CASS
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 38668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38668 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/06/2025 del TRIB. LIBERTA' di Ancona Udita la relazione svolta dal Consigliere IE FA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38668 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 06/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Ancona, Sezione Riesame, con ordinanza depositata in data 25/06/2025, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Procura della Re- pubblica presso il Tribunale di Macerata avverso l'ordinanza di rigetto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, applicava nei confronti di BA EN la misura cautelare degli arresti domiciliari (senza le modalità di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen., pure richieste dal P.M.) in relazione ad imputazione provvisoria ex artt. 589-bis, 589 ter, cod. pen. per aver, con ne- gligenza, imprudenza e/o imperizia, provocato o concorso a provocare il sinistro stradale, a seguito del quale era deceduto LI NE, con l’aggravante di aver commesso il fatto senza essere munito di patente di guida e di essersi dato alla fuga (reato contestato come commesso in Tolentino il 04/05/2025). Il Tribunale riteneva che il tutto il materiale probatorio acquisito dagli organi inquirenti convergesse a dimostrare, sul piano della gravità indiziaria, la colpevo- lezza di BA EN in ordine al reato contestato, attribuendo elevata attendibi- lità alla ricostruzione accusatoria della dinamica del sinistro, in base alla quale la responsabilità principale era da addebitare all’indagato, quale conducente della BMW, il quale, viaggiando sulla S.P. 125, con direzione di marcia Urbisaglia – To- lentino, a velocità superiore al limite consentito (pari a 90 km/h), in corrispon- denza di una curva a visuale libera, aveva invaso parzialmente la corsia di marcia opposta (l’invasione veniva stimata in circa 10 cm), percorsa dall’autovettura Fiat Panda della vittima, venendo a collisione con la stessa e cagionandone la morte, I giudici del riesame ritenevano, inoltre, che le modalità del fatto ed il quadro di personalità dell’indagato deponessero in ordine alla sussistenza, in termini di attualità e concretezza, del pericolo di reiterazione della condotta. Il Tribunale an- conetano si soffermava anche sull’adeguatezza della misura applicata, valoriz- zando al riguardo la estrema pericolosità del giudicabile e l’assoluta inidoneità dell’ambiente familiare di appartenenza. 2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, BA EN, con atto articolato in due motivi, di seguito sintetizzati con- formemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza. 2.1.2. Più precisamente, si lamenta che il Tribunale del riesame avrebbe acri- ticamente recepito le valutazioni del P.M. concludendo per la gravità del quadro indiziario acquisito, senza confrontarsi minimamente con le argomentazioni logico – giuridiche che avevano condotto il GIP, in assenza di un accertamento tecnico sulla reale dinamica del sinistro (promosso dal P.M., che aveva a tal fine conferito 3 un incarico al proprio consulente, ma non ancora concluso al momento della ri- chiesta cautelare) ad escludere l’univocità dimostrativa degli indizi raccolti sia con riguardo alla esclusiva responsabilità dello BA, sia in ordine all’ipotizzato reato di omissione di soccorso. Si osserva, ancora, che il Tribunale del riesame avrebbe, con motivazione palesemente illogica, valorizzato elementi indiziari rappresenta- tivi della presenza dell’indagato sul luogo del sinistro e non già della circostanza che fosse alla guida della BMW. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta carenza o illogicità di motiva- zione, allorquando era stata riconosciuta la attualità e concretezza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., senza alcuna considerazione dell’intervenuto sequestro del veicolo di proprietà dell’indagato, del suo stato di incensuratezza e del comportamento collaborativo serbato dallo stesso non ap- pena raggiunto dalle Forze dell’ordine, prestando consenso all’analisi dei liquidi biologici e provvedendo alla consegna del proprio telefono cellulare con codice di sblocco. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Il P.G. presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epi- grafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di inammissibilità, per le ragioni di seguito esposte. 1.1. Occorre innanzitutto ribadire, quanto ai limiti del sindacato di legittimità (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460), che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassa- zione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi “all’interno” del provvedimento impugnato, non es- sendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indi- zianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende inda- gate;
