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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/11/2025, n. 3081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3081 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- ZI ND Presidente
- IA Fiorella Componente
- IC AN Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 256/2022 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio e pendente tra
, rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Maria Rachele Previtera,
-parte attrice-
e
, rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Francesco Piro,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- All'udienza del 06/06/2025 le parti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, chiedendo entrambe l'accoglimento della domanda di dichiarazione dello scioglimento del matrimonio. R.G. 256/2022
2.- La domanda è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 4 co. 12 l. div.
2.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Collepasso in data 02/07/2011 (atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte I, anno
2012).
Ciò posto, ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della legge
898/1970, ossia:
o dichiarazione della separazione, giusta sentenza non definitiva del
Tribunale di Livorno n. 295/2020, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Livorno, avvenuta all'udienza del 27/11/2019;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
4.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 256/2022 introdotto con ricorso del
12/01/2022 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Collepasso in data 02/07/2012 tra (Milano (MI), 07/06/1976) Parte_1
e (Casarano (LE), 14/07/1986) ed iscritto nei Controparte_1
2 R.G. 256/2022
registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 2012;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Collepasso per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 28/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
IC AN ZI ND
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- ZI ND Presidente
- IA Fiorella Componente
- IC AN Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 256/2022 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio e pendente tra
, rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Maria Rachele Previtera,
-parte attrice-
e
, rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Francesco Piro,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- All'udienza del 06/06/2025 le parti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, chiedendo entrambe l'accoglimento della domanda di dichiarazione dello scioglimento del matrimonio. R.G. 256/2022
2.- La domanda è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 4 co. 12 l. div.
2.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Collepasso in data 02/07/2011 (atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte I, anno
2012).
Ciò posto, ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della legge
898/1970, ossia:
o dichiarazione della separazione, giusta sentenza non definitiva del
Tribunale di Livorno n. 295/2020, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Livorno, avvenuta all'udienza del 27/11/2019;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
4.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 256/2022 introdotto con ricorso del
12/01/2022 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Collepasso in data 02/07/2012 tra (Milano (MI), 07/06/1976) Parte_1
e (Casarano (LE), 14/07/1986) ed iscritto nei Controparte_1
2 R.G. 256/2022
registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 2012;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Collepasso per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 28/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
IC AN ZI ND
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