(Navi e aeromobili in stato di guerra).
Le navi e gli aeromobili sono considerati in stato di guerra, qualunque sia il luogo ove si trovano, a partire dal giorno in cui ne e' stata ordinata la mobilitazione, o comunque dal giorno in cui sono destinati a operazioni di guerra.
((La disposizione del comma precedente si applica anche relativamente agli enti, comandi, reparti e servizi delle Forze armate dello Stato di cui sia stata ordinata la mobilitazione o comunque la destinazione ad operazioni di guerra))