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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, in funzione di giudice mono- cratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. civ. iscritto al n. 499/2016 R.G. posto in decisione in seguito all'udienza del giorno 1° aprile 2025 tra nata in [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._1
Vincenzo Proiti che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
attrice e
nata in [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._2
AR ZÙ e dell'avv. Francesco ZÙ che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
convenuta avente ad oggetto: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE citava in giudizio la sorella rappresen- Parte_1 Controparte_1
tando quanto segue. Con atto di donazione del 05 gennaio 1999, i coniugi e donarono a ciascuna figlia, Controparte_2 Persona_1 Controparte_1
1 e la nuda proprietà di due porzioni appartenenti al mede- Parte_1
simo fabbricato. A venne donato il garage ed un apparta- Controparte_1
mento sito al secondo e terzo piano dello stabile, mentre a Parte_1
vennero donati due vani al piano terra ed un appartamento al primo piano del medesimo stabile, sito in Pagliara, via Regina Margherita n. 193. Rappresen- tava l'attrice che i genitori donanti, usufruttuari dell'immobile, avevano aper- to una porta nella parete che divide il garage dal vano di ingresso del bene donato a di cui non venne mai fatta menzione né all'atto Parte_1
della divisione, né nelle planimetrie. Chiedeva, pertanto, con una negatoria servitutis, dichiararsi l'insussistenza di alcuna servitù ex art. 1051 c.c. in fa- vore dell'immobile di che le venisse ordinato di eliminare Controparte_1
l'accesso dal garage e di restituire le chiavi del portone di accesso al vano di proprietà attrice;
che fosse condannata al risarcimento del danno per il man- cato utilizzo del bene per un importo pari ad euro 50.000,00, nonché ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio la quale deduceva l'origine per Controparte_1
destinazione del padre di famiglia della servitù e a tal fine rappresentava quanto segue. I genitori, che avevano comprato il fabbricato in quello stato, avevano sempre mantenuto la porta di comunicazione tra il vano adibito a ga- rage e il vano della casa posto al primo piano e, pertanto, vi erano i requisiti richiesti per l'applicazione dell'istituto della destinazione del padre di fami- glia. Per queste ragioni, chiedeva il rigetto di tutte le domande di parte attrice.
Ammessi i mezzi istruttori, con ordinanza del 2 ottobre 2017 il g.i. conferiva mandato al c.t.u., che depositava la relazione in data 22 febbraio 2018. Veni- va depositata la relazione integrativa del c.t.u. in data 28 giugno 2021. Preci-
2 sate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 04 maggio 2025.
La actio negatoria va accolta per le ragioni che seguono.
Come noto, l'azione negatoria - che deriva dall'originaria negatoria servitutis con cui il proprietario mirava a far accertare l'inesistenza di diritti di servitù vantati da terzi sul proprio fondo - è oggi un rimedio generale a tutela del proprietario contro terzi che asseriscono la titolarità di diritti reali limitati sul- la cosa. È un'azione di mero accertamento, che il proprietario può intentare quando vi è concreto pericolo di pregiudizio al proprio diritto. L'onere proba- torio è più attenuato rispetto all'azione di rivendica perché non si tratta di ac- certare se l'attore è titolare del diritto di proprietà, ma se tale diritto è libero da pesi o servitù. Si richiede perciò che il proprietario dimostri di aver acqui- stato in base ad un titolo valido (Cass. civ. n. 472/2017) e spetterà poi al con- venuto dimostrare le proprie ragioni fornendo la prova dell'esistenza, in capo allo stesso, del diritto che pretende di esercitare.
Ebbene, nel caso in esame, l'eccezione ex art. 1062 c.c., sollevata da parte convenuta, volta a provare l'esistenza del diritto esercitato, si ritiene non pos- sa essere accolta. Invero, come noto, secondo il dettato normativo dell'art. 1062 c.c. “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, me- diante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di ap- partenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e so- pra ciascuno dei fondi separati”. La norma in esame, dunque, individua tra i
3 presupposti per la costituzione della servitù la provenienza da comune pro- prietario degli immobili (Cass. civ. n. 7068/1988), nonché l'atto di destina- zione (ossia il c.d. porre o lasciare) dello stato dei luoghi. Quest'ultimo, nello specifico, è un atto volontario, ma la volontà non è rivolta alla costituzione della servitù, quanto alla determinazione della situazione di fatto, in quanto il proprietario esercitava il diritto nel proprio esclusivo interesse. Difatti, se- condo autorevole dottrina, ponendo in essere quella situazione, il proprietario mirava solo ad assicurarsi un vantaggio, esercitando il diritto di proprietà ri- spetto ad entrambi i fondi, senza pensare che ciò potesse dar luogo al sorgere di una situazione giuridica permanente quale è la servitù; né, secondo la nor- mativa, sarebbe stato tenuto a disporne, tanto che è previsto che, nel silenzio del dante causa, le servitù si intendono stabilite attivamente e passivamente.
