Articolo 14 della Legge 29 dicembre 1990, n. 405
Articolo 13
Versione
1 gennaio 1991
Art. 14.
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Entrata in vigore il 1 gennaio 1991