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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/12/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 2230/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 2230/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Fucecchio (FI) Parte_1 C.F._1
V.le B. Buozzi n. 121, presso lo studio dell'avv. Silvia Bicchi che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83, comma 3, c.p.c.; e
(C.F. ) residente a [...] C.F._2
n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Tellini giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83, comma 3, c.p.c.;
- ricorrenti con intervento del PM sede;
OGGETTO: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 10.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto depositato in data 3.07.2025 ai sensi dell'art. artt. 473 - bis.47 ss., 473 - bis.51 c.p.c. ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/70, i coniugi e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro
[...] celebrato. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio civile in data 14.07.2001 in Prato (PO); - che dalla loro unione sono nati i figli: il Persona_1
01.05.2002 in Prato (PO), maggiorenne non economicamente autosufficiente, il Persona_2
19.12.2003 in Prato (PO), maggiorenne non economicamente autosufficiente, in Persona_3 data 20.03.2013 in Firenze, minore, e il 03.12.2019, minore, tutti conviventi con la Persona_4 madre;
- che i coniugi sono addivenuti alla separazione personale nel procedimento introdotto con ricorso per la separazione giudiziale da parte della (RGN 605/2020), trasformatasi, nel Parte_1 corso nel giudizio, in separazione consensuale dinanzi al Tribunale di Pisa, all'esito del quale in data 03.07.2024 è stata pronunciata sentenza n. 880/2024; - che la separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione;
- che le condizioni economiche dei ricorrenti non sono mutate rispetto al momento della pronuncia della sentenza di separazione: la percepisce un assegno di invalidità pari a Parte_1
€ 326,00 circa al mese, mentre il lavora presso Pontedera Soc Cooperativa come CP_1 operario/carrellista con una busta paga mensile di circa € 1.800,00. Con le note a trattazione scritta depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025 i coniugi, previa rinuncia a comparire hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
***** Sullo status. Il ricorso è fondato e va accolto. Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti. Sui provvedimenti accessori. In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, essendo gli stessi finalizzati alla regolamentazione della crisi familiare nel rispetto dei propri diritti e dei diritti dei figli (e ciò sia con riguardo agli interessi morali che materiali della prole). Le intese raggiunte dalle parti risultano infatti non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di Per_ carattere imperativo e, anzi, adeguate a garantire ai figli minori e l'accesso ad una Per_3 effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al citato d.lgs. n. 154/2013. Analoghe considerazioni valgono, altresì, per le previsioni di carattere economico, risultando le stesse idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a soddisfare i bisogni Per_ Per sia dei minori e , sia di ed , maggiorenni non ancora economicamente Per_3 Per_2 autosufficienti. Il tutto come da dispositivo. Spese. Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91 c.p.c. Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge. In assenza di espressa elezione di domicilio da parte di , la comunicazione Parte_2 del presente provvedimento va effettuata presso l'indirizzo PEC del difensore (avv. Adriana Tellini) che, sebbene non espressamente indicato negli scritti difensivi, è agevolmente reperibile dal RE (Cass. civ., 27183/2022).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, RECEPISCE le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e PROVVEDE in conformità, e precisamente: a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 in data 14.07.2001 in Prato (PO), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...]
Prato, al n. 137, parte I, anno 2001; b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del Comune di Prato (n. 137, parte I, anno 2001); c) dispone che i figli minorenni e siano affidati in modo condiviso ad entrambi Per_3 Persona_4
i genitori;
Per_ d) dispone che trascorrerà con i figli e : CP_1 Per_3
- la prima settimana due giorni dalla mattina o dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva;
- la seconda settimana un giorno infrasettimanale dalla mattina o all'uscita di scuola fino alla mattina successiva e il fine settimana, dal sabato alla domenica sera, con pernotto. Il padre terrà, inoltre, i figli minori con sé durante le festività secondo il principio dell'alternanza e nei periodi estivi anche 15 giorni non consecutivi da concordare entro il 31 maggio;
e) dispone che provvederà, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei CP_1
4 figli, minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti, a corrispondere la somma complessiva di € 350,00 oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Nel mese di agosto di ogni anno, verserà in favore della sig.ra , un contributo ulteriore di euro CP_1 Parte_1
250,00 in considerazione dell'impossibilità per il padre di tenere con sé i figli per due settimane consecutive;
f) dispone che i genitori contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche – libri tasse trasporti mensa, corredo di cancelleria di inizio anno, viaggi e gite di istruzione -, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori, a mezzo dei propri difensori, dichiareranno entro 10 giorni dal presente provvedimento i loro indirizzi di posta elettronica di riferimento. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
g) dispone che l'assegno unico ed universale sarà integralmente percepito da;
Parte_1
h) pone a carico di l'onere di corrispondere la somma di € 100,00 mensili, a titolo CP_1 di assegno divorzile, in favore di;
Parte_1
i) dichiara interamente compensate le spese di lite. Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Prato per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970. Si comunichi a cura della Cancelleria (considerato, per la comunicazione al ricorrente CP_1 quanto indicato in parte motiva). Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 12.12.2025
La Presidente dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 2230/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Fucecchio (FI) Parte_1 C.F._1
V.le B. Buozzi n. 121, presso lo studio dell'avv. Silvia Bicchi che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83, comma 3, c.p.c.; e
(C.F. ) residente a [...] C.F._2
n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Tellini giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83, comma 3, c.p.c.;
- ricorrenti con intervento del PM sede;
OGGETTO: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 10.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto depositato in data 3.07.2025 ai sensi dell'art. artt. 473 - bis.47 ss., 473 - bis.51 c.p.c. ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/70, i coniugi e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro
[...] celebrato. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio civile in data 14.07.2001 in Prato (PO); - che dalla loro unione sono nati i figli: il Persona_1
01.05.2002 in Prato (PO), maggiorenne non economicamente autosufficiente, il Persona_2
19.12.2003 in Prato (PO), maggiorenne non economicamente autosufficiente, in Persona_3 data 20.03.2013 in Firenze, minore, e il 03.12.2019, minore, tutti conviventi con la Persona_4 madre;
- che i coniugi sono addivenuti alla separazione personale nel procedimento introdotto con ricorso per la separazione giudiziale da parte della (RGN 605/2020), trasformatasi, nel Parte_1 corso nel giudizio, in separazione consensuale dinanzi al Tribunale di Pisa, all'esito del quale in data 03.07.2024 è stata pronunciata sentenza n. 880/2024; - che la separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione;
- che le condizioni economiche dei ricorrenti non sono mutate rispetto al momento della pronuncia della sentenza di separazione: la percepisce un assegno di invalidità pari a Parte_1
€ 326,00 circa al mese, mentre il lavora presso Pontedera Soc Cooperativa come CP_1 operario/carrellista con una busta paga mensile di circa € 1.800,00. Con le note a trattazione scritta depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025 i coniugi, previa rinuncia a comparire hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
***** Sullo status. Il ricorso è fondato e va accolto. Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti. Sui provvedimenti accessori. In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, essendo gli stessi finalizzati alla regolamentazione della crisi familiare nel rispetto dei propri diritti e dei diritti dei figli (e ciò sia con riguardo agli interessi morali che materiali della prole). Le intese raggiunte dalle parti risultano infatti non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di Per_ carattere imperativo e, anzi, adeguate a garantire ai figli minori e l'accesso ad una Per_3 effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al citato d.lgs. n. 154/2013. Analoghe considerazioni valgono, altresì, per le previsioni di carattere economico, risultando le stesse idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a soddisfare i bisogni Per_ Per sia dei minori e , sia di ed , maggiorenni non ancora economicamente Per_3 Per_2 autosufficienti. Il tutto come da dispositivo. Spese. Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91 c.p.c. Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge. In assenza di espressa elezione di domicilio da parte di , la comunicazione Parte_2 del presente provvedimento va effettuata presso l'indirizzo PEC del difensore (avv. Adriana Tellini) che, sebbene non espressamente indicato negli scritti difensivi, è agevolmente reperibile dal RE (Cass. civ., 27183/2022).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, RECEPISCE le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e PROVVEDE in conformità, e precisamente: a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 in data 14.07.2001 in Prato (PO), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...]
Prato, al n. 137, parte I, anno 2001; b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del Comune di Prato (n. 137, parte I, anno 2001); c) dispone che i figli minorenni e siano affidati in modo condiviso ad entrambi Per_3 Persona_4
i genitori;
Per_ d) dispone che trascorrerà con i figli e : CP_1 Per_3
- la prima settimana due giorni dalla mattina o dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva;
- la seconda settimana un giorno infrasettimanale dalla mattina o all'uscita di scuola fino alla mattina successiva e il fine settimana, dal sabato alla domenica sera, con pernotto. Il padre terrà, inoltre, i figli minori con sé durante le festività secondo il principio dell'alternanza e nei periodi estivi anche 15 giorni non consecutivi da concordare entro il 31 maggio;
e) dispone che provvederà, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei CP_1
4 figli, minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti, a corrispondere la somma complessiva di € 350,00 oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Nel mese di agosto di ogni anno, verserà in favore della sig.ra , un contributo ulteriore di euro CP_1 Parte_1
250,00 in considerazione dell'impossibilità per il padre di tenere con sé i figli per due settimane consecutive;
f) dispone che i genitori contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche – libri tasse trasporti mensa, corredo di cancelleria di inizio anno, viaggi e gite di istruzione -, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori, a mezzo dei propri difensori, dichiareranno entro 10 giorni dal presente provvedimento i loro indirizzi di posta elettronica di riferimento. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
g) dispone che l'assegno unico ed universale sarà integralmente percepito da;
Parte_1
h) pone a carico di l'onere di corrispondere la somma di € 100,00 mensili, a titolo CP_1 di assegno divorzile, in favore di;
Parte_1
i) dichiara interamente compensate le spese di lite. Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Prato per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970. Si comunichi a cura della Cancelleria (considerato, per la comunicazione al ricorrente CP_1 quanto indicato in parte motiva). Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 12.12.2025
La Presidente dott.ssa Santa Spina