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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3330/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3330/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUIGI SPINA, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCA GIUSEPPE Controparte_1 C.F._2
D'INCECCO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 11.11.2024 ha agito nei confronti della moglie Parte_1
separata chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio contratto il 25.09.1997 in Manila (Filippine), senza condizioni particolari. Dall'unione coniugale è nato il figlio , oramai maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente.
La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta in data 22.01.2025 aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo tuttavia che fosse posto a carico del ricorrente un assegno divorzile non inferiore ad € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
All'udienza del 13.02.2025 la sig.ra ha dichiarato la propria disponibilità a conciliare la lite con CP_1
il riconoscimento di un assegno divorzile di € 100,00 dal mese di marzo 2025, con versamento il giorno
15 di ogni mese.
Nel corso della stessa udienza, il ricorrente ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa della resistente. I difensori delle parti hanno quindi chiesto che il Tribunale volesse dichiarare lo scioglimento del matrimonio, oggetto di causa alle condizioni concordate.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa del Tribunale di Pescara n.
474/2011 del 24.06.2011, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva e l'accordo di divorzio evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta.
Tuttavia, trattandosi di matrimonio contratto con rito civile, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio con le conseguenti disposizioni concordate tra le parti, che possono essere recepite in quanto conformi ai loro interessi e non contrarie a norme imperative.
Le spese vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
il 25.09.1997 in Manila (Filippine), matrimonio trascritto nel registro degli atti di CP_1 pagina 2 di 3 matrimonio del Comune di Spoltore al n. 10, parte II, serie C, ufficio 1, anno 1997, alle condizioni concordate tra le parti;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Spoltore di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara, 10 marzo 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3330/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUIGI SPINA, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCA GIUSEPPE Controparte_1 C.F._2
D'INCECCO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 11.11.2024 ha agito nei confronti della moglie Parte_1
separata chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio contratto il 25.09.1997 in Manila (Filippine), senza condizioni particolari. Dall'unione coniugale è nato il figlio , oramai maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente.
La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta in data 22.01.2025 aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo tuttavia che fosse posto a carico del ricorrente un assegno divorzile non inferiore ad € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
All'udienza del 13.02.2025 la sig.ra ha dichiarato la propria disponibilità a conciliare la lite con CP_1
il riconoscimento di un assegno divorzile di € 100,00 dal mese di marzo 2025, con versamento il giorno
15 di ogni mese.
Nel corso della stessa udienza, il ricorrente ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa della resistente. I difensori delle parti hanno quindi chiesto che il Tribunale volesse dichiarare lo scioglimento del matrimonio, oggetto di causa alle condizioni concordate.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa del Tribunale di Pescara n.
474/2011 del 24.06.2011, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva e l'accordo di divorzio evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta.
Tuttavia, trattandosi di matrimonio contratto con rito civile, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio con le conseguenti disposizioni concordate tra le parti, che possono essere recepite in quanto conformi ai loro interessi e non contrarie a norme imperative.
Le spese vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
il 25.09.1997 in Manila (Filippine), matrimonio trascritto nel registro degli atti di CP_1 pagina 2 di 3 matrimonio del Comune di Spoltore al n. 10, parte II, serie C, ufficio 1, anno 1997, alle condizioni concordate tra le parti;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Spoltore di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara, 10 marzo 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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