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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 3934/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 3934/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Preve Roberto;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Marzo Giovanna;
Controparte_1
premesso
• che il ricorrente, dipendente della convenuta dal 16/11/2016, veniva raggiunto da una contestazione disciplinare il 27 febbraio 2024; il 6 marzo successivo, riceveva il provvedimento disciplinare del biasimo scritto;
inoltre, il 1 marzo 2024 veniva trasferito dalla sede di corso
Francia a quella di via Legnano, entrambe site in Torino;
• che proponeva il presente ricorso impugnando la sanzione disciplinare, e con successivo atto giudiziario chiedeva invece l'annullamento del trasferimento;
• che si costituiva la convenuta, eccependo la carenza di interesse ad agire del ricorrente e l'abuso del processo per frazionamento delle avverse pretese;
il presente fascicolo veniva trasmesso per riunione alla Presidente della Sezione ma il giudice chiamato a valutare la sussistenza dei requisiti per la riunione decideva in senso contrario. La causa veniva quindi restituita allo scrivente;
considera
I. Interesse ad agire.
Per quanto la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente sia di lievissima entità, non si può che ritenere la sussistenza dell'interesse ad agire: diversamente ragionando, si dovrebbe affermare che il provvedimento disciplinare del biasimo scritto non permette alcuna reazione giudiziaria.
D'altronde, è pacifico in giurisprudenza che l'esistenza di precedenti disciplinari è un criterio di valutazione ai fini di stabilire la proporzionalità o meno di un successivo provvedimento, sia conservativo sia espulsivo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2013 del 13/02/2012; conforme, Cass.
Sez. L, Sentenza n. 18195 del 05/07/2019); pertanto, l'interesse del lavoratore a porre nel nulla una precedente sanzione è sicuramente sussistente.
1 R.G.L. 3934/2024
II. Abuso del processo.
Parte convenuta si duole del fatto che il ricorrente abbia proposto due giudizi, uno avverso la sanzione disciplinare, l'altro contestando il trasferimento, con ciò aggravando la situazione processuale della società.
Si deve rilevare che tale doglianza non può essere esaminata nel presente giudizio, in quanto l'eventuale abuso riguarda il ricorso presentato successivamente (R.G.L. 6921/2024), per l'evidente ragione per cui, al momento del deposito del presente ricorso, alcun abuso si era verificato.
III. Genericità della contestazione.
Si deve condividere il rilievo per cui la contestazione disciplinare svolta dalla convenuta è generica. In tale lettera si enunciano otto comportamenti, ma nessuno di questi è collocato nello spazio e nel tempo. In particolare:
1) è pacifico che tra il ricorrente e la signora sia intercorsa una relazione, Pt_2
terminata alla fine del 2023 (come ammesso dalla convenuta). Pertanto, non si è neppure in grado di sapere se i fatti di cui costei si duole siano avvenuti sul luogo di lavoro oppure all'esterno, come potrebbe essere plausibile visti i rapporti tra i due, essendo assente ogni specificazione sul punto;
2) analogamente, non è indicato quando possa essere accaduto l'episodio con riferimento alla signora nemmeno si comprende se sia stato un unico episodio, avvenuto Pt_3
presso i locali aziendali o all'esterno (dal documento 2 di parte convenuta sembra che si tratti di più insulti);
3) non si comprende quando sia accaduto, al di là di ogni verosimiglianza del racconto. Vi
è peraltro da chiedersi per quale ragione non si siano lamentati gli stessi dottori della struttura;
4) oltre a mancare ogni specificazione temporale, non sono nemmeno indicate quali attività il avrebbe imposto al collega, né per quale ragione quest'ultimo avrebbe dovuto Pt_1
seguire le indicazioni del ricorrente, non essendo un suo superiore gerarchico;
5) nuovamente, manca ogni collocazione spazio-temporale, né emerge in che contesto sarebbe avvenuto tale screzio tra colleghi;
6) non solo è totalmente indeterminata la collocazione temporale, ma nemmeno viene fornita alcuna indicazione su che tipo di minacce il avrebbe profferito;
Pt_1
7) ancora, non vi sono indicazioni per collocare temporalmente l'addebito, né la frequenza con cui tale comportamento sarebbe stato tenuto;
2 R.G.L. 3934/2024
8) questo addebito, oltre ad essere del tutto generico in merito alla sua collocazione temporale, e anche di difficile credibilità e comprensibilità: forse che il ricorrente avesse un antro segreto da cui spiare i colleghi? Nemmeno dalla memoria è dato capire che cosa, in concreto, sarebbe successo.
La specificità della contestazione disciplinare è necessaria al fine di fornire il diritto di difesa, ed è affermata sia dalla giustizia ordinaria che da quella amministrativa: solo per limitarsi alla pronuncia più recente, si può leggere che “in tema di sanzioni disciplinari, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di fornire al lavoratore la possibilità di difendersi sicché la specificità della contestazione sussiste quando sono fornite le indicazioni necessarie ad individuare nella sua materialità il fatto nel quale il datore di lavoro abbia ravvisato la sussistenza di infrazioni disciplinari (cfr., ex multis, Cass., Sez. lav., 31/05/2022, n. 17597). Nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione in sede giurisdizionale, pertanto, occorre verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, tenuto conto del loro contesto, e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa” (T.A.R. Palermo,
n. 2479/2024).
La genericità della contestazione trova riscontro nella risposta fornita dal legale del ricorrente, il quale ripete più volte l'impossibilità di prendere posizione in merito ai fatti contestati, a causa della genericità dei medesimi: di fatto, si limita a negare che il si sia mai reso Pt_1
responsabile di tali episodi il che, in effetti, può essere fatto di fronte a qualunque contestazione, per quanto generica.
Peraltro, la prova offerta nella memoria costitutiva è inammissibile non solo per la genericità della contestazione disciplinare, ma altresì per l'inidoneità a dimostrare la realizzazione dei comportamenti.
I capitoli da 5 a 11 della memoria non sono orientati a dimostrare la realizzazione dei fatti contestati da parte del ma a provare che i suoi colleghi abbiano dichiarato quanto Pt_1
riportato nel documento 2 della convenuta (riunione dinanzi al responsabile del personale); ebbene, anche laddove fosse dimostrato che costoro abbiano dichiarato quanto verbalizzato, ciò non significa che il ricorrente abbia commesso quei fatti.
La sanzione disciplinare deve quindi essere annullata;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
3 R.G.L. 3934/2024
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- annulla la sanzione disciplinare del biasimo scritto inflitta il 6 marzo 2024 al ricorrente;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
3.397 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA, con distrazione a favore del legale anticipatario.
Torino, 4 febbraio 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
4
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 3934/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Preve Roberto;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Marzo Giovanna;
Controparte_1
premesso
• che il ricorrente, dipendente della convenuta dal 16/11/2016, veniva raggiunto da una contestazione disciplinare il 27 febbraio 2024; il 6 marzo successivo, riceveva il provvedimento disciplinare del biasimo scritto;
inoltre, il 1 marzo 2024 veniva trasferito dalla sede di corso
Francia a quella di via Legnano, entrambe site in Torino;
• che proponeva il presente ricorso impugnando la sanzione disciplinare, e con successivo atto giudiziario chiedeva invece l'annullamento del trasferimento;
• che si costituiva la convenuta, eccependo la carenza di interesse ad agire del ricorrente e l'abuso del processo per frazionamento delle avverse pretese;
il presente fascicolo veniva trasmesso per riunione alla Presidente della Sezione ma il giudice chiamato a valutare la sussistenza dei requisiti per la riunione decideva in senso contrario. La causa veniva quindi restituita allo scrivente;
considera
I. Interesse ad agire.
Per quanto la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente sia di lievissima entità, non si può che ritenere la sussistenza dell'interesse ad agire: diversamente ragionando, si dovrebbe affermare che il provvedimento disciplinare del biasimo scritto non permette alcuna reazione giudiziaria.
D'altronde, è pacifico in giurisprudenza che l'esistenza di precedenti disciplinari è un criterio di valutazione ai fini di stabilire la proporzionalità o meno di un successivo provvedimento, sia conservativo sia espulsivo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2013 del 13/02/2012; conforme, Cass.
Sez. L, Sentenza n. 18195 del 05/07/2019); pertanto, l'interesse del lavoratore a porre nel nulla una precedente sanzione è sicuramente sussistente.
1 R.G.L. 3934/2024
II. Abuso del processo.
Parte convenuta si duole del fatto che il ricorrente abbia proposto due giudizi, uno avverso la sanzione disciplinare, l'altro contestando il trasferimento, con ciò aggravando la situazione processuale della società.
Si deve rilevare che tale doglianza non può essere esaminata nel presente giudizio, in quanto l'eventuale abuso riguarda il ricorso presentato successivamente (R.G.L. 6921/2024), per l'evidente ragione per cui, al momento del deposito del presente ricorso, alcun abuso si era verificato.