in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revi- sione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo 4 spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche sog- gettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenze cau- telari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché al tri- bunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l’assenza di illo- gicità evidenti, risultanti, cioè, prima facie dal testo dell’atto impugnato. 2. Su tali premesse, le censure formulate in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza risultano assolutamente generiche. 2.1. Occorre, infatti, rilevare che, nella ricostruzione dei fatti posti a base dell'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame enuncia una serie di elementi in base ai quali ha ritenuto di condividere, disattendendo le opposte deduzioni difensive, la ricostruzione accusatoria del P.M. in ordine alla dinamica del sinistro ed alle cause della morte della vittima. Il Tribunale ha, infatti, valorizzato - pur nel contesto di una valutazione ne- cessariamente interinale come quella riferita alla gravità indiziaria – i rilievi ese- guiti nell’immediatezza del sinistro dagli operanti, che avevano rinvenuto l’auto- vettura dell’indagato, privo di patente di guida, abbandonata sul luogo dell’inci- dente, ricostruendone la dinamica nei termini indicati dall’accusa, le risultanze della documentazione medica e gli esiti dell’accertamento medico – legale relativi alla vittima, deceduta sul colpo a causa di “politrauma polifratturativo da sinistro stradale con impatto ad elevata energia coinvolgente la regione toracica, gli arti dell’emisoma sinistro e del bacino con conseguente verosimile shock acuto”, le dichiarazioni rese dall’amico dello BA, JA LO, che aveva provveduto al recupero dello BA in un orario coincidente con quello del sinistro, valutandone l’attendibilità sul piano intrinseco e sul piano estrinseco, le dichiarazioni rese dallo stesso indagato, riportate nel relativo referto, al personale sanitario del P.O. di Macerata, a cui aveva fatto accesso alle ore 23:56 del 04/05/2025, poche ore dopo essere stato individuato dalla P.G., riferendo di essere stato coinvolto in un sini- stro, descrivendone la dinamica in termini analoghi a quelli risultanti dai rilievi. I giudici del riesame, seguendo un percorso argomentativo, privo di vizi logici, hanno, quindi, attribuito al complesso di indizi raccolti, pur in assenza di un accer- tamento tecnico (ancora in itinere), valenza dimostrativa, a livello di gravità indi- ziaria, del coinvolgimento dello BA, quale conducente e proprietario del veicolo BMW (rinvenuto abbandonato dagli operanti sul luogo dell’incidente) nel sinistro a seguito del quale aveva perso la vita LI NE, della sussistenza di profili di colpa (quali desumibili dai rilievi effettuati, e segnatamente dalle rilevate tracce di 5 frenata e di scarrocciamento sino allo stato di quiete, che evidenziavano il supe- ramento dei limiti di velocità e l’invasione della opposta corsia) e della ravvisabilità di entrambe le aggravanti contestate, essendo sprovvisto della patente di guida, mai conseguita, ed essendosi dato alla fuga dopo il fatto. Nell’effettuare tale ricostruzione, il Tribunale del riesame si è, poi, soffermato a disattendere le opposte deduzioni difensive, evidenziando, con argomentazioni prive di illogicità, la inverosimiglianza della tesi relativa ad un eventuale malore della vittima, di età avanzata, del tutto sganciata dagli elementi fattuali acquisiti in ordine alla dinamica del sinistro e alle cause di morte del LI, e la irrilevanza dell’eventuale concorso nella determinazione dell’evento di quest’ultimo, trattan- dosi di circostanza non esclusa dalla provvisoria incolpazione, che non eliderebbe la rilevanza penale della condotta dell’indagato. 2.2. A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente si limita a ribadire generica- mente la valenza del ragionamento fatto dal GIP che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare, in assenza di un accertamento tecnico sulla dinamica del si- nistro, senza confrontarsi, se non apparentemente, con il percorso logico giuridico seguito dal Tribunale del riesame. 3. Generico risulta anche il secondo motivo di ricorso, afferente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 3.1. Il Tribunale del riesame ha valorizzato, in merito, ila gravità e sconside- ratezza della sua condotta, per essersi messo alla guida in assenza di un idoneo titolo abilitativo, la fuga successiva al sinistro, la disponibilità di un’auto di presta- zioni considerevoli, l’uso della stessa anche in altre circostanze (come desumibile dal fatto che la famiglia avesse la disponibilità di una diversa autovettura), il con- sumo di sostanze stupefacenti (emerso dall’accertamento eseguito alle ore 15:00 del giorno successivo al sinistro), la inidoneità del contesto familiare a fungere da idoneo supporto (tant’è che nell’immediatezza la madre aveva denunciato falsa- mente il furto dell’auto del figlio), così giustificando diffusamente sia il ritenuto pericolo di recidiva, sia la scelta della misura cautelare. Il ricorrente, di contro, si limita a richiamare le medesime circostanze di fatto, sollecitandone una diversa valutazione, che, per quanto sopra esposto, non è con- sentita in questa sede. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende. 6 5. Stante l’esecutività della decisione impugnata, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso, il 06/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IE FA ND TA
