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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 3860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3860 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5520/2021 r.g.
T R A
(c.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f.: e (c.f.: CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro Angelo Memmi C.F._3 come da mandato in atti, attori
E
(c.f.: , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Casarano (LE), rappresentato e difeso dall'Avv.
VA SA come da mandato in atti, convenuto
NONCHE'
(già ) (p. iva: ), con CP_2 CP_3 P.IVA_2 sede in Pagani (SA), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Califano del Foro di Nocera
Inferiore (SA), chiamato in causa
E NEI CONFRONTI DI
(p.iva: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante p.t., corrente in Presicce (LE), chiamata in causa contumace
E
Controparte_5
[...] [...] (c.f. e P.Iva: ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_4
p.t., con sede in Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Orlandoni del Foro di Como come da mandato in atti, ulteriore chiamata in causa avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
Conclusioni delle parti: Nell'udienza di discussione del 15 dicembre
2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione datato 19.06.2021 ed i coniugi Parte_1
e convenivano in giudizio il Parte_3 Parte_2 CP_1 dinanzi al Tribunale di Lecce esponendo: - di essere tutti
[...] residenti in un edificio multipiano, sito in alla via Archimede n. CP_1
10, sviluppantesi su tre livelli: un piano seminterrato (adibito a garage e deposito comuni), un piano rialzato ed un piano primo (destinati ad abitazione); - che in data 04.07.2020, all'interno del piano seminterrato, si era verificato un fenomeno di allagamento generato dalle acque meteoriche provenienti dalla pubblica via, che, dopo aver superato il marciapiede, si erano riversate nel seminterrato, investendo e danneggiando mobili, suppellettili, masserizie e due autovetture;
- che l'evento in questione era da ricondursi all'insufficienza delle misure volte ad evitarne il verificarsi (nello specifico, all'inadeguatezza del sistema di deflusso delle acque meteoriche e all'intasamento con rifiuti e fogliame delle caditoie) e, dunque, ad esclusiva colpa e responsabilità del CP_1
responsabile della custodia e manutenzione delle strade;
- che
[...]
l'allagamento aveva causato ingenti ed irreparabili danni a mobili, suppellettili, masserizie ed autovetture poste in quel momento all'interno dell'immobile, richiedendo anche l'intervento di un autospurgo per svuotare l'ambiente, nonché di un carroattrezzi per rimorchiare le autovetture;
- che, in particolare, aveva subito danni per Parte_1 complessivi € 12.899,29 (di cui € 213,50 per intervento autospurgo, €
122,00 per intervento carro attrezzi, € 312,20 per riparazione basculante,
€ 10.418,59 per riparazione autovettura Renault Clio targata EJ100RJ, €
833,00 per vari oggetti e suppellettili, € 1.000,00 per quota parte lavori di ripristino locali e tinteggiatura); - che i coniugi e Parte_3 Pt_2
[...] [...] avevano subito danni per complessivi € 4.358,50 (di cui € 213,50
[...] per intervento autospurgo, € 122,00 per intervento carro attrezzi, €
1.235,00 per riparazione Autovettura Fiat Panda targata FA929HZ, €
160,00 per il relativo lavaggio, € 1.628,00 per vari oggetti e suppellettili, €
1.000,00 per quota parte lavori di ripristino locale e tinteggiatura); - che a nulla erano valsi i tentativi di comporre in via stragiudiziale la controversia con il e l'invito alla negoziazione assistita rivoltagli;
Controparte_1 concludevano chiedendo: A) accertare e dichiarare che l'evento de quo si era verificato per colpa esclusiva dell'Ente convenuto e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€ 12.899,29 ed in favore di e della Parte_3 Parte_2 somma di € 4.358,50, o di altre determinate in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto;
B) con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa depositata in data 14.10.2021 si costituiva in giudizio il che, puntualmente contestato l'avverso narrato, Controparte_1 dedotto e domandato, chiedeva:
1. autorizzare la chiamata in causa del
(appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti solidi CP_3 urbani comunali) perché manlevasse e tenesse indenne l'Ente comunale in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea e perché lo manlevasse per tutte le spese di giudizio;
2. dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza degli elementi di cui all'art. 163, comma 3, nn. 3) e
4), c.p.c.; 3. rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
4. in subordine, accertare e dichiarare il Controparte_1 esente da ogni responsabilità per l'occorso, da attribuirsi al CP_3
5. in ulteriore subordine, in ipotesi di condanna anche parziale del
[...] al pagamento di somme in favore degli attori, dichiarare il CP_1
tenuto a manlevare e tenere indenne l'Ente per gli CP_3 importi che esso fosse stato tenuto a corrispondere loro e, conseguentemente, condannare il al relativo pagamento CP_3 in favore del o comunque accertare e dichiarare il diritto di CP_1 regresso di questo nei confronti del per i medesimi importi;
6. CP_3 in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite. Autorizzata ed eseguita la chiesta chiamata, con comparsa depositata in data 27.05.2022 si costituiva in giudizio il CP_3 che, impugnato e contestato quanto ex adverso allegato e richiesto, chiedeva: in via preliminare: 1) autorizzare la chiamata in causa di
[...]
(subappaltatrice del servizio di pulizia delle caditoie Controparte_4 comunali) e (con cui era assicurato per la Controparte_5 responsabilità civile verso terzi); 2) dichiarare inammissibili, improcedibili e/o nulle le domande degli attori e del;
3) dichiarare Controparte_1 il suo difetto di legittimazione passiva, con condanna del CP_1
e degli attori, nei limiti delle rispettive responsabilità, al
[...] pagamento delle spese di lite del e dei terzi, la cui CP_3 chiamata in causa era stata determinata dal comportamento processuale delle parti principali, con manleva del dal pagamento di CP_3 ogni somma che avesse dovuto pagare dei confronti di chiunque;
nel merito: 4) rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto, con condanna del e degli attori, nei limiti Controparte_1 delle rispettive responsabilità, al pagamento delle spese di lite del e dei terzi, la cui chiamata in causa era stata determinata CP_3 dal comportamento processuale delle parti principali, con manleva del dal pagamento di ogni somma che avesse dovuto pagare CP_3 dei confronti di chiunque;
5) in subordine, ove fosse stato accertato che l'evento si era verificato, anche parzialmente, a causa della cattiva pulizia delle caditoie effettuata dalla in data 19.06.2020, Controparte_4 dichiararla tenuta a manlevare e/o tenere indenne il dal CP_3 pagamento di qualsiasi somma e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quanto dovuto alle altre parti, nonché al ristoro delle spese di lite del
; 6) gradatamente, ove fosse emerso che l'evento si era CP_3 verificato, anche in parte, per responsabilità del per un CP_3 rischio coperto dalla polizza assicurativa vigente all'epoca con la
[...]
dichiararla tenuta a manlevare e/o tenere indenne il Controparte_5
dal pagamento di qualsiasi somma che fosse stato tenuto CP_3
a versare e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quanto dovuto alle altre parti, nonché al ristoro delle spese di lite del ; in CP_3 subordine, condannare il e gli attori, nei limiti delle Controparte_1 rispettive responsabilità, al pagamento delle spese di lite di CP_4
la cui chiamata era stata determinata dalla genericità delle domande
[...] avanzate nei confronti del e del comportamento
CP_3 processuale delle parti principali, con manleva del dal
CP_3 pagamento di ogni somma che fosse stato tenuto a versare nei confronti di chiunque;
7) in via ulteriormente gradata, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda attorea, accertare l'entità delle rispettive colpe e la graduazione del relativo onere risarcitorio in capo al ,
CP_3 alla e al conseguentemente, Controparte_4 Controparte_1 accertato che l'evento si era verificato, anche parzialmente, per responsabilità del per un rischio coperto dalla polizza
CP_3 assicurativa vigente all'epoca con la dichiararla Controparte_5 tenuta a manlevare e/o tenere indenne il dal pagamento di
CP_3 qualsiasi somma fosse stato tenuto a versare e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quanto dovuto alle altre parti, nonché al ristoro delle spese di lite del;
8) in ipotesi di accoglimento totale o parziale
CP_3 dell'avversa domanda con dichiarazione di responsabilità totale e/o parziale del , dichiarare la tenuta
CP_3 Controparte_5
a manlevarlo e/o tenerlo indenne dal pagamento di ogni somma;
per l'effetto, condannare gli attori e/o il convenuto al pagamento delle spese di lite di ed la cui chiamata in Controparte_4 Controparte_5 causa era stata determinata dal comportamento processuale delle parti principali, con manleva del dal pagamento di ogni CP_3 somma dei confronti loro confronti.