Ciò che, invece, rileva è la oggettiva relazione di subordinazione di un fondo all'altro – che, però, non va ricercata nell'intenzione del proprietario del fon- do, ma nella natura delle opere oggettivamente considerate (Cass. civ. n.
3219/2014) – e l'apparenza della servitù – che si sostanzia in un'opera visibi- le e permanente, preesistente rispetto alla divisione del fondo che per sua struttura e consistenza denunci inequivocabilmente il peso imposto su un fondo a favore dell'altro (Cass. civ. n. 6592/2016; Cass. civ. n. 1328/2004).
L'apparenza dev'essere tale da rendere certi e manifesti a chiunque il conte- nuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto (Cass. civ. n.
11348/2004). Ancora, è necessario, secondo la S.C., che vi sia la possibilità di attuare, in via immediata, tale diritto all'atto della separazione dei fondi, senza necessità di una ulteriore attività per il suo esercizio (Cass. civ. n.
4842/1988).
4 Tuttavia nel caso in esame, sebbene sia stata documentalmente provata la preesistenza della porta tra il vano garage, oggi di proprietà Controparte_3
[.
, ed il vano salotto, oggi di proprietà di al momento Parte_1
dell'acquisto da parte dei genitori delle convenute da avvenuto Persona_2
in data 29 agosto 1954 (sul punto si veda p. 56 della relazione del c.t.u., non- ché la planimetria del 29 dicembre 1939), ciò non consente di superare la manifestazione di volontà contraria dei coniugi di cui alla do- Parte_2
nazione del 5 gennaio 1990.
Seppure ad una prima lettura sembrerebbero non esservi disposizioni circa la servitù di passaggio (e non potendo essa desumersi per facta concludentia,
Cass. civ. n.6520/2008), in realtà con la prima donazione fatta dai coniugi
Per_
– a era stato previsto l'accesso al vano gara- Pt_1 Controparte_1
ge tramite via R. Margherita, ma l'accesso all'appartamento per civile abita- zione era stato previsto che avvenisse non dalla porta che dava sul vano sog- giorno di proprietà della sorella, ma “dalla stradella privata posta a Nord” (p.
3, atto di donazione). Detta disposizione è evidentemente in contrasto con l'automatismo voluto dalla legge per la costituzione di una servitù per desti- nazione. Difatti, la manifestazione di volontà contraria alla costituzione della servitù ben può rinvenirsi in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia in- compatibile con la volontà di lasciare immutata la situazione di fatto che de- terminerebbe il sorgere della corrispondente servitù (Cass. civ. n. 5312/1998, conf. Cass. civ. n. 4829/1988). Ad escludere la venuta ad esistenza della ser- vitù è dunque la espressa previsione contraria fatta dai donanti e non anche, come erroneamente argomentato da parte attrice, il regime delle esenzioni di cui all'art. 1051, IV comma, c.c.. Invero, questo regime, tassativamente enu-
5 cleato, secondo la giurisprudenza, “opera solo in ipotesi di pronuncia costitu- tiva di passaggio coattivo, e non invece in ipotesi di pronuncia dichiarativa di una servitù già sussistente in virtù di acquisto per destinazione del padre di famiglia, trattandosi di disposizione di carattere eccezionale, come tale non estensibile oltre i casi espressamente previsti” (Cass. civ. n.
23160/2013). Al contrario, la previsione dell'ingresso da via Vicinale quale modalità unica di accesso all'appartamento donato a e la Controparte_1
differenziazione fatta dai donanti rispetto all'accesso al garage a cui invece quest'ultima avrebbe potuto accedere da via R. Margherita, si ritiene un ele- mento sufficiente, in quanto incompatibile con l'esercizio della servitù invo- cata, per l'accoglimento dell'actio negatoria.
Stante la insussistenza di una servitù di passaggio tra il vano garage ed il va- no soggiorno, parte convenuta non ha titolo per esercitare la servitù di pas- saggio attraverso la porta che collega il vano garage di proprietà convenuta al vano soggiorno di proprietà attrice e, pertanto, la stessa deve essere condan- nata alla restituzione delle chiavi del portone di ingresso di proprietà di
[...]
Parte_3
La domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata in quanto non ar- gomentata né in fatto, né in diritto in alcuno degli atti processuali depositati da parte attrice.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. deve essere parimenti rigettata.
Invero, l'istituto della responsabilità processuale aggravata tutela l'interesse della parte - distinto dalla situazione giuridica sostanziale azionata in jus - a non subire pregiudizi per effetto dell'azione dolosa o colposa del contraddit- tore. Nel caso in esame, non può certamente rinvenirsi che la condotta pro-
6 cessuale tenuta da parte convenuta abbia integrato mala fede o colpa grave.
Infatti, l'art. 96 c.p.c. punisce un contegno illecito tenuto dalla parte soccom- bente con dolo o colpa grave descritto in modo volutamente ampio e generico
(agire o resistere in giudizio), riferibile a tutte le possibili attività esplicabili in un processo. Nello specifico, la S.C. richiede, quale elemento psicologico caratterizzante il contegno illecito, la malafede o la colpa grave, intesa quale consapevolezza del proprio torto o nella consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto d'azione, che, per le ragioni esposte, non è ravvisabile nel caso in esame (Cons. di Stato, sez. VI, n. 721/2011).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
D.M. 55/2014 valore indeterminabile, parametri minimi stante la modesta complessità delle questioni trattate. Le spese di c.t.u., a rettifica di quanto previsto nel verbale del 27 ottobre 2017, vengono poste definitivamente a ca- rico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, nella persona del Giu- dice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 499/2016 R.G., così decide:
1) Accoglie la domanda di negatoria servitutis e, per l'effetto, ordina a la restituzione delle chiavi del portone in favore di Controparte_1
Parte_1
2) Rigetta nel resto;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite, che li- Controparte_1
quida in euro 545,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi pro- fessionali, oltre spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come
7 per legge, ponendo definitivamente a carico della medesima parte convenuta le spese di c.t.u..
Messina, 9/12/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della
Dott.ssa Francesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo, presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, in funzione di giudice mono- cratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. civ. iscritto al n. 499/2016 R.G. posto in decisione in seguito all'udienza del giorno 1° aprile 2025 tra nata in [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._1
Vincenzo Proiti che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
attrice e
nata in [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._2
AR ZÙ e dell'avv. Francesco ZÙ che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
convenuta avente ad oggetto: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE citava in giudizio la sorella rappresen- Parte_1 Controparte_1
tando quanto segue. Con atto di donazione del 05 gennaio 1999, i coniugi e donarono a ciascuna figlia, Controparte_2 Persona_1 Controparte_1
1 e la nuda proprietà di due porzioni appartenenti al mede- Parte_1
simo fabbricato. A venne donato il garage ed un apparta- Controparte_1
mento sito al secondo e terzo piano dello stabile, mentre a Parte_1
vennero donati due vani al piano terra ed un appartamento al primo piano del medesimo stabile, sito in Pagliara, via Regina Margherita n. 193. Rappresen- tava l'attrice che i genitori donanti, usufruttuari dell'immobile, avevano aper- to una porta nella parete che divide il garage dal vano di ingresso del bene donato a di cui non venne mai fatta menzione né all'atto Parte_1
della divisione, né nelle planimetrie. Chiedeva, pertanto, con una negatoria servitutis, dichiararsi l'insussistenza di alcuna servitù ex art. 1051 c.c. in fa- vore dell'immobile di che le venisse ordinato di eliminare Controparte_1
l'accesso dal garage e di restituire le chiavi del portone di accesso al vano di proprietà attrice;
che fosse condannata al risarcimento del danno per il man- cato utilizzo del bene per un importo pari ad euro 50.000,00, nonché ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio la quale deduceva l'origine per Controparte_1
destinazione del padre di famiglia della servitù e a tal fine rappresentava quanto segue. I genitori, che avevano comprato il fabbricato in quello stato, avevano sempre mantenuto la porta di comunicazione tra il vano adibito a ga- rage e il vano della casa posto al primo piano e, pertanto, vi erano i requisiti richiesti per l'applicazione dell'istituto della destinazione del padre di fami- glia. Per queste ragioni, chiedeva il rigetto di tutte le domande di parte attrice.
Ammessi i mezzi istruttori, con ordinanza del 2 ottobre 2017 il g.i. conferiva mandato al c.t.u., che depositava la relazione in data 22 febbraio 2018. Veni- va depositata la relazione integrativa del c.t.u. in data 28 giugno 2021. Preci-
2 sate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 04 maggio 2025.
La actio negatoria va accolta per le ragioni che seguono.
Come noto, l'azione negatoria - che deriva dall'originaria negatoria servitutis con cui il proprietario mirava a far accertare l'inesistenza di diritti di servitù vantati da terzi sul proprio fondo - è oggi un rimedio generale a tutela del proprietario contro terzi che asseriscono la titolarità di diritti reali limitati sul- la cosa. È un'azione di mero accertamento, che il proprietario può intentare quando vi è concreto pericolo di pregiudizio al proprio diritto. L'onere proba- torio è più attenuato rispetto all'azione di rivendica perché non si tratta di ac- certare se l'attore è titolare del diritto di proprietà, ma se tale diritto è libero da pesi o servitù. Si richiede perciò che il proprietario dimostri di aver acqui- stato in base ad un titolo valido (Cass. civ. n. 472/2017) e spetterà poi al con- venuto dimostrare le proprie ragioni fornendo la prova dell'esistenza, in capo allo stesso, del diritto che pretende di esercitare.
Ebbene, nel caso in esame, l'eccezione ex art. 1062 c.c., sollevata da parte convenuta, volta a provare l'esistenza del diritto esercitato, si ritiene non pos- sa essere accolta. Invero, come noto, secondo il dettato normativo dell'art. 1062 c.c. “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, me- diante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di ap- partenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e so- pra ciascuno dei fondi separati”. La norma in esame, dunque, individua tra i
3 presupposti per la costituzione della servitù la provenienza da comune pro- prietario degli immobili (Cass. civ. n. 7068/1988), nonché l'atto di destina- zione (ossia il c.d. porre o lasciare) dello stato dei luoghi. Quest'ultimo, nello specifico, è un atto volontario, ma la volontà non è rivolta alla costituzione della servitù, quanto alla determinazione della situazione di fatto, in quanto il proprietario esercitava il diritto nel proprio esclusivo interesse. Difatti, se- condo autorevole dottrina, ponendo in essere quella situazione, il proprietario mirava solo ad assicurarsi un vantaggio, esercitando il diritto di proprietà ri- spetto ad entrambi i fondi, senza pensare che ciò potesse dar luogo al sorgere di una situazione giuridica permanente quale è la servitù; né, secondo la nor- mativa, sarebbe stato tenuto a disporne, tanto che è previsto che, nel silenzio del dante causa, le servitù si intendono stabilite attivamente e passivamente.
Ciò che, invece, rileva è la oggettiva relazione di subordinazione di un fondo all'altro – che, però, non va ricercata nell'intenzione del proprietario del fon- do, ma nella natura delle opere oggettivamente considerate (Cass. civ. n.
3219/2014) – e l'apparenza della servitù – che si sostanzia in un'opera visibi- le e permanente, preesistente rispetto alla divisione del fondo che per sua struttura e consistenza denunci inequivocabilmente il peso imposto su un fondo a favore dell'altro (Cass. civ. n. 6592/2016; Cass. civ. n. 1328/2004).
L'apparenza dev'essere tale da rendere certi e manifesti a chiunque il conte- nuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto (Cass. civ. n.
11348/2004). Ancora, è necessario, secondo la S.C., che vi sia la possibilità di attuare, in via immediata, tale diritto all'atto della separazione dei fondi, senza necessità di una ulteriore attività per il suo esercizio (Cass. civ. n.
4842/1988).
4 Tuttavia nel caso in esame, sebbene sia stata documentalmente provata la preesistenza della porta tra il vano garage, oggi di proprietà Controparte_3
[.
, ed il vano salotto, oggi di proprietà di al momento Parte_1
dell'acquisto da parte dei genitori delle convenute da avvenuto Persona_2
in data 29 agosto 1954 (sul punto si veda p. 56 della relazione del c.t.u., non- ché la planimetria del 29 dicembre 1939), ciò non consente di superare la manifestazione di volontà contraria dei coniugi di cui alla do- Parte_2
nazione del 5 gennaio 1990.
Seppure ad una prima lettura sembrerebbero non esservi disposizioni circa la servitù di passaggio (e non potendo essa desumersi per facta concludentia,
Cass. civ. n.6520/2008), in realtà con la prima donazione fatta dai coniugi
Per_
– a era stato previsto l'accesso al vano gara- Pt_1 Controparte_1
ge tramite via R. Margherita, ma l'accesso all'appartamento per civile abita- zione era stato previsto che avvenisse non dalla porta che dava sul vano sog- giorno di proprietà della sorella, ma “dalla stradella privata posta a Nord” (p.
3, atto di donazione). Detta disposizione è evidentemente in contrasto con l'automatismo voluto dalla legge per la costituzione di una servitù per desti- nazione. Difatti, la manifestazione di volontà contraria alla costituzione della servitù ben può rinvenirsi in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia in- compatibile con la volontà di lasciare immutata la situazione di fatto che de- terminerebbe il sorgere della corrispondente servitù (Cass. civ. n. 5312/1998, conf. Cass. civ. n. 4829/1988). Ad escludere la venuta ad esistenza della ser- vitù è dunque la espressa previsione contraria fatta dai donanti e non anche, come erroneamente argomentato da parte attrice, il regime delle esenzioni di cui all'art. 1051, IV comma, c.c.. Invero, questo regime, tassativamente enu-
5 cleato, secondo la giurisprudenza, “opera solo in ipotesi di pronuncia costitu- tiva di passaggio coattivo, e non invece in ipotesi di pronuncia dichiarativa di una servitù già sussistente in virtù di acquisto per destinazione del padre di famiglia, trattandosi di disposizione di carattere eccezionale, come tale non estensibile oltre i casi espressamente previsti” (Cass. civ. n.
23160/2013). Al contrario, la previsione dell'ingresso da via Vicinale quale modalità unica di accesso all'appartamento donato a e la Controparte_1
differenziazione fatta dai donanti rispetto all'accesso al garage a cui invece quest'ultima avrebbe potuto accedere da via R. Margherita, si ritiene un ele- mento sufficiente, in quanto incompatibile con l'esercizio della servitù invo- cata, per l'accoglimento dell'actio negatoria.
Stante la insussistenza di una servitù di passaggio tra il vano garage ed il va- no soggiorno, parte convenuta non ha titolo per esercitare la servitù di pas- saggio attraverso la porta che collega il vano garage di proprietà convenuta al vano soggiorno di proprietà attrice e, pertanto, la stessa deve essere condan- nata alla restituzione delle chiavi del portone di ingresso di proprietà di
[...]
Parte_3
La domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata in quanto non ar- gomentata né in fatto, né in diritto in alcuno degli atti processuali depositati da parte attrice.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. deve essere parimenti rigettata.
Invero, l'istituto della responsabilità processuale aggravata tutela l'interesse della parte - distinto dalla situazione giuridica sostanziale azionata in jus - a non subire pregiudizi per effetto dell'azione dolosa o colposa del contraddit- tore. Nel caso in esame, non può certamente rinvenirsi che la condotta pro-
6 cessuale tenuta da parte convenuta abbia integrato mala fede o colpa grave.
Infatti, l'art. 96 c.p.c. punisce un contegno illecito tenuto dalla parte soccom- bente con dolo o colpa grave descritto in modo volutamente ampio e generico
(agire o resistere in giudizio), riferibile a tutte le possibili attività esplicabili in un processo. Nello specifico, la S.C. richiede, quale elemento psicologico caratterizzante il contegno illecito, la malafede o la colpa grave, intesa quale consapevolezza del proprio torto o nella consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto d'azione, che, per le ragioni esposte, non è ravvisabile nel caso in esame (Cons. di Stato, sez. VI, n. 721/2011).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
D.M. 55/2014 valore indeterminabile, parametri minimi stante la modesta complessità delle questioni trattate. Le spese di c.t.u., a rettifica di quanto previsto nel verbale del 27 ottobre 2017, vengono poste definitivamente a ca- rico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, nella persona del Giu- dice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 499/2016 R.G., così decide:
1) Accoglie la domanda di negatoria servitutis e, per l'effetto, ordina a la restituzione delle chiavi del portone in favore di Controparte_1
Parte_1
2) Rigetta nel resto;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite, che li- Controparte_1
quida in euro 545,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi pro- fessionali, oltre spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come
7 per legge, ponendo definitivamente a carico della medesima parte convenuta le spese di c.t.u..
Messina, 9/12/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della
Dott.ssa Francesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo, presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
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