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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/12/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3141/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO I Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valeria Protano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3141/2022 R.G. vertente TRA
, (C.F. )), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/06/1986, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Sant'Angelo a Cupolo alla Via E. Fermi, n. 4;
-attore- E
, (P. Iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., con sede in Via G. Grezar n. 14, Roma, per tutti gli ambiti provinciali e nazionali ad esclusione del territorio della Regione Sicilia, iscritta al registro delle imprese di Roma, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Lucia Scognamiglio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in Torre Annunziata, al Corso Umberto I, n. 283;
-convenuta- OGGETTO: “risarcimento danni da provvedimento illecito”; CONCLUSIONI: all'udienza del 06.06.25, svoltasi in modalità di scritta, le parti hanno precisato le conclusioni con note di trattazione scritta depositate in data 15.01.25 e 05.06.25. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione dell'11.08.25, ha citato in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Benevento, l' per ottenere il risarcimento del Controparte_2 danno patito per l'illegittimità del fermo amministrativo apposto al veicolo Fiat Panda, tg. ES976GZ, di cui era comproprietario unitamente al padre, . Parte_2
In particolare, a sostegno della domanda, l'attore deduceva di essere venuto casualmente a conoscenza attraverso una visura P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che sul citato veicolo era stato apposto un fermo amministrativo, avente n. A036583U, mai notificato ai due comproprietari e che, in data 29.11.20, il comproprietario proponeva Parte_2 ricorso avverso detto provvedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento che, con sentenza n. 460/21, ne dichiarava l'illegittimità, ordinandone la cancellazione. In particolare, la Commissione Tributaria di Benevento ha ritenuto che l'Amministrazione non potesse apporre alcun fermo amministrativo su detto veicolo perché l'unico debitore nei confronti dell'erario risultava essere e non anche l'altro comproprietario Parte_2
(cfr. sentenza n. 460/21, depositata in data 29/10/21 - All. 2). Inoltre, l'attore deduceva di avere già inviato con p.e.c. dell'11.12.20 una missiva di messa in mora all' , con la quale si richiedeva la cancellazione del Controparte_1 fermo amministrativo per gli stessi motivi accolti dalla Commissione Tributaria, senza tuttavia aver mai ricevuto un riscontro, tant'è che, soltanto in data 12.11.21, a seguito della notifica della sentenza n. 460/21, l'Amministrazione provvedeva alla sua cancellazione. Nelle more di detta vicenda, non potendo utilizzare l'autovettura di cui era comproprietario ed avendo la necessità di utilizzare un mezzo di trasporto per la propria professione e per provvedere ai bisogni del padre invalido, l'odierno attore procedeva alla stipulazione di un contratto di autonoleggio di autovettura tra privati con (cfr. contratto del CP_3
23.05.20 e quietanze sottoscritte dalla proprietaria). Ritendendo, dunque, di avere subito un danno ingiusto pari a € 18.830,00, avendo dovuto corrispondere per tutto il periodo di durata del provvedimento illegittimo (per un totale di 538 giorni) l'importo giornaliero di € 35,00 in favore della noleggiatrice, l'attore CP_3 ha adito il Tribunale di Benevento affinché condannasse l' al Controparte_1 risarcimento del danno subito, oltre interessi e rivalutazione dalla data di avvenuto pagamento fino all'effettivo soddisfo. Costituitasi in giudizio in data 21.11.21, l' contestava Controparte_4
l'infondatezza dell'avversa domanda e, sostenendo l'inattendibilità dei fatti narrati, ne chiedeva il rigetto stante la nullità del contratto di autonoleggio e la violazione della normativa sull'antiriciclaggio. Senza necessità di attività istruttoria, ritenuta superflua dal G.I., fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 6.05.25, la causa veniva riservata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda deve essere rigettata per i motivi che seguono, con assorbimento di ogni ulteriore profilo prospettato. Innanzitutto, si osserva che il fatto illecito lamentato, da cui originerebbe la responsabilità di
, è rappresentato dall'illegittimità del fermo amministrativo Controparte_1 iscritto su un'autovettura cointestata anche ad un soggetto non debitore nei confronti dell'erario, e cioè, l'odierno attore, (cfr. libretto di circolazione e visura Parte_1
