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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5082 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 4232/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 4232/2020 promossa da:
CF: rappresentata dall'avv. CIOFFI Parte_1 C.F._1
UGO CF: C.F._2
APPELLANTE
Contro
CF: rappresentato dall'avv. CICALA CP_1 C.F._3
GENNARO CF: C.F._4
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.06.2025 e comparse conclusionali depositate in atti. pagina 1 di 4 Con sentenza n. 813/2020, pubblicata in data 03.04.2020, il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, nel rigettare l'opposizione proposta da , Parte_1
confermava il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed in favore di
[...]
, per l'importo di € 21.000,00 oltre interessi e spese processuali, a titolo CP_1
di penale per la occupazione del terreno che la , già possessore dello Pt_1
stesso, si impegnava ad acquistare, penale di € 1.500,00 mensili prevista dall'art. 11 della scrittura privata da loro conclusa in data 28.01.2013, richiamata e recepita nel contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato tra le parti in data 29.01.2013 (giorno successivo), riconosciuta nell'opposto decreto ingiuntivo per il periodo dall'11.11.2013 al 31.01.2015. Al riguardo riteneva infondate le eccezioni della opponente volte a paralizzare la domanda di pagamento della penale relative alla mancanza di possesso del fondo da parte sua, e quelle di invalidità dei predetti atti negoziali per errore o dolo in relazione ad un preteso errore in cui ella sarebbe incorsa circa la dimensione del fondo (in realtà di 500 mq inferiore rispetto a quanto prospettatole) e sull'effettivo valore di mercato dello stesso di molto inferiore a quanto pattuito.
Il Tribunale dichiarava infine inammissibile, perchè ritenuta non proponibile nel giudizio di opposizione non trovando giustificazione nelle difese e domande di controparte, la domanda riconvenzionale avanzata dall'opposto di pagamento della ulteriore somma di € 12.000,00 asseritamente dovuta, in base alla richiamata penale, per il successivo periodo dall'01.02.2015 al 31.10.2015.
Avverso detta sentenza proponeva appello con due motivi Parte_1
attraverso i quali, nel censurare la sentenza di primo grado, ribadiva sostanzialmente le stesse argomentazioni e ragioni poste a base della opposizione a decreto ingiuntivo. Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo e rigettarsi la domanda di pagamento spiegata da . CP_1
pagina 2 di 4 Si costituiva l'appellato che chiedeva rigettarsi l'appello e CP_1
confermarsi la sentenza di primo grado per le ragioni esposte in comparsa di costituzione cui si rinvia espressamente in questa sede.
Con le note di trattazione scritta depositate il 06.06.2025 l'appellato depositava copia della sentenza passata in giudicato di questa Corte, III sezione civile, n.
4515/24 del 06.11.2024, con la quale, per quanto interessa in questa sede, in accoglimento dell'appello incidentale e parziale riforma della sentenza di primo grado n. 1349/2020 del 04.06.2020 del Tribunale di Santa Maria C.V., accoglieva la medesima domanda proposta da anche nel presente CP_1
giudizio di condanna di al pagamento della penale prevista Parte_1
dall'art. 11 della scrittura privata del 28.01.2013 per l'importo di € 21.000,00, oltre interessi legali.
L'appello è inammissibile per intervenuto giudicato sulla domanda oggetto del presente giudizio, costituito dalla precedente sentenza di questa Corte d'Appello
III sezione civile, n. 4515/24 del 06.11.2024, divenuta definitiva per mancanza di impugnazione.
In detta sentenza, infatti, per quanto interessa in questa sede, la Corte in accoglimento dell'appello incidentale e parziale riforma della sentenza di primo grado n. 1349/2020 del 04.06.2020 emessa dal Tribunale di Santa Maria C.V., ha accolto la medesima domanda proposta da che costituisce CP_1
oggetto del presente giudizio, riconoscendo il diritto di questi al pagamento da parte di , per tutto il periodo di illegittima occupazione Parte_1
dell'immobile accertato dal febbraio 2015 sino all'aprile 2016, della somma di €
21.000,00 a titolo di penale così come prevista dall'art. 11 della scrittura privata del 28.01.2013 (poi confluito e recepito nel preliminare del 29.01.2013), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo (vedi sent. pagg. da 9 a 13).
pagina 3 di 4 È solo il caso di precisare che detta sentenza formante il giudicato ha riconosciuto e liquidato detto importo per tutto il periodo di accertata occupazione illegittima dell'immobile da parte di (indicato dal Parte_1
febbraio 2015 sino all'aprile 2016) per cui assorbe e fa venir meno ogni altra pretesa di avanzata in relazione a precedenti periodi e fa stato CP_1
anche con riguardo ad essi.
Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in considerazione della peculiarità della pronuncia di inammissibilità della domanda e dell'appello determinata da causa sopravvenuta (formazione del giudicato in altro giudizio sulla medesima domanda successivamente alla proposizione dell'appello) e del fatto che, a seguito di detto giudicato, il diritto dello è risultato accertato per un periodo di tempo più ridotto rispetto a quello dedotto dallo stesso nel presente giudizio e dunque anche per un ammontare inferiore, configurandosi dunque sul punto anche una soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza n. 813/2020, pubblicata in data 03.04.2020, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello e la domanda di pagamento proposta da nel presente giudizio per intervenuto giudicato;
CP_1
2) Compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli 16.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 4232/2020 promossa da:
CF: rappresentata dall'avv. CIOFFI Parte_1 C.F._1
UGO CF: C.F._2
APPELLANTE
Contro
CF: rappresentato dall'avv. CICALA CP_1 C.F._3
GENNARO CF: C.F._4
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.06.2025 e comparse conclusionali depositate in atti. pagina 1 di 4 Con sentenza n. 813/2020, pubblicata in data 03.04.2020, il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, nel rigettare l'opposizione proposta da , Parte_1
confermava il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed in favore di
[...]
, per l'importo di € 21.000,00 oltre interessi e spese processuali, a titolo CP_1
di penale per la occupazione del terreno che la , già possessore dello Pt_1
stesso, si impegnava ad acquistare, penale di € 1.500,00 mensili prevista dall'art. 11 della scrittura privata da loro conclusa in data 28.01.2013, richiamata e recepita nel contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato tra le parti in data 29.01.2013 (giorno successivo), riconosciuta nell'opposto decreto ingiuntivo per il periodo dall'11.11.2013 al 31.01.2015. Al riguardo riteneva infondate le eccezioni della opponente volte a paralizzare la domanda di pagamento della penale relative alla mancanza di possesso del fondo da parte sua, e quelle di invalidità dei predetti atti negoziali per errore o dolo in relazione ad un preteso errore in cui ella sarebbe incorsa circa la dimensione del fondo (in realtà di 500 mq inferiore rispetto a quanto prospettatole) e sull'effettivo valore di mercato dello stesso di molto inferiore a quanto pattuito.
Il Tribunale dichiarava infine inammissibile, perchè ritenuta non proponibile nel giudizio di opposizione non trovando giustificazione nelle difese e domande di controparte, la domanda riconvenzionale avanzata dall'opposto di pagamento della ulteriore somma di € 12.000,00 asseritamente dovuta, in base alla richiamata penale, per il successivo periodo dall'01.02.2015 al 31.10.2015.
Avverso detta sentenza proponeva appello con due motivi Parte_1
attraverso i quali, nel censurare la sentenza di primo grado, ribadiva sostanzialmente le stesse argomentazioni e ragioni poste a base della opposizione a decreto ingiuntivo. Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo e rigettarsi la domanda di pagamento spiegata da . CP_1
pagina 2 di 4 Si costituiva l'appellato che chiedeva rigettarsi l'appello e CP_1
confermarsi la sentenza di primo grado per le ragioni esposte in comparsa di costituzione cui si rinvia espressamente in questa sede.
Con le note di trattazione scritta depositate il 06.06.2025 l'appellato depositava copia della sentenza passata in giudicato di questa Corte, III sezione civile, n.
4515/24 del 06.11.2024, con la quale, per quanto interessa in questa sede, in accoglimento dell'appello incidentale e parziale riforma della sentenza di primo grado n. 1349/2020 del 04.06.2020 del Tribunale di Santa Maria C.V., accoglieva la medesima domanda proposta da anche nel presente CP_1
giudizio di condanna di al pagamento della penale prevista Parte_1
dall'art. 11 della scrittura privata del 28.01.2013 per l'importo di € 21.000,00, oltre interessi legali.
L'appello è inammissibile per intervenuto giudicato sulla domanda oggetto del presente giudizio, costituito dalla precedente sentenza di questa Corte d'Appello
III sezione civile, n. 4515/24 del 06.11.2024, divenuta definitiva per mancanza di impugnazione.
In detta sentenza, infatti, per quanto interessa in questa sede, la Corte in accoglimento dell'appello incidentale e parziale riforma della sentenza di primo grado n. 1349/2020 del 04.06.2020 emessa dal Tribunale di Santa Maria C.V., ha accolto la medesima domanda proposta da che costituisce CP_1
oggetto del presente giudizio, riconoscendo il diritto di questi al pagamento da parte di , per tutto il periodo di illegittima occupazione Parte_1
dell'immobile accertato dal febbraio 2015 sino all'aprile 2016, della somma di €
21.000,00 a titolo di penale così come prevista dall'art. 11 della scrittura privata del 28.01.2013 (poi confluito e recepito nel preliminare del 29.01.2013), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo (vedi sent. pagg. da 9 a 13).
pagina 3 di 4 È solo il caso di precisare che detta sentenza formante il giudicato ha riconosciuto e liquidato detto importo per tutto il periodo di accertata occupazione illegittima dell'immobile da parte di (indicato dal Parte_1
febbraio 2015 sino all'aprile 2016) per cui assorbe e fa venir meno ogni altra pretesa di avanzata in relazione a precedenti periodi e fa stato CP_1
anche con riguardo ad essi.
Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in considerazione della peculiarità della pronuncia di inammissibilità della domanda e dell'appello determinata da causa sopravvenuta (formazione del giudicato in altro giudizio sulla medesima domanda successivamente alla proposizione dell'appello) e del fatto che, a seguito di detto giudicato, il diritto dello è risultato accertato per un periodo di tempo più ridotto rispetto a quello dedotto dallo stesso nel presente giudizio e dunque anche per un ammontare inferiore, configurandosi dunque sul punto anche una soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza n. 813/2020, pubblicata in data 03.04.2020, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello e la domanda di pagamento proposta da nel presente giudizio per intervenuto giudicato;
CP_1
2) Compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli 16.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 4 di 4