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38668 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 06/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Ancona, Sezione Riesame, con ordinanza depositata in data 25/06/2025, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Procura della Re- pubblica presso il Tribunale di Macerata avverso l'ordinanza di rigetto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, applicava nei confronti di BA EN la misura cautelare degli arresti domiciliari (senza le modalità di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen., pure richieste dal P.M.) in relazione ad imputazione provvisoria ex artt. 589-bis, 589 ter, cod. pen. per aver, con ne- gligenza, imprudenza e/o imperizia, provocato o concorso a provocare il sinistro stradale, a seguito del quale era deceduto LI NE, con l’aggravante di aver commesso il fatto senza essere munito di patente di guida e di essersi dato alla fuga (reato contestato come commesso in Tolentino il 04/05/2025). Il Tribunale riteneva che il tutto il materiale probatorio acquisito dagli organi inquirenti convergesse a dimostrare, sul piano della gravità indiziaria, la colpevo- lezza di BA EN in ordine al reato contestato, attribuendo elevata attendibi- lità alla ricostruzione accusatoria della dinamica del sinistro, in base alla quale la responsabilità principale era da addebitare all’indagato, quale conducente della BMW, il quale, viaggiando sulla S.P. 125, con direzione di marcia Urbisaglia – To- lentino, a velocità superiore al limite consentito (pari a 90 km/h), in corrispon- denza di una curva a visuale libera, aveva invaso parzialmente la corsia di marcia opposta (l’invasione veniva stimata in circa 10 cm), percorsa dall’autovettura Fiat Panda della vittima, venendo a collisione con la stessa e cagionandone la morte, I giudici del riesame ritenevano, inoltre, che le modalità del fatto ed il quadro di personalità dell’indagato deponessero in ordine alla sussistenza, in termini di attualità e concretezza, del pericolo di reiterazione della condotta. Il Tribunale an- conetano si soffermava anche sull’adeguatezza della misura applicata, valoriz- zando al riguardo la estrema pericolosità del giudicabile e l’assoluta inidoneità dell’ambiente familiare di appartenenza. 2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, BA EN, con atto articolato in due motivi, di seguito sintetizzati con- formemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza. 2.1.2. Più precisamente, si lamenta che il Tribunale del riesame avrebbe acri- ticamente recepito le valutazioni del P.M. concludendo per la gravità del quadro indiziario acquisito, senza confrontarsi minimamente con le argomentazioni logico – giuridiche che avevano condotto il GIP, in assenza di un accertamento tecnico sulla reale dinamica del sinistro (promosso dal P.M., che aveva a tal fine conferito 3 un incarico al proprio consulente, ma non ancora concluso al momento della ri- chiesta cautelare) ad escludere l’univocità dimostrativa degli indizi raccolti sia con riguardo alla esclusiva responsabilità dello BA, sia in ordine all’ipotizzato reato di omissione di soccorso. Si osserva, ancora, che il Tribunale del riesame avrebbe, con motivazione palesemente illogica, valorizzato elementi indiziari rappresenta- tivi della presenza dell’indagato sul luogo del sinistro e non già della circostanza che fosse alla guida della BMW. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta carenza o illogicità di motiva- zione, allorquando era stata riconosciuta la attualità e concretezza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., senza alcuna considerazione dell’intervenuto sequestro del veicolo di proprietà dell’indagato, del suo stato di incensuratezza e del comportamento collaborativo serbato dallo stesso non ap- pena raggiunto dalle Forze dell’ordine, prestando consenso all’analisi dei liquidi biologici e provvedendo alla consegna del proprio telefono cellulare con codice di sblocco. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Il P.G. presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epi- grafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di inammissibilità, per le ragioni di seguito esposte. 1.1. Occorre innanzitutto ribadire, quanto ai limiti del sindacato di legittimità (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460), che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassa- zione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi “all’interno” del provvedimento impugnato, non es- sendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indi- zianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende inda- gate;
in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revi- sione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo 4 spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche sog- gettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenze cau- telari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché al tri- bunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l’assenza di illo- gicità evidenti, risultanti, cioè, prima facie dal testo dell’atto impugnato. 2. Su tali premesse, le censure formulate in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza risultano assolutamente generiche. 2.1. Occorre, infatti, rilevare che, nella ricostruzione dei fatti posti a base dell'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame enuncia una serie di elementi in base ai quali ha ritenuto di condividere, disattendendo le opposte deduzioni difensive, la ricostruzione accusatoria del P.M. in ordine alla dinamica del sinistro ed alle cause della morte della vittima. Il Tribunale ha, infatti, valorizzato - pur nel contesto di una valutazione ne- cessariamente interinale come quella riferita alla gravità indiziaria – i rilievi ese- guiti nell’immediatezza del sinistro dagli operanti, che avevano rinvenuto l’auto- vettura dell’indagato, privo di patente di guida, abbandonata sul luogo dell’inci- dente, ricostruendone la dinamica nei termini indicati dall’accusa, le risultanze della documentazione medica e gli esiti dell’accertamento medico – legale relativi alla vittima, deceduta sul colpo a causa di “politrauma polifratturativo da sinistro stradale con impatto ad elevata energia coinvolgente la regione toracica, gli arti dell’emisoma sinistro e del bacino con conseguente verosimile shock acuto”, le dichiarazioni rese dall’amico dello BA, JA LO, che aveva provveduto al recupero dello BA in un orario coincidente con quello del sinistro, valutandone l’attendibilità sul piano intrinseco e sul piano estrinseco, le dichiarazioni rese dallo stesso indagato, riportate nel relativo referto, al personale sanitario del P.O. di Macerata, a cui aveva fatto accesso alle ore 23:56 del 04/05/2025, poche ore dopo essere stato individuato dalla P.G., riferendo di essere stato coinvolto in un sini- stro, descrivendone la dinamica in termini analoghi a quelli risultanti dai rilievi. I giudici del riesame, seguendo un percorso argomentativo, privo di vizi logici, hanno, quindi, attribuito al complesso di indizi raccolti, pur in assenza di un accer- tamento tecnico (ancora in itinere), valenza dimostrativa, a livello di gravità indi- ziaria, del coinvolgimento dello BA, quale conducente e proprietario del veicolo BMW (rinvenuto abbandonato dagli operanti sul luogo dell’incidente) nel sinistro a seguito del quale aveva perso la vita LI NE, della sussistenza di profili di colpa (quali desumibili dai rilievi effettuati, e segnatamente dalle rilevate tracce di 5 frenata e di scarrocciamento sino allo stato di quiete, che evidenziavano il supe- ramento dei limiti di velocità e l’invasione della opposta corsia) e della ravvisabilità di entrambe le aggravanti contestate, essendo sprovvisto della patente di guida, mai conseguita, ed essendosi dato alla fuga dopo il fatto. Nell’effettuare tale ricostruzione, il Tribunale del riesame si è, poi, soffermato a disattendere le opposte deduzioni difensive, evidenziando, con argomentazioni prive di illogicità, la inverosimiglianza della tesi relativa ad un eventuale malore della vittima, di età avanzata, del tutto sganciata dagli elementi fattuali acquisiti in ordine alla dinamica del sinistro e alle cause di morte del LI, e la irrilevanza dell’eventuale concorso nella determinazione dell’evento di quest’ultimo, trattan- dosi di circostanza non esclusa dalla provvisoria incolpazione, che non eliderebbe la rilevanza penale della condotta dell’indagato. 2.2. A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente si limita a ribadire generica- mente la valenza del ragionamento fatto dal GIP che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare, in assenza di un accertamento tecnico sulla dinamica del si- nistro, senza confrontarsi, se non apparentemente, con il percorso logico giuridico seguito dal Tribunale del riesame. 3. Generico risulta anche il secondo motivo di ricorso, afferente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 3.1. Il Tribunale del riesame ha valorizzato, in merito, ila gravità e sconside- ratezza della sua condotta, per essersi messo alla guida in assenza di un idoneo titolo abilitativo, la fuga successiva al sinistro, la disponibilità di un’auto di presta- zioni considerevoli, l’uso della stessa anche in altre circostanze (come desumibile dal fatto che la famiglia avesse la disponibilità di una diversa autovettura), il con- sumo di sostanze stupefacenti (emerso dall’accertamento eseguito alle ore 15:00 del giorno successivo al sinistro), la inidoneità del contesto familiare a fungere da idoneo supporto (tant’è che nell’immediatezza la madre aveva denunciato falsa- mente il furto dell’auto del figlio), così giustificando diffusamente sia il ritenuto pericolo di recidiva, sia la scelta della misura cautelare. Il ricorrente, di contro, si limita a richiamare le medesime circostanze di fatto, sollecitandone una diversa valutazione, che, per quanto sopra esposto, non è con- sentita in questa sede. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende. 6 5. Stante l’esecutività della decisione impugnata, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso, il 06/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IE FA ND TA