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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1263/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 5.6.2024.
Da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SPASSINO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato presso il difensore in IN (VA), via V. Veneto n. 5/A, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 24.5.1980, con il patrocinio dell'avv. DONADI SVEVA BENEDETTA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, via C. Avegno n. 1, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
13.9.2024); OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. udienza del 11.2.2025)
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Varese adito, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta, statuire quanto segue:
* dichiararli separati alle condizioni qui di seguito elencate e consensualmente pattuite e, spirato il termine di cui all' art. 3, L. 898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio celebrato in
Colombia il 27.04.2007 secondo il rito civile e trascritto negli atti di Matrimonio del comune di
Maccagno con NO e parte II serie C. Per_1
* Il SI. , innanzitutto, presta il proprio consenso a che la SI.ra e la LI Pt_1 Pt_2 minorenne , si trasferiscano a vivere in Colombia, presso l'abitazione della SI.ra e Per_2 Pt_2
pertanto, le parti concordano che le seguenti condizioni abbiano efficacia, a decorrere da tale trasferimento che avverrà, entro il mese Luglio 2025, una volta che avrà concluso il Per_2
proprio attuale percorso di studi in Italia.
* Il SI. a titolo di mantenimento per la IE , corrisponderà, per Pt_1 Parte_2 il periodo di anni tre, un assegno mensile di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese dell'effettivo trasferimento di IE e LI in Colombia.
* Il SI. , a titolo di contributo al mantenimento, in favore della LI , verserà la Pt_1 Per_2 somma mensile di € 1.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat e 70% delle spese straordinarie, come da Linee Guida in essere presso il tribunale di Varese, con decorrenza dal mese dell'effettivo trasferimento di IE e LI in Colombia.
* In ragione del trasferimento in Colombia di madre e LI, le frequentazioni tra il sig. Pt_1
e la LI , potranno avvenire con modalità che saranno stabilite tra le parti, in relazione Per_2
ai periodi in cui il padre non svolgerà attività lavorativa. Il padre potrà sentire e/o video chiamare la LI una volta al giorno.
* Il SI. presta sin d' ora il proprio consenso rispetto alla liquidazione della quota di Pt_1
spettanza della SI.ra del cosiddetto II Pilastro, maturato quale lavoratore frontaliero in Pt_2
Svizzera. * Il sig. dichiara, sin d' ora di rinunciare alla propria quota di spettanza dell'immobile, Pt_1
cointestato ai coniugi sito in Colombia.
* La casa coniugale di IN (Va) via Delle Motte 30, già di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
resterà a questi definitivamente assegnata.
* Nelle more del trasferimento in Colombia il sig. continuerà a provvedere direttamente Pt_1
alle esigenze famigliari come accade attualmente. Spese di giudizio compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Colombia Parte_1 Parte_2
in data 27.4.2007 con atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Maccagno con
NO e VE (VA) dell'anno 2022, atto n. 1, Parte II, Serie C.
Dall'unione è nata la LI minore Francia) in data 1.1.2011. Persona_3
Con ricorso depositato in data 5.6.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento della LI minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, di porre a carico del padre Per_2
l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI mediante il versamento dell'importo mensile di euro 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della IE mediante il versamento dell'importo mensile di euro
400,00, oltre a rivalutazione annuale Istat per un periodo di mesi sei, successivamente all' udienza presidenziale nonché, decorso il termine di legge, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Integrato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla domanda di Parte_2
separazione e contestuale divorzio, chiedendo di autorizzare il trasferimento della LI minore unitamente alla madre in Colombia al termine dell'anno scolastico, di regolamentare le frequentazioni paterne secondo gli accordi tra le parti, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI minore mediante il versamento di un importo mensile di euro 1.000,00, oltre il 70% delle spese straordinarie, oltre rivalutazione annuale Istat, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla IE un assegno di mantenimento di euro
1.000,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto della domanda di autorizzazione al trasferimento della LI, di disporre l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso madre nell'abitazione sita in IN, Via Della
Motta n. 30.
All'udienza dell'11.2.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, hanno dichiarato di avere raggiunto l'accordo riportato in epigrafe in relazione alle condizioni di separazione.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto:
1. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte articolate dai coniugi, come in epigrafe riportate, debbano essere recepite dal Tribunale.
Gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e paiono rispondenti, anche in relazione ai profili economici, all'interesse morale e materiale della LI minore.
3. Avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio, ciò a cui si provvede con separata ordinanza.
4. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, NON definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Colombia in data 27.4.2007 (atto
[...]
trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Maccagno con NO e VE (VA) dell'anno 2022, atto n. 1, Parte II, Serie C), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Maccagno con NO e
VE (VA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese al definitivo;
4. Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Arianna Carimati per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio svolta ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 13.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 5.6.2024.
Da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SPASSINO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato presso il difensore in IN (VA), via V. Veneto n. 5/A, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 24.5.1980, con il patrocinio dell'avv. DONADI SVEVA BENEDETTA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, via C. Avegno n. 1, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
13.9.2024); OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. udienza del 11.2.2025)
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Varese adito, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta, statuire quanto segue:
* dichiararli separati alle condizioni qui di seguito elencate e consensualmente pattuite e, spirato il termine di cui all' art. 3, L. 898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio celebrato in
Colombia il 27.04.2007 secondo il rito civile e trascritto negli atti di Matrimonio del comune di
Maccagno con NO e parte II serie C. Per_1
* Il SI. , innanzitutto, presta il proprio consenso a che la SI.ra e la LI Pt_1 Pt_2 minorenne , si trasferiscano a vivere in Colombia, presso l'abitazione della SI.ra e Per_2 Pt_2
pertanto, le parti concordano che le seguenti condizioni abbiano efficacia, a decorrere da tale trasferimento che avverrà, entro il mese Luglio 2025, una volta che avrà concluso il Per_2
proprio attuale percorso di studi in Italia.
* Il SI. a titolo di mantenimento per la IE , corrisponderà, per Pt_1 Parte_2 il periodo di anni tre, un assegno mensile di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese dell'effettivo trasferimento di IE e LI in Colombia.
* Il SI. , a titolo di contributo al mantenimento, in favore della LI , verserà la Pt_1 Per_2 somma mensile di € 1.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat e 70% delle spese straordinarie, come da Linee Guida in essere presso il tribunale di Varese, con decorrenza dal mese dell'effettivo trasferimento di IE e LI in Colombia.
* In ragione del trasferimento in Colombia di madre e LI, le frequentazioni tra il sig. Pt_1
e la LI , potranno avvenire con modalità che saranno stabilite tra le parti, in relazione Per_2
ai periodi in cui il padre non svolgerà attività lavorativa. Il padre potrà sentire e/o video chiamare la LI una volta al giorno.
* Il SI. presta sin d' ora il proprio consenso rispetto alla liquidazione della quota di Pt_1
spettanza della SI.ra del cosiddetto II Pilastro, maturato quale lavoratore frontaliero in Pt_2
Svizzera. * Il sig. dichiara, sin d' ora di rinunciare alla propria quota di spettanza dell'immobile, Pt_1
cointestato ai coniugi sito in Colombia.
* La casa coniugale di IN (Va) via Delle Motte 30, già di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
resterà a questi definitivamente assegnata.
* Nelle more del trasferimento in Colombia il sig. continuerà a provvedere direttamente Pt_1
alle esigenze famigliari come accade attualmente. Spese di giudizio compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Colombia Parte_1 Parte_2
in data 27.4.2007 con atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Maccagno con
NO e VE (VA) dell'anno 2022, atto n. 1, Parte II, Serie C.
Dall'unione è nata la LI minore Francia) in data 1.1.2011. Persona_3
Con ricorso depositato in data 5.6.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento della LI minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, di porre a carico del padre Per_2
l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI mediante il versamento dell'importo mensile di euro 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della IE mediante il versamento dell'importo mensile di euro
400,00, oltre a rivalutazione annuale Istat per un periodo di mesi sei, successivamente all' udienza presidenziale nonché, decorso il termine di legge, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Integrato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla domanda di Parte_2
separazione e contestuale divorzio, chiedendo di autorizzare il trasferimento della LI minore unitamente alla madre in Colombia al termine dell'anno scolastico, di regolamentare le frequentazioni paterne secondo gli accordi tra le parti, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI minore mediante il versamento di un importo mensile di euro 1.000,00, oltre il 70% delle spese straordinarie, oltre rivalutazione annuale Istat, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla IE un assegno di mantenimento di euro
1.000,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto della domanda di autorizzazione al trasferimento della LI, di disporre l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso madre nell'abitazione sita in IN, Via Della
Motta n. 30.
All'udienza dell'11.2.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, hanno dichiarato di avere raggiunto l'accordo riportato in epigrafe in relazione alle condizioni di separazione.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto:
1. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte articolate dai coniugi, come in epigrafe riportate, debbano essere recepite dal Tribunale.
Gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e paiono rispondenti, anche in relazione ai profili economici, all'interesse morale e materiale della LI minore.
3. Avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio, ciò a cui si provvede con separata ordinanza.
4. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, NON definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Colombia in data 27.4.2007 (atto
[...]
trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Maccagno con NO e VE (VA) dell'anno 2022, atto n. 1, Parte II, Serie C), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Maccagno con NO e
VE (VA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese al definitivo;
4. Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Arianna Carimati per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio svolta ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 13.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli