Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00917/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02955/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2955 del 2024, proposto da
RA AR, NN AR, IA AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo Di Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lacco Ameno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Buono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per l’accertamento
dell’obbligo del Comune di Lacco Ameno di concludere il procedimento volto al rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, chiesto con istanza del 2.05.2023, prot. n. 4795.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lacco Ameno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa RA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il presente ricorso i ricorrenti hanno agito ex artt. 31 e 117 c.p.a. per la dichiarazione dell’obbligo del Comune di Lacco Ameno di concludere il procedimento volto al rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica;
- il Comune intimato ha depositato in giudizio il provvedimento di rigetto con cui ha concluso il procedimento in questione;
- i ricorrenti hanno depositato note di udienza, con cui hanno confermato la cessazione della materia del contendere sul presente ricorso avverso il silenzio ma hanno insistito per le spese di lite;
Ritenuto, pertanto, che sul presente ricorso vada dichiarata cessata la materia del contendere, avendo il Comune intimato nelle more della decisione posto fine all’inerzia censurata dai ricorrenti;
Ritenuto che, in considerazione delle peculiari connotazioni della controversia, le spese di lite possano essere compensate, salva restituzione da parte del Comune intimato del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salva restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RA AT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AT | AN LE |
IL SEGRETARIO