mail del 16.11.2018, scrive al tutore che la madre ha avuto bisogno di assistenza CP_3 continua sin dal 13 luglio 2016, giorno del ricovero del marito;
Persona_1
- nella risposta del tutore del 23.11.2018 in cui lo stesso scrive:
La predetta circostanza conferma altresì la congruità della spesa sostenuta per le stesse, come peraltro confermato dalla richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino
pagina 14 di 17 del procedimento iscritto nei confronti di a seguito di denuncia/querela delle odierne CP_1 attrici nei suoi confronti.
Secondo la ricostruzione della convenuta di cui alla resa del conto, risulta che l'importo CP_1 speso per le badanti ammonterebbe ad euro 24.020,00 per venticinque mesi, per una spesa mensile di circa 960,00 euro al mese ed euro 240,00 alla settimana, che appare congrua rispetto alla massima d'esperienza e coerente con la necessità di assistenza della madre 24 ore su 24, non avendo per contro le parti attrici offerto prova alcuna circa il fatto che in realtà sarebbero state le cinque sorelle a badare giorno e notte alla madre, senza necessità di alcuna badante (circostanza smentita anche dal fatto che lo stesso tutore si vide poi costretto ad assumere una badante che assistesse giorno e notte la de cuius).
Quanto alla somma di euro 3000,00 che la convenuta ha sostenuto essere stata spesa nel CP_1
2017 per il pagamento della concessione comunale e per la collocazione della lapide provvisoria del padre, si ritiene in primo luogo congrua la spesa dedotta (in assenza, peraltro, di qualsiasi contestazione sulla congruità dell'importo), non avendo alcuna delle altre parti dedotto di avere altrimenti provveduto al pagamento delle predette spese.
Invero, quanto speso dalla convenuta per la tomba del padre e di cui alla già richiamata fattura CP_2 n.38/20 del 16.3.2020 della Cavezzale sas per “monumentino colonna a muro completo di fotoceramica incassata su testata;
targa in pietra incassata su testata, vaso in pietra” si riferisce chiaramente a lavori e opere successive rispetto a quelle coeve alla tumulazione del sig. , deceduto il CP_1
30.7.2016.
Deve, in conclusione, osservarsi che dalla documentazione in atti e dalle deposizioni testimoniali, non si ravvisano prelievi e/o pagamenti eseguiti indebitamente dal coerede (che CP_1 pacificamente si occupava in via prevalente dell'assistenza e gestione delle esigenze della madre dopo la morte del padre), dovendosi presumere altresì la volontà della de cuius di consentire alla FI di effettuare tutti i prelevamenti e pagamenti, in assenza di prova contraria;
neppure, poi, è mai stato contestato che si sia occupata della gestione del conto corrente cointestato alla madre su CP_1 incarico della stessa, che nessuno ha allegato essere incapace di intendere e volere all'epoca della gestione da parte della FI CP_1
Ciò posto, la causa deve essere rimessa in istruttoria per procedere alla CTU sull'immobile di Bussoleno nonché sui beni mobili sopra elencati, oltre che per le successive operazioni divisionali.
Deve per contro confermarsi il rigetto delle istanze istruttorie ribadite dalle parti convenute, in quanto inammissibili, irrilevanti e comunque superflue ai fini della decisione.
In ordine alle spese del presente giudizio, ogni determinazione deve essere demandata al termine della successiva fase, giacché la pronuncia sulle spese deve essere contenuta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nei provvedimenti connotati dal requisito della definitività, tra i quali non rientrano le sentenze non definitive.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Accerta e dichiara che il relictum della successione di (C.F.: Persona_1 C.F._6
, nato a [...] il [...], deceduto il 30.7.2016) da fare oggetto
[...] di divisione giudiziale è composto dalla quota di ½ della proprietà superficiaria dell'immobile sito in Bussoleno via Salina n.11/via San Pietro d'Ollesia, da dividersi: 1/6 in capo alla moglie CP_4
(C.F. nata a [...] il [...], deceduta a
[...] CodiceFiscale_7 pagina 15 di 17 il 3.12.2020) e 1/15 in capo a ciascuna delle figlie , e CP_11 Pt_1 Parte_2 CP_2 CP_3
(per complessivi 5/15). CP_1
2) Accerta e dichiara che l'asse ereditario morendo dismesso da (C.F. E_ [...]
, nata a [...] il [...], deceduta a il 3.12.2020), è C.F._7 CP_11 composto dai seguenti beni:
§ beni immobili:
- quota di 10/15 della proprietà superficiaria dell'immobile sito in Bussoleno via Salina n.11/via San Pietro d'Ollesia identificato al catasto fabbricati al F.15 part. 127 sub 11;
§ beni mobili:
- conto corrente n. 35092552 presso di Torino, via Duchessa Jolanda con saldo attivo di CP_5 euro 6.292,97;
- i seguenti arredi: arredo da salotto completo di divano e poltrone, tappeti e lampadario;
arredo da sala da pranzo con tavolo e 8 sedie, tappeto e lampadario;
cucina completa con tavolo e sedie, stoviglie;
arredo da camera da letto con letto, armadio, tappeto;
aspirapolvere Folletto, un televisore;
- n.2 servizi di piatti in porcellana e n.1 servizio da dolci con bordo d'oro zecchino in porcellana;
- n.2 servizi di bicchieri, di cui n.1 completo di cristallo e n. 1 colorato con bordo in oro zecchino;
- una collana d'oro, un paio di orecchini, un bracciale d'oro;
- una pelliccia di visone.
3) Accerta e dichiara che i debiti della massa ereditaria di verso terzi ammontano: E_
-ad euro 212,00 per la TARI, che nei rapporti interni tra le parti gravano in capo a , Pt_1 Pt_2
, e , per la quota di 1/5 ciascuna;
[...] CP_2 CP_3 CP_1
-ad euro 2800,00 per spese di onoranze funebri, che nei rapporti interni tra le parti gravano in capo a
, e , per la quota di 1/5 ciascuna;
Pt_1 Parte_2 CP_2 CP_3 CP_1
-ad euro 4.737,36 per oneri condominiali che, nei rapporti interni tra le parti gravano in capo ad CP_2
e per la quota di 1/3 ciascuna. CP_3 CP_1
4) Accerta e dichiara che è creditrice della massa ereditaria di per CP_2 E_ l'importo di euro 1.500,00 oltre interessi legali dall'apertura della successione al saldo.
5) Accerta e dichiara che è debitrice di dell'importo di € 789,28 oltre Parte_1 CP_2 interessi legali dalla domanda al saldo.
6) Accerta e dichiara che è debitrice di dell'importo di € 789,28 Parte_2 CP_2 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
7) Rigetta la domanda attorea di suddividere tra le parti la somma di Euro 27.020,00 di cui al rendiconto reso da . CP_1
pagina 16 di 17 8) Dispone con separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio.
9) Spese al definitivo.
Torino, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 17 di 17