PRA - allegati all'atto di citazione), come accertato nella sentenza n. 460/21 del 06/10/21 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento (cfr. sentenza n. 460/21, depositata in data 29/10/21 - allegata all'atto di citazione). Parte attrice, a sostegno della propria pretesa, produce un contratto di autonoleggio di autovettura tra privati stipulato il 23.05.20 con e delle quietanze sottoscritte CP_3 dalla relative alle somme corrisposte nel periodo da maggio 2020 sino alla CP_3 riconsegna dell'autovettura, avvenuta a novembre 2021. Tanto premesso, la domanda risarcitoria appare sfornita di prova relativamente agli esborsi che sarebbero state sostenuti dall'attore e che sarebbero eziologicamente riconducibili all'illecito contestato atteso che l'attore a sostegno della richiesta si è limitato a produrre in giudizio delle quietanze sottoscritte dalla proprietaria del veicolo. Va richiamato, sul punto, l'orientamento della Suprema Corte secondo cui le scritture provenienti da terzi non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono fornire utili elementi di convincimento solo in concorso con altre circostanze che ne confortino l'attendibilità (cfr. ex multis, Cass. n. 23788/14, 14122/2004 e 26090/2005). Ebbene, in difetto di ulteriori elementi idonei a corroborare la prova documentale in atti, non appare assolto l'onere probatorio incombente su parte attrice e la domanda va, conseguentemente, rigettata. Quanto alle spese di lite, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per la loro integrale compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Ed infatti, la domanda attorea viene rigettata per difetto di prova del danno patrimoniale allegato;
tuttavia, il giudizio trae origine da un comportamento dell'Amministrazione convenuta che si è rivelato oggettivamente illegittimo, come accertato con la sentenza n. 460/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, che ha dichiarato l'illegittimità del fermo amministrativo iscritto sull'autovettura di cui l'attore era comproprietario non debitore. La presenza di un provvedimento dichiarato illegittimo da un'autorità giurisdizionale, pur non essendo sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria in assenza di adeguata prova del danno, integra nondimeno una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite, atteso che l'attore ha dovuto promuovere il presente giudizio per far valere un pregiudizio subito a causa di una condotta originariamente contra legem della convenuta, a lui non imputabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione Civile, in persona del G.U. dr.ssa Valeria Protano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Si manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Benevento, il 2.12.25 Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO I Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valeria Protano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3141/2022 R.G. vertente TRA
, (C.F. )), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/06/1986, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Sant'Angelo a Cupolo alla Via E. Fermi, n. 4;
-attore- E
, (P. Iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., con sede in Via G. Grezar n. 14, Roma, per tutti gli ambiti provinciali e nazionali ad esclusione del territorio della Regione Sicilia, iscritta al registro delle imprese di Roma, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Lucia Scognamiglio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in Torre Annunziata, al Corso Umberto I, n. 283;
-convenuta- OGGETTO: “risarcimento danni da provvedimento illecito”; CONCLUSIONI: all'udienza del 06.06.25, svoltasi in modalità di scritta, le parti hanno precisato le conclusioni con note di trattazione scritta depositate in data 15.01.25 e 05.06.25. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione dell'11.08.25, ha citato in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Benevento, l' per ottenere il risarcimento del Controparte_2 danno patito per l'illegittimità del fermo amministrativo apposto al veicolo Fiat Panda, tg. ES976GZ, di cui era comproprietario unitamente al padre, . Parte_2
In particolare, a sostegno della domanda, l'attore deduceva di essere venuto casualmente a conoscenza attraverso una visura P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che sul citato veicolo era stato apposto un fermo amministrativo, avente n. A036583U, mai notificato ai due comproprietari e che, in data 29.11.20, il comproprietario proponeva Parte_2 ricorso avverso detto provvedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento che, con sentenza n. 460/21, ne dichiarava l'illegittimità, ordinandone la cancellazione. In particolare, la Commissione Tributaria di Benevento ha ritenuto che l'Amministrazione non potesse apporre alcun fermo amministrativo su detto veicolo perché l'unico debitore nei confronti dell'erario risultava essere e non anche l'altro comproprietario Parte_2
(cfr. sentenza n. 460/21, depositata in data 29/10/21 - All. 2). Inoltre, l'attore deduceva di avere già inviato con p.e.c. dell'11.12.20 una missiva di messa in mora all' , con la quale si richiedeva la cancellazione del Controparte_1 fermo amministrativo per gli stessi motivi accolti dalla Commissione Tributaria, senza tuttavia aver mai ricevuto un riscontro, tant'è che, soltanto in data 12.11.21, a seguito della notifica della sentenza n. 460/21, l'Amministrazione provvedeva alla sua cancellazione. Nelle more di detta vicenda, non potendo utilizzare l'autovettura di cui era comproprietario ed avendo la necessità di utilizzare un mezzo di trasporto per la propria professione e per provvedere ai bisogni del padre invalido, l'odierno attore procedeva alla stipulazione di un contratto di autonoleggio di autovettura tra privati con (cfr. contratto del CP_3
23.05.20 e quietanze sottoscritte dalla proprietaria). Ritendendo, dunque, di avere subito un danno ingiusto pari a € 18.830,00, avendo dovuto corrispondere per tutto il periodo di durata del provvedimento illegittimo (per un totale di 538 giorni) l'importo giornaliero di € 35,00 in favore della noleggiatrice, l'attore CP_3 ha adito il Tribunale di Benevento affinché condannasse l' al Controparte_1 risarcimento del danno subito, oltre interessi e rivalutazione dalla data di avvenuto pagamento fino all'effettivo soddisfo. Costituitasi in giudizio in data 21.11.21, l' contestava Controparte_4
l'infondatezza dell'avversa domanda e, sostenendo l'inattendibilità dei fatti narrati, ne chiedeva il rigetto stante la nullità del contratto di autonoleggio e la violazione della normativa sull'antiriciclaggio. Senza necessità di attività istruttoria, ritenuta superflua dal G.I., fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 6.05.25, la causa veniva riservata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda deve essere rigettata per i motivi che seguono, con assorbimento di ogni ulteriore profilo prospettato. Innanzitutto, si osserva che il fatto illecito lamentato, da cui originerebbe la responsabilità di
, è rappresentato dall'illegittimità del fermo amministrativo Controparte_1 iscritto su un'autovettura cointestata anche ad un soggetto non debitore nei confronti dell'erario, e cioè, l'odierno attore, (cfr. libretto di circolazione e visura Parte_1
PRA - allegati all'atto di citazione), come accertato nella sentenza n. 460/21 del 06/10/21 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento (cfr. sentenza n. 460/21, depositata in data 29/10/21 - allegata all'atto di citazione). Parte attrice, a sostegno della propria pretesa, produce un contratto di autonoleggio di autovettura tra privati stipulato il 23.05.20 con e delle quietanze sottoscritte CP_3 dalla relative alle somme corrisposte nel periodo da maggio 2020 sino alla CP_3 riconsegna dell'autovettura, avvenuta a novembre 2021. Tanto premesso, la domanda risarcitoria appare sfornita di prova relativamente agli esborsi che sarebbero state sostenuti dall'attore e che sarebbero eziologicamente riconducibili all'illecito contestato atteso che l'attore a sostegno della richiesta si è limitato a produrre in giudizio delle quietanze sottoscritte dalla proprietaria del veicolo. Va richiamato, sul punto, l'orientamento della Suprema Corte secondo cui le scritture provenienti da terzi non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono fornire utili elementi di convincimento solo in concorso con altre circostanze che ne confortino l'attendibilità (cfr. ex multis, Cass. n. 23788/14, 14122/2004 e 26090/2005). Ebbene, in difetto di ulteriori elementi idonei a corroborare la prova documentale in atti, non appare assolto l'onere probatorio incombente su parte attrice e la domanda va, conseguentemente, rigettata. Quanto alle spese di lite, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per la loro integrale compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Ed infatti, la domanda attorea viene rigettata per difetto di prova del danno patrimoniale allegato;
tuttavia, il giudizio trae origine da un comportamento dell'Amministrazione convenuta che si è rivelato oggettivamente illegittimo, come accertato con la sentenza n. 460/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, che ha dichiarato l'illegittimità del fermo amministrativo iscritto sull'autovettura di cui l'attore era comproprietario non debitore. La presenza di un provvedimento dichiarato illegittimo da un'autorità giurisdizionale, pur non essendo sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria in assenza di adeguata prova del danno, integra nondimeno una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite, atteso che l'attore ha dovuto promuovere il presente giudizio per far valere un pregiudizio subito a causa di una condotta originariamente contra legem della convenuta, a lui non imputabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione Civile, in persona del G.U. dr.ssa Valeria Protano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Si manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Benevento, il 2.12.25 Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano