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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. DE BLASI SANTO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ROTUNNO DIANA ANNA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato parte ricorrente, in epigrafe emarginata, evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , esponendo che a seguito di infortunio sul lavoro CP_1
occorso in data 3-4-2023, gli era residuata una menomazione all'integrità psico-fisica in misura pari almeno al 6% e comunque superiore a quella accertata dall' in data 9-8-2023, nella misura del CP_1
4 %. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “a - dichiarare che la patologia da cui è affetto il ricorrente, già riconosciuta dall' con una inabilità del 4 % , comporta una inabilità CP_1
permanente pari al 7 % o a quella che verrà determinata in corso di causa , comunque pari o superiore al 6 % ; b- condannare l' al pagamento, a favore del ricorrente, dell' indennizzo in CP_1
capitale per danno biologico ove fossero riconosciuti postumi di grado pari o superiori al 6 % e siano inferiori al 16% e/o la liquidazione della rendita per danno biologico e danno patrimoniale ove fossero riconosciuti postumi uguali o oltre il 16 % , con gli interessi legali fino al soddisfo .”
Si costituiva in giudizio così deducendo: “Preliminarmente si osserva che a seguito di CP_1
COLLEGIALE MEDICA CONCORDE espletata il 11/4/24 è stata riconosciuta la percentuale del
6%. E pertanto va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione.” All'odierna udienza il legale del ricorrente rilevava a verbale di aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere con condanna dell'ente assicuratore al pagamento delle spese di lite essendo il riconoscimento intervenuto solo dopo il deposito del ricorso.
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del
20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere
(cfr. verbale d'udienza del 18.03.2025);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- ad avviso del giudicante l'istituto resistente sarebbe rimasto soccombente, in quanto, incontestato l'evento occorso di natura professionale e la conseguente menomazione psicofisica, è stata offerta prova della sussistenza di un danno biologico in misura superiore (6%) a quella ab origine ammessa dall'Istituto assicuratore (4%), come pure riconosciuto da con provvedimento del 21.01.2025 e, CP_1 comunque, solo dopo l'introduzione del presente giudizio (08.02.2024);
- di contro, allo stato, risulta che il ricorrente abbia evocato in giudizio l'ente in piena buona fede avendo il medesimo ottemperato a tutte le obbligazioni su di lui gravanti;
il Tribunale, alla luce delle argomentazioni innanzi esposte ritiene che le spese di lite debbano esser poste a carico di e vadano liquidate tenuto conto della esigua attività processuale svolta e della CP_1 condotta dell'ente,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: a)- dichiara cessata la materia del contendere;
b)- condanna a pagare al procuratore antistatario dell'istante ricorrente le spese di lite che si CP_1
liquidano in EURO 1.865,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.
Brindisi, 18/03/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio