TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/12/2025, n. 3888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3888 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8478/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA Parte_1 C.F._1 NAZARIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DI PORTA RAVEGNANA 1 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. DE LUCA NAZARIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PISCITELLI CP_1 C.F._2 NA, elettivamente domiciliata in VIA DE' CARBONESI 9 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. PISCITELLI NA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 10.6.2024 (Bologna, 28.6.1969) chiede lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile contratto con (Bologna, 19.4.1969) in data 3.4.1993 a Bologna, CP_1 trascritto negli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1993, n. 119, Parte 1, Ufficio Uno. Dalla loro unione è nata una figlia, (il 14.9.1993 – di 32 anni), ormai economicamente Per_1 autosufficiente. La coppia è giunta alla separazione personale con sentenza 2.7.2019 (pronuncia sul vincolo), per poi ottenere sentenza definitiva il 16.3.2022, con la quale erano assunte le seguenti determinazioni: addebito della separazione al marito per abbandono della casa familiare (sita in Bologna, via Barca 47,
pagina 1 di 8 in cui vivono moglie e figlia); assegnazione della stessa alla moglie;
assegno maritale di €.400 mensili;
assegno di mantenimento per la figlia, a carico del padre, di €.300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
spese compensate.
Il ricorrente afferma che oggi la figlia è diventata autosufficiente. Chiede: oltre al vincolo, la revoca assegno per la figlia, di conseguenza, la revoca dell'assegnazione casa alla moglie, nessun assegno divorzile per la moglie
Con comparsa 20.9.2024 si è costituita la moglie ammettendo il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di ma opponendosi alle altre domande. Per_1
Afferma il proprio diritto ad un assegno divorzile, sia sotto il profilo assistenziale (per il divario di reddito col marito), che compensativo, visti i sacrifici lavorativi fatti in costanza di matrimonio, favorendo la carriera professionale del coniuge e dedicandosi a fare la moglie e la madre a tempo pieno. Chiede: oltre al vincolo, revoca dell'assegno per il mantenimento della figlia (con decorrenza dalla presente decisione), si oppone alle altre domande (non si comprende se sia compresa quella di revoca dell'assegnazione della casa familiare – evidentemente conseguenza della precedente sulle condizioni economiche di ), un assegno divorzile di €.1.600. Per_1
All'udienza di comparizione personale 22.10.2024 – nella quale il tentativo di conciliazione dava esito negativo, esse dichiaravano: il ricorrente
<Ho sempre rispettato le modalità della separazione. La sig.ra avrebbe dovuto pagare le spese condominiali che, tuttavia, non ha mai sostenuto. Sono un attivista ricercatore, attualmente ho un assegno di ricerca con l'Università di Udine (febbraio 2024 – gennaio 2025) per cui percepisco circa 1500 euro al mese. Ho percepito 2mila/3mila euro di trascrizione. Continuo a fare concorsi. La casa familiare è di mia proprietà. Ho ereditato ¼ della casa dei miei genitori, dove attualmente vive mia madre. Ho una pensione integrativa libera presso >> CP_2
la convenuta
<Viene sentita la convenuta: mio marito non ha mai rimborsato le spese straordinarie per quasi 11mila euro. Mi accusa di non aver pagato le spese condominiali, ma io non riesco a sopportarle. Mia figlia non è propriamente autosufficiente, sta cercando la sua strada. La casa è intestata a lui e io voglio andare via. Tuttavia, vorrei un assegno idoneo a permettermi di ricominciare. Lui è andato via di casa nel 2014 ma io ho deciso di separarmi solo nel 2018. Sapevo che la mia situazione economica sarebbe peggiorata, ma la mia priorità è di evitare qualsiasi contatto con lui. Lui è ambiguo. Dopo che se ne è andato ho anche avuto paura. Lui è manipolatorio. La casa non la voglio, ma vorrei poter pensare a una vita da un'altra parte. Non lavoravo, ho sempre collaborato con lui. Adesso ho degli attacchi di panico e non riesco ad impegnarmi. pagina 2 di 8 Da quest'anno mia figlia è in Finlandia con una borsa di studio, ma durante le vacanze torna a casa. è una borsa di studio in termine, rinnovabile. Lei è laureata in filosofia, ma sta facendo un dottorato in informatica.>>
Alla stessa udienza, il procuratore dell'attore formulava una proposta transattiva: il suo cliente sarebbe stato disponibile a versare 300 euro mensili, come assegno divorzile, concedendo un termine congruo per il rilascio della casa familiare, anche fino al luglio 2025, dandole modo di individuare una diversa soluzione abitativa. La proposta non è stata accettata dalla convenuta.
Con ordinanza 4.11.2024 il Giudice pronunciava i provvedimenti di cui all'art.473-bis. 22 c.p.c., nei seguenti termini:
“Allo stato, emerge un elemento di novità, rispetto alla separazione, rappresentato dal raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia maggiorenne (circostanza non contestata dalla . CP_1
Rispetto al reddito del marito – egli ha dichiarato in udienza: <attualmente ho un assegno di ricerca con l'Università di Udine (febbraio 2024 – gennaio 2025) per cui percepisco circa 1500 euro al mese. Ho percepito 2mila/3mila euro di trascrizione. Continuo a fare concorsi.>> la moglie non ha redditi se non l'assegno maritale (€.400 con aggiornamento Istat). Dalle dichiarazioni dei redditi dell' (PF 2021 e 2022) risulta un netto mensile di circa €.2.500 Parte_1
(di media), con un drastico calo dal PF 2023. Egli ha maggiori capacità e possibilità di produrre reddito rispetto alla moglie (di 55 anni). La casa familiare – rispetto alla quale viene meno l'assegnazione, stante la raggiunta indipendenza economica della figlia – è di proprietà esclusiva del marito. Il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo. Prima di decidere sulle prove ed il prosieguo del giudizio nel merito, questo giudice elabora una proposta transattiva – sulla base dei presupposti economici a cui si è fatto cenno, legati anche alla revoca dell'assegno per la figlia, alla revoca dell'assegnazione della casa, all'implicito riconoscimento di un assegno divorzile (oggetto di proposta del marito), alle motivazioni della sentenza di separazione (con addebito al marito).
P.Q.M.
Allo stato, assumendo i provvedimenti urgenti e temporanei: revoca, con decorrenza dalla pronuncia, l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne Per_1 ormai indipendente;
revoca l'assegnazione della casa familiare alla convenuta. Visto l'art.473-bis. 21, 3° co. c.p.c. formula la seguente proposta conciliativa: riconoscimento per la convenuta di un assegno divorzile di €.700 mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.”
La causa era rinviata all'udienza del 28.1.2025 per sentire le parti sulla precedente proposta. All'udienza, le parti dichiaravano di non aderire alla proposta del Giudice, il ricorrente perché ritenuto eccessivo l'assegno divorzile (pur riconosciuto alla ex moglie), la convenuta chiedendone un aumento fino ad €.
1.200. Successivamente, l'attore (cfr. verbale 6.5.2025) dichiarava di accettare la proposta del giudice. pagina 3 di 8 Istruita, quindi, la causa, la stessa era trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti. L'istruttoria si basava essenzialmente su accertamenti della Polizia tributaria sui redditi del CP_1
Le conclusioni finali Attore Oltre alla pronuncia sul vincolo, revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia, nessun assegno divorzile, in subordine un assegno divorzile di €.400,00. convenuta Convenuta Oltre alla pronuncia sul vincolo, revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia (con decorrenza dall'ordinanza 4.11.2024), assegno divorzile di €.1.600,00; ha reiterato le prove non ammesse.
La convenuta ha anche insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, alle prove articolate e richieste nelle proprie memorie istruttorie ex art.473-bis. 17 c.p.c. Ad avviso del Collegio l'ordinanza del giudice relatore, con cui le diverse istanze istruttorie sono state respinte perché superflue ed irrilevanti, merita conferma. Invero le prove costituende chieste ed articolare devono ritenersi inammissibili, in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti ai fini della decisione, in parte perché assolutamente generiche ovvero rappresentanti valutazioni di natura soggettiva, come tali precluse ai testimoni. Altre sono meramente esplorative (con particolare riferimento alla richiesta di ordini di esibizione ex art.210 c.p.c.). La pronuncia sullo status Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898. La separazione personale fra i coniugi è stata pronunciata con sentenza del 2.7.2019, ed è trascorso più di un anno dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna (trattandosi di vecchio rito) (20.11.2018), senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'esito negativo del tentativo di conciliazione e infine dalle rispettive allegazioni delle parti. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Non vi è contestazione tra le parti in merito al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia maggiorenne , per cui deve ribadirsi, sul punto, l'ordinanza del giudice 4.11.2024 con revoca Per_1 dell'assegno di mantenimento, a carico del padre, con decorrenza dalla predetta pronuncia. Allo stesso modo, consegue la revoca della precedente assegnazione della casa familiare alla (come Parte_1 ugualmente stabilito nella stessa ordinanza.
La domanda di assegno divorzile richiesto dalla moglie L'attore ne nega il diritto, dichiarandosi disposto, in subordine, al riconoscimento nella misura non superiore ad €.400 mensili. A seguito della proposta conciliativa del giudice relatore, egli aveva aderito alla somma di €.700. La chiede €.1.600. Parte_1
I redditi delle parti documentati pagina 4 di 8 Ricorrente - Il calcolo è effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità; l'assegno al coniuge non rientra nell'imponibile per l'obbligato mentre rientra nell'imponibile per il beneficiario. P.F. 2021 = al mese netti circa €.
2.600 PF 2022 = al mese netti circa €.
2.300 PF 2023 = al mese netti circa €.900 PF 2024 = al mese netti circa €.
2.300 PF 2025 = reddito complessivo annuo €.
7.027 Nelle sue dichiarazioni dei redditi risulta l'assegno al coniuge di €.
4.800 annui, stabilito in separazione. Ha dichiarato in udienza, in tema di reddito: “Sono un attivista ricercatore, attualmente ho un assegno di ricerca con l'Università di Udine (febbraio 2024 – gennaio 2025) per cui percepisco circa 1500 euro al mese. Ho percepito 2mila/3mila euro di trascrizione. Continuo a fare concorsi. La casa familiare è di mia proprietà. Ho ereditato ¼ della casa dei miei genitori, dove attualmente vive mia madre.” Egli vive con la madre. Risultano estratti conto CP_3 saldo dal 26.1.2022 al 27.9.2024 €.390 circa (doc. 23/a); altro conto (doc. 23/b) saldo dal 1°.
1.2022 al 27.9.2024 €.
1.111 circa. CP_3
Titolare di omonima ditta individuale esercente attività nel campo della ricerca nel campo delle scienze sociali e umanistiche. Dalle indagini della G.d.F. non risultano particolari redditi diversi da quelli già documentati. È proprietario esclusivo della casa familiare sita in Bologna, via Barca 47; proprietario per ¼ della casa in cui vive la madre: Bologna, via carlo Alberto Pizzardi n.2 – abitazione tipo economico (classe A/3) ed annessa autorimessa (C/6 senza fine di lucro). Convenuta Non ha dichiarazioni dei redditi: non ha mai lavorato in costanza di matrimonio, sostenendo sia stata una scelta di vita familiare condivisa col marito. È ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Come detto, dalle dichiarazioni dei redditi del marito risulta percepire l'assegno maritale di €.400 mensili.
L'evoluzione giurisprudenziale in tema di assegno divorzile. Successivamente alla sentenza della Cass. Sez. I Civ. n.11504 (10.5.2017) – che aveva individuato il parametro di riferimento per fondare il diritto all'assegno divorzile nella “indipendenza economica” dell'ex coniuge richiedente, invece che nel tenore di vita in costanza di matrimonio (secondo il precedente indirizzo – Cass. n.11490/1990) – le SS.UU. si sono pronunciate con sent. n.18287/18. Il nuovo orientamento delineato dalle SS.UU. Considerati i parametri di riferimento enunciati dall'art. 5, 6° co. L. n.898/70, in tema di assegno divorzile, che ne descrivono una natura composita: le condizioni economiche dei coniugi (profilo assistenziale), le ragioni della decisione (profilo risarcitorio), il contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge (profilo compensativo/perequativo); si suggerisce un'applicazione equilibrata di tutti i predetti elementi. Superando la distinzione rigida tra criteri attributivi (i primi due dei quali si è detto) – che fanno perno sulle condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione – ed il criterio determinativo (il terzo) – che fa invece perno sul contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge, si pagina 5 di 8 afferma che il giudice è tenuto a considerare, in posizione equiordinata, tutti gli indicatori dall'art.5, 6° co. cit. Inoltre, se gli indicatori contenuti nella prima parte del 6° comma dell'art.5 L. n.898/70 (quelli in precedenza enunciati ai quali deve aggiungersi, come vedremo subito, la durata del matrimonio) descrivono una funzione soprattutto perequativa dell'assegno divorzile, il successivo requisito dell'inadeguatezza di mezzi, deve essere valutato in ragione delle cause che l'hanno prodotta, allo scopo di conoscere se queste siano riconducibili proprio agli indicatori di cui alla prima parte del 6° comma cit. In questa prospettiva può assumere valore di indubbio rilievo anche la durata del matrimonio, capace di incidere sulla stabilizzazione nel tempo di una condizione economica caratterizzata dalla sperequazione tra i coniugi.
Allora, pur senza sminuire la rilevanza del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno (conseguente all'estinzione del rapporto matrimoniale), il principio di solidarietà (solidarietà legale) a base del diritto all'assegno di divorzio, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, sia quindi ancorata alle scelte ed ai ruoli sui quali era impostata la vita familiare secondo un patto non scritto comunque concluso dai coniugi che vi hanno liberamente aderito. Se lo scioglimento del vincolo incide sullo status delle parti, ciò non elimina tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte in precedenza fatte, nell'interesse del nucleo familiare, e condivise in costanza di matrimonio (società naturale fondata sul matrimonio – art.29, 2° co. Cost.). Preliminarmente accertata, da parte del giudice, l'esistenza dell'eventuale squilibrio economico tra gli ex coniugi, conseguente alla fine del matrimonio, il parametro sulla base del quale deve accertarsi l'esistenza del diritto del coniuge più debole alla corresponsione dell'assegno in parola ha natura composita, in quanto l'inadeguatezza dei mezzi (ovvero l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive) deve desumersi dalla valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte del 6° comma dell'art.5 L. n.898/70, in posizione assolutamente equiordinata tra loro.
La valutazione di tutti e tre i requisiti dell'assegno divorzile (compensativo/perequativo, assistenziale, risarcitorio), deve sempre e comunque essere collegata alla precedente vita matrimoniale/al ménage familiare (inteso come scelta condivisa della coppia, fino a prova contraria). Riguardo all'aspetto assistenziale: premessa:
1. esclusa l'ipotizzabilità di “rendite parassitarie” (espressamente esclusa dalla Cass.);
2. esclusa la natura “alimentare” (che trova fondamento in altra apposita norma del codice civile: artt.433 e ss. c.c.). Nella sussistenza del presupposto delle condizioni di reddito dell'ex coniuge richiedente, tale condizioni economica di difficoltà deve avere un nesso causale con il precedente ménage familiare, per poter affermare il suo diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile. Come già accennato, anche gli altri 2 requisiti (compensativo/perequativo, risarcitorio), devono avere un analogo nesso causale con la vita coniugale.
Sulla scia della pronuncia delle SS.UU. Ancora: il solo divario tra le condizioni economiche degli ex non giustifica l'assegno divorzile pagina 6 di 8 Condizione per l'attribuzione dell'assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi (che vale unicamente come condizione prefattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte L. n. 898/1970). Occorre, piuttosto, indagare sulle ragioni e conseguenze della scelta di uno dei coniugi, seppur condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale, insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività (Cass. civ., sez. VI-I, 13.10.2022 n.29920).
Nella fattispecie, la moglie non ha mai lavorato. Nell'ambito di un normale ménage familiare, una simile e pacifica condizione – a meno che controparte non abbia provato la volontaria inattività o ingiustificata rinuncia a possibilità lavorative della parte richiedente l'assegno – si deve considerare (fino a prova contraria) frutto di un tacito accordo dei coniugi. Oggi il divario di reddito è notevole;
la percepisce il solo assegno di mantenimento stabilito in CP_1 separazione;
il beneficio dell'assegnazione della casa familiare è già cessato con l'ordinanza 4.11.2024, essendo divenuta autosufficiente la figlia, anche se ancora convivente, per cui ella dovrà trovare una diversa collocazione abitativa. Il loro matrimonio è durato circa 26 anni ed oggi la convenuta ha 56 anni, per cui un suo ingresso nel mondo del lavoro appare possibilità inattuabile. Si ravvisa, allora, la sussistenza dei presupposti per l'assegno divorzile di natura assistenziale e perequativa. Esso può equamente quantificarsi in €.700 mensili, annualmente rivalutabili.
Vista la natura ed i termini della presente decisione nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronunzia lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi:
(nato a [...] il [...]) Parte_1
e
(nata a [...] il [...]), CP_1 unitisi con matrimonio civile celebrato il 03.04.1993 a Bologna trascritto negli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1993, n. 119, Parte 1, Ufficio Uno. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza. Revoca, con decorrenza dall'ordinanza 4.11.2024, l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne ormai indipendente;
Per_1 revoca l'assegnazione della casa familiare alla convenuta;
dispone, con decorrenza dalla pronuncia, la corresponsione in favore della convenuta di un assegno divorzile di €.700,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese). pagina 7 di 8 Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione prima civile il 5.11.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8478/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA Parte_1 C.F._1 NAZARIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DI PORTA RAVEGNANA 1 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. DE LUCA NAZARIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PISCITELLI CP_1 C.F._2 NA, elettivamente domiciliata in VIA DE' CARBONESI 9 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. PISCITELLI NA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 10.6.2024 (Bologna, 28.6.1969) chiede lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile contratto con (Bologna, 19.4.1969) in data 3.4.1993 a Bologna, CP_1 trascritto negli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1993, n. 119, Parte 1, Ufficio Uno. Dalla loro unione è nata una figlia, (il 14.9.1993 – di 32 anni), ormai economicamente Per_1 autosufficiente. La coppia è giunta alla separazione personale con sentenza 2.7.2019 (pronuncia sul vincolo), per poi ottenere sentenza definitiva il 16.3.2022, con la quale erano assunte le seguenti determinazioni: addebito della separazione al marito per abbandono della casa familiare (sita in Bologna, via Barca 47,
pagina 1 di 8 in cui vivono moglie e figlia); assegnazione della stessa alla moglie;
assegno maritale di €.400 mensili;
assegno di mantenimento per la figlia, a carico del padre, di €.300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
spese compensate.
Il ricorrente afferma che oggi la figlia è diventata autosufficiente. Chiede: oltre al vincolo, la revoca assegno per la figlia, di conseguenza, la revoca dell'assegnazione casa alla moglie, nessun assegno divorzile per la moglie
Con comparsa 20.9.2024 si è costituita la moglie ammettendo il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di ma opponendosi alle altre domande. Per_1
Afferma il proprio diritto ad un assegno divorzile, sia sotto il profilo assistenziale (per il divario di reddito col marito), che compensativo, visti i sacrifici lavorativi fatti in costanza di matrimonio, favorendo la carriera professionale del coniuge e dedicandosi a fare la moglie e la madre a tempo pieno. Chiede: oltre al vincolo, revoca dell'assegno per il mantenimento della figlia (con decorrenza dalla presente decisione), si oppone alle altre domande (non si comprende se sia compresa quella di revoca dell'assegnazione della casa familiare – evidentemente conseguenza della precedente sulle condizioni economiche di ), un assegno divorzile di €.1.600. Per_1
All'udienza di comparizione personale 22.10.2024 – nella quale il tentativo di conciliazione dava esito negativo, esse dichiaravano: il ricorrente
<Ho sempre rispettato le modalità della separazione. La sig.ra avrebbe dovuto pagare le spese condominiali che, tuttavia, non ha mai sostenuto. Sono un attivista ricercatore, attualmente ho un assegno di ricerca con l'Università di Udine (febbraio 2024 – gennaio 2025) per cui percepisco circa 1500 euro al mese. Ho percepito 2mila/3mila euro di trascrizione. Continuo a fare concorsi. La casa familiare è di mia proprietà. Ho ereditato ¼ della casa dei miei genitori, dove attualmente vive mia madre. Ho una pensione integrativa libera presso >> CP_2
la convenuta
<Viene sentita la convenuta: mio marito non ha mai rimborsato le spese straordinarie per quasi 11mila euro. Mi accusa di non aver pagato le spese condominiali, ma io non riesco a sopportarle. Mia figlia non è propriamente autosufficiente, sta cercando la sua strada. La casa è intestata a lui e io voglio andare via. Tuttavia, vorrei un assegno idoneo a permettermi di ricominciare. Lui è andato via di casa nel 2014 ma io ho deciso di separarmi solo nel 2018. Sapevo che la mia situazione economica sarebbe peggiorata, ma la mia priorità è di evitare qualsiasi contatto con lui. Lui è ambiguo. Dopo che se ne è andato ho anche avuto paura. Lui è manipolatorio. La casa non la voglio, ma vorrei poter pensare a una vita da un'altra parte. Non lavoravo, ho sempre collaborato con lui. Adesso ho degli attacchi di panico e non riesco ad impegnarmi. pagina 2 di 8 Da quest'anno mia figlia è in Finlandia con una borsa di studio, ma durante le vacanze torna a casa. è una borsa di studio in termine, rinnovabile. Lei è laureata in filosofia, ma sta facendo un dottorato in informatica.>>
Alla stessa udienza, il procuratore dell'attore formulava una proposta transattiva: il suo cliente sarebbe stato disponibile a versare 300 euro mensili, come assegno divorzile, concedendo un termine congruo per il rilascio della casa familiare, anche fino al luglio 2025, dandole modo di individuare una diversa soluzione abitativa. La proposta non è stata accettata dalla convenuta.
Con ordinanza 4.11.2024 il Giudice pronunciava i provvedimenti di cui all'art.473-bis. 22 c.p.c., nei seguenti termini:
“Allo stato, emerge un elemento di novità, rispetto alla separazione, rappresentato dal raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia maggiorenne (circostanza non contestata dalla . CP_1
Rispetto al reddito del marito – egli ha dichiarato in udienza: <attualmente ho un assegno di ricerca con l'Università di Udine (febbraio 2024 – gennaio 2025) per cui percepisco circa 1500 euro al mese. Ho percepito 2mila/3mila euro di trascrizione. Continuo a fare concorsi.>> la moglie non ha redditi se non l'assegno maritale (€.400 con aggiornamento Istat). Dalle dichiarazioni dei redditi dell' (PF 2021 e 2022) risulta un netto mensile di circa €.2.500 Parte_1
(di media), con un drastico calo dal PF 2023. Egli ha maggiori capacità e possibilità di produrre reddito rispetto alla moglie (di 55 anni). La casa familiare – rispetto alla quale viene meno l'assegnazione, stante la raggiunta indipendenza economica della figlia – è di proprietà esclusiva del marito. Il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo. Prima di decidere sulle prove ed il prosieguo del giudizio nel merito, questo giudice elabora una proposta transattiva – sulla base dei presupposti economici a cui si è fatto cenno, legati anche alla revoca dell'assegno per la figlia, alla revoca dell'assegnazione della casa, all'implicito riconoscimento di un assegno divorzile (oggetto di proposta del marito), alle motivazioni della sentenza di separazione (con addebito al marito).
P.Q.M.
Allo stato, assumendo i provvedimenti urgenti e temporanei: revoca, con decorrenza dalla pronuncia, l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne Per_1 ormai indipendente;
revoca l'assegnazione della casa familiare alla convenuta. Visto l'art.473-bis. 21, 3° co. c.p.c. formula la seguente proposta conciliativa: riconoscimento per la convenuta di un assegno divorzile di €.700 mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.”
La causa era rinviata all'udienza del 28.1.2025 per sentire le parti sulla precedente proposta. All'udienza, le parti dichiaravano di non aderire alla proposta del Giudice, il ricorrente perché ritenuto eccessivo l'assegno divorzile (pur riconosciuto alla ex moglie), la convenuta chiedendone un aumento fino ad €.
1.200. Successivamente, l'attore (cfr. verbale 6.5.2025) dichiarava di accettare la proposta del giudice. pagina 3 di 8 Istruita, quindi, la causa, la stessa era trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti. L'istruttoria si basava essenzialmente su accertamenti della Polizia tributaria sui redditi del CP_1
Le conclusioni finali Attore Oltre alla pronuncia sul vincolo, revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia, nessun assegno divorzile, in subordine un assegno divorzile di €.400,00. convenuta Convenuta Oltre alla pronuncia sul vincolo, revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia (con decorrenza dall'ordinanza 4.11.2024), assegno divorzile di €.1.600,00; ha reiterato le prove non ammesse.
La convenuta ha anche insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, alle prove articolate e richieste nelle proprie memorie istruttorie ex art.473-bis. 17 c.p.c. Ad avviso del Collegio l'ordinanza del giudice relatore, con cui le diverse istanze istruttorie sono state respinte perché superflue ed irrilevanti, merita conferma. Invero le prove costituende chieste ed articolare devono ritenersi inammissibili, in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti ai fini della decisione, in parte perché assolutamente generiche ovvero rappresentanti valutazioni di natura soggettiva, come tali precluse ai testimoni. Altre sono meramente esplorative (con particolare riferimento alla richiesta di ordini di esibizione ex art.210 c.p.c.). La pronuncia sullo status Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898. La separazione personale fra i coniugi è stata pronunciata con sentenza del 2.7.2019, ed è trascorso più di un anno dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna (trattandosi di vecchio rito) (20.11.2018), senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'esito negativo del tentativo di conciliazione e infine dalle rispettive allegazioni delle parti. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Non vi è contestazione tra le parti in merito al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia maggiorenne , per cui deve ribadirsi, sul punto, l'ordinanza del giudice 4.11.2024 con revoca Per_1 dell'assegno di mantenimento, a carico del padre, con decorrenza dalla predetta pronuncia. Allo stesso modo, consegue la revoca della precedente assegnazione della casa familiare alla (come Parte_1 ugualmente stabilito nella stessa ordinanza.
La domanda di assegno divorzile richiesto dalla moglie L'attore ne nega il diritto, dichiarandosi disposto, in subordine, al riconoscimento nella misura non superiore ad €.400 mensili. A seguito della proposta conciliativa del giudice relatore, egli aveva aderito alla somma di €.700. La chiede €.1.600. Parte_1
I redditi delle parti documentati pagina 4 di 8 Ricorrente - Il calcolo è effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità; l'assegno al coniuge non rientra nell'imponibile per l'obbligato mentre rientra nell'imponibile per il beneficiario. P.F. 2021 = al mese netti circa €.
2.600 PF 2022 = al mese netti circa €.
2.300 PF 2023 = al mese netti circa €.900 PF 2024 = al mese netti circa €.
2.300 PF 2025 = reddito complessivo annuo €.
7.027 Nelle sue dichiarazioni dei redditi risulta l'assegno al coniuge di €.
4.800 annui, stabilito in separazione. Ha dichiarato in udienza, in tema di reddito: “Sono un attivista ricercatore, attualmente ho un assegno di ricerca con l'Università di Udine (febbraio 2024 – gennaio 2025) per cui percepisco circa 1500 euro al mese. Ho percepito 2mila/3mila euro di trascrizione. Continuo a fare concorsi. La casa familiare è di mia proprietà. Ho ereditato ¼ della casa dei miei genitori, dove attualmente vive mia madre.” Egli vive con la madre. Risultano estratti conto CP_3 saldo dal 26.1.2022 al 27.9.2024 €.390 circa (doc. 23/a); altro conto (doc. 23/b) saldo dal 1°.
1.2022 al 27.9.2024 €.
1.111 circa. CP_3
Titolare di omonima ditta individuale esercente attività nel campo della ricerca nel campo delle scienze sociali e umanistiche. Dalle indagini della G.d.F. non risultano particolari redditi diversi da quelli già documentati. È proprietario esclusivo della casa familiare sita in Bologna, via Barca 47; proprietario per ¼ della casa in cui vive la madre: Bologna, via carlo Alberto Pizzardi n.2 – abitazione tipo economico (classe A/3) ed annessa autorimessa (C/6 senza fine di lucro). Convenuta Non ha dichiarazioni dei redditi: non ha mai lavorato in costanza di matrimonio, sostenendo sia stata una scelta di vita familiare condivisa col marito. È ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Come detto, dalle dichiarazioni dei redditi del marito risulta percepire l'assegno maritale di €.400 mensili.
L'evoluzione giurisprudenziale in tema di assegno divorzile. Successivamente alla sentenza della Cass. Sez. I Civ. n.11504 (10.5.2017) – che aveva individuato il parametro di riferimento per fondare il diritto all'assegno divorzile nella “indipendenza economica” dell'ex coniuge richiedente, invece che nel tenore di vita in costanza di matrimonio (secondo il precedente indirizzo – Cass. n.11490/1990) – le SS.UU. si sono pronunciate con sent. n.18287/18. Il nuovo orientamento delineato dalle SS.UU. Considerati i parametri di riferimento enunciati dall'art. 5, 6° co. L. n.898/70, in tema di assegno divorzile, che ne descrivono una natura composita: le condizioni economiche dei coniugi (profilo assistenziale), le ragioni della decisione (profilo risarcitorio), il contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge (profilo compensativo/perequativo); si suggerisce un'applicazione equilibrata di tutti i predetti elementi. Superando la distinzione rigida tra criteri attributivi (i primi due dei quali si è detto) – che fanno perno sulle condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione – ed il criterio determinativo (il terzo) – che fa invece perno sul contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge, si pagina 5 di 8 afferma che il giudice è tenuto a considerare, in posizione equiordinata, tutti gli indicatori dall'art.5, 6° co. cit. Inoltre, se gli indicatori contenuti nella prima parte del 6° comma dell'art.5 L. n.898/70 (quelli in precedenza enunciati ai quali deve aggiungersi, come vedremo subito, la durata del matrimonio) descrivono una funzione soprattutto perequativa dell'assegno divorzile, il successivo requisito dell'inadeguatezza di mezzi, deve essere valutato in ragione delle cause che l'hanno prodotta, allo scopo di conoscere se queste siano riconducibili proprio agli indicatori di cui alla prima parte del 6° comma cit. In questa prospettiva può assumere valore di indubbio rilievo anche la durata del matrimonio, capace di incidere sulla stabilizzazione nel tempo di una condizione economica caratterizzata dalla sperequazione tra i coniugi.
Allora, pur senza sminuire la rilevanza del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno (conseguente all'estinzione del rapporto matrimoniale), il principio di solidarietà (solidarietà legale) a base del diritto all'assegno di divorzio, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, sia quindi ancorata alle scelte ed ai ruoli sui quali era impostata la vita familiare secondo un patto non scritto comunque concluso dai coniugi che vi hanno liberamente aderito. Se lo scioglimento del vincolo incide sullo status delle parti, ciò non elimina tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte in precedenza fatte, nell'interesse del nucleo familiare, e condivise in costanza di matrimonio (società naturale fondata sul matrimonio – art.29, 2° co. Cost.). Preliminarmente accertata, da parte del giudice, l'esistenza dell'eventuale squilibrio economico tra gli ex coniugi, conseguente alla fine del matrimonio, il parametro sulla base del quale deve accertarsi l'esistenza del diritto del coniuge più debole alla corresponsione dell'assegno in parola ha natura composita, in quanto l'inadeguatezza dei mezzi (ovvero l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive) deve desumersi dalla valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte del 6° comma dell'art.5 L. n.898/70, in posizione assolutamente equiordinata tra loro.
La valutazione di tutti e tre i requisiti dell'assegno divorzile (compensativo/perequativo, assistenziale, risarcitorio), deve sempre e comunque essere collegata alla precedente vita matrimoniale/al ménage familiare (inteso come scelta condivisa della coppia, fino a prova contraria). Riguardo all'aspetto assistenziale: premessa:
1. esclusa l'ipotizzabilità di “rendite parassitarie” (espressamente esclusa dalla Cass.);
2. esclusa la natura “alimentare” (che trova fondamento in altra apposita norma del codice civile: artt.433 e ss. c.c.). Nella sussistenza del presupposto delle condizioni di reddito dell'ex coniuge richiedente, tale condizioni economica di difficoltà deve avere un nesso causale con il precedente ménage familiare, per poter affermare il suo diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile. Come già accennato, anche gli altri 2 requisiti (compensativo/perequativo, risarcitorio), devono avere un analogo nesso causale con la vita coniugale.
Sulla scia della pronuncia delle SS.UU. Ancora: il solo divario tra le condizioni economiche degli ex non giustifica l'assegno divorzile pagina 6 di 8 Condizione per l'attribuzione dell'assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi (che vale unicamente come condizione prefattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte L. n. 898/1970). Occorre, piuttosto, indagare sulle ragioni e conseguenze della scelta di uno dei coniugi, seppur condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale, insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività (Cass. civ., sez. VI-I, 13.10.2022 n.29920).
Nella fattispecie, la moglie non ha mai lavorato. Nell'ambito di un normale ménage familiare, una simile e pacifica condizione – a meno che controparte non abbia provato la volontaria inattività o ingiustificata rinuncia a possibilità lavorative della parte richiedente l'assegno – si deve considerare (fino a prova contraria) frutto di un tacito accordo dei coniugi. Oggi il divario di reddito è notevole;
la percepisce il solo assegno di mantenimento stabilito in CP_1 separazione;
il beneficio dell'assegnazione della casa familiare è già cessato con l'ordinanza 4.11.2024, essendo divenuta autosufficiente la figlia, anche se ancora convivente, per cui ella dovrà trovare una diversa collocazione abitativa. Il loro matrimonio è durato circa 26 anni ed oggi la convenuta ha 56 anni, per cui un suo ingresso nel mondo del lavoro appare possibilità inattuabile. Si ravvisa, allora, la sussistenza dei presupposti per l'assegno divorzile di natura assistenziale e perequativa. Esso può equamente quantificarsi in €.700 mensili, annualmente rivalutabili.
Vista la natura ed i termini della presente decisione nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronunzia lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi:
(nato a [...] il [...]) Parte_1
e
(nata a [...] il [...]), CP_1 unitisi con matrimonio civile celebrato il 03.04.1993 a Bologna trascritto negli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1993, n. 119, Parte 1, Ufficio Uno. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza. Revoca, con decorrenza dall'ordinanza 4.11.2024, l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne ormai indipendente;
Per_1 revoca l'assegnazione della casa familiare alla convenuta;
dispone, con decorrenza dalla pronuncia, la corresponsione in favore della convenuta di un assegno divorzile di €.700,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese). pagina 7 di 8 Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione prima civile il 5.11.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 8 di 8