Articolo 8 della Legge 29 ottobre 1997, n. 374
Articolo 7Articolo 9
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18 novembre 1997
Art. 8. Attivita' in favore
delle vittime di mine antipersona 1. All' articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:
"m-bis) il sostegno alle vittime delle mine antipersona tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione".
Nota all'art. 8:
- Il testo dell' art. 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "3.
Nell'attivita' di cooperazione rientrano:
a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1:
b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attivita' e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonche' nell'attivita' di cooperazione allo sviluppo della Comunita' economica europea;
c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo;
d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attivita' di cooperazione allo sviluppo;
e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;
f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;
h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;
l) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunita' europea;
m) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei Paesi beneficiari.
m-bis) il sostegno alle vittime delle mine antipersona tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione".
Entrata in vigore il 18 novembre 1997