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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 23/01/2026, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 944/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BENEDETTI ROBERTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17846/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249110070663 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249110070663 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210194807472 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220063704850 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 305/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. Con il ricorso depositato in data 2/12/2024, la sig.ra ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249110070663000 per un importo di € 873,73, notificatale in data 15/11/2024, relativa alle seguenti due cartelle esattoriali afferenti a tassa automobilistica:
- n. 09720210194807472000 relativa a tassa automobilistica del 2019 di € 448,91;
- n. 09720220063704850000 relativa a tassa automobilistica del 2020 di € 420,65. Valore dichiarato della controversia: euro 873,73. 2. La ricorrente ne ha eccepito l'illegittimità, sostenendo:
2.1) inesigibilità delle somme per passaggio del termine di decadenza per procedere con la riscossione - Totale assenza di titolo stante l'inesistenza delle notifiche degli avvisi sottesi alle cartelle di pagamento prodromiche alla intimazione di pagamento impugnata – Violazione del diritto alla difesa - Carenza di motivazione;
2.2) inesigibilità delle somme per passaggio del termine di decadenza per procedere con la riscossione - Totale assenza di titolo stante l'inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento prodromica alla intimazione di pagamento impugnata – Violazione del diritto alla difesa – Mancata produzione in giudizio di copia della cartella sottesa;
2.3) inesigibilità delle somme totale assenza di titolo – Violazione del diritto alla difesa
– Prescrizione del diritto a riscuotere le somme sottese alla intimazione di pagamento impugnata;
2.4) ai sensi dell'art.12 d.p.r.602/1973, rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli”, si richiede l'esibizione dei ruoli formati dall'Ufficio competente e/o la prova della consegna degli stessi all'Agente di riscossione, pena l'invalidità dell'iscrizione delle presunte somme iscritte e la nullità del provvedimento opposto strumentale alla loro pretesa;
2.5) nullità dell'intimazione impugnata e delle sottese cartelle di pagamento, per violazione del diritto di difesa dell'opponente, stante la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annuale;
2.6) nullità della intimazione di pagamento nella parte in cui provvede a precisare sanzioni e interessi calcolati durante il periodo di avvenuta dichiarazione di emergenza. Conclude chiedendo: disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - in via principale, accertare e/o dichiarare la inesigibilità e la non debenza delle somme/tributi richiesti e portati dalla intimazione di pagamento opposta così come dalle cartelle esattoriali sottese nella stessa richiamate stante l'inesistenza delle notifiche degli avvisi prodromici e delle cartelle esattoriali stesse, provvedendo ad annullare l'intimazione di pagamento impugnata;
- sempre in via principale, accertare e/o dichiarare la inesigibilità la non debenza delle somme/tributi portati dalla intimazione di pagamento opposta così come dalle cartelle esattoriali sottese per intervenuta prescrizione nella palese e totale assenza di titolo ed inesigibilità delle somme richieste, provvedendo ad annullare l'intimazione di pagamento impugnata;
- in via subordinata, dichiarare e accertare la nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento e delle sottese cartelle esattoriali impugnate, disponendo l'annullamento delle stesse e delle cartelle esattoriali sottese per tutti i motivi di cui al presente ricorso accertando che nulla è dovuto da parte del ricorrente per tali titoli;
- in via alternativa, riformare al ribasso gli importi eventualmente dovuti dal ricorrente sulla scorta dei motivi di doglianza rappresentati, il tutto e sempre con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3. Resiste la convenuta Agenzia delle Entrate - Riscossione con atto di controdeduzioni prodotto in data 16/12/2024, con il quale contrasta le avverse motivazioni, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto: 3.1) sussiste il difetto del contraddittorio e il litisconsorzio necessario (l'ente impositore Regione Lazio non è stato evocato in giudizio, ma vengono formulate delle eccezioni che lo riguardano esclusivamente, quali la legittimità della pretesa e alla sottoscrizione del ruolo;
per questa ragione, si richiede lo spostamento dell'udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, anche ai fini di manlevare l'Agenzia delle Entrate - Riscossione nel caso di accoglimento della domanda per motivi estranei alla propria attività di riscossione;
3.2) ricorre il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione;
3.3) sussiste la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata. La ricorrente riceveva regolarmente l'intimazione di pagamento n. 09720249110070663000, notificata il 15/11/2024 di euro 873,73, avente ad oggetto le cartelle di pagamento nn. 09720210194807472000 – 09720220063704850000; l'intimazione di pagamento impugnata è stata legittimamente posta in essere in seguito alla notifica delle cartelle di pagamento ad essa sottese ed in questa sede impugnata. In particolare:
- la cartella di pagamento n.09720210194807472000, è stata ritualmente notificata in data 24/01/2023 personalmente al destinatario (vd. relata di notifica ivi all. sub 1);
- la cartella di pagamento n.09720220063704850000, è stata ritualmente notificata in data 30/01/2023 ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73, per irreperibilità assoluta (vd. relata di notifica ivi all. sub 2). L'eventuale prescrizione maturata “prima” della notifica della cartella di pagamento, avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione della stessa;
una volta consolidato il credito, la prescrizione è divenuta decennale;
3.4) successivamente alle cartelle esattoriali e prima dell'intimazione impugnata, è stato notificato, quale ulteriore atto interruttivo della prescrizione, il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202400084341000, notificato il 24/10/2024 a soggetto qualificatosi come portiere che ha firmato e ritirato l'atto (vd. preavviso di fermo e relata di notifica ivi all. sub 3). Pertanto, l'eventuale maturazione del termine di prescrizione può essere imputata, esclusivamente, all'Ente impositore. Di conseguenza, la cartella impugnata è tuttora valida ed efficace, atteso che il termine prescrizionale è tutt'altro che decorso;
3.5) le doglianze relative alla mancata illustrazione delle somme pretese sono inammissibili e, comunque, infondate;
si tratta di censure che involgono la legittimazione esclusiva dell'ente impositore, rispetto alla quale la scrivente Agenzia non è in grado, assolutamente, di contraddire. Conclude chiedendo: - In via preliminare spostare l'udienza per consentire la chiamata in causa del terzo;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ADER, in ordine alle eccezioni di competenza degli Enti impositori;
- In via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigetti lo stesso, con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi alla scrivente procuratrice che si dichiara antistataria.
4. Replica la ricorrente con memoria prodotta in data 8/01/2025, con la quale dichiara di disconoscere la firma apposta sulla notifica della cartella n. 09720210194807472000 (relativa a tassa automobilistica del 2019 di euro 448,91) e che il destinatario è sconosciuto per la cartella n. 09720220063704850000 (relativa a tassa automobilistica del 2020 di euro 420,65); ribadisce l'intervenuta prescrizione e conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso.
5. All'odierna pubblica udienza, svoltasi in modalità mista (presenza e collegamento a distanza), non comparsa la parte ricorrente, dopo che la parte resistente ha rinunciato alla richiesta di integrazione ed ha chiesto la decisione di merito con rigetto del ricorso, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso proposto dalla contribuente è da ritenersi infondato e va quindi respinto per i motivi di seguito esposti. La controversia concerne un'intimazione di pagamento contestata dalla ricorrente per le ragioni sopra riassunte;
resiste l'agente della riscossione;
non risulta convenuto l'ente impositore.
7. Come già riportato, in sede di precisazione delle conclusioni, la parte resistente ha rinunciato alla richiesta di integrazione del contraddittorio con l'ente impositore, non convenuto dalla ricorrente, cosicché il ricorso può essere valutato nel merito per economia processuale.
8. Le cartelle presupposte all'intimazione impugnata risultano entrambe notificate entro il triennio stabilito, considerando anche l'intervenuto periodo di sospensione dovuto all'emergenza sanitaria. La loro mancata impugnazione ha comportato il consolidamento delle pretese fiscali in esse contenute e l'impossibilità di contestarne la legittimità attraverso l'impugnazione della successiva intimazione. Relativamente al generico disconoscimento della firma, eccepito per la prima cartella notificata, si osserva che l'aspetto controverso richiede necessariamente che siano seguite le specifiche disposizioni di legge in materia, trattandosi di accertamento riservato ad altro plesso giudiziario, che in atti non risulta adito dall'interessata. Pertanto, questo Giudice non può assumere decisioni in merito e deve quindi rimettersi all'attività notificatoria come svolta ed attestata, in quanto fidefacente.
9. Ne consegue, in definitiva, che il ricorso proposto dalla contribuente va respinto per quanto fin qui esposto. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta a questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis per le affermazioni più risalenti Cass. Civile - Sezione II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. Civile - Sezione V 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c. e art. 15 d.lgs. n. 546/1992), sono liquidate come da dispositivo e poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 250,00, oltre oneri accessori di legge, se dovuti, a favore della parte resistente, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026. Il Giudice monocratico (R. Benedetti)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BENEDETTI ROBERTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17846/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249110070663 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249110070663 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210194807472 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220063704850 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 305/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. Con il ricorso depositato in data 2/12/2024, la sig.ra ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249110070663000 per un importo di € 873,73, notificatale in data 15/11/2024, relativa alle seguenti due cartelle esattoriali afferenti a tassa automobilistica:
- n. 09720210194807472000 relativa a tassa automobilistica del 2019 di € 448,91;
- n. 09720220063704850000 relativa a tassa automobilistica del 2020 di € 420,65. Valore dichiarato della controversia: euro 873,73. 2. La ricorrente ne ha eccepito l'illegittimità, sostenendo:
2.1) inesigibilità delle somme per passaggio del termine di decadenza per procedere con la riscossione - Totale assenza di titolo stante l'inesistenza delle notifiche degli avvisi sottesi alle cartelle di pagamento prodromiche alla intimazione di pagamento impugnata – Violazione del diritto alla difesa - Carenza di motivazione;
2.2) inesigibilità delle somme per passaggio del termine di decadenza per procedere con la riscossione - Totale assenza di titolo stante l'inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento prodromica alla intimazione di pagamento impugnata – Violazione del diritto alla difesa – Mancata produzione in giudizio di copia della cartella sottesa;
2.3) inesigibilità delle somme totale assenza di titolo – Violazione del diritto alla difesa
– Prescrizione del diritto a riscuotere le somme sottese alla intimazione di pagamento impugnata;
2.4) ai sensi dell'art.12 d.p.r.602/1973, rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli”, si richiede l'esibizione dei ruoli formati dall'Ufficio competente e/o la prova della consegna degli stessi all'Agente di riscossione, pena l'invalidità dell'iscrizione delle presunte somme iscritte e la nullità del provvedimento opposto strumentale alla loro pretesa;
2.5) nullità dell'intimazione impugnata e delle sottese cartelle di pagamento, per violazione del diritto di difesa dell'opponente, stante la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annuale;
2.6) nullità della intimazione di pagamento nella parte in cui provvede a precisare sanzioni e interessi calcolati durante il periodo di avvenuta dichiarazione di emergenza. Conclude chiedendo: disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - in via principale, accertare e/o dichiarare la inesigibilità e la non debenza delle somme/tributi richiesti e portati dalla intimazione di pagamento opposta così come dalle cartelle esattoriali sottese nella stessa richiamate stante l'inesistenza delle notifiche degli avvisi prodromici e delle cartelle esattoriali stesse, provvedendo ad annullare l'intimazione di pagamento impugnata;
- sempre in via principale, accertare e/o dichiarare la inesigibilità la non debenza delle somme/tributi portati dalla intimazione di pagamento opposta così come dalle cartelle esattoriali sottese per intervenuta prescrizione nella palese e totale assenza di titolo ed inesigibilità delle somme richieste, provvedendo ad annullare l'intimazione di pagamento impugnata;
- in via subordinata, dichiarare e accertare la nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento e delle sottese cartelle esattoriali impugnate, disponendo l'annullamento delle stesse e delle cartelle esattoriali sottese per tutti i motivi di cui al presente ricorso accertando che nulla è dovuto da parte del ricorrente per tali titoli;
- in via alternativa, riformare al ribasso gli importi eventualmente dovuti dal ricorrente sulla scorta dei motivi di doglianza rappresentati, il tutto e sempre con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3. Resiste la convenuta Agenzia delle Entrate - Riscossione con atto di controdeduzioni prodotto in data 16/12/2024, con il quale contrasta le avverse motivazioni, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto: 3.1) sussiste il difetto del contraddittorio e il litisconsorzio necessario (l'ente impositore Regione Lazio non è stato evocato in giudizio, ma vengono formulate delle eccezioni che lo riguardano esclusivamente, quali la legittimità della pretesa e alla sottoscrizione del ruolo;
per questa ragione, si richiede lo spostamento dell'udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, anche ai fini di manlevare l'Agenzia delle Entrate - Riscossione nel caso di accoglimento della domanda per motivi estranei alla propria attività di riscossione;
3.2) ricorre il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione;
3.3) sussiste la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata. La ricorrente riceveva regolarmente l'intimazione di pagamento n. 09720249110070663000, notificata il 15/11/2024 di euro 873,73, avente ad oggetto le cartelle di pagamento nn. 09720210194807472000 – 09720220063704850000; l'intimazione di pagamento impugnata è stata legittimamente posta in essere in seguito alla notifica delle cartelle di pagamento ad essa sottese ed in questa sede impugnata. In particolare:
- la cartella di pagamento n.09720210194807472000, è stata ritualmente notificata in data 24/01/2023 personalmente al destinatario (vd. relata di notifica ivi all. sub 1);
- la cartella di pagamento n.09720220063704850000, è stata ritualmente notificata in data 30/01/2023 ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73, per irreperibilità assoluta (vd. relata di notifica ivi all. sub 2). L'eventuale prescrizione maturata “prima” della notifica della cartella di pagamento, avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione della stessa;
una volta consolidato il credito, la prescrizione è divenuta decennale;
3.4) successivamente alle cartelle esattoriali e prima dell'intimazione impugnata, è stato notificato, quale ulteriore atto interruttivo della prescrizione, il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202400084341000, notificato il 24/10/2024 a soggetto qualificatosi come portiere che ha firmato e ritirato l'atto (vd. preavviso di fermo e relata di notifica ivi all. sub 3). Pertanto, l'eventuale maturazione del termine di prescrizione può essere imputata, esclusivamente, all'Ente impositore. Di conseguenza, la cartella impugnata è tuttora valida ed efficace, atteso che il termine prescrizionale è tutt'altro che decorso;
3.5) le doglianze relative alla mancata illustrazione delle somme pretese sono inammissibili e, comunque, infondate;
si tratta di censure che involgono la legittimazione esclusiva dell'ente impositore, rispetto alla quale la scrivente Agenzia non è in grado, assolutamente, di contraddire. Conclude chiedendo: - In via preliminare spostare l'udienza per consentire la chiamata in causa del terzo;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ADER, in ordine alle eccezioni di competenza degli Enti impositori;
- In via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigetti lo stesso, con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi alla scrivente procuratrice che si dichiara antistataria.
4. Replica la ricorrente con memoria prodotta in data 8/01/2025, con la quale dichiara di disconoscere la firma apposta sulla notifica della cartella n. 09720210194807472000 (relativa a tassa automobilistica del 2019 di euro 448,91) e che il destinatario è sconosciuto per la cartella n. 09720220063704850000 (relativa a tassa automobilistica del 2020 di euro 420,65); ribadisce l'intervenuta prescrizione e conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso.
5. All'odierna pubblica udienza, svoltasi in modalità mista (presenza e collegamento a distanza), non comparsa la parte ricorrente, dopo che la parte resistente ha rinunciato alla richiesta di integrazione ed ha chiesto la decisione di merito con rigetto del ricorso, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso proposto dalla contribuente è da ritenersi infondato e va quindi respinto per i motivi di seguito esposti. La controversia concerne un'intimazione di pagamento contestata dalla ricorrente per le ragioni sopra riassunte;
resiste l'agente della riscossione;
non risulta convenuto l'ente impositore.
7. Come già riportato, in sede di precisazione delle conclusioni, la parte resistente ha rinunciato alla richiesta di integrazione del contraddittorio con l'ente impositore, non convenuto dalla ricorrente, cosicché il ricorso può essere valutato nel merito per economia processuale.
8. Le cartelle presupposte all'intimazione impugnata risultano entrambe notificate entro il triennio stabilito, considerando anche l'intervenuto periodo di sospensione dovuto all'emergenza sanitaria. La loro mancata impugnazione ha comportato il consolidamento delle pretese fiscali in esse contenute e l'impossibilità di contestarne la legittimità attraverso l'impugnazione della successiva intimazione. Relativamente al generico disconoscimento della firma, eccepito per la prima cartella notificata, si osserva che l'aspetto controverso richiede necessariamente che siano seguite le specifiche disposizioni di legge in materia, trattandosi di accertamento riservato ad altro plesso giudiziario, che in atti non risulta adito dall'interessata. Pertanto, questo Giudice non può assumere decisioni in merito e deve quindi rimettersi all'attività notificatoria come svolta ed attestata, in quanto fidefacente.
9. Ne consegue, in definitiva, che il ricorso proposto dalla contribuente va respinto per quanto fin qui esposto. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta a questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis per le affermazioni più risalenti Cass. Civile - Sezione II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. Civile - Sezione V 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c. e art. 15 d.lgs. n. 546/1992), sono liquidate come da dispositivo e poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 250,00, oltre oneri accessori di legge, se dovuti, a favore della parte resistente, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026. Il Giudice monocratico (R. Benedetti)