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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1413/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, RE
AR GIORGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3232/2025 depositato il 25/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500005572000 REGISTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500005572000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180005182187000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180021415442000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200043014250000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210049708819000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210118997152000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210166549870000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220038871769000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230018001845000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240023461635000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500005572000, notificata in data 05.03.2024, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, deducendo in sintesi:
(i) la prescrizione/decadenza delle pretese afferenti la tassa automobilistica per le annualità 2014–2021, assumendo la mancanza di validi atti interruttivi ritualmente notificati e la tardiva iscrizione a ruolo;
(ii) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e/o degli atti presupposti (avvisi prodromici/accertamenti), con conseguente difetto di presupposto del preavviso di fermo;
(iii) la carenza di motivazione dell'atto impugnato, reputato generico e non corredato dagli atti richiamati;
(iv) nel merito, il difetto di legittimazione passiva, deducendo che, ove le pretese si riferissero al veicolo
Lancia Thesis targa Targa_1, lo stesso sarebbe stato ceduto in data 29.12.2015 alla società Società_1 s.a.s.;
(v) la richiesta subordinata di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento civile pendente innanzi al Tribunale di Catania (R.G. 614/2023). Il valore della controversia veniva indicato in euro 1.685,29.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, la quale, in via preliminare, chiedeva la verifica della tempestività del ricorso.
L'Ufficio precisava che, per quanto di competenza, il preavviso risultava fondato sulle cartelle di pagamento:
n. 29320180005182187, notificata il 26.06.2018;
n. 29320180021415442, notificata il 01.03.2019;
n. 29320210049708819, notificata il 02.10.2023.
Con riferimento alla cartella n. 29320180005182187, l'Ufficio dichiarava l'integrale pagamento della stessa, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Eccepiva inoltre l'inammissibilità delle censure rivolte contro le cartelle presupposte, ormai definitive per mancata impugnazione nei termini di legge, sostenendo che in sede di impugnazione del preavviso sarebbero deducibili esclusivamente eventuali vizi propri dell'atto.
Contestava infine nel merito le eccezioni di prescrizione e decadenza, richiamando anche la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID-19, e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva altresì la Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Finanze e
Credito – Servizio Tassa Automobilistica, deducendo:
– il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle annualità 2014 e 2015, ritenute di competenza dell'Agenzia delle Entrate;
– la legittimità della procedura di iscrizione a ruolo ai sensi della normativa regionale (L.r. n. 16/2015 e successive modifiche), sostenendo la non necessità di ulteriori atti prodromici;
– la regolarità delle notifiche prodotte e l'effetto interruttivo delle stesse;
– l'insussistenza della prescrizione anche alla luce della sospensione e proroga dei termini prevista dall'art. 68 D.L. n. 18/2020 e successive modificazioni;
concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Si costituiva infine l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte, la sussistenza degli atti interruttivi della prescrizione e l'infondatezza delle doglianze attoree (cfr. Atti).
Le parti depositavano memorie e documentazione.
All'udienza del 9 febbraio 2026, dinanzi alla Sezione Decima, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato nei limiti che seguono.
In via preliminare, va dichiarata la cessata materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320180005182187000, risultando documentalmente provato il relativo integrale pagamento, circostanza espressamente riconosciuta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania. La sopravvenuta estinzione del debito comporta il venir meno dell'interesse alla decisione limitatamente a detta pretesa.
Per la parte residua, il ricorso è infondato.
L'eccezione di omessa notifica delle cartelle e degli atti presupposti non merita accoglimento. Dalla documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione risultano ritualmente notificate sia le cartelle sottese sia le successive intimazioni di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, ed in particolare l'intimazione n. 29320229010651927000, notificata il 27.09.2022, e l'intimazione n. 29320249016179931000, notificata il 27.01.2025, entrambe consegnate presso il domicilio fiscale della contribuente ai sensi degli artt.
139 c.p.c. e 26 D.P.R. n. 602/1973.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, l'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. n.
602/1973 costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito iscritto a ruolo, in quanto manifesta in modo inequivoco la volontà dell'Amministrazione di procedere alla riscossione coattiva (Cass., sez. V, n. 4516/2020; Cass., sez. V, n. 28684/2021; Cass., sez. V, n. 11843/2023). La mancata impugnazione dell'intimazione nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. n. 546/1992 determina, inoltre, la definitività della pretesa nei limiti dei vizi propri non tempestivamente dedotti.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione triennale delle pretese relative alla tassa automobilistica per le annualità 2014–2021 è infondata. In materia di tassa automobilistica, è principio consolidato che il termine di prescrizione decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato (Cass., sez. V, n. 316/2014; Cass., sez. V, n. 20425/2017). Tuttavia, il decorso del termine resta interrotto dagli atti ritualmente notificati, quali cartelle e intimazioni, con effetto di far decorrere un nuovo termine prescrizionale.
Deve inoltre tenersi conto della disciplina emergenziale introdotta dall'art. 68 D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura
Italia”), convertito in L. n. 27/2020, che ha disposto la sospensione dell'attività di riscossione dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 e la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo considerato. La sospensione dei termini, espressamente richiamando l'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015, ha inciso anche sul decorso della prescrizione, in coerenza con il principio di cui all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (Cass., sez. III, n. 2387/2004; Cass., sez. lav., n. 7645/1994).
Alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 29380202500005572000, notificato il 05.03.2024, il termine prescrizionale non risultava pertanto maturato per alcuna delle annualità oggetto di iscrizione a ruolo.
Parimenti infondata è la dedotta nullità per tardiva iscrizione a ruolo. In presenza di cartelle regolarmente notificate e non impugnate, la relativa pretesa diviene definitiva e non è più sindacabile attraverso l'impugnazione del preavviso di fermo per vizi attinenti agli atti presupposti, potendo essere dedotti esclusivamente eventuali vizi propri dell'atto cautelare (Cass., sez. V, n. 16641/2011; Cass., sez. V, n.
8704/2013).
Quanto alla lamentata carenza di motivazione del preavviso, va ribadito che la comunicazione preventiva di fermo ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973 costituisce atto a contenuto vincolato, la cui motivazione è adeguatamente assolta mediante il richiamo alle cartelle previamente notificate, con indicazione degli estremi identificativi e dell'importo complessivo dovuto. La Suprema Corte ha chiarito che è sufficiente il riferimento alle cartelle già notificate per ritenere integrato l'obbligo motivazionale, non essendo necessaria l'allegazione materiale delle stesse (Cass., sez. V, n. 21065/2022; Cass., sez. V, n. 15221/2012).
Infine, la dedotta cessione del veicolo targa Targa_1 in data 29.12.2015 non incide sulle annualità anteriori, né risulta idoneamente comprovata con riferimento ai periodi successivi oggetto delle cartelle confermate.
In materia di tassa automobilistica, il presupposto impositivo è il possesso del veicolo risultante dai registri pubblici, e l'obbligazione permane fino alla trascrizione dell'atto di trasferimento al PRA (Cass., sez. V, n.
316/2014).
Quanto alle spese di lite, la soccombenza deve essere valutata in termini sostanziali e complessivi ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
Nel caso di specie, la ricorrente risulta vittoriosa limitatamente alla cartella n. 29320180005182187000, per intervenuto pagamento e conseguente cessazione della materia del contendere, mentre per la parte residua – relativa alle ulteriori cartelle poste a fondamento del preavviso di fermo amministrativo per l'importo complessivo di euro 6.426,00 – il ricorso è stato integralmente rigettato.
La soccombenza deve pertanto ritenersi prevalentemente in capo alla ricorrente, atteso che l'esito favorevole concerne una posizione debitoria già estinta e di incidenza marginale rispetto al complessivo valore della pretesa cautelare azionata.
Ricorrono tuttavia giusti motivi per disporre una parziale compensazione delle spese in ragione della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio e della pluralità delle questioni giuridiche trattate. Le spese vengono pertanto liquidate in misura ridotta e poste per la parte residua a carico della ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato per la parte residua.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania – Sezione Decima, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al R.G.R. n. 3232/2025, così provvede:
– dichiara la cessata materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n.
