Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 23/01/2026, n. 944
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inesigibilità delle somme per passaggio del termine di decadenza per procedere con la riscossione

    Le cartelle presupposte all'intimazione impugnata risultano entrambe notificate entro il triennio stabilito, considerando anche l'intervenuto periodo di sospensione dovuto all'emergenza sanitaria. La loro mancata impugnazione ha comportato il consolidamento delle pretese fiscali in esse contenute e l'impossibilità di contestarne la legittimità attraverso l'impugnazione della successiva intimazione.

  • Rigettato
    Inesigibilità delle somme per passaggio del termine di decadenza per procedere con la riscossione

    Le cartelle presupposte all'intimazione impugnata risultano entrambe notificate entro il triennio stabilito, considerando anche l'intervenuto periodo di sospensione dovuto all'emergenza sanitaria. La loro mancata impugnazione ha comportato il consolidamento delle pretese fiscali in esse contenute e l'impossibilità di contestarne la legittimità attraverso l'impugnazione della successiva intimazione.

  • Rigettato
    Inesigibilità delle somme per prescrizione del diritto a riscuotere

    Le cartelle presupposte all'intimazione impugnata risultano entrambe notificate entro il triennio stabilito, considerando anche l'intervenuto periodo di sospensione dovuto all'emergenza sanitaria. La loro mancata impugnazione ha comportato il consolidamento delle pretese fiscali in esse contenute e l'impossibilità di contestarne la legittimità attraverso l'impugnazione della successiva intimazione.

  • Rigettato
    Richiesta di esibizione dei ruoli e prova della consegna

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la sentenza si concentra sulla validità delle notifiche delle cartelle.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione e delle sottese cartelle per violazione del diritto di difesa

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la sentenza si concentra sulla validità delle notifiche delle cartelle.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per sanzioni e interessi calcolati durante il periodo di emergenza

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la sentenza si concentra sulla validità delle notifiche delle cartelle.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto a riscuotere

    Le cartelle presupposte all'intimazione impugnata risultano entrambe notificate entro il triennio stabilito, considerando anche l'intervenuto periodo di sospensione dovuto all'emergenza sanitaria. La loro mancata impugnazione ha comportato il consolidamento delle pretese fiscali in esse contenute e l'impossibilità di contestarne la legittimità attraverso l'impugnazione della successiva intimazione.

  • Rigettato
    Nullità e/o annullabilità dell'intimazione e delle sottese cartelle

    Le cartelle presupposte all'intimazione impugnata risultano entrambe notificate entro il triennio stabilito, considerando anche l'intervenuto periodo di sospensione dovuto all'emergenza sanitaria. La loro mancata impugnazione ha comportato il consolidamento delle pretese fiscali in esse contenute e l'impossibilità di contestarne la legittimità attraverso l'impugnazione della successiva intimazione.

  • Rigettato
    Riforma al ribasso degli importi

    Le cartelle presupposte all'intimazione impugnata risultano entrambe notificate entro il triennio stabilito, considerando anche l'intervenuto periodo di sospensione dovuto all'emergenza sanitaria. La loro mancata impugnazione ha comportato il consolidamento delle pretese fiscali in esse contenute e l'impossibilità di contestarne la legittimità attraverso l'impugnazione della successiva intimazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 23/01/2026, n. 944
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 944
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo