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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/10/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 583/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 583/2023
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
Oggi, 15.10.2025, innanzi alla G.O.P. Dott.ssa NI AF, sono comparsi l'Avv. Giampaolo Leonardi per parte ricorrente e l'Avv.
AT IN, anche in sostituzione dell'Avv. Anna Paola Ciarelli per parte resistente, presente attraverso collegamento da remoto mediante Teams.
L'Avv. Leonardi dichiara che la propria assistita risulta ancora ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
La G.O.P.
Dott.ssa NI AF pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del G.O.P. Dott.ssa NI
AF, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 583/2023 promossa da:
, ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Giampaolo Leonardi (C.F. ), C.F._2 con domicilio eletto presso il suo studio in Mercato Saraceno viale Roma n. 30
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_2
P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
AT IN ) e dell'Avv. Anna Paola C.F._3
Ciarelli, con domicilio eletto in Forlì, via Libertà n. 48 c/o la
Direzione Provinciale CP_1
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
pagina 2 di 10 viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1)
La ricorrente proponeva ricorso ex art. Parte_1
445 bis, comma 6, c.p.c., contestando le conclusioni dell' instaurato presso il Tribunale di Forlì per il CP_3 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi delle leggi nn. 18/1980, 508/1988 e 509/1988.
Specificamente, contestava la perizia in ordine alla decorrenza del diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento indicata nel 30.5.2022, anzichè in quella del deposito della domanda amministrativa (08.02.2022); assumeva, infatti, di essere, già da allora, nelle condizioni richieste per il riconoscimento della suddetta indennità, ossia di essere impossibilitata a deambulare autonomamente e che il
CTU non avesse tenuto in debito conto delle risultanze attestate dalla documentazione sanitaria prodotta.
Concludeva, pertanto, che venisse accertata la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il beneficio inerente al riconoscimento della indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al pagamento della indennità CP_2 di accompagnamento con decorrenza dal 08.02.2022, oltre a rivalutazione ed interessi.
In via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova testimoniale tesa a dimostrare la sussistenza delle condizioni pagina 3 di 10 richieste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con il rinnovo della Consulenza Tecnica di
Ufficio e l'acquisizione del fascicolo di ufficio dell'accertamento tecnico obbligatorio.
2)
Si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva, in via CP_1 pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda, ritenendo che il ricorso introduttivo non specificasse i motivi della contestazione.
Chiedeva, inoltre, il rigetto nel merito, ritenendo che l'elaborato peritale redatto dal CTU nominato per il giudizio di
ATP fosse esaustivo e congruamente motivato, dopo aver raccolto in modo completo le notizie anamnestiche della ricorrente ed aver attentamente esaminato con attenzione la documentazione presentata e sottoposta la stessa ad una visita accurata.
Così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: 1.- in via pregiudiziale, dichiarare la domanda proposta dalla ricorrente inammissibile, per tutti i motivi indicati in narrativa;
2.- nel merito, respinta la richiesta di rinnovazione di CTU medico – legale, rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata in ordine al possesso da parte della ricorrente di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento della provvidenza richiesta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, anche con riguardo alla fase precedente, nonché spese dell'eventuale rinnovo della CTU a carico del ricorrente e spese della CTU espletata in sede di ATP definitivamente a carico di parte ricorrente.”
3) pagina 4 di 10 All'udienza del 17.04.2024 il Giudice disponeva la chiamata a chiarimenti del C.T.U. Dott. e Persona_1 ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente.
4)
All'udienza del 06.11.2024 venivano ascoltati due testimoni di parte opponente, nonchè il C.T.U.
La difesa di parte ricorrente riferiva che il certificato del 2020 specificava che la già non deambulava, ma il CTU negava Pt_1 che gli fosse stato presentato;
l'unico precedente alla domanda amministrativa descriveva la ricorrente deambulante con appoggio e solo a maggio 2022 la stessa era in carrozzina.
La difesa chiedeva che il certificato citato e le testimonianze fossero valutate dal CTU;
riteneva tardiva la CP_1 produzione del documento. Il giudice, a scioglimento della riserva, riteneva di dover richiamare a chiarimenti il CTU all'udienza successiva.
5)
All'udienza del 21.05.2025 il Giudice disponeva un approfondimento della CTU alla luce degli atti, in particolare dei documenti 5 ed 11 concedendo allo stesso il termine di trenta giorni per depositare l'integrazione della perizia.
6)
Il CTU depositava nei termini l'integrazione della perizia;
modificando il giudizio già espresso alla luce del certificato della visita fisiatrica del 17.09.2020 effettuata presso la Parte_2
dichiarava che era in possesso dei
[...] Parte_1 requisiti per il riconoscimento dell'indennità di pagina 5 di 10 accompagnamento già al momento della domanda amministrativa.
7)
Nelle note autorizzate, la ricorrente, dopo aver ripercorso le ragioni di fatto e di diritto sottese alle proprie istanze e le fasi del procedimento così concludeva:
“Nel merito per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso, a) accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il beneficio inerente al riconoscimento della indennità di accompagnamento, ai sensi delle Leggi n.
18/1980, n.508/1988 e n.509/1988, con decorrenza dalla data della domanda amminsitrativa (8/2/2022), ovvero da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa,; b) condannare l' Controparte_2
(Partita Iva: ), con sede
[...] P.IVA_3 legale in Roma, Via Ciro Il Grande, n.21, in persona del
Presidente pro tempore, al pagamento della indennità di accompagnamento, ai sensi delle Leggi n. 18/1980, n.508/1988
e n.509/1988, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (8/2/2022), ovvero da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa, oltre a rivalutazione ed interessi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, 15% per spese generali, rifusione di
IV.A. e C.P.A., anche per l'accertamento tecnico preventivo, con sentenza immediatamente esecutiva. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c. la Sig.ra , Parte_1 dichiara di essere titolare, dall'ultima dichiarazione, di un reddito imponibile Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi 1 a 3, e 77 del pagina 6 di 10 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punita ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, e pertanto si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. In caso di soccombenza della ricorrente nel presente giudizio, in applicazione del disposto di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.,
Vorrà, pertanto, l'Ill.mo Giudice adito, astenersi dall'emettere una pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite”
8)
All'udienza del 15 ottobre 2025, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata posta in decisione.
9)
Il ricorso risulta fondato per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Innanzi tutto, si ritiene assolutamente infondata l'eccezione pregiudiziale di circa l'inammissibilità della CP_1 domanda per la violazione dell'art. 445 bis c.p.c.; secondo il resistente, l'opponente non avrebbe specificato, nel ricorso introduttivo al giudizio di opposizione, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione.
In realtà, i motivi della contestazione risultano ben delineati ed esplicitati;
il ricorso in opposizione, infatti, elenca puntualmente, in fatto ed in diritto, il motivo di contestazione mosso dall'opponente alle conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. pagina 7 di 10 a seguito dell'ATPO.
Dall'istruttoria, inoltre, è emerso che l'opponente possedeva i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal momento del deposito della domanda amministrativa, ossia dal 08.02.2022 e, quindi, precedentemente rispetto al riconoscimento da parte del CTU dei requisiti riconosciuti dallo stesso solo in data 30.05.22.
Infatti, lo stesso C.T.U., visionato il certificato di visita fisiatrica del 17.09.2020 (peraltro effettivamente già agli atti), che era stata effettuata presso la della nel Pt_2 Pt_2 quale si attestava che già all'epoca la non deambulava Pt_1 autonomamente ed era in possesso di una carrozzina, concludeva, nella sua relazione aggiuntiva dell'11.07.25, che i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a favore della sig.ra sussistevano già Pt_1 all'epoca di presentazione della domanda.
La conferma a ciò e a quanto documentato, peraltro, sopraggiungeva anche in sede di escussione dei testi.
Entrambi - figlia e ex marito dell'opponente - infatti, dichiaravano che la donna non riusciva più a camminare da sola almeno dal 2020; in special modo, la figlia riferiva che la madre, dall'anno suddetto, non si alzava dal letto da sola e che lei stessa doveva aiutarla sia per questo incombente che per l'igiene quotidiana.
In sostanza, la ricorrente si trova nelle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ossia dal 02 febbraio 2022.
pagina 8 di 10 10.
Le spese di lite - anche per l'accertamento tecnico preventivo - liquidate come da dispositivo con riferimento al
D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022 - sono poste a carico della parte resistente ed a favore della parte ricorrente, da distrarsi a favore dello Stato, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa (da considerarsi compreso nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 avuto riguardo al decisum), stante la limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il G.O.P., ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, dichiara la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il beneficio inerente al riconoscimento della indennità di accompagnamento, ai sensi delle Leggi n. 18/1980, n.
508/1988 e n. 509/1988, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (08.02.2022) e, per l'effetto, condanna in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della indennità di accompagnamento, ai sensi delle Leggi n.
18/1980, n. 508/1988 e n. 509/1988, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (08.02.2022), da maggiorarsi di interessi legali come per legge su ratei arretrati maturati e non riscossi;
condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.198,00 per compensi (di cui € 886,00 per l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio), oltre a oneri di legge, da distrarsi in favore dello pagina 9 di 10 Stato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 15 ottobre 2025
La G.O.P.
Dott.ssa NI AF
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 583/2023
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
Oggi, 15.10.2025, innanzi alla G.O.P. Dott.ssa NI AF, sono comparsi l'Avv. Giampaolo Leonardi per parte ricorrente e l'Avv.
AT IN, anche in sostituzione dell'Avv. Anna Paola Ciarelli per parte resistente, presente attraverso collegamento da remoto mediante Teams.
L'Avv. Leonardi dichiara che la propria assistita risulta ancora ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
La G.O.P.
Dott.ssa NI AF pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del G.O.P. Dott.ssa NI
AF, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 583/2023 promossa da:
, ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Giampaolo Leonardi (C.F. ), C.F._2 con domicilio eletto presso il suo studio in Mercato Saraceno viale Roma n. 30
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_2
P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
AT IN ) e dell'Avv. Anna Paola C.F._3
Ciarelli, con domicilio eletto in Forlì, via Libertà n. 48 c/o la
Direzione Provinciale CP_1
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
pagina 2 di 10 viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1)
La ricorrente proponeva ricorso ex art. Parte_1
445 bis, comma 6, c.p.c., contestando le conclusioni dell' instaurato presso il Tribunale di Forlì per il CP_3 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi delle leggi nn. 18/1980, 508/1988 e 509/1988.
Specificamente, contestava la perizia in ordine alla decorrenza del diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento indicata nel 30.5.2022, anzichè in quella del deposito della domanda amministrativa (08.02.2022); assumeva, infatti, di essere, già da allora, nelle condizioni richieste per il riconoscimento della suddetta indennità, ossia di essere impossibilitata a deambulare autonomamente e che il
CTU non avesse tenuto in debito conto delle risultanze attestate dalla documentazione sanitaria prodotta.
Concludeva, pertanto, che venisse accertata la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il beneficio inerente al riconoscimento della indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al pagamento della indennità CP_2 di accompagnamento con decorrenza dal 08.02.2022, oltre a rivalutazione ed interessi.
In via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova testimoniale tesa a dimostrare la sussistenza delle condizioni pagina 3 di 10 richieste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con il rinnovo della Consulenza Tecnica di
Ufficio e l'acquisizione del fascicolo di ufficio dell'accertamento tecnico obbligatorio.
2)
Si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva, in via CP_1 pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda, ritenendo che il ricorso introduttivo non specificasse i motivi della contestazione.
Chiedeva, inoltre, il rigetto nel merito, ritenendo che l'elaborato peritale redatto dal CTU nominato per il giudizio di
ATP fosse esaustivo e congruamente motivato, dopo aver raccolto in modo completo le notizie anamnestiche della ricorrente ed aver attentamente esaminato con attenzione la documentazione presentata e sottoposta la stessa ad una visita accurata.
Così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: 1.- in via pregiudiziale, dichiarare la domanda proposta dalla ricorrente inammissibile, per tutti i motivi indicati in narrativa;
2.- nel merito, respinta la richiesta di rinnovazione di CTU medico – legale, rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata in ordine al possesso da parte della ricorrente di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento della provvidenza richiesta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, anche con riguardo alla fase precedente, nonché spese dell'eventuale rinnovo della CTU a carico del ricorrente e spese della CTU espletata in sede di ATP definitivamente a carico di parte ricorrente.”
3) pagina 4 di 10 All'udienza del 17.04.2024 il Giudice disponeva la chiamata a chiarimenti del C.T.U. Dott. e Persona_1 ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente.
4)
All'udienza del 06.11.2024 venivano ascoltati due testimoni di parte opponente, nonchè il C.T.U.
La difesa di parte ricorrente riferiva che il certificato del 2020 specificava che la già non deambulava, ma il CTU negava Pt_1 che gli fosse stato presentato;
l'unico precedente alla domanda amministrativa descriveva la ricorrente deambulante con appoggio e solo a maggio 2022 la stessa era in carrozzina.
La difesa chiedeva che il certificato citato e le testimonianze fossero valutate dal CTU;
riteneva tardiva la CP_1 produzione del documento. Il giudice, a scioglimento della riserva, riteneva di dover richiamare a chiarimenti il CTU all'udienza successiva.
5)
All'udienza del 21.05.2025 il Giudice disponeva un approfondimento della CTU alla luce degli atti, in particolare dei documenti 5 ed 11 concedendo allo stesso il termine di trenta giorni per depositare l'integrazione della perizia.
6)
Il CTU depositava nei termini l'integrazione della perizia;
modificando il giudizio già espresso alla luce del certificato della visita fisiatrica del 17.09.2020 effettuata presso la Parte_2
dichiarava che era in possesso dei
[...] Parte_1 requisiti per il riconoscimento dell'indennità di pagina 5 di 10 accompagnamento già al momento della domanda amministrativa.
