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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 20/01/2026, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 830/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14834/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240147644880502 QUOTA CONSORTIL 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 570/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato e depositato il 7/8/2025, Ricorrente_1 - residente in [...] – ha impugnato nei confronti del Consorzio_1, con sede in Rosarno, e di Agenzia delle Entrate–NE la cartella di pagamento n. 07120240147644880502 dell'importo di € 6.621,00, oltre oneri e diritti di notifica, relativa alla quota consortile anno 2023 pretesa dal Consorzio_1
, nonché € 379,00 per tassa sui servizi indivisibili anno 2016 del Comune di Rizziconi.
Il ricorrente ha impugnato la sola parte della cartella relativa alla quota consortile anno 2023 pretesa dal Consorzio_1, svolgendo i seguenti motivi.
I. CARENZA DEL POTERE IMPOSITIVO PER MANCANZA DEL REQUISITO DEL BENEFICIO E DEL
PIANO ANNUALE DI RIPARTO DELLE SPESE.
II. VIZIO DI MOTIVAZIONE.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita la sola Agenzia delle entrate - NE, eccependo l'incompetenza per territorio della
Corte napoletana e resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La Corte di giustizia tributaria di Napoli difetta della competenza per territorio.
4. L'atto impugnato è stato emesso dall'Agenzia delle entrate - NE e ha ad oggetto i contributi dovuti al Consorzio_1 che ha sede nel Comune di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria.
Ne consegue che competente per territorio a decidere la presente controversia è la Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Reggio Calabria.
Occorre ricordare che l'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 31/12/1992, n. d. lgs. 546 del 1992, nella parte in cui prevede che le Corti di Giustizia Tributaria sono competenti per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione anche nel caso in cui tale sede appartenga ad una circoscrizione diversa da quella degli enti locali concedenti, è stato oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 03/03/2016, n. 44, che ha sancito :”…….l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
(disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. B), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 (misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli artt. 6, comma 6, e 10, comma 1, lett. a e b, della L. 11 marzo
2014, n. 23), nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente”
e “ l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore”.
E' dunque la Corte reggina dotata della competenza territoriale, avendo il Consorzio sede nel relativo circondario.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara l'incompetenza territoriale della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in fabvore di Agenzia delle entrate - NE, liquidandole in
1.000,00 € per compensi e 150,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 15 gennaio 2026.
Il Presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14834/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240147644880502 QUOTA CONSORTIL 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 570/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato e depositato il 7/8/2025, Ricorrente_1 - residente in [...] – ha impugnato nei confronti del Consorzio_1, con sede in Rosarno, e di Agenzia delle Entrate–NE la cartella di pagamento n. 07120240147644880502 dell'importo di € 6.621,00, oltre oneri e diritti di notifica, relativa alla quota consortile anno 2023 pretesa dal Consorzio_1
, nonché € 379,00 per tassa sui servizi indivisibili anno 2016 del Comune di Rizziconi.
Il ricorrente ha impugnato la sola parte della cartella relativa alla quota consortile anno 2023 pretesa dal Consorzio_1, svolgendo i seguenti motivi.
I. CARENZA DEL POTERE IMPOSITIVO PER MANCANZA DEL REQUISITO DEL BENEFICIO E DEL
PIANO ANNUALE DI RIPARTO DELLE SPESE.
II. VIZIO DI MOTIVAZIONE.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita la sola Agenzia delle entrate - NE, eccependo l'incompetenza per territorio della
Corte napoletana e resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La Corte di giustizia tributaria di Napoli difetta della competenza per territorio.
4. L'atto impugnato è stato emesso dall'Agenzia delle entrate - NE e ha ad oggetto i contributi dovuti al Consorzio_1 che ha sede nel Comune di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria.
Ne consegue che competente per territorio a decidere la presente controversia è la Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Reggio Calabria.
Occorre ricordare che l'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 31/12/1992, n. d. lgs. 546 del 1992, nella parte in cui prevede che le Corti di Giustizia Tributaria sono competenti per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione anche nel caso in cui tale sede appartenga ad una circoscrizione diversa da quella degli enti locali concedenti, è stato oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 03/03/2016, n. 44, che ha sancito :”…….l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
(disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. B), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 (misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli artt. 6, comma 6, e 10, comma 1, lett. a e b, della L. 11 marzo
2014, n. 23), nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente”
e “ l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore”.
E' dunque la Corte reggina dotata della competenza territoriale, avendo il Consorzio sede nel relativo circondario.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara l'incompetenza territoriale della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in fabvore di Agenzia delle entrate - NE, liquidandole in
1.000,00 € per compensi e 150,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 15 gennaio 2026.
Il Presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello