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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 30/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 207/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 207/2023 R.G., promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ANTONELLI STEFANIA, con domicilio eletto in VIA
POLIDORO DI MASTRO RENZO,5 66034 LANCIANO ITALIA presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.. Controparte_1 P.IVA_1
BRACCIO MARIANNA RITA, con domicilio eletto in VIA CASETTA
3BIS VASTO presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
in via preliminare chiede che la causa venga rimessa in istruttoria per l'espletamento della CTU medico legale e tecnica
"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
pagina 1 di 10 - RICONOSCERE E DICHIARARE ex art. 2043 c.c. che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi dell' in CP_1
persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t., non avendo questi vigilato sul tratto di strada in questione costituendo tale circostanza pericolo occulto, insidia e trabocchetto per il conducente del motociclo rimasto coinvolto nell'incidente de quo, e/o ex art. 2051
c.c. in virtù del nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, e per l'effetto,
- CONDANNARE, l'ente convenuto al pagamento in favore del Sig.
per le causali innanzi spiegate, la complessiva Parte_2 somma di € 17.245,05, di cui
- € 9.713,16 per i danni cagionati al motociclo Ducati ER innanzi descritto, di sua proprietà;
- € 7.005,89 per i danni da lesioni personali subite dallo stesso a causa dell'incidente;
- € 526,00 per le spese mediche sostenute dalla stesso a seguito del sinistro;
salvo la diversa maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia, oltre agli interessi maturati e maturandi dal dovuto all'effettivo soddisfo e la rivalutazione per svalutazione monetaria, il tutto entro i limiti della competenza del Giudice adito;
- CONDANNARE l in persona del Presidente e Legale CP_1
Rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze professionali di causa, degli oneri fiscali nonché il rimborso delle spese generali, a favore del sottoscritto difensore e procuratore che se ne dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
IN VIA PRINCIPALE -Respingere le domande ex adverso formulate perché destituite di fondamento giuridico e di fatto, e respingere con la miglior formula, le domande svolte dall'attore contro la convenuta per i motivi sopra esposti in narrativa. -Per l'effetto CP_1 pagina 2 di 10 condannare parte ricorrente alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. IN VIA SUBORDINATA -Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritengano sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l'affermazione di una responsabilità della convenuta , CP_1 ridurre la pretesa risarcitoria in proporzione all'effettivo apporto causale riferibile alla condotta dell'attore ed in misura corrispondente alla effettiva entità dei danni subiti, che dovranno essere provati in corso di causa senza alcun automatismo e, in ogni caso, con esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. - Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ex art. 14 D.M.
n. 127/2004, IVA e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Il sig. ha convenuto in giudizio per Parte_2 CP_1
sentirla condannare al risarcimento nella misura quantificata in domanda, del danno subito al mezzo ed alla persona in conseguenza dell'evento verificatosi il 18/10/2020 alle porte 17:00 circa quando, alla guida del proprio motociclo Ducati ER TG ET 43955 stava percorrendo la SS 652, al KM VII/72 cadeva a causa di una sconnessione del manto stradale che provocava la perdita di controllo del mezzo.
L' ha chiesto il rigetto della domanda evidenziando che le CP_1
condizioni della strada erano percepibili dal danneggiato e l'insussistenza di automatismi tra il dissesto di una strada e la responsabilità risarcitoria del suo proprietario.
La causa è stata istruita con i documenti e con le prove orali allegate dalle parti;
all'esito della prova orale la richiesta di CTU medica e tecnica è stata disattesa perché la causa è stata ritenuta adeguatamente istruita e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/01/2025, tenuta in trattazione scritta, al cui esito è stata trattenuta in decisione e concessi termini ex art. 190 cpc pagina 3 di 10 DIRITTO
I. Per deliberare in ordine all'imputabilità dell'occorso, vanno dapprima richiamati i principi consolidati nella giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di danni da cose in custodia.
II. La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo,
e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (Sez. U - , Ordinanza n.
20943 del 30/06/2022)
III. Funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene, non già ad un comportamento del custode (irrilevante), bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
IV. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel pagina 4 di 10 nesso causale (Cass. 19.2.2008 n. 4279; Cass.19.5.2011 n.
1106; v. anche Cass. 11.3.2011 n. 5910).
V. Con riferimento, poi, alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade, va ribadito che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.
VI. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cass.13.3.2013 n.
6306; Cass.
5.2.2013 n. 2660; Cass. 18.10.2011 n. 2108; Cass.
25.5.2010 n. 12695; Cass.
7.4.2010 n. 8229; Cass. 20.11.2009
n. 24529; Cass. 19.11.2009 n. 24419; Cass. 25.7.2008 n.
20247; v. anche Cass. 28.9.2012 n, 16542)
VII. Sull'argomento è stato poi ribadito che:
- il presupposto della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è l'esistenza di un effettivo potere di controllo della cosa, con conseguente possibilità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, (Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 14798 del 26/05/2023 (Rv. 667983 - 01)
- l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del
23/05/2023) pagina 5 di 10 - ai fini della valutazione dell'oggettiva pericolosità della cosa in custodia non rileva di per sé la sua non conformità a specifiche regole di cautela, ma occorre sempre avere riguardo alla condizione della "res" in rapporto alle concrete circostanze del sinistro. (Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 15447 del 31/05/2023).
VIII. Sulla scorta di questi principi, va verificata la conformazione dello stato dei luoghi alla data del sinistro, valutato il comportamento del danneggiato e, ove ritenuti sussistenti i presupposti per configurare responsabilità, procedere alla determinazione del quantum risarcitorio.
IX. La progressione logica da seguire per la delibazione trova però nel caso di specie un rilevante ostacolo nella mancata rispondenza di quanto risulta dall'attività istruttoria, ed in particolar modo dalla prova fornita dall'attore, rispetto alla sua deduzione in fatto, e ciò a prescindere dal contrasto probatorio fornito dalla convenuta.
X. In particolare, le foto che l'attore ha allegato all'atto di citazione riproducono il tratto di strada indicato come teatro del sinistro,
(progressiva chilometrica 72/VII della SP 652, su un cavalcavia, corsia direzione mare verso monti), e raffigurano un tratto di strada rettilineo, in prossimità di uno svincolo .
XI. In questo tratto di strada si nota la presenza, in prossimità della linea di mezzeria di una parte di manto bituminoso, che si sviluppa per qualche metro, che in effetti non è perfettamente liscio, ed a distanza di qualche metro, lungo la stessa linea ideale, un'altra irregolarità di forma simil circolare, che si mostra però ancor meno accentuata : l'attore quindi imputa a tale conformazione l'evento, ma la descrizione che ne propone non mostra coerenza tra la dinamica descritta e lo stato dei luoghi che emerge dalle foto prodotte.
XII. In effetti la presenza della irregolarità sulla strada non può pagina 6 di 10 essere negata, ma ciò che non risulta condivisibile è l'idoneità di tale conformazione a causare l'evento, assumendone cioè
l'efficacia causale esclusiva o preponderante.
XIII. Questo perché l'attore ha dedotto di avere perso il controllo del mezzo a causa del manto stradale “fortemente disconnesso”, ma tale caratteristica della forte disconnessione non si riscontra
– oggettivamente – dalle foto che l'attore ha prodotto;
inoltre prosegue nella narrazione dicendo che nonostante il tentativo di riprendere il controllo del mezzo, non vi riusciva a causa di una ulteriore buca presente sul manto stradale che destabilizzava ulteriormente la sua corsa;
questa medesima dinamica viene narrata dal teste che nel frangente seguiva Tes_1
l'attore alla guida del proprio motociclo.
XIV. Tuttavia dalle foto in atti non si evince la presenza di alcun tipo di buche, ma soprattutto, emerge in modo alquanto evidente il connotato della visibilità dell'area: in particolare, non risulta che vi sia stato alcun ostacolo alla visuale, e che quindi lo stato dei luoghi fosse percepibile dal conducente sopravveniente;
soprattutto, volendo poi correttamente inquadrare il requisito della imprevedibilità dell'insidia stradale, non risulta che il piano viario abbia subito un cedimento improvviso all'atto del passaggio dell'attore, trattandosi, come emerge anche dalle foto, di una conformazione connotata dal requisito della staticità.
XV. Parte attrice deduce, invero, che dopo l'accaduto l'area sia stata oggetto di interventi successivi, ed allega 2 fascicoli fotografici da cui risulta dapprima (doc.2) un primo intervento indicato come successivo all'incidente e consistito nell'apposizione di alcune porzioni di asfalto più scuro rispetto alle aree circostanti, e poi (doc.3) l'intero rifacimento del manto stradale in corrispondenza del cavalcavia esistente alla progressiva indicata come luogo della caduta. Assume da ciò
pagina 7 di 10 l'efficacia ammissiva di responsabilità per l'occorso
Contr Tuttavia neppure da questi elementi possono raggiungersi conclusioni differenti. In particolare, per quanto riguarda il c.d. primo intervento dopo l'accaduto, si possono notare delle aree di forma semi circolare dove risulta apposto asfalto di colore più scuro, e ciò sia in prossimità della mezzeria (dove l'attore aveva localizzato in domanda l'area indicata come causa della caduta ed a tal fine fornisce le foto allegate al doc. 1), sia in prossimità del margine destro della corsia.
XVII. Questa apposizione in effetti, per la forma ed estensione, appare compatibile con la presenza di un avvallamento di corrispondenti dimensioni., anche se non è di per sé idoneo ad acclarare di per sé la presenza – all'epoca del sinistro - di buche e sconnessioni di accentuata rilevanza come descritte dall'attore, come d'altro canto non lo sarebbe ad escluderle.
XVIII. Ciò che invece non permette di accedere ad argomenti e deduzioni aderenti alle tesi dell'attore è la mancata individuazione dell'epoca di questi interventi. Non è dedotto che tali successivi interventi siano stati effettuati in occasione e dipendenza del sinistro occorso all'attore, e nella sua immediatezza, e si deve tener conto che mentre nelle foto allegate al doc.1 l'attore raffigura il teatro del sinistro al momento (o ad esso prossimo) in cui lo stesso si è verificato, le foto di questo primo intervento sono datate 13/04/2021 e questa data non è contestata dalla controparte: deve allora prendersi atto che l'intervento di apposizione delle porzioni di asfalto, che per la colorazione marcatamente più scura delle aree circostanti risulta apposto poco tempo prima dello scatto delle foto, risulta effettuato a distanza di circa 6 mesi dal sinistro e questo non permette di riconoscere pacificamente l'esigenza dell'intervento ( e con essa, la dedotta accentuata disconnessione) alla data del sinistro, perché – come dedotto pagina 8 di 10 da e confermato in sede testimoniale – la strada in CP_1
questione è ad elevata percorrenza, e soggetta a controllo costante anche da parte delle Forze dell'ordine, onde non può escludersi che , quand'anche fosse sopravvenuto un decadimento del manto stradale tale da richiedere l'intervento, questo possa essersi verificato in epoca successiva
(verosimilmente in correlazione alle intemperie della stagione invernale intercorsa tra la caduta dell'attore , in autunno, e l'apposizione dell'asfalto, in primavera), e che quindi non abbia attinenza specifica e rilevanza causale con l'evento dannoso dedotto.
XIX. Analoga considerazione va svolta in relazione al fascicolo fotografico fornito dall'attore a documentazione del secondo intervento successivo all'incidente, che raffigura l'intervenuto rifacimento integrale del manto stradale nell'area corrispondente al cavalcavia.
XX. In questo caso le foto non recano, come nel caso precedente la data stampigliata e possono ritenersi emesse nel lasso temporale tra il primo intervento e la data d'iscrizione a ruolo
(conforta ciò rilevare che il documento al fascicolo telematico risulta creato il 21.9.21, quindi circa un anno dopo il sinistro); ne consegue che questo ulteriore rifacimento del manto stradale anche se ha interessato il luogo del sinistro, per l'intervallo temporale riscontrabile non può valere come elemento ricognitivo delle deduzioni dell'attore, pur configurando adempimento agli obblighi manutentivi del proprietario.
XXI. D'altro canto tra queste foto che documentano l'ultimo intervento ve ne sono diverse che raffigurano in ancor più ampia prospettiva il rettilineo ove si è verificato l'incidente, dimostrando che si tratta di un'area dotata di visibilità molto ampia e priva di ostacoli di sorta, elemento imprescindibile per ritenere che il conducente avesse modo di percepire con ampio pagina 9 di 10 margine di anticipo la condizione del manto stradale.
Rapportare questo argomento per un verso alla condotta di guida, che l'attore riferisce nei limiti ed il teste conferma contenuta al di sotto dei 60KMH, per altro alla obiettiva non configurabilità – al momento del sinistro - della accentuata sconnessione idonea a cagionare la caduta, esclude la sussistenza del nesso causale necessaria per imputare l'accaduto al proprietario custode, tanto più ove si consideri che dal conducente di veicolo a due ruote, per l'intrinseco connotato di precarietà che ne connota l'equilibrio è esigibile una maggiore attenzione all'area che si approssima a percorrere.
XXII. Per tali motivi difettando la riconoscibilità sull'an della pretesa è ragione di economia processuale negare l'ingresso alle ulteriori istanze istruttorie, volte alla sola determinazione del quantum, ma senza alcuna incidenza sulla ricostruzione della dinamica
XXIII. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022,
Fase studio 800
Fase introduttiva 700
Fase istruttoria - trattazione 1000
Fase decisionale 1000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda
2. Condanna l'attore a rimborsare a le Parte_2 CP_1 spese di lite, che liquida in € 3500,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 30 aprile 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 207/2023 R.G., promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ANTONELLI STEFANIA, con domicilio eletto in VIA
POLIDORO DI MASTRO RENZO,5 66034 LANCIANO ITALIA presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.. Controparte_1 P.IVA_1
BRACCIO MARIANNA RITA, con domicilio eletto in VIA CASETTA
3BIS VASTO presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
in via preliminare chiede che la causa venga rimessa in istruttoria per l'espletamento della CTU medico legale e tecnica
"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
pagina 1 di 10 - RICONOSCERE E DICHIARARE ex art. 2043 c.c. che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi dell' in CP_1
persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t., non avendo questi vigilato sul tratto di strada in questione costituendo tale circostanza pericolo occulto, insidia e trabocchetto per il conducente del motociclo rimasto coinvolto nell'incidente de quo, e/o ex art. 2051
c.c. in virtù del nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, e per l'effetto,
- CONDANNARE, l'ente convenuto al pagamento in favore del Sig.
per le causali innanzi spiegate, la complessiva Parte_2 somma di € 17.245,05, di cui
- € 9.713,16 per i danni cagionati al motociclo Ducati ER innanzi descritto, di sua proprietà;
- € 7.005,89 per i danni da lesioni personali subite dallo stesso a causa dell'incidente;
- € 526,00 per le spese mediche sostenute dalla stesso a seguito del sinistro;
salvo la diversa maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia, oltre agli interessi maturati e maturandi dal dovuto all'effettivo soddisfo e la rivalutazione per svalutazione monetaria, il tutto entro i limiti della competenza del Giudice adito;
- CONDANNARE l in persona del Presidente e Legale CP_1
Rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze professionali di causa, degli oneri fiscali nonché il rimborso delle spese generali, a favore del sottoscritto difensore e procuratore che se ne dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
IN VIA PRINCIPALE -Respingere le domande ex adverso formulate perché destituite di fondamento giuridico e di fatto, e respingere con la miglior formula, le domande svolte dall'attore contro la convenuta per i motivi sopra esposti in narrativa. -Per l'effetto CP_1 pagina 2 di 10 condannare parte ricorrente alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. IN VIA SUBORDINATA -Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritengano sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l'affermazione di una responsabilità della convenuta , CP_1 ridurre la pretesa risarcitoria in proporzione all'effettivo apporto causale riferibile alla condotta dell'attore ed in misura corrispondente alla effettiva entità dei danni subiti, che dovranno essere provati in corso di causa senza alcun automatismo e, in ogni caso, con esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. - Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ex art. 14 D.M.
n. 127/2004, IVA e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Il sig. ha convenuto in giudizio per Parte_2 CP_1
sentirla condannare al risarcimento nella misura quantificata in domanda, del danno subito al mezzo ed alla persona in conseguenza dell'evento verificatosi il 18/10/2020 alle porte 17:00 circa quando, alla guida del proprio motociclo Ducati ER TG ET 43955 stava percorrendo la SS 652, al KM VII/72 cadeva a causa di una sconnessione del manto stradale che provocava la perdita di controllo del mezzo.
L' ha chiesto il rigetto della domanda evidenziando che le CP_1
condizioni della strada erano percepibili dal danneggiato e l'insussistenza di automatismi tra il dissesto di una strada e la responsabilità risarcitoria del suo proprietario.
La causa è stata istruita con i documenti e con le prove orali allegate dalle parti;
all'esito della prova orale la richiesta di CTU medica e tecnica è stata disattesa perché la causa è stata ritenuta adeguatamente istruita e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/01/2025, tenuta in trattazione scritta, al cui esito è stata trattenuta in decisione e concessi termini ex art. 190 cpc pagina 3 di 10 DIRITTO
I. Per deliberare in ordine all'imputabilità dell'occorso, vanno dapprima richiamati i principi consolidati nella giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di danni da cose in custodia.
II. La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo,
e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (Sez. U - , Ordinanza n.
20943 del 30/06/2022)
III. Funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene, non già ad un comportamento del custode (irrilevante), bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
IV. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel pagina 4 di 10 nesso causale (Cass. 19.2.2008 n. 4279; Cass.19.5.2011 n.
1106; v. anche Cass. 11.3.2011 n. 5910).
V. Con riferimento, poi, alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade, va ribadito che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.
VI. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cass.13.3.2013 n.
6306; Cass.
5.2.2013 n. 2660; Cass. 18.10.2011 n. 2108; Cass.
25.5.2010 n. 12695; Cass.
7.4.2010 n. 8229; Cass. 20.11.2009
n. 24529; Cass. 19.11.2009 n. 24419; Cass. 25.7.2008 n.
20247; v. anche Cass. 28.9.2012 n, 16542)
VII. Sull'argomento è stato poi ribadito che:
- il presupposto della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è l'esistenza di un effettivo potere di controllo della cosa, con conseguente possibilità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, (Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 14798 del 26/05/2023 (Rv. 667983 - 01)
- l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del
23/05/2023) pagina 5 di 10 - ai fini della valutazione dell'oggettiva pericolosità della cosa in custodia non rileva di per sé la sua non conformità a specifiche regole di cautela, ma occorre sempre avere riguardo alla condizione della "res" in rapporto alle concrete circostanze del sinistro. (Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 15447 del 31/05/2023).
VIII. Sulla scorta di questi principi, va verificata la conformazione dello stato dei luoghi alla data del sinistro, valutato il comportamento del danneggiato e, ove ritenuti sussistenti i presupposti per configurare responsabilità, procedere alla determinazione del quantum risarcitorio.
IX. La progressione logica da seguire per la delibazione trova però nel caso di specie un rilevante ostacolo nella mancata rispondenza di quanto risulta dall'attività istruttoria, ed in particolar modo dalla prova fornita dall'attore, rispetto alla sua deduzione in fatto, e ciò a prescindere dal contrasto probatorio fornito dalla convenuta.
X. In particolare, le foto che l'attore ha allegato all'atto di citazione riproducono il tratto di strada indicato come teatro del sinistro,
(progressiva chilometrica 72/VII della SP 652, su un cavalcavia, corsia direzione mare verso monti), e raffigurano un tratto di strada rettilineo, in prossimità di uno svincolo .
XI. In questo tratto di strada si nota la presenza, in prossimità della linea di mezzeria di una parte di manto bituminoso, che si sviluppa per qualche metro, che in effetti non è perfettamente liscio, ed a distanza di qualche metro, lungo la stessa linea ideale, un'altra irregolarità di forma simil circolare, che si mostra però ancor meno accentuata : l'attore quindi imputa a tale conformazione l'evento, ma la descrizione che ne propone non mostra coerenza tra la dinamica descritta e lo stato dei luoghi che emerge dalle foto prodotte.
XII. In effetti la presenza della irregolarità sulla strada non può pagina 6 di 10 essere negata, ma ciò che non risulta condivisibile è l'idoneità di tale conformazione a causare l'evento, assumendone cioè
l'efficacia causale esclusiva o preponderante.
XIII. Questo perché l'attore ha dedotto di avere perso il controllo del mezzo a causa del manto stradale “fortemente disconnesso”, ma tale caratteristica della forte disconnessione non si riscontra
– oggettivamente – dalle foto che l'attore ha prodotto;
inoltre prosegue nella narrazione dicendo che nonostante il tentativo di riprendere il controllo del mezzo, non vi riusciva a causa di una ulteriore buca presente sul manto stradale che destabilizzava ulteriormente la sua corsa;
questa medesima dinamica viene narrata dal teste che nel frangente seguiva Tes_1
l'attore alla guida del proprio motociclo.
XIV. Tuttavia dalle foto in atti non si evince la presenza di alcun tipo di buche, ma soprattutto, emerge in modo alquanto evidente il connotato della visibilità dell'area: in particolare, non risulta che vi sia stato alcun ostacolo alla visuale, e che quindi lo stato dei luoghi fosse percepibile dal conducente sopravveniente;
soprattutto, volendo poi correttamente inquadrare il requisito della imprevedibilità dell'insidia stradale, non risulta che il piano viario abbia subito un cedimento improvviso all'atto del passaggio dell'attore, trattandosi, come emerge anche dalle foto, di una conformazione connotata dal requisito della staticità.
XV. Parte attrice deduce, invero, che dopo l'accaduto l'area sia stata oggetto di interventi successivi, ed allega 2 fascicoli fotografici da cui risulta dapprima (doc.2) un primo intervento indicato come successivo all'incidente e consistito nell'apposizione di alcune porzioni di asfalto più scuro rispetto alle aree circostanti, e poi (doc.3) l'intero rifacimento del manto stradale in corrispondenza del cavalcavia esistente alla progressiva indicata come luogo della caduta. Assume da ciò
pagina 7 di 10 l'efficacia ammissiva di responsabilità per l'occorso
Contr Tuttavia neppure da questi elementi possono raggiungersi conclusioni differenti. In particolare, per quanto riguarda il c.d. primo intervento dopo l'accaduto, si possono notare delle aree di forma semi circolare dove risulta apposto asfalto di colore più scuro, e ciò sia in prossimità della mezzeria (dove l'attore aveva localizzato in domanda l'area indicata come causa della caduta ed a tal fine fornisce le foto allegate al doc. 1), sia in prossimità del margine destro della corsia.
XVII. Questa apposizione in effetti, per la forma ed estensione, appare compatibile con la presenza di un avvallamento di corrispondenti dimensioni., anche se non è di per sé idoneo ad acclarare di per sé la presenza – all'epoca del sinistro - di buche e sconnessioni di accentuata rilevanza come descritte dall'attore, come d'altro canto non lo sarebbe ad escluderle.
XVIII. Ciò che invece non permette di accedere ad argomenti e deduzioni aderenti alle tesi dell'attore è la mancata individuazione dell'epoca di questi interventi. Non è dedotto che tali successivi interventi siano stati effettuati in occasione e dipendenza del sinistro occorso all'attore, e nella sua immediatezza, e si deve tener conto che mentre nelle foto allegate al doc.1 l'attore raffigura il teatro del sinistro al momento (o ad esso prossimo) in cui lo stesso si è verificato, le foto di questo primo intervento sono datate 13/04/2021 e questa data non è contestata dalla controparte: deve allora prendersi atto che l'intervento di apposizione delle porzioni di asfalto, che per la colorazione marcatamente più scura delle aree circostanti risulta apposto poco tempo prima dello scatto delle foto, risulta effettuato a distanza di circa 6 mesi dal sinistro e questo non permette di riconoscere pacificamente l'esigenza dell'intervento ( e con essa, la dedotta accentuata disconnessione) alla data del sinistro, perché – come dedotto pagina 8 di 10 da e confermato in sede testimoniale – la strada in CP_1
questione è ad elevata percorrenza, e soggetta a controllo costante anche da parte delle Forze dell'ordine, onde non può escludersi che , quand'anche fosse sopravvenuto un decadimento del manto stradale tale da richiedere l'intervento, questo possa essersi verificato in epoca successiva
(verosimilmente in correlazione alle intemperie della stagione invernale intercorsa tra la caduta dell'attore , in autunno, e l'apposizione dell'asfalto, in primavera), e che quindi non abbia attinenza specifica e rilevanza causale con l'evento dannoso dedotto.
XIX. Analoga considerazione va svolta in relazione al fascicolo fotografico fornito dall'attore a documentazione del secondo intervento successivo all'incidente, che raffigura l'intervenuto rifacimento integrale del manto stradale nell'area corrispondente al cavalcavia.
XX. In questo caso le foto non recano, come nel caso precedente la data stampigliata e possono ritenersi emesse nel lasso temporale tra il primo intervento e la data d'iscrizione a ruolo
(conforta ciò rilevare che il documento al fascicolo telematico risulta creato il 21.9.21, quindi circa un anno dopo il sinistro); ne consegue che questo ulteriore rifacimento del manto stradale anche se ha interessato il luogo del sinistro, per l'intervallo temporale riscontrabile non può valere come elemento ricognitivo delle deduzioni dell'attore, pur configurando adempimento agli obblighi manutentivi del proprietario.
XXI. D'altro canto tra queste foto che documentano l'ultimo intervento ve ne sono diverse che raffigurano in ancor più ampia prospettiva il rettilineo ove si è verificato l'incidente, dimostrando che si tratta di un'area dotata di visibilità molto ampia e priva di ostacoli di sorta, elemento imprescindibile per ritenere che il conducente avesse modo di percepire con ampio pagina 9 di 10 margine di anticipo la condizione del manto stradale.
Rapportare questo argomento per un verso alla condotta di guida, che l'attore riferisce nei limiti ed il teste conferma contenuta al di sotto dei 60KMH, per altro alla obiettiva non configurabilità – al momento del sinistro - della accentuata sconnessione idonea a cagionare la caduta, esclude la sussistenza del nesso causale necessaria per imputare l'accaduto al proprietario custode, tanto più ove si consideri che dal conducente di veicolo a due ruote, per l'intrinseco connotato di precarietà che ne connota l'equilibrio è esigibile una maggiore attenzione all'area che si approssima a percorrere.
XXII. Per tali motivi difettando la riconoscibilità sull'an della pretesa è ragione di economia processuale negare l'ingresso alle ulteriori istanze istruttorie, volte alla sola determinazione del quantum, ma senza alcuna incidenza sulla ricostruzione della dinamica
XXIII. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022,
Fase studio 800
Fase introduttiva 700
Fase istruttoria - trattazione 1000
Fase decisionale 1000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda
2. Condanna l'attore a rimborsare a le Parte_2 CP_1 spese di lite, che liquida in € 3500,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 30 aprile 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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