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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2713/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2713/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. GABRIELLA CAPPARELLI;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di
IMPRESING SRL rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO LUIGI
PINGITORE;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.01.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio premettendo Parte_1 CP_1 di essere stato assunto da quest'ultima in data 18.02.2019 con contratto a tempo indeterminato e qualifica di Tecnico Cantiere Edile.
Ha dedotto di aver comunicato alla società datrice di lavoro, soggetta ad un modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001, di essere stato destinatario di un avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di cui agli artt. 372 e 416 bis.1 c.p. in alcun modo collegato alla propria attività lavorativa e, comunque, da esso lavoratore non commesso. pagina1 di 4
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi l'illegittimità del licenziamento, con condanna della società resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro e con ogni consequenziale statuizione di natura economica o patrimoniale.
1.1.- Costituendosi in giudizio, ha premesso che, CP_1 all'epoca del fatto di reato contestato al ricorrente, era sottoposta al controllo giudiziario ex art. 34 bis, comma 6, D.Lgs. 159/2011 e di aver, in ragione di ciò, adottato un modello organizzativo contemplato dal D.Lgs. 231/2001.
Ha evidenziato che, informato l'organismo di vigilanza, quest'ultimo rappresentava l'incompatibilità della permanenza del lavoratore alle dipendenze della società, poi licenziato.
Si è rimessa al giudizio del tribunale in ordine alla legittimità del licenziamento intimato al lavoratore.
2.- Il ricorso è fondato.
3.- Si premette che, seppur non qualificato nel provvedimento, comunicato al lavoratore via mail, il licenziamento ha natura disciplinare, atteso che la ragione, posta a base del recesso, è connessa, non all'impossibilità oggettiva di eseguire la prestazione, quanto alla valutazione circa l'inopportunità di proseguire il rapporto di lavoro per i fatti di reato contestati allo ed indicati Pt_1 nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, costituendo, quindi, quest'ultimo la vera ragione del licenziamento, al fine di evitare possibili responsabilità amministrative connesse ad eventuali ulteriori reati che il ricorrente potrebbe commettere in futuro, tenuto conto del Modello di organizzazione e controllo scelto dalla società.
Questa conclusione emerge dalla comunicazione di licenziamento, nella quale il datore di lavoro imputa l'avvio della procedura “ai fatti da lei stesso comunicati all'azienda”, consistenti nell'avvenuta sottoposizione a procedimento penale per il reato di cui agli artt.
372 e 416 bis.1 c.p.
3.1.- Ciò detto, premettendosi che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.
604/1966, grava sul datore di lavoro l'onere della prova della pagina2 di 4
sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, si osserva che “Il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva sancito dall'art. 27, secondo comma, Cost. concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato,
e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa altresì integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, non essendo a ciò di ostacolo neppure la circostanza che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo qualora intervenga una sentenza definitiva di condanna;
ne consegue che il giudice davanti al quale sia impugnato un licenziamento disciplinare intimato per giusta causa a seguito del rinvio a giudizio del lavoratore con l'imputazione di gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario - ancorché non commessi nello svolgimento del rapporto - deve accertare l'effettiva sussistenza dei fatti riconducibili alla contestazione, idonei ad evidenziare, per i loro profili soggettivi ed oggettivi, l'adeguato fondamento di una sanzione disciplinare espulsiva.” (C. 29825/2008; nello stesso senso si vedano: C. 13955/2014 e C. 18513/2016)
3.2.- Nell'ipotesi di specie, non è stata offerta alcuna prova in ordine all'avvenuta commissione del fatto di reato, così come individuato nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dovendosi, pertanto, ritenere ingiustificato il licenziamento.
4.- Per conseguenza, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento, la società resistente deve essere condannata, ai sensi dell'art. 18, comma 4, St. Lav., a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato ed a corrispondere un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento siano a quello dell'effettiva reintegrazione pagina3 di 4
e, comunque, non superiore alle 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.
5.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della società resistente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM
55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa e della complessità delle questioni trattate.
P Q M
DICHIARA l'illegittimità del licenziamento intimato in data
03.10.2024;
CONDANNA la società resistente a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro;
CONDANNA la resistente al pagamento in favore del lavoratore CP_2 di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento siano a quello dell'effettiva reintegrazione e, comunque, non superiore alle 12 mensilità della retribuzione globale di fatto;
PONE in capo alla società resistente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 237,00 a titolo di spese documentate ed euro 4.629,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palmi, 12/02/2025
Il giudice
Luca Coppola
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