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Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 24/01/2026, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1112/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14698/2025 depositato il 03/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250083744664000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 376/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Campania, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120250083744664000, notificata il 14 luglio 2025, con la quale gli è stato richiesto il pagamento di € 356,33 per il presunto omesso versamento della tassa automobilistica relativa all'anno
2020 per il veicolo targato Targa_1
Ha dedotto la nullità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto e la maturazione del termine di prescrizione del tributo.
La Regione Campania si è costituita eccependo l'inammissibilità delle doglianze allla luce della rituale notifica dell'atto prodromico (l'avviso di accertamento richiamato, riferito all'annualità 2020, con notifica perfezionata per compiuta giacenza il 22 luglio 2023).
L'ADER si è costituita lamentando la propria estraneità alle doglianze, tutte afferenti alla fase di accertamento del tributo, di competenza della Regione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La Regione ha sostenuto di aver documentato la rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto per compiuta giacenza nella data indicata nella impugnata cartella;
l'esame della documentazione prodotta
(cfr. avviso di ricevimento della raccomandata a mezzo della quale sarebbe stata notificato l'atto di accertamento) contiene, tuttavia, unicamente un timbro indicante la data di compiuta giacenza, mentre risulta totalmente omessa l'indicazione della data in cui sarebbe intervenuto il tentativo di consegna con conseguente verifica dell'assenza del destinatario ed inserimento dell'avviso nella cassetta postale.
Tale circostanza ingenera un'assoluta incertezza in ordine allo stesso compimento dell'attività notificatoria ed alla data in cui la stessa sarebbe intervenuta.
Da ciò deriva la nullità della notifica, la nullità derivata dell'impugnata cartella e la declaratoria di prescrizione del tributo, tenuto conto della maturazione del termine di prescrizione triennale alla data di notifica della cartella.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente Regione, cui è concretamente imputabile l'accoglimento del presente ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Accoglie il ricorso, annulla la cartella impugnata e dichiara estinto per prescrizione il tributo oggetto del ruolo indicato in cartella;
2) Condanna la Regione alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, spese che si liquidano in euro 200,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14698/2025 depositato il 03/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250083744664000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 376/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Campania, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120250083744664000, notificata il 14 luglio 2025, con la quale gli è stato richiesto il pagamento di € 356,33 per il presunto omesso versamento della tassa automobilistica relativa all'anno
2020 per il veicolo targato Targa_1
Ha dedotto la nullità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto e la maturazione del termine di prescrizione del tributo.
La Regione Campania si è costituita eccependo l'inammissibilità delle doglianze allla luce della rituale notifica dell'atto prodromico (l'avviso di accertamento richiamato, riferito all'annualità 2020, con notifica perfezionata per compiuta giacenza il 22 luglio 2023).
L'ADER si è costituita lamentando la propria estraneità alle doglianze, tutte afferenti alla fase di accertamento del tributo, di competenza della Regione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La Regione ha sostenuto di aver documentato la rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto per compiuta giacenza nella data indicata nella impugnata cartella;
l'esame della documentazione prodotta
(cfr. avviso di ricevimento della raccomandata a mezzo della quale sarebbe stata notificato l'atto di accertamento) contiene, tuttavia, unicamente un timbro indicante la data di compiuta giacenza, mentre risulta totalmente omessa l'indicazione della data in cui sarebbe intervenuto il tentativo di consegna con conseguente verifica dell'assenza del destinatario ed inserimento dell'avviso nella cassetta postale.
Tale circostanza ingenera un'assoluta incertezza in ordine allo stesso compimento dell'attività notificatoria ed alla data in cui la stessa sarebbe intervenuta.
Da ciò deriva la nullità della notifica, la nullità derivata dell'impugnata cartella e la declaratoria di prescrizione del tributo, tenuto conto della maturazione del termine di prescrizione triennale alla data di notifica della cartella.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente Regione, cui è concretamente imputabile l'accoglimento del presente ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Accoglie il ricorso, annulla la cartella impugnata e dichiara estinto per prescrizione il tributo oggetto del ruolo indicato in cartella;
2) Condanna la Regione alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, spese che si liquidano in euro 200,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)