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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PAVONE ENRICO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 645/2025 depositato il 09/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TPHM000007 ADD.LE REG. E C 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TPHM000007 IRPEF-ALIQUOTE 2020
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 646/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF RICORRENTE_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 N- TELEFONO - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo - Largo Bortolo Belotti,3 24121 Bergamo BG
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TPHM000006 ADD.LE REG. E C 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TPHM000006 IRPEF-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso in data 17 ottobre 2025 RICORRENTE_1 mpugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. 250TPHM000007, emesso dal Centro Operativo di Pescara – Area Controlli e
Accertamenti Generalizzati, in materia di IRPEF ed addizionali per l'anno di imposta 2020.
Il ricorso veniva iscritto con n. 645/2025 R.G.R.
Con ricorso in data 17 ottobre 2025 RICORRENTE_2 impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. 250TPHM000006, emesso dal Centro Operativo di Pescara – Area Controlli e Accertamenti
Generalizzati, in materia di IPREF ed addizionali per l'anno di imposta 2020.
Il ricorso veniva iscritto con n. 646/2025 R.G.R.
Nei due ricorsi, pressochè sinottici, i ricorrenti segnalavano di avere stipulato, quali locatori, contratto di locazione commerciale, della durata di sei anni con decorrenza dal primo settembre 2013, dell'immobile di cui erano comproprietari in Treviglio in data 14 giugno 2013, con canone annuo pari ad euro 30.000, registrando tale contratto presso l'Agenzia delle Entrate di Treviglio il 18 giugno 2013 e che il canone di locazione era stato ridotto ad euro 18.000 con atto sottoscritto da locatori e conduttore il 30 aprile 2015, atto che veniva anch'esso registrato presso il medesimo ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Osservavano come, alla scadenza del 31 agosto 2019, secondo le previsioni contrattuali, il contratto veniva rinnovato tacitamente per ulteriori sei anni e che il canone continuava ad essere quello ridotto ad euro 18.000 fino alla sottoscrizione, anch'essa regolarmente comunicata all'Agenzia delle Entrate, con cui, con decorrenza primo gennaio 2022, il canone di locazione tornava ad essere di euro 30.000 annui.
Citavano giurisprudenza secondo cui, nel caso di rinnovazione del contatto, il canone rinnovato è quello vigente al momento della scadenza del contratto poi rinnovato.
Eccepivano infine l'illegittimità dell'atto impugnato per assenza del prescritto e necessario contraddittorio preventivo endoprocedimentale, non essendo stato notificato alcuno schema d'atto, in violazione dell'art. 6 bis dello Statuto del Contribuente.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio per entrambi i ricorsi, ribadendo la piena legittimità di ciascun atto impugnato.
Rilevava come l'accordo di riduzione del canone ad euro 18.000 annui avesse valore solo fino alla scadenza del contratto, sicchè, a seguito della sua rinnovazione tacita, il canone doveva essere quello originariamente previsto in eur0 30.000 annui.
Inoltre i ricorrenti non avevano provveduto a registrare presso l'amministrazione finanziaria la proroga del contratto di locazione per il periodo successivo alla scadenza del 31 agosto 2019.
Rilevava infine come, nel caso di specie, non sia prescritto alcun contraddittorio preventivo con il contribuente, trattandosi di atti tributari automatizzati, per i quali lo stesso art. 6 bis, secondo comma, Statuto del
Contribuente, prevede esplicitamente l'assenza di tale obbligo del contraddittorio effettivo ed informato con il contribuente.
All'udienza del 28 gennaio 2026, stante l'evidente connessione, il Giudice disponeva la riunione del ricorso n. 646/2025 al ricorso n. 645/2025 R.G.R.
I ricorsi riuniti sono infondati e devono essere respinti.
I ricorrenti hanno sottoscritto contratto di locazione commerciale immobiliare, regolarmente registrato presso l'ufficio di Treviglio dell'Agenzia delle Entrate, nel 2013 ed esso, della durata originaria di 6 anni, è stato prorogato tacitamente secondo quanto previsto nel contratto
Secondo gli accordi originari, come indicati nel contratto registrato, l'importo annuo era fissato in euro 30.000.
Con atto del 30 aprile 2015, registrato regolarmente in data 11 maggio 2015, i ricorrenti concordavano una riduzione del canone di locazione in euro 18.000 annui.
Come detto, il contratto originario, di durata di sei anni, alla scadenza del 31 agosto 2019, veniva rinnovato per ulteriori sei anni, ma tale proroga non è stata registrata, mentre è stata regolarmente registrata una nuova scrittura privata con cui, con decorrenza primo gennaio 2022, il canone di locazione tornava ad essere di euro 30.000 annui.
E' evidente che nel caso di specie gli atti impositivi non riguardino imposta di registro, ma la mancata dichiarazione nel 2020 del corrispettivo del canone di locazione, che è determinabile effettivamente in euro
30.000 annui, come indicato negli avvisi di accertamento impugnati.
La scrittura privata del 30 aprile 2015, al punto b), specifica chiaramente che la riduzione del canone ad euro 18.000 annui, dovuta a “momentanea difficoltà” del conduttore, è stata da quest'ultimo richiesta (ed accordata dai locatori) “per tutta la durata residua del contratto e quindi con scadenza 31 agosto 2019”, essendo quindi chiara la scadenza anche della riduzione al 31 agosto 2019.
La proroga del contratto di locazione non è stata registrata, né è stata oggetto di specifica pattuizione tra le parti, sicchè, scaduto il contratto originario al 31 agosto 2019 e scaduta in tale data anche la riduzione del canone di locazione, questo dal primo settembre 2019 tornava, secondo gli accordi contrattuali sottoscritti, ad essere di 30.000 annui, somma che doveva essere dichiarata dai locatori nelle proprie dichiarazione dei redditi, essendo del tutto irrilevante la verifica dell'effettiva percezione delle somme dovute dal conduttore nelle locazioni immobiliari commerciali.
Gli avvisi di accertamento impugnati sono chiaramente stati emessi a seguito di controlli automatizzati e, dunque, ai sensi dell'art. 6 bis, secondo comma, L. 212/2000, il contraddittorio preventivo con il contribuente non è prescritto e necessario.
Stante la soccombenza, le parti ricorrenti, in solido tra loro, devono esesre condannate al pagamento delle spese di lite, che, in considerazione del valore della causa e della non particolare complessità della stessa, possono liquidarsi in euro 800,00 onnicomprensivi.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge i ricorsi riuniti e condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 800,00 omnicomprensivi.
Bergamo, 28 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
EN PA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PAVONE ENRICO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 645/2025 depositato il 09/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TPHM000007 ADD.LE REG. E C 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TPHM000007 IRPEF-ALIQUOTE 2020
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 646/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF RICORRENTE_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 N- TELEFONO - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo - Largo Bortolo Belotti,3 24121 Bergamo BG
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TPHM000006 ADD.LE REG. E C 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TPHM000006 IRPEF-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso in data 17 ottobre 2025 RICORRENTE_1 mpugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. 250TPHM000007, emesso dal Centro Operativo di Pescara – Area Controlli e
Accertamenti Generalizzati, in materia di IRPEF ed addizionali per l'anno di imposta 2020.
Il ricorso veniva iscritto con n. 645/2025 R.G.R.
Con ricorso in data 17 ottobre 2025 RICORRENTE_2 impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. 250TPHM000006, emesso dal Centro Operativo di Pescara – Area Controlli e Accertamenti
Generalizzati, in materia di IPREF ed addizionali per l'anno di imposta 2020.
Il ricorso veniva iscritto con n. 646/2025 R.G.R.
Nei due ricorsi, pressochè sinottici, i ricorrenti segnalavano di avere stipulato, quali locatori, contratto di locazione commerciale, della durata di sei anni con decorrenza dal primo settembre 2013, dell'immobile di cui erano comproprietari in Treviglio in data 14 giugno 2013, con canone annuo pari ad euro 30.000, registrando tale contratto presso l'Agenzia delle Entrate di Treviglio il 18 giugno 2013 e che il canone di locazione era stato ridotto ad euro 18.000 con atto sottoscritto da locatori e conduttore il 30 aprile 2015, atto che veniva anch'esso registrato presso il medesimo ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Osservavano come, alla scadenza del 31 agosto 2019, secondo le previsioni contrattuali, il contratto veniva rinnovato tacitamente per ulteriori sei anni e che il canone continuava ad essere quello ridotto ad euro 18.000 fino alla sottoscrizione, anch'essa regolarmente comunicata all'Agenzia delle Entrate, con cui, con decorrenza primo gennaio 2022, il canone di locazione tornava ad essere di euro 30.000 annui.
Citavano giurisprudenza secondo cui, nel caso di rinnovazione del contatto, il canone rinnovato è quello vigente al momento della scadenza del contratto poi rinnovato.
Eccepivano infine l'illegittimità dell'atto impugnato per assenza del prescritto e necessario contraddittorio preventivo endoprocedimentale, non essendo stato notificato alcuno schema d'atto, in violazione dell'art. 6 bis dello Statuto del Contribuente.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio per entrambi i ricorsi, ribadendo la piena legittimità di ciascun atto impugnato.
Rilevava come l'accordo di riduzione del canone ad euro 18.000 annui avesse valore solo fino alla scadenza del contratto, sicchè, a seguito della sua rinnovazione tacita, il canone doveva essere quello originariamente previsto in eur0 30.000 annui.
Inoltre i ricorrenti non avevano provveduto a registrare presso l'amministrazione finanziaria la proroga del contratto di locazione per il periodo successivo alla scadenza del 31 agosto 2019.
Rilevava infine come, nel caso di specie, non sia prescritto alcun contraddittorio preventivo con il contribuente, trattandosi di atti tributari automatizzati, per i quali lo stesso art. 6 bis, secondo comma, Statuto del
Contribuente, prevede esplicitamente l'assenza di tale obbligo del contraddittorio effettivo ed informato con il contribuente.
All'udienza del 28 gennaio 2026, stante l'evidente connessione, il Giudice disponeva la riunione del ricorso n. 646/2025 al ricorso n. 645/2025 R.G.R.
I ricorsi riuniti sono infondati e devono essere respinti.
I ricorrenti hanno sottoscritto contratto di locazione commerciale immobiliare, regolarmente registrato presso l'ufficio di Treviglio dell'Agenzia delle Entrate, nel 2013 ed esso, della durata originaria di 6 anni, è stato prorogato tacitamente secondo quanto previsto nel contratto
Secondo gli accordi originari, come indicati nel contratto registrato, l'importo annuo era fissato in euro 30.000.
Con atto del 30 aprile 2015, registrato regolarmente in data 11 maggio 2015, i ricorrenti concordavano una riduzione del canone di locazione in euro 18.000 annui.
Come detto, il contratto originario, di durata di sei anni, alla scadenza del 31 agosto 2019, veniva rinnovato per ulteriori sei anni, ma tale proroga non è stata registrata, mentre è stata regolarmente registrata una nuova scrittura privata con cui, con decorrenza primo gennaio 2022, il canone di locazione tornava ad essere di euro 30.000 annui.
E' evidente che nel caso di specie gli atti impositivi non riguardino imposta di registro, ma la mancata dichiarazione nel 2020 del corrispettivo del canone di locazione, che è determinabile effettivamente in euro
30.000 annui, come indicato negli avvisi di accertamento impugnati.
La scrittura privata del 30 aprile 2015, al punto b), specifica chiaramente che la riduzione del canone ad euro 18.000 annui, dovuta a “momentanea difficoltà” del conduttore, è stata da quest'ultimo richiesta (ed accordata dai locatori) “per tutta la durata residua del contratto e quindi con scadenza 31 agosto 2019”, essendo quindi chiara la scadenza anche della riduzione al 31 agosto 2019.
La proroga del contratto di locazione non è stata registrata, né è stata oggetto di specifica pattuizione tra le parti, sicchè, scaduto il contratto originario al 31 agosto 2019 e scaduta in tale data anche la riduzione del canone di locazione, questo dal primo settembre 2019 tornava, secondo gli accordi contrattuali sottoscritti, ad essere di 30.000 annui, somma che doveva essere dichiarata dai locatori nelle proprie dichiarazione dei redditi, essendo del tutto irrilevante la verifica dell'effettiva percezione delle somme dovute dal conduttore nelle locazioni immobiliari commerciali.
Gli avvisi di accertamento impugnati sono chiaramente stati emessi a seguito di controlli automatizzati e, dunque, ai sensi dell'art. 6 bis, secondo comma, L. 212/2000, il contraddittorio preventivo con il contribuente non è prescritto e necessario.
Stante la soccombenza, le parti ricorrenti, in solido tra loro, devono esesre condannate al pagamento delle spese di lite, che, in considerazione del valore della causa e della non particolare complessità della stessa, possono liquidarsi in euro 800,00 onnicomprensivi.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge i ricorsi riuniti e condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 800,00 omnicomprensivi.
Bergamo, 28 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
EN PA