III. Genericità della contestazione.
Si deve condividere il rilievo per cui la contestazione disciplinare svolta dalla convenuta è generica. In tale lettera si enunciano otto comportamenti, ma nessuno di questi è collocato nello spazio e nel tempo. In particolare:
1) è pacifico che tra il ricorrente e la signora sia intercorsa una relazione, Pt_2
terminata alla fine del 2023 (come ammesso dalla convenuta). Pertanto, non si è neppure in grado di sapere se i fatti di cui costei si duole siano avvenuti sul luogo di lavoro oppure all'esterno, come potrebbe essere plausibile visti i rapporti tra i due, essendo assente ogni specificazione sul punto;
2) analogamente, non è indicato quando possa essere accaduto l'episodio con riferimento alla signora nemmeno si comprende se sia stato un unico episodio, avvenuto Pt_3
presso i locali aziendali o all'esterno (dal documento 2 di parte convenuta sembra che si tratti di più insulti);
3) non si comprende quando sia accaduto, al di là di ogni verosimiglianza del racconto. Vi
è peraltro da chiedersi per quale ragione non si siano lamentati gli stessi dottori della struttura;
4) oltre a mancare ogni specificazione temporale, non sono nemmeno indicate quali attività il avrebbe imposto al collega, né per quale ragione quest'ultimo avrebbe dovuto Pt_1
seguire le indicazioni del ricorrente, non essendo un suo superiore gerarchico;
5) nuovamente, manca ogni collocazione spazio-temporale, né emerge in che contesto sarebbe avvenuto tale screzio tra colleghi;
6) non solo è totalmente indeterminata la collocazione temporale, ma nemmeno viene fornita alcuna indicazione su che tipo di minacce il avrebbe profferito;
Pt_1
7) ancora, non vi sono indicazioni per collocare temporalmente l'addebito, né la frequenza con cui tale comportamento sarebbe stato tenuto;
2 R.G.L. 3934/2024
8) questo addebito, oltre ad essere del tutto generico in merito alla sua collocazione temporale, e anche di difficile credibilità e comprensibilità: forse che il ricorrente avesse un antro segreto da cui spiare i colleghi? Nemmeno dalla memoria è dato capire che cosa, in concreto, sarebbe successo.
La specificità della contestazione disciplinare è necessaria al fine di fornire il diritto di difesa, ed è affermata sia dalla giustizia ordinaria che da quella amministrativa: solo per limitarsi alla pronuncia più recente, si può leggere che “in tema di sanzioni disciplinari, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di fornire al lavoratore la possibilità di difendersi sicché la specificità della contestazione sussiste quando sono fornite le indicazioni necessarie ad individuare nella sua materialità il fatto nel quale il datore di lavoro abbia ravvisato la sussistenza di infrazioni disciplinari (cfr., ex multis, Cass., Sez. lav., 31/05/2022, n. 17597). Nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione in sede giurisdizionale, pertanto, occorre verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, tenuto conto del loro contesto, e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa” (T.A.R. Palermo,
n. 2479/2024).
La genericità della contestazione trova riscontro nella risposta fornita dal legale del ricorrente, il quale ripete più volte l'impossibilità di prendere posizione in merito ai fatti contestati, a causa della genericità dei medesimi: di fatto, si limita a negare che il si sia mai reso Pt_1
responsabile di tali episodi il che, in effetti, può essere fatto di fronte a qualunque contestazione, per quanto generica.
Peraltro, la prova offerta nella memoria costitutiva è inammissibile non solo per la genericità della contestazione disciplinare, ma altresì per l'inidoneità a dimostrare la realizzazione dei comportamenti.
I capitoli da 5 a 11 della memoria non sono orientati a dimostrare la realizzazione dei fatti contestati da parte del ma a provare che i suoi colleghi abbiano dichiarato quanto Pt_1
riportato nel documento 2 della convenuta (riunione dinanzi al responsabile del personale); ebbene, anche laddove fosse dimostrato che costoro abbiano dichiarato quanto verbalizzato, ciò non significa che il ricorrente abbia commesso quei fatti.
La sanzione disciplinare deve quindi essere annullata;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
3 R.G.L. 3934/2024
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- annulla la sanzione disciplinare del biasimo scritto inflitta il 6 marzo 2024 al ricorrente;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
3.397 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA, con distrazione a favore del legale anticipatario.
Torino, 4 febbraio 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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