Art. 3.
Il primo comma dell'articolo 19 della legge 2 marzo 1963, n. 307 , e' sostituito dal seguente:
"Il personale della carriera ausiliaria svolge il servizio di recapito, trasporto e scambio degli effetti postali e quello di ricevitoria".
Il comma undicesimo del predetto articolo 19 e' sostituito dal seguente:
"I direttori provinciali hanno facolta' di affidare le mansioni di recapito dei telegrammi e degli espressi agli agenti di 2ª e 3ª classe, a prescindere dal limite di eta', previo accertamento medico di idoneita' alle mansioni stesse";
Il primo comma dell'articolo 19 della legge 2 marzo 1963, n. 307 , e' sostituito dal seguente:
"Il personale della carriera ausiliaria svolge il servizio di recapito, trasporto e scambio degli effetti postali e quello di ricevitoria".
Il comma undicesimo del predetto articolo 19 e' sostituito dal seguente:
"I direttori provinciali hanno facolta' di affidare le mansioni di recapito dei telegrammi e degli espressi agli agenti di 2ª e 3ª classe, a prescindere dal limite di eta', previo accertamento medico di idoneita' alle mansioni stesse";