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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 112-1/2025 r.g. promosso da Pt_1
(c.f./P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Medolla (MO),
[...] P.IVA_1
Via Bruino n. 60, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto L'Astorina e Nicola Fregni, con domicilio eletto presso lo studio e la persona dell'avvocato Umberto L'Astorina in Modena, alla Via Dei
Lovoleti n. 9;
- ricorrente in proprio -
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminata la documentazione acquisita;
rilevato che parte ricorrente ha presentato ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio ai sensi dell'art. 37 CCII;
rilevato che il debitore ha depositato solo in parte la documentazione di cui all'art.39 CCII e tuttavia, mentre nel procedimento unitario la stessa si palesa imprescindibile per l'accesso al concordato preventivo e al giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale le carenze documentali non sono ostative all'accoglimento della richiesta dell'imprenditore quando, come nella specie, gli elementi acquisiti consentono di riscontrare la legittimazione del soggetto che agisce, la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie previste per l'accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore (sul punto, vedasi, Trib. Bergamo, sentenza 3/8/2022, in www.dirittodellacrisi.it);
1 considerato che il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi del primo comma dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività commerciale, nonché risultando pacificamente superati i limiti dimensionali di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII.
Come emerge, dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio chiusosi il 31/12/2023 - nonché dai precedenti (al 31/12/2021 e al 31/12/2022, docc. 2-3-4) - risultano superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, con riferimento all'attivo (pari ad euro 870.807 per il 2023 e ai ricavi pari ad euro 618.857 per il 2023); rilevato, segnatamente, che deve ritenersi sussistente la legittimazione dell'istante quale attuale rappresentante legale della società, come risulta dalla visura camerale (doc. 1); considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.27 co.2 e 3 lett. c) CCII;
precisato che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett b),
CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Si rammenta che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie
(secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte
l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n. 7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass.
n. 6978 del 11/03/2019); rilevato che la società ricorrente ha riconosciuto lo stato di grave dissesto economico-finanziario in cui versa, a seguito di carenza di liquidità dovuta alle modifiche che hanno riguardato la disciplina del Superbonus, che hanno reso difficoltosa la cessione dei crediti, nonché da una contrazione del mercato che ha impedito di conseguire commesse vantaggiose;
a ciò si aggiunga la difficoltà nel recuperare alcuni crediti, oggetto di contestazione. Detti fattori non consentono più alla ricorrente di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
pag. 2 di 5 rilevato che lo stato di insolvenza si evince altresì dai bilanci depositati dalla stessa società debitrice
(docc. 1-4) e, in particolare, dall'ultimo bilancio depositato chiuso al 31/12/2023 da cui risulta un patrimonio netto negativo per - euro 77.575 (doc. 4); ritenuto che quanto sopra sia evidentemente rappresentativo di una situazione di manifesta insolvenza della società ricorrente, avendo tale situazione determinato di fatto l'impossibilità per la società di far fronte integralmente alle obbligazioni assunte nei confronti dei creditori sociali, come peraltro emerso dall'esame della documentazione contabile depositata;
rilevato che dagli atti acquisiti è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.49, comma 5, CCII;
ritenuto non necessario procedere alla fissazione di udienza di comparizione, essendo essa superflua, pure nella cornice del procedimento unitario, laddove la richiesta di autodichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sia palesemente fondata (come nel caso di specie); ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge;
rilevato che, tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione, peraltro non ipotizzabile;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (c.f./P.IVA ), in Pt_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Medolla (MO), Via Bruino n. 60; nomina
Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e quale Curatore l'avv. FILIPPO VANDELLI, iscritto all'Elenco dei Gestori nonché all'Ordine degli avvocati di Modena di Modena, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi depositati nell'ambito di procedure fallimentari risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
pag. 3 di 5 il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 24/7/2025 ad ore 09:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di pag. 4 di 5 posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 23/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 112-1/2025 r.g. promosso da Pt_1
(c.f./P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Medolla (MO),
[...] P.IVA_1
Via Bruino n. 60, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto L'Astorina e Nicola Fregni, con domicilio eletto presso lo studio e la persona dell'avvocato Umberto L'Astorina in Modena, alla Via Dei
Lovoleti n. 9;
- ricorrente in proprio -
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminata la documentazione acquisita;
rilevato che parte ricorrente ha presentato ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio ai sensi dell'art. 37 CCII;
rilevato che il debitore ha depositato solo in parte la documentazione di cui all'art.39 CCII e tuttavia, mentre nel procedimento unitario la stessa si palesa imprescindibile per l'accesso al concordato preventivo e al giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale le carenze documentali non sono ostative all'accoglimento della richiesta dell'imprenditore quando, come nella specie, gli elementi acquisiti consentono di riscontrare la legittimazione del soggetto che agisce, la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie previste per l'accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore (sul punto, vedasi, Trib. Bergamo, sentenza 3/8/2022, in www.dirittodellacrisi.it);
1 considerato che il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi del primo comma dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività commerciale, nonché risultando pacificamente superati i limiti dimensionali di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII.
Come emerge, dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio chiusosi il 31/12/2023 - nonché dai precedenti (al 31/12/2021 e al 31/12/2022, docc. 2-3-4) - risultano superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, con riferimento all'attivo (pari ad euro 870.807 per il 2023 e ai ricavi pari ad euro 618.857 per il 2023); rilevato, segnatamente, che deve ritenersi sussistente la legittimazione dell'istante quale attuale rappresentante legale della società, come risulta dalla visura camerale (doc. 1); considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.27 co.2 e 3 lett. c) CCII;
precisato che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett b),
CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Si rammenta che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie
(secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte
l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n. 7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass.
n. 6978 del 11/03/2019); rilevato che la società ricorrente ha riconosciuto lo stato di grave dissesto economico-finanziario in cui versa, a seguito di carenza di liquidità dovuta alle modifiche che hanno riguardato la disciplina del Superbonus, che hanno reso difficoltosa la cessione dei crediti, nonché da una contrazione del mercato che ha impedito di conseguire commesse vantaggiose;
a ciò si aggiunga la difficoltà nel recuperare alcuni crediti, oggetto di contestazione. Detti fattori non consentono più alla ricorrente di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
pag. 2 di 5 rilevato che lo stato di insolvenza si evince altresì dai bilanci depositati dalla stessa società debitrice
(docc. 1-4) e, in particolare, dall'ultimo bilancio depositato chiuso al 31/12/2023 da cui risulta un patrimonio netto negativo per - euro 77.575 (doc. 4); ritenuto che quanto sopra sia evidentemente rappresentativo di una situazione di manifesta insolvenza della società ricorrente, avendo tale situazione determinato di fatto l'impossibilità per la società di far fronte integralmente alle obbligazioni assunte nei confronti dei creditori sociali, come peraltro emerso dall'esame della documentazione contabile depositata;
rilevato che dagli atti acquisiti è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.49, comma 5, CCII;
ritenuto non necessario procedere alla fissazione di udienza di comparizione, essendo essa superflua, pure nella cornice del procedimento unitario, laddove la richiesta di autodichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sia palesemente fondata (come nel caso di specie); ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge;
rilevato che, tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione, peraltro non ipotizzabile;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (c.f./P.IVA ), in Pt_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Medolla (MO), Via Bruino n. 60; nomina
Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e quale Curatore l'avv. FILIPPO VANDELLI, iscritto all'Elenco dei Gestori nonché all'Ordine degli avvocati di Modena di Modena, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi depositati nell'ambito di procedure fallimentari risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
pag. 3 di 5 il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 24/7/2025 ad ore 09:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di pag. 4 di 5 posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 23/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo
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