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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10901 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9225/2024 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo n.52, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Claudia Malandrino che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
- in persona del dirigente generale pro tempore della
[...]
direzione generale , elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque Giornate CP_2
n. 3, presso sede legale, rappresentato e difeso dall' avv. Anna Rosa Maria De Carlo, in virtù di procura generale alle liti per atti Notaio in Roma, allegata al ricorso;
Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti;
all'udienza del 28 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/08
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 marzo 2014 e ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio l' e, premesso di essere stato vittima in data 10.8.2017 di CP_1
un infortunio sul lavoro, per il quale l' gli aveva riconosciuto postumi nella CP_1
misura del 4% per “esiti trauma spalla sin, con lesione legamentosa a ripercussione algo-funzionale” che, unificati con i postumi di pregresso infortunio occorso all'assicurato il 25.8.2011, quantificati nella misura del 14%, avevano dato luogo alla costituzione della rendita nella misura complessiva del 17% con decorrenza dal
27.10.2017; esposto che a seguito di istanza di revisione (revisione passiva) del
20.7.2023 era stata richiesta la maggiorazione dei postumi del patito evento nella misura dell'8% e complessivamente, con unificazione degli altri postumi già attribuitigli (14%) nella misura del 21%, cui l'Istituto non aveva dato riscontro, ha formulato in sede giudiziale domanda per il riconoscimento della rendita secondo un grado complessivo di inabilità del 21% sul presupposto del ritenuto peggioramento dei postumi afferenti all'infortunio del 10.8.2017 da accertarsi giudizialmente attraverso CTU medico-legale. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' CP_1
convenuto al pagamento in suo favore della corrispondente rendita nella misura prevista dalla legge e con decorrenza di legge oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. L' si costituiva contestando la domanda. CP_1 Espletata una consulenza tecnica d'ufficio, esaurita la trattazione, la causa all'odierna udienza è stata posta in decisione mediante lettura, all'esito della camera di consiglio, della sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000, è stata modificata la disciplina della rendita a carico dell' , che viene erogata nel caso in cui la menomazione o l'affezione morbosa CP_1
abbia carattere permanente. Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al
6%, tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, mentre è sotto forma di rendita quando la menomazione sia uguale o superi tale ultima percentuale. In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno. Nella fattispecie non può dubitarsi che l'aggravamento delle patologie da cui il ricorrente risulta affetto abbia tratto origine dal contesto lavorativo, peraltro non contestato in alcun modo dall' In CP_1
particolare il CTU dott.ssa specialista in medicina legale, con motivato Persona_2
parere, del tutto esauriente e convincente, perché basato sull'applicazione di retti criteri di indagine e su argomentazioni scientifiche coerenti anche sul piano logico giuridico, ha accertato che “Dall' esame della documentazione sanitaria si è potuto accertare che il Signor nell'infortunio del 10/8/2017, ha riportato Parte_1
un trauma distrattivo della spalla sinistra, come refertato al Pronto Soccorso dell'ospedale CTO A. Alesini della ASL Roma 2. Successivamente l'esame di RMN del 18/8/2017 documentava la lesione subtotale del tendine sovraspinoso della spalla sinistra. Con RMN del 3/10/2017 si è confermata la lesione del tendine sovraspinoso con associati fenomeni reattivi della borsa subacromion deltoidea e del tendine del sottoscapolare, segni di condropatia delle superfici articolari della acromion- claveare. In data 26/10/2017 il periodo di inabilità temporanea è stato chiuso e, successivamente, con collegiale del 9/8/2018 è stata riconosciuta una menomazione alla integrità psico-fisica nella misura del 4% per esiti trauma spalla sinistra con lesione legamentosa a ripercussione algo1disfunzionale. L'esame di RMN del
19/4/2023 ha apprezzato fenomeni artrosici della acromion claveare e la nota lesione del tendine sovraspinoso. All'atto della visita peritale si è potuto accertare che, a carico della spalla sinistra, la articolarità è limitata in via antalgica di circa 1/3 nei movimenti in toto;
presenti i segni obiettivi di lesione del sopraspinato. La menomazione alla integrità psico-fisica può essere valutata in riferimento al cod. 227
“esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale - fino a 4%” con una valutazione del 2% ed in riferimento al cod. 223 “anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole – d.
25% n.d. 20%” con una valutazione del 7%. Si ritiene, pertanto, che la menomazione alla integrità psico-fisica in esito all'infortunio del 10/8/2017, possa essere valutata nella misura del 8% con una rendita complessiva pari al 21% con decorrenza dalla domanda di revisione passiva. RISPOSTA AI QUESITI Si ritiene che il Signor
[...]
in esito all'infortunio del 10/8/2017, abbia riportato una menomazione alla Pt_1
integrità psico-fisica da valutare nella misura del 8% con rendita complessiva pari al
21% con decorrenza dalla domanda di revisione passiva.” La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale avendo tenuto in debita considerazione la normativa medico legale e le tabelle vigenti di riferimento. Inoltre, l' resistente non ha CP_1 CP_1
sollevato ulteriori specifiche obiezioni dalla quali possa trarsi un diverso convincimento. Pertanto, si aderisce alla valutazione del C.T.U. e conseguentemente la domanda deve essere accolta, rilevata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della rendita per l'aggravamento nella percentuale di inabilità permanente accertata del 21%. Di conseguenza, in presenza del prescritto requisito medico-legale, in applicazione del disposto della lett. b) del secondo comma dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 e delle tabelle pubblicate con D.M. 12.7.2000, applicata la unificazione del danno, deve essere in questa sede riconosciuto il diritto dell'odierna parte ricorrente a percepire la rendita per la malattia professionale nella percentuale di inabilità permanente accertata del 21%. Pertanto, l' , in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, deve essere condannato a corrispondere al ricorrente la già menzionata rendita nella indicata misura, oltre interessi legali sui ratei maturati e maturandi dal 121° giorno dalla domanda amministrativa di aggravamento del 20.07.2023
e fino al saldo. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
accerta e dichiara che dagli infortuni indicati in ricorso sono derivati al ricorrente, postumi permanenti nella misura complessiva del 21% e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente la rendita da inabilità permanente, oltre CP_1 interessi legali sui ratei maturati e maturandi dal 121° giorno dalla domanda amministrativa di aggravamento (20.07.2023) e fino al saldo;
- condanna I' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che CP_1
liquida in complessivi euro 2.600,00, oltre spese generali al 15% e oltre IVA e CPA da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma il 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9225/2024 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo n.52, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Claudia Malandrino che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
- in persona del dirigente generale pro tempore della
[...]
direzione generale , elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque Giornate CP_2
n. 3, presso sede legale, rappresentato e difeso dall' avv. Anna Rosa Maria De Carlo, in virtù di procura generale alle liti per atti Notaio in Roma, allegata al ricorso;
Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti;
all'udienza del 28 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/08
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 marzo 2014 e ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio l' e, premesso di essere stato vittima in data 10.8.2017 di CP_1
un infortunio sul lavoro, per il quale l' gli aveva riconosciuto postumi nella CP_1
misura del 4% per “esiti trauma spalla sin, con lesione legamentosa a ripercussione algo-funzionale” che, unificati con i postumi di pregresso infortunio occorso all'assicurato il 25.8.2011, quantificati nella misura del 14%, avevano dato luogo alla costituzione della rendita nella misura complessiva del 17% con decorrenza dal
27.10.2017; esposto che a seguito di istanza di revisione (revisione passiva) del
20.7.2023 era stata richiesta la maggiorazione dei postumi del patito evento nella misura dell'8% e complessivamente, con unificazione degli altri postumi già attribuitigli (14%) nella misura del 21%, cui l'Istituto non aveva dato riscontro, ha formulato in sede giudiziale domanda per il riconoscimento della rendita secondo un grado complessivo di inabilità del 21% sul presupposto del ritenuto peggioramento dei postumi afferenti all'infortunio del 10.8.2017 da accertarsi giudizialmente attraverso CTU medico-legale. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' CP_1
convenuto al pagamento in suo favore della corrispondente rendita nella misura prevista dalla legge e con decorrenza di legge oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. L' si costituiva contestando la domanda. CP_1 Espletata una consulenza tecnica d'ufficio, esaurita la trattazione, la causa all'odierna udienza è stata posta in decisione mediante lettura, all'esito della camera di consiglio, della sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000, è stata modificata la disciplina della rendita a carico dell' , che viene erogata nel caso in cui la menomazione o l'affezione morbosa CP_1
abbia carattere permanente. Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al
6%, tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, mentre è sotto forma di rendita quando la menomazione sia uguale o superi tale ultima percentuale. In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno. Nella fattispecie non può dubitarsi che l'aggravamento delle patologie da cui il ricorrente risulta affetto abbia tratto origine dal contesto lavorativo, peraltro non contestato in alcun modo dall' In CP_1
particolare il CTU dott.ssa specialista in medicina legale, con motivato Persona_2
parere, del tutto esauriente e convincente, perché basato sull'applicazione di retti criteri di indagine e su argomentazioni scientifiche coerenti anche sul piano logico giuridico, ha accertato che “Dall' esame della documentazione sanitaria si è potuto accertare che il Signor nell'infortunio del 10/8/2017, ha riportato Parte_1
un trauma distrattivo della spalla sinistra, come refertato al Pronto Soccorso dell'ospedale CTO A. Alesini della ASL Roma 2. Successivamente l'esame di RMN del 18/8/2017 documentava la lesione subtotale del tendine sovraspinoso della spalla sinistra. Con RMN del 3/10/2017 si è confermata la lesione del tendine sovraspinoso con associati fenomeni reattivi della borsa subacromion deltoidea e del tendine del sottoscapolare, segni di condropatia delle superfici articolari della acromion- claveare. In data 26/10/2017 il periodo di inabilità temporanea è stato chiuso e, successivamente, con collegiale del 9/8/2018 è stata riconosciuta una menomazione alla integrità psico-fisica nella misura del 4% per esiti trauma spalla sinistra con lesione legamentosa a ripercussione algo1disfunzionale. L'esame di RMN del
19/4/2023 ha apprezzato fenomeni artrosici della acromion claveare e la nota lesione del tendine sovraspinoso. All'atto della visita peritale si è potuto accertare che, a carico della spalla sinistra, la articolarità è limitata in via antalgica di circa 1/3 nei movimenti in toto;
presenti i segni obiettivi di lesione del sopraspinato. La menomazione alla integrità psico-fisica può essere valutata in riferimento al cod. 227
“esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale - fino a 4%” con una valutazione del 2% ed in riferimento al cod. 223 “anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole – d.
25% n.d. 20%” con una valutazione del 7%. Si ritiene, pertanto, che la menomazione alla integrità psico-fisica in esito all'infortunio del 10/8/2017, possa essere valutata nella misura del 8% con una rendita complessiva pari al 21% con decorrenza dalla domanda di revisione passiva. RISPOSTA AI QUESITI Si ritiene che il Signor
[...]
in esito all'infortunio del 10/8/2017, abbia riportato una menomazione alla Pt_1
integrità psico-fisica da valutare nella misura del 8% con rendita complessiva pari al
21% con decorrenza dalla domanda di revisione passiva.” La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale avendo tenuto in debita considerazione la normativa medico legale e le tabelle vigenti di riferimento. Inoltre, l' resistente non ha CP_1 CP_1
sollevato ulteriori specifiche obiezioni dalla quali possa trarsi un diverso convincimento. Pertanto, si aderisce alla valutazione del C.T.U. e conseguentemente la domanda deve essere accolta, rilevata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della rendita per l'aggravamento nella percentuale di inabilità permanente accertata del 21%. Di conseguenza, in presenza del prescritto requisito medico-legale, in applicazione del disposto della lett. b) del secondo comma dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 e delle tabelle pubblicate con D.M. 12.7.2000, applicata la unificazione del danno, deve essere in questa sede riconosciuto il diritto dell'odierna parte ricorrente a percepire la rendita per la malattia professionale nella percentuale di inabilità permanente accertata del 21%. Pertanto, l' , in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, deve essere condannato a corrispondere al ricorrente la già menzionata rendita nella indicata misura, oltre interessi legali sui ratei maturati e maturandi dal 121° giorno dalla domanda amministrativa di aggravamento del 20.07.2023
e fino al saldo. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
accerta e dichiara che dagli infortuni indicati in ricorso sono derivati al ricorrente, postumi permanenti nella misura complessiva del 21% e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente la rendita da inabilità permanente, oltre CP_1 interessi legali sui ratei maturati e maturandi dal 121° giorno dalla domanda amministrativa di aggravamento (20.07.2023) e fino al saldo;
- condanna I' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che CP_1
liquida in complessivi euro 2.600,00, oltre spese generali al 15% e oltre IVA e CPA da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma il 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti