Articolo 22 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Articolo 21Articolo 23
Versione
8 novembre 1970
Art. 22. (Sospensione dall'incarico)

La sospensione dall'incarico consiste nella privazione dell'incarico stesso, con perdita del trattamento economico, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi.
E' inflitta per mancanze che non comportino la irrogazione del richiamo ovvero l'esonero dall'incarico.
La sospensione dall'incarico determina un ritardo di due anni nell'aumento periodico del compenso mensile a decorrere dalla data in cui verrebbe a maturarsi il primo aumento successivo all'applicazione della sanzione.
Entrata in vigore il 8 novembre 1970