CASS
Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
Commentario • 1
- 1. Cade a causa di una buca in una strada con lavori di manutenzioneRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 17 gennaio 2025
La vittima, mentre percorreva una strada oggetto di lavori di manutenzione appaltati, è inciampata cadendo in una buca con un diametro di venti centimetri presente sul manto stradale e riportando diverse lesioni. Quindi contestava al titolare della ditta appaltatrice di non avere adottato le misure idonee a garantire l'esecuzione dei lavori di manutenzione senza pericolo per la incolumità delle persone, in particolare, non avendo segnalato l'esistenza della buca. In primo grado viene assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 590 c.p. e il Tribunale di Roma, in qualità di Giudice dell'appello, conferma la sentenza. Il Giudice di appello, così come il primo Giudice, ha accertato che al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2024, n. 41391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41391 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ET NA nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: GR UC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/12/2022 del TRIBUNALE di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
il Procuratore generale, in persona del sostituto OLGA MIGNOLO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 41391 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 24/09/2024 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, giudice dell'appello, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice di pace di quella città aveva assolto GR LU dal reato di cui all'art. 590, cod. pen., in relazione alle lesioni subite da NE TA mentre percorreva una strada, oggetto di lavori di manutenzione appaltati alla società del GR. In particolare, secondo l'editto accusatorio, si era contestato al GR n.q. di avere, per colpa generica, omesso di adottare le misure idonee a garantire l'esecuzione dei lavori appaltati senza pericolo per la incolumità delle persone, in particolare, non avendo segnalato l'esistenza di una buca con un diametro di venti centimetri presente sul manto stradale, nella quale inciampava, cadendo, la citata ET. 2. Il Tribunale, in sede d'appello proposto dalla parte civile, ha condiviso le conclusioni ' del primo giudice, affermando che l'istruttoria aveva consentito di accertare che, al momento della caduta della ET, l'area, già interessata dalle opere appaltate, non era più nella disponibilità dell'impresa appaltatrice, essendo già avvenuta la riconsegna all'ente gestore (comune di Roma), senza che constassero proroghe. Da ciò quel giudice ha inferito che la vigilanza relativamente alle eventuali insidie presenti sul manto stradale non fosse in alcun modo esigibile dalla società esecutrice dei lavori, a prescindere dall'eventuale incompletezza dei lavori, essa incombendo sull'amministrazione che li aveva presi in consegna. 3. La difesa della parte civile ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta interruzione del nesso di causa tra la condotta addebitata al GR n.q. e l'evento verificatosi dopo la consegna dei lavori. In particolare, la difesa ha rilevato che, al momento della consegna delle opere (30/6/2014), la strada era stata lasciata piena di insidie per i pedoni, essendo presenti buche non coperte o malamente protette, la perdita della vigilanza sulla strada, teatro dei fatti, non avendo interrotto il nesso di causa, stante l'accertata imperizia e negligenza da parte dell'appaltatore che aveva lasciato la strada piena di insidie e trabocchetti (profonde buche per i pali della luce non coperte che la polizia municipale intervenuta il giorno dell'incidente provvedeva poi a far sigillare). Pertanto, una volta accertata la negligente esecuzione dei lavori, non potrebbe ritenersi interrotto il nesso di causa con l'evento alla data della consegna di essi. 5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre. 2 In linea generale, con riferimento a lavori che interessano una strada pubblica, ogni soggetto chiamato a gestire i rischi derivanti dall'esistenza del cantiere (direttore del cantiere, amministratore della società appaltatrice di essi, capo dell'Ufficio tecnico dell'ente proprietario) risponde di omicidio o lesioni colposi ai danni, ai danni degli utenti della strada, ognuno essendo portatore di un obbligo di garanzia il cui inadempimento è causa dell'evento (sez. 4, n. 11453 del 20/12/2012, Zambito, Rv. 255423-01, in un'ipotesi di danni occorsi a due ragazzi marcianti, in una strada non ben illuminata, a bordo di un ciclomotore andato ad urtare contro un grosso blocco di calcestruzzo posto sulla carreggiata interessata da lavori di ristrutturazione dell'assetto viario e privo di adeguata segnalazione mediante catarifrangenti). Pertanto, se è vero che, in tema di responsabilità per colpa, sussiste in capo all'Ente proprietario di una strada, destinata ad uso pubblico, una posizione di garanzia da cui deriva l'obbligo di vigilare affinché quell'uso si svolga senza pericolo, anche in caso di concessione di appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione e sorveglianza stradale (sez. 4, n. 16754 del 21/2/2023, Catalfamo, Rv. 284564-01, in cui, in applicazione del principio la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità del funzionario incaricato della gestione e della esecuzione del contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria provinciale per l'omicidio colposo conseguente a sinistro stradale verificatosi per la mancata predisposizione di idonea segnaletica stradale e di illuminazione in un tratto curvilineo pericoloso;
n. 17010 del 29/3/2016, Corrao, Rv. 266548-01), è anche vero che gli obblighi di garanzia gravanti sull'appaltatore non vengono meno automaticamente nel momento in cui i lavori siano sospesi o il cantiere venga consegnato. Il tema della pluralità dei soggetti chiamati a gestire il rischio collegato allo svolgimento di attività dalle quali può derivare pericolo per i terzi, evoca con ogni evidenza quello della successione dei garanti, aspetto che il giudice d'appello, pur a fronte delle doglianze difensive, non ha minimamente considerato, essendosi limitato ad affermare un principio, per il quale la consegna del cantiere sarebbe per ciò solo idonea ad esonerare l'appaltatore dai danni derivanti dalle condizioni nelle quali il cantiere è stato consegnato, che tuttavia risulta del tutto incoerente con quanto più volte precisato da questa Corte di legittimità. Infatti, quando l'obbligo di impedire l'evento connesso ad una situazione di pericolo grava su più persone obbligate ad intervenire in tempi diversi, l'accertamento del nesso causale rispetto all'evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascun titolare della posizione di garanzia, stabilendo cosa sarebbe accaduto nel caso in cui la condotta dovuta da ciascuno dei garanti fosse stata tenuta, anche verificando se la situazione di pericolo non si fosse modificata per effetto del tempo trascorso o di un comportamento dei successivi garanti (sez. 4, n. 1350 del 20/11/2019, dep. 2020, L., Rv. 277953-01, in materia di colpa medica;
n. 6405 del 22/1/2019, Bonarrigo, Rv. 275573-02; n. 1175 del 2/10/2018, dep. 2019, M., Rv. 274832-01, in cui si è addirittura precisato che, in tema di reati colposi, in caso di successione di diversi 3 CA, 1 2 itiV. ,, ....... IL NZION1` Dott.ssa ir UDIZIARIO aliendo soggetti nella posizione di garanzia, ove la condotta colposa ascritta al primo garante consista nell'omessa segnalazione, al soggetto subentrante, della situazione di rischio a lui nota ed indipendente dal suo operato, ai fini della sussistenza del nesso causale tra tale omissione e l'evento deve accertarsi che la successiva condotta negligente del garante subentrato trovi causa proprio in tale mancata segnalazione, sempre in fattispecie di colpa medica). 2. Nella specie, il giudice del gravame non ha spiegato, come avrebbe dovuto, perché la semplice consegna dell'opera, in condizioni di pericolo, abbia avuto l'effetto di porre nel nulla la condotta tipica già consumata. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello, cui spetterà di indagare sulla ricostruzione del fatto alla luce dei principi sopra fissati.
P.Q.M
; Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello. Deciso il 24 settembre 2024 La Consigliera est. Il lr7'idente BR PE Salva Dovere
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
il Procuratore generale, in persona del sostituto OLGA MIGNOLO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 41391 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 24/09/2024 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, giudice dell'appello, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice di pace di quella città aveva assolto GR LU dal reato di cui all'art. 590, cod. pen., in relazione alle lesioni subite da NE TA mentre percorreva una strada, oggetto di lavori di manutenzione appaltati alla società del GR. In particolare, secondo l'editto accusatorio, si era contestato al GR n.q. di avere, per colpa generica, omesso di adottare le misure idonee a garantire l'esecuzione dei lavori appaltati senza pericolo per la incolumità delle persone, in particolare, non avendo segnalato l'esistenza di una buca con un diametro di venti centimetri presente sul manto stradale, nella quale inciampava, cadendo, la citata ET. 2. Il Tribunale, in sede d'appello proposto dalla parte civile, ha condiviso le conclusioni ' del primo giudice, affermando che l'istruttoria aveva consentito di accertare che, al momento della caduta della ET, l'area, già interessata dalle opere appaltate, non era più nella disponibilità dell'impresa appaltatrice, essendo già avvenuta la riconsegna all'ente gestore (comune di Roma), senza che constassero proroghe. Da ciò quel giudice ha inferito che la vigilanza relativamente alle eventuali insidie presenti sul manto stradale non fosse in alcun modo esigibile dalla società esecutrice dei lavori, a prescindere dall'eventuale incompletezza dei lavori, essa incombendo sull'amministrazione che li aveva presi in consegna. 3. La difesa della parte civile ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta interruzione del nesso di causa tra la condotta addebitata al GR n.q. e l'evento verificatosi dopo la consegna dei lavori. In particolare, la difesa ha rilevato che, al momento della consegna delle opere (30/6/2014), la strada era stata lasciata piena di insidie per i pedoni, essendo presenti buche non coperte o malamente protette, la perdita della vigilanza sulla strada, teatro dei fatti, non avendo interrotto il nesso di causa, stante l'accertata imperizia e negligenza da parte dell'appaltatore che aveva lasciato la strada piena di insidie e trabocchetti (profonde buche per i pali della luce non coperte che la polizia municipale intervenuta il giorno dell'incidente provvedeva poi a far sigillare). Pertanto, una volta accertata la negligente esecuzione dei lavori, non potrebbe ritenersi interrotto il nesso di causa con l'evento alla data della consegna di essi. 5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre. 2 In linea generale, con riferimento a lavori che interessano una strada pubblica, ogni soggetto chiamato a gestire i rischi derivanti dall'esistenza del cantiere (direttore del cantiere, amministratore della società appaltatrice di essi, capo dell'Ufficio tecnico dell'ente proprietario) risponde di omicidio o lesioni colposi ai danni, ai danni degli utenti della strada, ognuno essendo portatore di un obbligo di garanzia il cui inadempimento è causa dell'evento (sez. 4, n. 11453 del 20/12/2012, Zambito, Rv. 255423-01, in un'ipotesi di danni occorsi a due ragazzi marcianti, in una strada non ben illuminata, a bordo di un ciclomotore andato ad urtare contro un grosso blocco di calcestruzzo posto sulla carreggiata interessata da lavori di ristrutturazione dell'assetto viario e privo di adeguata segnalazione mediante catarifrangenti). Pertanto, se è vero che, in tema di responsabilità per colpa, sussiste in capo all'Ente proprietario di una strada, destinata ad uso pubblico, una posizione di garanzia da cui deriva l'obbligo di vigilare affinché quell'uso si svolga senza pericolo, anche in caso di concessione di appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione e sorveglianza stradale (sez. 4, n. 16754 del 21/2/2023, Catalfamo, Rv. 284564-01, in cui, in applicazione del principio la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità del funzionario incaricato della gestione e della esecuzione del contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria provinciale per l'omicidio colposo conseguente a sinistro stradale verificatosi per la mancata predisposizione di idonea segnaletica stradale e di illuminazione in un tratto curvilineo pericoloso;
n. 17010 del 29/3/2016, Corrao, Rv. 266548-01), è anche vero che gli obblighi di garanzia gravanti sull'appaltatore non vengono meno automaticamente nel momento in cui i lavori siano sospesi o il cantiere venga consegnato. Il tema della pluralità dei soggetti chiamati a gestire il rischio collegato allo svolgimento di attività dalle quali può derivare pericolo per i terzi, evoca con ogni evidenza quello della successione dei garanti, aspetto che il giudice d'appello, pur a fronte delle doglianze difensive, non ha minimamente considerato, essendosi limitato ad affermare un principio, per il quale la consegna del cantiere sarebbe per ciò solo idonea ad esonerare l'appaltatore dai danni derivanti dalle condizioni nelle quali il cantiere è stato consegnato, che tuttavia risulta del tutto incoerente con quanto più volte precisato da questa Corte di legittimità. Infatti, quando l'obbligo di impedire l'evento connesso ad una situazione di pericolo grava su più persone obbligate ad intervenire in tempi diversi, l'accertamento del nesso causale rispetto all'evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascun titolare della posizione di garanzia, stabilendo cosa sarebbe accaduto nel caso in cui la condotta dovuta da ciascuno dei garanti fosse stata tenuta, anche verificando se la situazione di pericolo non si fosse modificata per effetto del tempo trascorso o di un comportamento dei successivi garanti (sez. 4, n. 1350 del 20/11/2019, dep. 2020, L., Rv. 277953-01, in materia di colpa medica;
n. 6405 del 22/1/2019, Bonarrigo, Rv. 275573-02; n. 1175 del 2/10/2018, dep. 2019, M., Rv. 274832-01, in cui si è addirittura precisato che, in tema di reati colposi, in caso di successione di diversi 3 CA, 1 2 itiV. ,, ....... IL NZION1` Dott.ssa ir UDIZIARIO aliendo soggetti nella posizione di garanzia, ove la condotta colposa ascritta al primo garante consista nell'omessa segnalazione, al soggetto subentrante, della situazione di rischio a lui nota ed indipendente dal suo operato, ai fini della sussistenza del nesso causale tra tale omissione e l'evento deve accertarsi che la successiva condotta negligente del garante subentrato trovi causa proprio in tale mancata segnalazione, sempre in fattispecie di colpa medica). 2. Nella specie, il giudice del gravame non ha spiegato, come avrebbe dovuto, perché la semplice consegna dell'opera, in condizioni di pericolo, abbia avuto l'effetto di porre nel nulla la condotta tipica già consumata. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello, cui spetterà di indagare sulla ricostruzione del fatto alla luce dei principi sopra fissati.
P.Q.M
; Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello. Deciso il 24 settembre 2024 La Consigliera est. Il lr7'idente BR PE Salva Dovere