TAR
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01452/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 00312 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01452/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1452 del 2025, proposto da
DI NI, LE PI, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco
Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 109/2024 - pubblicata in data 8/5/2024, emessa dal Tribunale di
Mantova, passata in giudicato N. 01452/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Beatrice
ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, i professori DI NI e LE PI hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 109/2024, pubblicata in data 8/05/2024, con la quale il Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro ha così statuito “dichiara il diritto dei ricorrenti a usufruire del beneficio economico della carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione dei ricorrenti, tramite il sistema della Carta elettronica, le seguenti somme: euro 3000,00 in favore di NI DI e euro 2.500,00 in favore di PI LE, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione”.
2.- - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma, successivamente procedendo a depositare una nota con la quale ha rappresentato l'avvenuta corresponsione in favore dei ricorrenti, in data 3.12.2025, delle somme di cui alla sentenza da ottemperare.
3.- Con nota depositata il 3.2.2026 i ricorrenti hanno confermato che il Ministero ha dato esecuzione all'ottemperanda sentenza ed hanno domandato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per il favore delle spese di lite. 4.- N. 01452/2025 REG.RIC.
La domanda proposta di ricorrenti in giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a..
5.- In applicazione del principio della soccombenza virtuale, atteso che l'adempimento tardivo conferma la fondatezza della pretesa azionata in giudizio, le spese di lite vengono poste a carico del Ministero nella misura di due terzi – con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, meritando compensazione per la restante parte, in considerazione della modesta entità del ritardo nell'adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere ai ricorrenti i due terzi delle spese di lite, liquidati in euro 400,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, compensandole per la restante parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL RI, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice ZZ, Referendario, Estensore N. 01452/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Beatrice ZZ
IL PRESIDENTE
EL RI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 02/03/2026
N. 00312 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01452/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1452 del 2025, proposto da
DI NI, LE PI, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco
Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 109/2024 - pubblicata in data 8/5/2024, emessa dal Tribunale di
Mantova, passata in giudicato N. 01452/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Beatrice
ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, i professori DI NI e LE PI hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 109/2024, pubblicata in data 8/05/2024, con la quale il Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro ha così statuito “dichiara il diritto dei ricorrenti a usufruire del beneficio economico della carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione dei ricorrenti, tramite il sistema della Carta elettronica, le seguenti somme: euro 3000,00 in favore di NI DI e euro 2.500,00 in favore di PI LE, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione”.
2.- - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma, successivamente procedendo a depositare una nota con la quale ha rappresentato l'avvenuta corresponsione in favore dei ricorrenti, in data 3.12.2025, delle somme di cui alla sentenza da ottemperare.
3.- Con nota depositata il 3.2.2026 i ricorrenti hanno confermato che il Ministero ha dato esecuzione all'ottemperanda sentenza ed hanno domandato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per il favore delle spese di lite. 4.- N. 01452/2025 REG.RIC.
La domanda proposta di ricorrenti in giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a..
5.- In applicazione del principio della soccombenza virtuale, atteso che l'adempimento tardivo conferma la fondatezza della pretesa azionata in giudizio, le spese di lite vengono poste a carico del Ministero nella misura di due terzi – con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, meritando compensazione per la restante parte, in considerazione della modesta entità del ritardo nell'adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere ai ricorrenti i due terzi delle spese di lite, liquidati in euro 400,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, compensandole per la restante parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL RI, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice ZZ, Referendario, Estensore N. 01452/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Beatrice ZZ
IL PRESIDENTE
EL RI
IL SEGRETARIO