TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4538/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4538/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIANDRI Parte_1 C.F._1
SIMONA
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIANDRI SIMONA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 06/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno,
previa comunicazione all'altro, a mezzo raccomandata a.r., di ogni mutamento della stessa e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in San Cesario Sul Panaro (MO), di proprietà della Sig.r CP_1
nella quale vive anche il figli , rimarrà nella sua piena disponibilità. Si dà
[...] Per_1
atto che il Sig è già uscito dall'abitazione, avendo reperito altra idonea Parte_1
soluzione abitativa a fianco ed asportando tutti i propri effetti personali;
3) A titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figli , il padre verserà alla Per_1
Sig.r la somma mensile di € 350, mediante bonifico bancario sulle coordinate CP_1
della stessa già note o contanti con sottoscrizione della relativa quietanza, entro il giorno 15
del mese in corso e sarà soggetta ad aggiornamento Istat della Provincia di Modena a far tempo dal secondo anno.
4) Le spese di carattere straordinario afferenti il figli sono divise al 50% ciascuno, Per_1
così come determinate sulla base di quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Modena:
spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici. Spese scolastiche
(da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse universitarie in corso di anno;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) trasporto pubblico, treno;
spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private. Spese extrascolastiche
(da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato, dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzatura;
Il padre dichiara altresì che si accollerà per intero le spese per la manutenzione dell'auto utilizzata d relative al cambio pneumatici, tagliandi, bollo ed assicurazione Per_1
essendo l'auto intestata allo stesso. Mentre le spese del carburante dell'auto utilizzata da e la “paghetta settimanale” da versare al figlio verranno sostenuti per intero dalla Per_1
madre Sig.r CP_1
5) i coniugi dichiarano che, per quanto riguarda i rapporti economici e patrimoniali tra di loro, riconoscono di essere attualmente economicamente autonomi ed indipendenti e,
pertanto, di nulla poter pretendere l'uno verso l'altro per mantenimento e/o qualsivoglia titolo e ragione in dipendenza della separazione personale dei coniugi stessi.
6) Ciascuno dei ricorrenti rimane intestatario dell'autovettura come attualmente.
7) Ciascuno dei ricorrenti rimane intestatario del proprio c/c ed il c/c cointestato presso verrà estinto nel momento in cui si estinguerà il mutuo/fido ivi addebitato e le CP_2
somme ivi presenti a tale data verranno accreditate sul c/c della Sig.r Il Sig CP_1 Pt_1
s'impegna a versare mensilmente la somma di € 650 correlata al residuo mutuo
[...]
acceso press e alla quota assicurazione, direttamente dal proprio conto corrente sul CP_2
conto corrente comune o a mani della Sig.r che a sua volta lo verserà sul c/c comune CP_1
Il Sig s'impegna a liberare e manlevando la Sig.r nel caso CP_2 Pt_1 CP_1
in cui l'Istituto bancario Unicredit non dovesse liberare dagli obblighi assunti a suo tempo la stessa in merito al predetto mutuo/fido. 8) Con l'adempimento di quanto sopra previsto i ricorrenti dichiarano di avere regolato ogni rapporto pendente tra di loro e ogni questione patrimoniale tra di loro esistente.
9) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione della presente domanda, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa
10) Le spese del presente procedimento sono interamente sostenute dalla Sig.r CP_1
”
[...]
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato in [...] il Parte_1
02/08/1969 e ata a CASTELFRANCO EMILIA (MO) il 11/01/1970 CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di San Cesario sul Panaro (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2008, atto n.3, Parte I)
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 12/02/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale