CASS
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/07/2025, n. 26488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26488 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RM RI nato a [...]( ALBANIA) il 30/04/1991 EL HI OH nato il [...] LA HA nato a [...]( MAROCCO) il 05/06/1986 RI AM nato il [...] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo;
-per RI AM conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato limitatamente alla qualificazione della recidiva con rigetto nel resto del ricorso;
-per RM RI, EL HI OH e LA HA conclude per l'inammissibilità dei ricorsi udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 26488 Anno 2025 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 16/05/2025 E' presente, in sostituzione dell'Avvocato PIAZZA DEBORA del foro di MILANO per delega scritta depositata in udienza, l'Avv. Beissan Al Qarouti del foro di Roma in difesa di RI AM la quale spiega i motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta a RI MI e MO El UH - che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., hanno concordato la pena rinunciando ai restanti motivi di appello - per avere ritenuto la continuazione tra i reati del presente processo e quelli già giudicati con altre sentenze divenute irrevocabili, confermando l'affermazione di responsabilità degli stessi per il reato associativo loro contestato al capo 1) della rubrica (ad entrambi) e per i numerosi reati-fine ascritti al MI. Ha confermato la sentenza di primo grado con riguardo alle posizioni degli imputati MA IA - cui è ascritto il reato associativo unitamente a reati fine di cui al capo 23) - e HA LA per i reati fine di cui al capo 22). 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso i difensori degli imputati. 3. La difesa di RI MI solleva un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 599-bis, 143 e 179 cod. proc. pen. per inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità assoluta ed insanabile, nonché violazione dell'obbligo di rilevare d'ufficio la causa patologica invalidante l'intera sequenza procedimentale svoltasi nei confronti dell'imputato. Si sostiene che dal fascicolo processuale non risulti per nulla che questi, cittadino albanese irregolare sul territorio nazionale, conoscesse appieno la lingua italiana, possedendone una padronanza tale da consentirgli una partecipazione piena e consapevole al processo. Risulterebbe invece l'opposto, atteso che non esistono dialoghi captati in lingua diversa da quella albanese, né tantonneno conversazioni di qualsiasi genere con soggetti italiani. Ciò nonostante, l'atto di citazione a giudizio immediato, come quelli successivi e le sentenze di merito erano soltanto in lingua italiana, così determinandosi una nullità assoluta. Nel modello delineato dagli artt. 599-bis e ss. cod. proc. pen., sostiene la difesa, spetta al giudice valutare la volontarietà della richiesta e del consenso prestato dall'imputato, nel caso di specie invalidati dalla mancata conoscenza degli atti del processo. 4. La difesa di MO El UH solleva un unico motivo con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla dosimetria della pena. La doglianza afferisce in particolare alle circostanze attenuanti generiche per effetto delle quali il Giudice di appello ha operato una riduzione minima, ben distante dal 3 terzo concedibile;
nonché agli aumenti per la continuazione, ritenuti eccessivi e non rapportati al fatto concreto. 5. Il ricorso di MA IA consta di due motivi. 5.1. Con il primo motivo, la difesa deduce contraddittorietà e mancanza della motivazione, sostenendo che l'imputato non possa essere considerato partecipe dell'associazione, in ragione del fatto che egli aveva avuto contatti con uno solo degli associati, che le cessioni sono avvenute in un ristretto lasso di tempo, in numero esiguo e per quantitativi marginali rispetto all'entità dei traffici del sodalizio. In sostanza, si sarebbe trattato di un mero rapporto tra fornitore e acquirente. Si sottolinea, inoltre, che il IA era stato tratto in arresto il 24 maggio 2021, nell'ambito di altro procedimento penale, e che, pur tuttavia, l'utenza telefonica a lui riferita continuava a produrre contatti telefonici, anche con il coimputato AL, dovendosi pertanto desumere che detta utenza non fosse in uso esclusivo al ricorrente. Erronee sarebbero pertanto le valutazioni circa la frequenza dei contatti tra i due che fonderebbe il convincimento della sua partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico. Illogica sarebbe poi la stima effettuata dalla Corte territoriale sull'entità del giro di affari che il IA assicurava al sodalizio, non potendo presumersi che per tutto il periodo dei contatti vi siano stati i rifornimenti e che questi fossero della medesima entità. Parimenti illogica, è l'affermata conoscenza da parte dell'imputato di una struttura e di un laboratorio, atteso che etIll= 1 la richiesta di un quantitativo di sostanza rientra nell'ordinaria dinamica acquirente - venditore, senza che questa comporti la conoscenza dell'esistenza di un laboratorio. Quanto alle intercettazioni, la difesa contesta che da esse emerga un rapporto consolidato tra il IA e il AL;
5.2. Con il secondo motivo, si deduce mancanza di motivazione e violazione dell'art. 99 cod. pen. La Corte territoriale non avrebbe osservato alcunché sulla specifica doglianza proposta dalla difesa che aveva chiesto di valorizzare, ai fini del trattamento sanzionatorio, l'immediata ammissione dell'addebito da parte dell'imputato. Per quanto riguarda la recidiva, l'apposizione sul certificato penale cui si riferisce la sentenza impugnata riguarda una sentenza emessa successivamente ai fatti di cui si tratta. 6. Il difensore di HA LA articola tre motivi di ricorso. 6.1. Con il primo motivo, deduce mancanza di motivazione sui motivi di appello con cui si invocava l'assoluzione dell'imputato, per essere la sentenza impugnata una pedissequa replica delle motivazioni della sentenza di primo grado, senza alcun effettivo vaglio critico. Sostiene, in particolare, che le pagine 13, 14 e 15 della sentenza impugnata costituiscano una mera operazione di copia-incolla del testo 4 della sentenza di primo grado, a propria volta testuale riproposizione del testo dell'ordinanza di custodia cautelare e dell'informativa finale delle Forze dell'ordine in punto di identificazione dell'imputato. La difesa lamenta che il primo Giudice non abbia escluso ogni ulteriore ragionevole ipotesi ricostruttiva del fatto perché non ha valutato con rigore la presenza di riscontri rispetto alle ipotesi accusatorie formulate dal Pubblico ministero, risultando l'identificazione dell'imputato quale acquirente di sostanza stupefacente tutt'altro che solidq: Si sottolinea che il riconoscimento dell'imputato è avvenuto il 12 aprile 2021, in una data diversa da quella in cui si sarebbero consumati i reati al medesimo ascritti e collocati rispettivamente il 17 e il 19 aprile 2021. Non potrebbe pertanto trattarsi del ricorrente perché in quell'occasione non vi è stato alcuno scambio tra questi e i coimputati. Altrettanto si dica con riguardo al riconoscimento vocale, effettuato da un non meglio precisato "personale dipendente", senza indicazione dell'identità dell'operante che ha proceduto all'ascolto e al riconoscimento. La prova della colpevolezza dell'imputato è stata unicamente ricavata dalle intercettazioni ambientali, captate a bordo del veicolo Volkswagen PO (targatef EX732CG) in cui i correi si riferiscono al destinatario dello stupefacente appellandolo con il soprannome di "Liku". La difesa ribadisce che il riconoscimento dell'imputato, in assenza di riscontri, non può fondare un giudizio di colpevolezza (02:Eu=a11 - ragionevole dubbio in ipotesi di "droga parlata", come quella del caso in esame;
6.2. Il secondo e il terzo motivo sono riportati congiuntamente in quanto entrambi afferenti al trattamento sanzionatorio. Con il secondo motivo, si deduce mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
con il terzo motivo, si lamenta mancanza di motivazione per non essere stato correttamente esplicitato il calcolo che ha condotto alla pena finale, la quale appare eccessivamente afflittiva, tenuto altresì conto che all'imputato sono stati ascritti soltanto due episodi, tali da connotare la condotta di occasionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di IA MA. I ricorsi di MI RI, El UH MO, BO LI sono inammissibili. 2. Il ricorso di MI RI è manifestamente infondato. La nullità, dedotta per la prima volta nella presente sede, conseguente alla mancata traduzione del decreto di giudizio immediato e della sentenza di primo grado, attiene alla volontarietà della richiesta di concordato che sarebbe stata inficiata dalla non compiuta conoscenza della imputazione e degli elementi di prova. La non conoscenza 5 della lingua italiana, tuttavia, è meramente allegata. L'imputato, infatti, era presente all'udienza del 21 novembre 2024, nella quale la Corte ha dato atto che vi era stato accordo sulla pena con rinuncia ai motivi. In quella udienza, MI è stato avvisato della facoltà di rendere dichiarazioni spontanee e vi ha rinunciato riservandosi di renderle all'udienza successiva. All'udienza successiva (17/12/2024), pur presente, egli non ha reso dichiarazioni, ed è stata pronunciata la sentenza impugnata. Dai verbali d'udienza non risulta che l'imputato fosse assistito da un interprete sicché deve ritenersi che sia stata verificata la sua capacità di comprendere la lingua italiana e su questa valutazione il difensore non ha formulato obiezioni di sorta. Non vi è pertanto ragione di dubitare della volontarietà della richiesta né ragione di ritenere che l'imputato non conoscesse l'imputazione e le ragioni della condanna pronunciata in primo grado. Dirimente appare tuttavia la considerazione che l'eccepita nullità è di ordine generale a regime intermedio (Sez. 6, n. 20679 del 02/05/2024. S., Rv. 286480: "L'omessa traduzione della sentenza di appello all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto viola il diritto di difesa funzionale all'esercizio consapevole dell'impugnazione di legittimità, il cui termine di decorrenza rimane conseguentemente sospeso fino alla notifica all'interessato della sentenza tradotta;
Sez. 6, n. 3993 del 30/11/2023, dep. 2024, Dabo Sidu, Rv. 286113: "L'omessa traduzione del decreto di citazione in appello all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, posto che l'obbligo di traduzione degli atti, previsto dall'art. 143 cod. proc. pen., non è solo funzionale ad informare l'imputato dell'accusa a suo carico, ma è inteso a garantire l'effettività della sua partecipazione al procedimento e l'esplicazione della difesa in forma diretta e personale, anche in fase di appello consentite"). Deve inoltre darsi atto che tra la presente decisione e il deposito della stessa sono intervenute sul punto le Sezioni Unite di questa Corte (ud. 29/05/2025, allo stato vi è solo l'informazione provvisoria) le quali hanno confermato l'orientamento maggioritario a mente del quale la mancata traduzione degli atti nella lingua dell'imputato alloglotto configura una nullità generale a regime intermedio. Già in epoca precedente, peraltro, le Sezioni Unite "Jakani" avevano affermato che la mancata traduzione nella lingua dell'imputato alloglotto del decreto di citazione a giudizio, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 143 cod. proc. pen., come interpretato da Corte Costituzionale 12 gennaio 1993, n. 10, integra una nullità generale di tipo intermedio (artt. 178, lett. c e 180 cod. proc. pen.), la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e che resta sanata dalla comparizione della parte (Sez. U, n. 12 dei 31/05/2000, Jakani, Rv. 216259). In epoca più recente, con 6 riferimento all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare, le Sezioni Unite "Niecko" hanno ribadito l'inquadramento del vizio da omessa traduzione come nullità generale a regime intermedio (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356), e dunque sanabile. Nel caso di specie la sentenza è stata impugnata e l'imputato, presente in udienza nella quale era assistito dal proprio difensore di fiducia, ha consapevolmente rinunciato ai motivi di impugnazione concordando una pena. Ne deriva che, se anche esistente, la nullità sarebbe sanata per avere l'imputato rinunciato ad eccepirla (art. 183 cod. proc. pen.). 3. Quanto al ricorso di MO El UH, occorre ricordare che il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi inerenti all'affermazione della responsabilità e concordato una pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Insegna la giurisprudenza di questa Corte che, nel caso in cui il giudice di appello abbia accolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628). Nel caso di specie la doglianza riguarda la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione (da anni 10 si scende ad anni 8), ma la pena applicata è quella concordata. In ogni caso, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197): non questo è il caso di specie. Il ricorso è pertanto inammissibile. 4. Quanto al ricorso di HA LA. Il primo motivemanifestamente infondato, nonché involgente valutazioni in punto di fatto. Giova, in premessa, ricordare che è pacificamente riconosciuta, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, così da farle confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, a condizione che le due pronunce abbiano adottato, come in questo caso, criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116); nonché il principio per il quale è del tutto legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio 7 oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (ex multis, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno e altri, Rv. 259929). Quanto al tema della cosiddetta "droga parlata" - di cui al primo motivo del LA - questa Corte di legittimità ha chiarito come, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente, la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma 2, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, De Simone Fabio, Rv. 279251; Sez. 6, n. 27434 del 14/2/2017, Albano, Rv. 270299; Sez. 3, n. 16792 del 25/3/2015, Di Bello, Rv. 263356). Costituisce, dunque, ius receptum, il principio, in tema di stupefacenti, a mente del quale l'esistenza del reato può essere desunta anche dal solo contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, il giudice dì merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere erdi rigorosa motivazione. Di questi principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione: ha puntualmente richiamato il percorso - svoltosi, in modo contestuale (fogli 14 e 15 della sentenza impugnata), mediante intercettazione ambientale e servizio di osservazione, attuato in tre occasioni - che ha consentito di pervenire all'identificazione certa dell'imputato, anche mediante il riconoscimento vocale, rispetto al quale ha congruamente disatteso la doglianza difensiva, in questa sede pedissequamente riproposta, con cui si assume che l'indicazione degli operanti fosse generica (fogli 28 e 29). E, comunque, "ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario" (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, De Cicco, Rv. 269900; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259478). Anche il secondo e il terzo motivo del LA sono manifestamente infondati. La Corte territoriale ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali non possono essere riconosciute le attenuanti generiche: l'entità dei quantitativi di droga e la 8 ripetizione delle condotte, nonché la personalità dell'imputato desumibile dal suo ricco certificato penale. Quanto al calcolo della pena, la Corte territoriale ha osservato come essa sia stata già comminata nel minimo edittale e come l'aumento per la continuazione interna sia stato fissato in maniera molto contenuta. Ha altresì chiarito come, per quanto il primo Giudice non abbia specificato l'entità della pena base e quella dell'aumento per la continuazione interna, risulti evidente che la pena base deve ritenersi pari ad anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, aumentata di mesi tre di reclusione ed euro 1000 di multa per la continuazione, poi ridotta per il rito. Il ricorso è pertanto inammissibile. 5. Merita invece accoglimento il ricorso di MA IA. Appare fondato il primo motivo laddove, con riguardo al profilo dell'elemento psicologico, rileva come non sia sufficiente, ai fini della ritenuta partecipazione dell'imputato alla contestata associazione, che egli abbia avuto contatti con uno solo degli associati. Invero, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il dolo è costituito dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente e in modo stabile e permanente alla realizzazione dell'accordo (Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Agili, Rv. 283351; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251012; Sez. 6, n. 5970 del 23/01/1997, Ramirez, Rv. 208306) e, pertanto, del programma delittuoso di almeno tre persone. La sentenza impugnata riferisce di contatti tra IA e AL in assenza di qualsiasi contatto tra lo stesso IA e coloro che preparavano lo stupefacente su richiesta di AL e insieme a lui costituivano il sodalizio. Non rileva in contrario che, in un caso, AL si sia incontrato con El AA AC (fogli 27 e 28 della sentenza impugnata) perché questi è accusato di aver agito in concorso con IA, ma non di essere associato;
mancherebbe, quindi, in capo al IA, la consapevolezza dell'esistenza di una organizzazione stabile composta da almeno tre persone. Le conversazioni citate ai fogli 26 e 27 della sentenza impugnata non appaiono decisive in chiave accusatoria perché se ne desume che altri associati sapevano di IA, ma non che lui conoscesse altri affiliati oltre a AL. L'affermazione secondo la quale, avendo ordinato a AL una partita di eroina che questi fece preparare da MI e Luca, IA era necessariamente consapevole «della sussistenza di una struttura e di un laboratorio» (foglio 25 della sentenza impugnata) non corrisponde a criteri di logica. Non necessariamente, infatti, chi ha disponibilità di quantità ingenti di sostanza fa parte di una associazione e dispone di un laboratorio per prepararla. Il secondo motivo resta assorbito. 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di IA MA, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Milano, sezione diversa. Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di MI RI, El UH 9 I "Pr. sidente MO, IA HA che sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IA MA e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Milano, sezione diversa. Dichiara inammissibili i ricorsi di Thernnija RI, El UH NN, LA HA e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2025 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo;
-per RI AM conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato limitatamente alla qualificazione della recidiva con rigetto nel resto del ricorso;
-per RM RI, EL HI OH e LA HA conclude per l'inammissibilità dei ricorsi udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 26488 Anno 2025 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 16/05/2025 E' presente, in sostituzione dell'Avvocato PIAZZA DEBORA del foro di MILANO per delega scritta depositata in udienza, l'Avv. Beissan Al Qarouti del foro di Roma in difesa di RI AM la quale spiega i motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta a RI MI e MO El UH - che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., hanno concordato la pena rinunciando ai restanti motivi di appello - per avere ritenuto la continuazione tra i reati del presente processo e quelli già giudicati con altre sentenze divenute irrevocabili, confermando l'affermazione di responsabilità degli stessi per il reato associativo loro contestato al capo 1) della rubrica (ad entrambi) e per i numerosi reati-fine ascritti al MI. Ha confermato la sentenza di primo grado con riguardo alle posizioni degli imputati MA IA - cui è ascritto il reato associativo unitamente a reati fine di cui al capo 23) - e HA LA per i reati fine di cui al capo 22). 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso i difensori degli imputati. 3. La difesa di RI MI solleva un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 599-bis, 143 e 179 cod. proc. pen. per inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità assoluta ed insanabile, nonché violazione dell'obbligo di rilevare d'ufficio la causa patologica invalidante l'intera sequenza procedimentale svoltasi nei confronti dell'imputato. Si sostiene che dal fascicolo processuale non risulti per nulla che questi, cittadino albanese irregolare sul territorio nazionale, conoscesse appieno la lingua italiana, possedendone una padronanza tale da consentirgli una partecipazione piena e consapevole al processo. Risulterebbe invece l'opposto, atteso che non esistono dialoghi captati in lingua diversa da quella albanese, né tantonneno conversazioni di qualsiasi genere con soggetti italiani. Ciò nonostante, l'atto di citazione a giudizio immediato, come quelli successivi e le sentenze di merito erano soltanto in lingua italiana, così determinandosi una nullità assoluta. Nel modello delineato dagli artt. 599-bis e ss. cod. proc. pen., sostiene la difesa, spetta al giudice valutare la volontarietà della richiesta e del consenso prestato dall'imputato, nel caso di specie invalidati dalla mancata conoscenza degli atti del processo. 4. La difesa di MO El UH solleva un unico motivo con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla dosimetria della pena. La doglianza afferisce in particolare alle circostanze attenuanti generiche per effetto delle quali il Giudice di appello ha operato una riduzione minima, ben distante dal 3 terzo concedibile;
nonché agli aumenti per la continuazione, ritenuti eccessivi e non rapportati al fatto concreto. 5. Il ricorso di MA IA consta di due motivi. 5.1. Con il primo motivo, la difesa deduce contraddittorietà e mancanza della motivazione, sostenendo che l'imputato non possa essere considerato partecipe dell'associazione, in ragione del fatto che egli aveva avuto contatti con uno solo degli associati, che le cessioni sono avvenute in un ristretto lasso di tempo, in numero esiguo e per quantitativi marginali rispetto all'entità dei traffici del sodalizio. In sostanza, si sarebbe trattato di un mero rapporto tra fornitore e acquirente. Si sottolinea, inoltre, che il IA era stato tratto in arresto il 24 maggio 2021, nell'ambito di altro procedimento penale, e che, pur tuttavia, l'utenza telefonica a lui riferita continuava a produrre contatti telefonici, anche con il coimputato AL, dovendosi pertanto desumere che detta utenza non fosse in uso esclusivo al ricorrente. Erronee sarebbero pertanto le valutazioni circa la frequenza dei contatti tra i due che fonderebbe il convincimento della sua partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico. Illogica sarebbe poi la stima effettuata dalla Corte territoriale sull'entità del giro di affari che il IA assicurava al sodalizio, non potendo presumersi che per tutto il periodo dei contatti vi siano stati i rifornimenti e che questi fossero della medesima entità. Parimenti illogica, è l'affermata conoscenza da parte dell'imputato di una struttura e di un laboratorio, atteso che etIll= 1 la richiesta di un quantitativo di sostanza rientra nell'ordinaria dinamica acquirente - venditore, senza che questa comporti la conoscenza dell'esistenza di un laboratorio. Quanto alle intercettazioni, la difesa contesta che da esse emerga un rapporto consolidato tra il IA e il AL;
5.2. Con il secondo motivo, si deduce mancanza di motivazione e violazione dell'art. 99 cod. pen. La Corte territoriale non avrebbe osservato alcunché sulla specifica doglianza proposta dalla difesa che aveva chiesto di valorizzare, ai fini del trattamento sanzionatorio, l'immediata ammissione dell'addebito da parte dell'imputato. Per quanto riguarda la recidiva, l'apposizione sul certificato penale cui si riferisce la sentenza impugnata riguarda una sentenza emessa successivamente ai fatti di cui si tratta. 6. Il difensore di HA LA articola tre motivi di ricorso. 6.1. Con il primo motivo, deduce mancanza di motivazione sui motivi di appello con cui si invocava l'assoluzione dell'imputato, per essere la sentenza impugnata una pedissequa replica delle motivazioni della sentenza di primo grado, senza alcun effettivo vaglio critico. Sostiene, in particolare, che le pagine 13, 14 e 15 della sentenza impugnata costituiscano una mera operazione di copia-incolla del testo 4 della sentenza di primo grado, a propria volta testuale riproposizione del testo dell'ordinanza di custodia cautelare e dell'informativa finale delle Forze dell'ordine in punto di identificazione dell'imputato. La difesa lamenta che il primo Giudice non abbia escluso ogni ulteriore ragionevole ipotesi ricostruttiva del fatto perché non ha valutato con rigore la presenza di riscontri rispetto alle ipotesi accusatorie formulate dal Pubblico ministero, risultando l'identificazione dell'imputato quale acquirente di sostanza stupefacente tutt'altro che solidq: Si sottolinea che il riconoscimento dell'imputato è avvenuto il 12 aprile 2021, in una data diversa da quella in cui si sarebbero consumati i reati al medesimo ascritti e collocati rispettivamente il 17 e il 19 aprile 2021. Non potrebbe pertanto trattarsi del ricorrente perché in quell'occasione non vi è stato alcuno scambio tra questi e i coimputati. Altrettanto si dica con riguardo al riconoscimento vocale, effettuato da un non meglio precisato "personale dipendente", senza indicazione dell'identità dell'operante che ha proceduto all'ascolto e al riconoscimento. La prova della colpevolezza dell'imputato è stata unicamente ricavata dalle intercettazioni ambientali, captate a bordo del veicolo Volkswagen PO (targatef EX732CG) in cui i correi si riferiscono al destinatario dello stupefacente appellandolo con il soprannome di "Liku". La difesa ribadisce che il riconoscimento dell'imputato, in assenza di riscontri, non può fondare un giudizio di colpevolezza (02:Eu=a11 - ragionevole dubbio in ipotesi di "droga parlata", come quella del caso in esame;
6.2. Il secondo e il terzo motivo sono riportati congiuntamente in quanto entrambi afferenti al trattamento sanzionatorio. Con il secondo motivo, si deduce mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
con il terzo motivo, si lamenta mancanza di motivazione per non essere stato correttamente esplicitato il calcolo che ha condotto alla pena finale, la quale appare eccessivamente afflittiva, tenuto altresì conto che all'imputato sono stati ascritti soltanto due episodi, tali da connotare la condotta di occasionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di IA MA. I ricorsi di MI RI, El UH MO, BO LI sono inammissibili. 2. Il ricorso di MI RI è manifestamente infondato. La nullità, dedotta per la prima volta nella presente sede, conseguente alla mancata traduzione del decreto di giudizio immediato e della sentenza di primo grado, attiene alla volontarietà della richiesta di concordato che sarebbe stata inficiata dalla non compiuta conoscenza della imputazione e degli elementi di prova. La non conoscenza 5 della lingua italiana, tuttavia, è meramente allegata. L'imputato, infatti, era presente all'udienza del 21 novembre 2024, nella quale la Corte ha dato atto che vi era stato accordo sulla pena con rinuncia ai motivi. In quella udienza, MI è stato avvisato della facoltà di rendere dichiarazioni spontanee e vi ha rinunciato riservandosi di renderle all'udienza successiva. All'udienza successiva (17/12/2024), pur presente, egli non ha reso dichiarazioni, ed è stata pronunciata la sentenza impugnata. Dai verbali d'udienza non risulta che l'imputato fosse assistito da un interprete sicché deve ritenersi che sia stata verificata la sua capacità di comprendere la lingua italiana e su questa valutazione il difensore non ha formulato obiezioni di sorta. Non vi è pertanto ragione di dubitare della volontarietà della richiesta né ragione di ritenere che l'imputato non conoscesse l'imputazione e le ragioni della condanna pronunciata in primo grado. Dirimente appare tuttavia la considerazione che l'eccepita nullità è di ordine generale a regime intermedio (Sez. 6, n. 20679 del 02/05/2024. S., Rv. 286480: "L'omessa traduzione della sentenza di appello all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto viola il diritto di difesa funzionale all'esercizio consapevole dell'impugnazione di legittimità, il cui termine di decorrenza rimane conseguentemente sospeso fino alla notifica all'interessato della sentenza tradotta;
Sez. 6, n. 3993 del 30/11/2023, dep. 2024, Dabo Sidu, Rv. 286113: "L'omessa traduzione del decreto di citazione in appello all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, posto che l'obbligo di traduzione degli atti, previsto dall'art. 143 cod. proc. pen., non è solo funzionale ad informare l'imputato dell'accusa a suo carico, ma è inteso a garantire l'effettività della sua partecipazione al procedimento e l'esplicazione della difesa in forma diretta e personale, anche in fase di appello consentite"). Deve inoltre darsi atto che tra la presente decisione e il deposito della stessa sono intervenute sul punto le Sezioni Unite di questa Corte (ud. 29/05/2025, allo stato vi è solo l'informazione provvisoria) le quali hanno confermato l'orientamento maggioritario a mente del quale la mancata traduzione degli atti nella lingua dell'imputato alloglotto configura una nullità generale a regime intermedio. Già in epoca precedente, peraltro, le Sezioni Unite "Jakani" avevano affermato che la mancata traduzione nella lingua dell'imputato alloglotto del decreto di citazione a giudizio, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 143 cod. proc. pen., come interpretato da Corte Costituzionale 12 gennaio 1993, n. 10, integra una nullità generale di tipo intermedio (artt. 178, lett. c e 180 cod. proc. pen.), la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e che resta sanata dalla comparizione della parte (Sez. U, n. 12 dei 31/05/2000, Jakani, Rv. 216259). In epoca più recente, con 6 riferimento all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare, le Sezioni Unite "Niecko" hanno ribadito l'inquadramento del vizio da omessa traduzione come nullità generale a regime intermedio (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356), e dunque sanabile. Nel caso di specie la sentenza è stata impugnata e l'imputato, presente in udienza nella quale era assistito dal proprio difensore di fiducia, ha consapevolmente rinunciato ai motivi di impugnazione concordando una pena. Ne deriva che, se anche esistente, la nullità sarebbe sanata per avere l'imputato rinunciato ad eccepirla (art. 183 cod. proc. pen.). 3. Quanto al ricorso di MO El UH, occorre ricordare che il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi inerenti all'affermazione della responsabilità e concordato una pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Insegna la giurisprudenza di questa Corte che, nel caso in cui il giudice di appello abbia accolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628). Nel caso di specie la doglianza riguarda la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione (da anni 10 si scende ad anni 8), ma la pena applicata è quella concordata. In ogni caso, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197): non questo è il caso di specie. Il ricorso è pertanto inammissibile. 4. Quanto al ricorso di HA LA. Il primo motivemanifestamente infondato, nonché involgente valutazioni in punto di fatto. Giova, in premessa, ricordare che è pacificamente riconosciuta, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, così da farle confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, a condizione che le due pronunce abbiano adottato, come in questo caso, criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116); nonché il principio per il quale è del tutto legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio 7 oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (ex multis, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno e altri, Rv. 259929). Quanto al tema della cosiddetta "droga parlata" - di cui al primo motivo del LA - questa Corte di legittimità ha chiarito come, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente, la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma 2, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, De Simone Fabio, Rv. 279251; Sez. 6, n. 27434 del 14/2/2017, Albano, Rv. 270299; Sez. 3, n. 16792 del 25/3/2015, Di Bello, Rv. 263356). Costituisce, dunque, ius receptum, il principio, in tema di stupefacenti, a mente del quale l'esistenza del reato può essere desunta anche dal solo contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, il giudice dì merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere erdi rigorosa motivazione. Di questi principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione: ha puntualmente richiamato il percorso - svoltosi, in modo contestuale (fogli 14 e 15 della sentenza impugnata), mediante intercettazione ambientale e servizio di osservazione, attuato in tre occasioni - che ha consentito di pervenire all'identificazione certa dell'imputato, anche mediante il riconoscimento vocale, rispetto al quale ha congruamente disatteso la doglianza difensiva, in questa sede pedissequamente riproposta, con cui si assume che l'indicazione degli operanti fosse generica (fogli 28 e 29). E, comunque, "ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario" (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, De Cicco, Rv. 269900; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259478). Anche il secondo e il terzo motivo del LA sono manifestamente infondati. La Corte territoriale ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali non possono essere riconosciute le attenuanti generiche: l'entità dei quantitativi di droga e la 8 ripetizione delle condotte, nonché la personalità dell'imputato desumibile dal suo ricco certificato penale. Quanto al calcolo della pena, la Corte territoriale ha osservato come essa sia stata già comminata nel minimo edittale e come l'aumento per la continuazione interna sia stato fissato in maniera molto contenuta. Ha altresì chiarito come, per quanto il primo Giudice non abbia specificato l'entità della pena base e quella dell'aumento per la continuazione interna, risulti evidente che la pena base deve ritenersi pari ad anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, aumentata di mesi tre di reclusione ed euro 1000 di multa per la continuazione, poi ridotta per il rito. Il ricorso è pertanto inammissibile. 5. Merita invece accoglimento il ricorso di MA IA. Appare fondato il primo motivo laddove, con riguardo al profilo dell'elemento psicologico, rileva come non sia sufficiente, ai fini della ritenuta partecipazione dell'imputato alla contestata associazione, che egli abbia avuto contatti con uno solo degli associati. Invero, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il dolo è costituito dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente e in modo stabile e permanente alla realizzazione dell'accordo (Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Agili, Rv. 283351; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251012; Sez. 6, n. 5970 del 23/01/1997, Ramirez, Rv. 208306) e, pertanto, del programma delittuoso di almeno tre persone. La sentenza impugnata riferisce di contatti tra IA e AL in assenza di qualsiasi contatto tra lo stesso IA e coloro che preparavano lo stupefacente su richiesta di AL e insieme a lui costituivano il sodalizio. Non rileva in contrario che, in un caso, AL si sia incontrato con El AA AC (fogli 27 e 28 della sentenza impugnata) perché questi è accusato di aver agito in concorso con IA, ma non di essere associato;
mancherebbe, quindi, in capo al IA, la consapevolezza dell'esistenza di una organizzazione stabile composta da almeno tre persone. Le conversazioni citate ai fogli 26 e 27 della sentenza impugnata non appaiono decisive in chiave accusatoria perché se ne desume che altri associati sapevano di IA, ma non che lui conoscesse altri affiliati oltre a AL. L'affermazione secondo la quale, avendo ordinato a AL una partita di eroina che questi fece preparare da MI e Luca, IA era necessariamente consapevole «della sussistenza di una struttura e di un laboratorio» (foglio 25 della sentenza impugnata) non corrisponde a criteri di logica. Non necessariamente, infatti, chi ha disponibilità di quantità ingenti di sostanza fa parte di una associazione e dispone di un laboratorio per prepararla. Il secondo motivo resta assorbito. 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di IA MA, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Milano, sezione diversa. Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di MI RI, El UH 9 I "Pr. sidente MO, IA HA che sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IA MA e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Milano, sezione diversa. Dichiara inammissibili i ricorsi di Thernnija RI, El UH NN, LA HA e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2025 Il Consigliere estensore