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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4078/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. AN UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI AR Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 4078/2025 V.G. avente ad oggetto l'adozione di persona maggiorenne proposto da:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocata Livia Masini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Guidonia Montecelio (RM), via U. Maddalena n. 33, giusta procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di
C.F. , nata a [...] il 29 settembre Controparte_1 C.F._2
1980 e residente in [...]
ADOTTANDA
Con l'intervento del P.M.
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art 291 e ss. c.c., depositato il 19 settembre 2025, il sig. Pt_1 ha chiesto l'adozione della sig.ra
[...] Controparte_1
L'adottante ha dedotto di avere instaurato, quando l'adottanda aveva solo due anni di età, una convivenza more uxorio con la madre di costei, sig.ra Persona_1 perdurata fino al decesso di quest'ultima, avvenuto nell'anno 2022.
Il ricorrente ha precisato di aver sempre considerato e trattando l'adottanda come una figlia e ha manifestato il desiderio di riconoscere veste giuridica a tale legame affettivo.
All'udienza del 24 ottobre sono stati acquisiti i consensi dell'adottante e dell'adottanda e la giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, occorre rilevare che le condizioni per l'adozione della persona maggiore di età sono: a) che l'adottante abbia almeno 35 anni (o almeno 30 anni, quando eccezionali circostanze consigliano l'adozione) e che superi almeno di 18 anni l'età dell'adottando (salvo la possibilità di ridurre la differenza minima di età, considerate le circostanze del caso); b) che l'adottante non abbia discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti;
oppure, che non abbia figli minori legittimi o legittimati (salvo la possibilità di adozione del maggiorenne, pur in presenza di figli minori, secondo le condizioni previste dalla Suprema Corte); oppure, che vi sia il consenso dei figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti maggiorenni dell'adottante, anche se con lui non conviventi;
c) che l'adottante non sia genitore naturale dell'adottando (art. 293 c.c.) né suo tutore che abbia ancora l'amministrazione dei suoi beni (art. 295); d) che l'adottando non sia già adottato da persona diversa dal coniuge dell'adottante (art. 294 c.c.); e) che vi sia il consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), manifestato personalmente al
Presidente del Tribunale (art. 311 comma 1 c.c.); f) che vi sia l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge non legalmente separato dell'adottante e dell'adottando (art. 297 comma 1 c.c.), salvo quanto previsto dall'art. 297 comma 2
c.c., dato personalmente o da persona munita di procura speciale rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenti cata (art. 311 comma 2 c.c.).
2 Nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni richieste per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 24 ottobre 2025, l'adottante e l'adottanda hanno manifestato il consenso all'adozione con dichiarazioni rese personalmente.
L'adottante è persona con età superiore ai 35 anni, ha una differenza di età di oltre
18 anni rispetto all'adottanda (nata il [...]).
L'adottante è di stato civile libero, non ha discendenti, e i suoi ascendenti sono deceduti da tempo.
Entrambi i genitori dell'adottanda sono deceduti, l'adottanda non è sposata e non ha figli.
L'adottante e l'adottanda, comparsi all'udienza celebrata davanti alla giudice delegata, hanno confermato l'esistenza tra loro di un profondo legame affettivo e hanno espresso il sincero desiderio di un riconoscimento formale e giuridico di tale rapporto.
In definitiva, da quanto accertato, l'adozione conviene all'adottante e all'adottanda, tenuto conto del legame familiare ed affettivo che da tempo unisce le parti. Esso, dunque, risponde all'opportunità di formalizzare l'appartenenza ad un nucleo parentale come nei fatti si è determinato.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, preso atto che il Pubblico Ministero nulla ha eccepito, può farsi luogo all'adozione.
3. All'udienza del 24 ottobre 2025, l'adottanda ha chiesto di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante al proprio, e anche l'adottante si è espresso a favore di tale effetto.
La richiesta può dunque essere accolta.
4. Nulla si dispone sulle spese processuali, non trovando applicazione il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente decidendo:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, fa luogo all'adozione di C.F. Controparte_1
, nata a [...] il [...], da parte di C.F._2 Pt_1
C.F. , nato a [...] il [...];
[...] C.F._1
b) dispone che l'adottata assuma il cognome dell'adottante e lo aggiunga al proprio;
3 c) nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni ai soggetti indicati all'art. 313 comma
2 c.c. e per gli adempimenti di cui all'art. 314 comma 1 c.c.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI AR AN UP
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. AN UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI AR Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 4078/2025 V.G. avente ad oggetto l'adozione di persona maggiorenne proposto da:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocata Livia Masini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Guidonia Montecelio (RM), via U. Maddalena n. 33, giusta procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di
C.F. , nata a [...] il 29 settembre Controparte_1 C.F._2
1980 e residente in [...]
ADOTTANDA
Con l'intervento del P.M.
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art 291 e ss. c.c., depositato il 19 settembre 2025, il sig. Pt_1 ha chiesto l'adozione della sig.ra
[...] Controparte_1
L'adottante ha dedotto di avere instaurato, quando l'adottanda aveva solo due anni di età, una convivenza more uxorio con la madre di costei, sig.ra Persona_1 perdurata fino al decesso di quest'ultima, avvenuto nell'anno 2022.
Il ricorrente ha precisato di aver sempre considerato e trattando l'adottanda come una figlia e ha manifestato il desiderio di riconoscere veste giuridica a tale legame affettivo.
All'udienza del 24 ottobre sono stati acquisiti i consensi dell'adottante e dell'adottanda e la giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, occorre rilevare che le condizioni per l'adozione della persona maggiore di età sono: a) che l'adottante abbia almeno 35 anni (o almeno 30 anni, quando eccezionali circostanze consigliano l'adozione) e che superi almeno di 18 anni l'età dell'adottando (salvo la possibilità di ridurre la differenza minima di età, considerate le circostanze del caso); b) che l'adottante non abbia discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti;
oppure, che non abbia figli minori legittimi o legittimati (salvo la possibilità di adozione del maggiorenne, pur in presenza di figli minori, secondo le condizioni previste dalla Suprema Corte); oppure, che vi sia il consenso dei figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti maggiorenni dell'adottante, anche se con lui non conviventi;
c) che l'adottante non sia genitore naturale dell'adottando (art. 293 c.c.) né suo tutore che abbia ancora l'amministrazione dei suoi beni (art. 295); d) che l'adottando non sia già adottato da persona diversa dal coniuge dell'adottante (art. 294 c.c.); e) che vi sia il consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), manifestato personalmente al
Presidente del Tribunale (art. 311 comma 1 c.c.); f) che vi sia l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge non legalmente separato dell'adottante e dell'adottando (art. 297 comma 1 c.c.), salvo quanto previsto dall'art. 297 comma 2
c.c., dato personalmente o da persona munita di procura speciale rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenti cata (art. 311 comma 2 c.c.).
2 Nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni richieste per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 24 ottobre 2025, l'adottante e l'adottanda hanno manifestato il consenso all'adozione con dichiarazioni rese personalmente.
L'adottante è persona con età superiore ai 35 anni, ha una differenza di età di oltre
18 anni rispetto all'adottanda (nata il [...]).
L'adottante è di stato civile libero, non ha discendenti, e i suoi ascendenti sono deceduti da tempo.
Entrambi i genitori dell'adottanda sono deceduti, l'adottanda non è sposata e non ha figli.
L'adottante e l'adottanda, comparsi all'udienza celebrata davanti alla giudice delegata, hanno confermato l'esistenza tra loro di un profondo legame affettivo e hanno espresso il sincero desiderio di un riconoscimento formale e giuridico di tale rapporto.
In definitiva, da quanto accertato, l'adozione conviene all'adottante e all'adottanda, tenuto conto del legame familiare ed affettivo che da tempo unisce le parti. Esso, dunque, risponde all'opportunità di formalizzare l'appartenenza ad un nucleo parentale come nei fatti si è determinato.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, preso atto che il Pubblico Ministero nulla ha eccepito, può farsi luogo all'adozione.
3. All'udienza del 24 ottobre 2025, l'adottanda ha chiesto di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante al proprio, e anche l'adottante si è espresso a favore di tale effetto.
La richiesta può dunque essere accolta.
4. Nulla si dispone sulle spese processuali, non trovando applicazione il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente decidendo:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, fa luogo all'adozione di C.F. Controparte_1
, nata a [...] il [...], da parte di C.F._2 Pt_1
C.F. , nato a [...] il [...];
[...] C.F._1
b) dispone che l'adottata assuma il cognome dell'adottante e lo aggiunga al proprio;
3 c) nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni ai soggetti indicati all'art. 313 comma
2 c.c. e per gli adempimenti di cui all'art. 314 comma 1 c.c.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI AR AN UP
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