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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2025, n. 17542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17542 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 20136/2025 promossa da nata a Lahore in [...] in data [...] (CF: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Antonio C.F._1
PI (CF: ed elettivamente domiciliato in C.F._2
Napoli (NA), via Pasquale Baffi n. 2, presso lo studio del difensore;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
e
[...] Controparte_2
, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso
[...]
l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies ss. cpc depositato in data 29.04.2025, la ricorrente, cittadina pakistana titolare di permesso UE di lungo soggiorno, ha lamentato il silenzio inadempimento dell' CP_2
pagina 1 d'Italia a in merito alla procedura di rilascio del Controparte_2
visto per ricongiungimento familiare in favore del coniuge e ha chiesto, in via cautelare, anche con provvedimento inaudita altera parte, di ordinare la fissazione di appuntamento per la formalizzazione della relativa domanda e, nel merito e in via principale, accertata la sussistenza del diritto al ricongiungimento familiare e l'illegittimità dell'inerzia della PA, di ordinare il rilascio del visto per motivi familiari;
in subordine, di ordinare la fissazione del suddetto appuntamento.
La ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto il rilascio del nulla osta dalla in data 08.02.2024 in favore del coniuge, Controparte_3
, nato a Lahore in [...], il [...]; di aver Persona_1
tempestivamente tentato di ottenere un appuntamento presso l'Ambasciata, sempre senza esito;
di aver tentato di persona, a mezzo recapito telefonico e anche tramite l'apposito portale dell'agenzia di intermediazione BLS International;
che, tuttavia, ogni tentativo risultava vano;
di aver infine inviato apposita diffida a mezzo PEC in data 03.04.2025; che, rimasta anch'essa senza riscontro, in ragione della protratta lesione del proprio diritto all'unità familiare e
CP_ dell'urgenza di provvedere tenuto conto della nascita in della figlia, avvenuta in data 06.10.2023, dunque della perdurante lontananza di quest'ultima dal genitore, nonché della condizione del paese di origine, adiva le vie giudiziarie.
Il Giudice, non ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 669 sexies cpc., ha fissato l'udienza per l'esame dell'istanza cautelare e del merito al 14.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 2 L'Amministrazione resistente, con memorie di costituzione del
13.11.2025 ha dapprima richiesto disporsi un rinvio, in ragione delle dedotte difficoltà organizzative, mentre, con note del 14.11.2025, ha rappresentato l'avvenuto rilascio del visto di ingresso, conseguentemente, ha chiesto disporsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note del 13.11.2025, parte ricorrente ha dato atto a sua volta della cessata materia e ha insistito per la condanna alle spese di parte resistente evidenziando che il visto richiesto è stato rilasciato solo a seguito e in conseguenza dell'instaurato giudizio.
Alla luce di quanto rappresentato, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il è interessato da un importante flusso CP_2
migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n.
145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il
è un Paese caratterizzato da elevato rischio di CP_2
presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola pagina 3 generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-spese compensate.
Roma, 14 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 20136/2025 promossa da nata a Lahore in [...] in data [...] (CF: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Antonio C.F._1
PI (CF: ed elettivamente domiciliato in C.F._2
Napoli (NA), via Pasquale Baffi n. 2, presso lo studio del difensore;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
e
[...] Controparte_2
, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso
[...]
l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies ss. cpc depositato in data 29.04.2025, la ricorrente, cittadina pakistana titolare di permesso UE di lungo soggiorno, ha lamentato il silenzio inadempimento dell' CP_2
pagina 1 d'Italia a in merito alla procedura di rilascio del Controparte_2
visto per ricongiungimento familiare in favore del coniuge e ha chiesto, in via cautelare, anche con provvedimento inaudita altera parte, di ordinare la fissazione di appuntamento per la formalizzazione della relativa domanda e, nel merito e in via principale, accertata la sussistenza del diritto al ricongiungimento familiare e l'illegittimità dell'inerzia della PA, di ordinare il rilascio del visto per motivi familiari;
in subordine, di ordinare la fissazione del suddetto appuntamento.
La ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto il rilascio del nulla osta dalla in data 08.02.2024 in favore del coniuge, Controparte_3
, nato a Lahore in [...], il [...]; di aver Persona_1
tempestivamente tentato di ottenere un appuntamento presso l'Ambasciata, sempre senza esito;
di aver tentato di persona, a mezzo recapito telefonico e anche tramite l'apposito portale dell'agenzia di intermediazione BLS International;
che, tuttavia, ogni tentativo risultava vano;
di aver infine inviato apposita diffida a mezzo PEC in data 03.04.2025; che, rimasta anch'essa senza riscontro, in ragione della protratta lesione del proprio diritto all'unità familiare e
CP_ dell'urgenza di provvedere tenuto conto della nascita in della figlia, avvenuta in data 06.10.2023, dunque della perdurante lontananza di quest'ultima dal genitore, nonché della condizione del paese di origine, adiva le vie giudiziarie.
Il Giudice, non ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 669 sexies cpc., ha fissato l'udienza per l'esame dell'istanza cautelare e del merito al 14.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 2 L'Amministrazione resistente, con memorie di costituzione del
13.11.2025 ha dapprima richiesto disporsi un rinvio, in ragione delle dedotte difficoltà organizzative, mentre, con note del 14.11.2025, ha rappresentato l'avvenuto rilascio del visto di ingresso, conseguentemente, ha chiesto disporsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note del 13.11.2025, parte ricorrente ha dato atto a sua volta della cessata materia e ha insistito per la condanna alle spese di parte resistente evidenziando che il visto richiesto è stato rilasciato solo a seguito e in conseguenza dell'instaurato giudizio.
Alla luce di quanto rappresentato, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il è interessato da un importante flusso CP_2
migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n.
145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il
è un Paese caratterizzato da elevato rischio di CP_2
presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola pagina 3 generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-spese compensate.
Roma, 14 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 4