7)
Nelle note autorizzate, la ricorrente, dopo aver ripercorso le ragioni di fatto e di diritto sottese alle proprie istanze e le fasi del procedimento così concludeva:
“Nel merito per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso, a) accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il beneficio inerente al riconoscimento della indennità di accompagnamento, ai sensi delle Leggi n.
18/1980, n.508/1988 e n.509/1988, con decorrenza dalla data della domanda amminsitrativa (8/2/2022), ovvero da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa,; b) condannare l' Controparte_2
(Partita Iva: ), con sede
[...] P.IVA_3 legale in Roma, Via Ciro Il Grande, n.21, in persona del
Presidente pro tempore, al pagamento della indennità di accompagnamento, ai sensi delle Leggi n. 18/1980, n.508/1988
e n.509/1988, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (8/2/2022), ovvero da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa, oltre a rivalutazione ed interessi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, 15% per spese generali, rifusione di
IV.A. e C.P.A., anche per l'accertamento tecnico preventivo, con sentenza immediatamente esecutiva. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c. la Sig.ra , Parte_1 dichiara di essere titolare, dall'ultima dichiarazione, di un reddito imponibile Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi 1 a 3, e 77 del pagina 6 di 10 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punita ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, e pertanto si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. In caso di soccombenza della ricorrente nel presente giudizio, in applicazione del disposto di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.,
Vorrà, pertanto, l'Ill.mo Giudice adito, astenersi dall'emettere una pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite”
8)
All'udienza del 15 ottobre 2025, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata posta in decisione.
9)
Il ricorso risulta fondato per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Innanzi tutto, si ritiene assolutamente infondata l'eccezione pregiudiziale di circa l'inammissibilità della CP_1 domanda per la violazione dell'art. 445 bis c.p.c.; secondo il resistente, l'opponente non avrebbe specificato, nel ricorso introduttivo al giudizio di opposizione, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione.
In realtà, i motivi della contestazione risultano ben delineati ed esplicitati;
il ricorso in opposizione, infatti, elenca puntualmente, in fatto ed in diritto, il motivo di contestazione mosso dall'opponente alle conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. pagina 7 di 10 a seguito dell'ATPO.
Dall'istruttoria, inoltre, è emerso che l'opponente possedeva i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal momento del deposito della domanda amministrativa, ossia dal 08.02.2022 e, quindi, precedentemente rispetto al riconoscimento da parte del CTU dei requisiti riconosciuti dallo stesso solo in data 30.05.22.
Infatti, lo stesso C.T.U., visionato il certificato di visita fisiatrica del 17.09.2020 (peraltro effettivamente già agli atti), che era stata effettuata presso la della nel Pt_2 Pt_2 quale si attestava che già all'epoca la non deambulava Pt_1 autonomamente ed era in possesso di una carrozzina, concludeva, nella sua relazione aggiuntiva dell'11.07.25, che i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a favore della sig.ra sussistevano già Pt_1 all'epoca di presentazione della domanda.
La conferma a ciò e a quanto documentato, peraltro, sopraggiungeva anche in sede di escussione dei testi.
Entrambi - figlia e ex marito dell'opponente - infatti, dichiaravano che la donna non riusciva più a camminare da sola almeno dal 2020; in special modo, la figlia riferiva che la madre, dall'anno suddetto, non si alzava dal letto da sola e che lei stessa doveva aiutarla sia per questo incombente che per l'igiene quotidiana.
In sostanza, la ricorrente si trova nelle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ossia dal 02 febbraio 2022.
pagina 8 di 10 10.
Le spese di lite - anche per l'accertamento tecnico preventivo - liquidate come da dispositivo con riferimento al
D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022 - sono poste a carico della parte resistente ed a favore della parte ricorrente, da distrarsi a favore dello Stato, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa (da considerarsi compreso nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 avuto riguardo al decisum), stante la limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il G.O.P., ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, dichiara la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il beneficio inerente al riconoscimento della indennità di accompagnamento, ai sensi delle Leggi n. 18/1980, n.
508/1988 e n. 509/1988, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (08.02.2022) e, per l'effetto, condanna in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della indennità di accompagnamento, ai sensi delle Leggi n.
18/1980, n. 508/1988 e n. 509/1988, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (08.02.2022), da maggiorarsi di interessi legali come per legge su ratei arretrati maturati e non riscossi;
condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.198,00 per compensi (di cui € 886,00 per l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio), oltre a oneri di legge, da distrarsi in favore dello pagina 9 di 10 Stato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 15 ottobre 2025
La G.O.P.
Dott.ssa NI AF
pagina 10 di 10