29320180005182187000, in quanto integralmente pagata in corso di causa;
– rigetta per il resto il ricorso e conferma la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500005572000, notificata in data 05.03.2024;
– condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, lì 9 febbraio 2026.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, RE
AR GIORGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3232/2025 depositato il 25/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500005572000 REGISTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500005572000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180005182187000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180021415442000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200043014250000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210049708819000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210118997152000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210166549870000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220038871769000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230018001845000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240023461635000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500005572000, notificata in data 05.03.2024, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, deducendo in sintesi:
(i) la prescrizione/decadenza delle pretese afferenti la tassa automobilistica per le annualità 2014–2021, assumendo la mancanza di validi atti interruttivi ritualmente notificati e la tardiva iscrizione a ruolo;
(ii) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e/o degli atti presupposti (avvisi prodromici/accertamenti), con conseguente difetto di presupposto del preavviso di fermo;
(iii) la carenza di motivazione dell'atto impugnato, reputato generico e non corredato dagli atti richiamati;
(iv) nel merito, il difetto di legittimazione passiva, deducendo che, ove le pretese si riferissero al veicolo
Lancia Thesis targa Targa_1, lo stesso sarebbe stato ceduto in data 29.12.2015 alla società Società_1 s.a.s.;
(v) la richiesta subordinata di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento civile pendente innanzi al Tribunale di Catania (R.G. 614/2023). Il valore della controversia veniva indicato in euro 1.685,29.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, la quale, in via preliminare, chiedeva la verifica della tempestività del ricorso.
L'Ufficio precisava che, per quanto di competenza, il preavviso risultava fondato sulle cartelle di pagamento:
n. 29320180005182187, notificata il 26.06.2018;
n. 29320180021415442, notificata il 01.03.2019;
n. 29320210049708819, notificata il 02.10.2023.
Con riferimento alla cartella n. 29320180005182187, l'Ufficio dichiarava l'integrale pagamento della stessa, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Eccepiva inoltre l'inammissibilità delle censure rivolte contro le cartelle presupposte, ormai definitive per mancata impugnazione nei termini di legge, sostenendo che in sede di impugnazione del preavviso sarebbero deducibili esclusivamente eventuali vizi propri dell'atto.
Contestava infine nel merito le eccezioni di prescrizione e decadenza, richiamando anche la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID-19, e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva altresì la Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Finanze e
Credito – Servizio Tassa Automobilistica, deducendo:
– il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle annualità 2014 e 2015, ritenute di competenza dell'Agenzia delle Entrate;
– la legittimità della procedura di iscrizione a ruolo ai sensi della normativa regionale (L.r. n. 16/2015 e successive modifiche), sostenendo la non necessità di ulteriori atti prodromici;
– la regolarità delle notifiche prodotte e l'effetto interruttivo delle stesse;
– l'insussistenza della prescrizione anche alla luce della sospensione e proroga dei termini prevista dall'art. 68 D.L. n. 18/2020 e successive modificazioni;
concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Si costituiva infine l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte, la sussistenza degli atti interruttivi della prescrizione e l'infondatezza delle doglianze attoree (cfr. Atti).
Le parti depositavano memorie e documentazione.
All'udienza del 9 febbraio 2026, dinanzi alla Sezione Decima, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato nei limiti che seguono.
In via preliminare, va dichiarata la cessata materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320180005182187000, risultando documentalmente provato il relativo integrale pagamento, circostanza espressamente riconosciuta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania. La sopravvenuta estinzione del debito comporta il venir meno dell'interesse alla decisione limitatamente a detta pretesa.
Per la parte residua, il ricorso è infondato.
L'eccezione di omessa notifica delle cartelle e degli atti presupposti non merita accoglimento. Dalla documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione risultano ritualmente notificate sia le cartelle sottese sia le successive intimazioni di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, ed in particolare l'intimazione n. 29320229010651927000, notificata il 27.09.2022, e l'intimazione n. 29320249016179931000, notificata il 27.01.2025, entrambe consegnate presso il domicilio fiscale della contribuente ai sensi degli artt.
139 c.p.c. e 26 D.P.R. n. 602/1973.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, l'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. n.
602/1973 costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito iscritto a ruolo, in quanto manifesta in modo inequivoco la volontà dell'Amministrazione di procedere alla riscossione coattiva (Cass., sez. V, n. 4516/2020; Cass., sez. V, n. 28684/2021; Cass., sez. V, n. 11843/2023). La mancata impugnazione dell'intimazione nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. n. 546/1992 determina, inoltre, la definitività della pretesa nei limiti dei vizi propri non tempestivamente dedotti.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione triennale delle pretese relative alla tassa automobilistica per le annualità 2014–2021 è infondata. In materia di tassa automobilistica, è principio consolidato che il termine di prescrizione decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato (Cass., sez. V, n. 316/2014; Cass., sez. V, n. 20425/2017). Tuttavia, il decorso del termine resta interrotto dagli atti ritualmente notificati, quali cartelle e intimazioni, con effetto di far decorrere un nuovo termine prescrizionale.
Deve inoltre tenersi conto della disciplina emergenziale introdotta dall'art. 68 D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura
Italia”), convertito in L. n. 27/2020, che ha disposto la sospensione dell'attività di riscossione dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 e la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo considerato. La sospensione dei termini, espressamente richiamando l'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015, ha inciso anche sul decorso della prescrizione, in coerenza con il principio di cui all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (Cass., sez. III, n. 2387/2004; Cass., sez. lav., n. 7645/1994).
Alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 29380202500005572000, notificato il 05.03.2024, il termine prescrizionale non risultava pertanto maturato per alcuna delle annualità oggetto di iscrizione a ruolo.
Parimenti infondata è la dedotta nullità per tardiva iscrizione a ruolo. In presenza di cartelle regolarmente notificate e non impugnate, la relativa pretesa diviene definitiva e non è più sindacabile attraverso l'impugnazione del preavviso di fermo per vizi attinenti agli atti presupposti, potendo essere dedotti esclusivamente eventuali vizi propri dell'atto cautelare (Cass., sez. V, n. 16641/2011; Cass., sez. V, n.
8704/2013).
Quanto alla lamentata carenza di motivazione del preavviso, va ribadito che la comunicazione preventiva di fermo ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973 costituisce atto a contenuto vincolato, la cui motivazione è adeguatamente assolta mediante il richiamo alle cartelle previamente notificate, con indicazione degli estremi identificativi e dell'importo complessivo dovuto. La Suprema Corte ha chiarito che è sufficiente il riferimento alle cartelle già notificate per ritenere integrato l'obbligo motivazionale, non essendo necessaria l'allegazione materiale delle stesse (Cass., sez. V, n. 21065/2022; Cass., sez. V, n. 15221/2012).
Infine, la dedotta cessione del veicolo targa Targa_1 in data 29.12.2015 non incide sulle annualità anteriori, né risulta idoneamente comprovata con riferimento ai periodi successivi oggetto delle cartelle confermate.
In materia di tassa automobilistica, il presupposto impositivo è il possesso del veicolo risultante dai registri pubblici, e l'obbligazione permane fino alla trascrizione dell'atto di trasferimento al PRA (Cass., sez. V, n.
316/2014).
Quanto alle spese di lite, la soccombenza deve essere valutata in termini sostanziali e complessivi ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
Nel caso di specie, la ricorrente risulta vittoriosa limitatamente alla cartella n. 29320180005182187000, per intervenuto pagamento e conseguente cessazione della materia del contendere, mentre per la parte residua – relativa alle ulteriori cartelle poste a fondamento del preavviso di fermo amministrativo per l'importo complessivo di euro 6.426,00 – il ricorso è stato integralmente rigettato.
La soccombenza deve pertanto ritenersi prevalentemente in capo alla ricorrente, atteso che l'esito favorevole concerne una posizione debitoria già estinta e di incidenza marginale rispetto al complessivo valore della pretesa cautelare azionata.
Ricorrono tuttavia giusti motivi per disporre una parziale compensazione delle spese in ragione della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio e della pluralità delle questioni giuridiche trattate. Le spese vengono pertanto liquidate in misura ridotta e poste per la parte residua a carico della ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato per la parte residua.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania – Sezione Decima, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al R.G.R. n. 3232/2025, così provvede:
– dichiara la cessata materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n.
29320180005182187000, in quanto integralmente pagata in corso di causa;
– rigetta per il resto il ricorso e conferma la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500005572000, notificata in data 05.03.2024;
– condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, lì 9 febbraio 2026.