Autorizzata ed eseguita la chiesta chiamata, con comparsa depositata in data 28.10.2022 si costituiva in giudizio la
[...] che, nell'impugnativa di quanto ex Controparte_5 adverso dedotto e domandato, opponeva al tutte le CP_3 limitazioni, le franchigie e i massimali previsti dal contratto assicurativo nonché la franchigia fissa e assoluta di € 2.500,00 prevista dalla polizza per ogni sinistro e chiedeva, previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei suoi confronti in quanto infondata in fatto e in diritto, con rifusione di spese e compensi di causa.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; escussi i testi indicati e ammessi;
disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio; precisate le conclusioni nelle note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza cartolare del 03.09.2025; disposta la sostituzione del magistrato assegnatario della causa, nell'udienza di discussione del 15.12.2025, precisate nuovamente le conclusioni e previo deposito di note conclusive, il Tribunale riservava la causa in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del terzo
[...] ritualmente chiamato in giudizio e rimasto non costituito. Controparte_4
Nel merito, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode;
il danneggiato deve pertanto provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, che sussiste se il nocumento sia stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa sia insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; fornita detta prova, il custode
-per ottenere l'esonero da responsabilità- deve provare che il danno si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza e cioè con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze concrete del caso.
Orbene, in giudizio è emerso che in data 04.07.2020 l'immobile al piano seminterrato degli attori, sito in alla via Archimede civico CP_1
10, a causa dell'acqua piovana che dalla strada era tracimata all'interno, subiva un allagamento (che raggiungeva l'altezza di m. 1,80), investendo e danneggiando mobili, suppellettili e due autovetture ivi ricoverate, i cui danni egli aveva puntualmente verificato e stimato nella propria relazione di perizia (così il teste , tecnico di parte attrice). Testimone_1
E' emerso altresì che negli ultimi anni in estate si erano verificati diversi fenomeni di precipitazioni di pioggia (così la teste indifferente
, presidente della Protezione civile di dal 2023). Testimone_2 CP_1
E' emerso ancora che quello del 04.07.2020 fu un evento di pioggia molto intensa e che, quando vi erano forti piogge, in via Archimede si verificavano allagamenti (così il teste indifferente ); tanto, a Testimone_3 riprova della reiterazione in loco di tali avvenimenti e della loro non eccezionalità.
Dalla relazione del C.t.u. prof. disposta in corso di Persona_1 giudizio (le cui conclusioni questo Giudice condivide nei limiti di cui di seguito, in quanto congruamente motivate dal punto di vista logico e tecnico e frutto di accurate verifiche e indagini in loco) si evince: - che il sistema di raccolta delle acque meteoriche presente su via Archimede in non appariva adeguato a causa dell'insufficiente numero di CP_1 caditorie presenti;
- che su via Archimede vi era un pozzo assorbente per lo smaltimento delle acque piovane e che la strada era realizzata con una pendenza opposta rispetto ad esso, sicché l'anomala conformazione dei luoghi determinava all'altezza del civico 10, in caso di pioggia, un accumulo di acqua che superava l'altezza del marciapiedi;
- che le cause dell'allagamento del locale attoreo erano da individuarsi nell'inadeguatezza del sistema di deflusso delle acque meteoriche;
- che a pochi metri dal pozzo assorbente vi erano alberi ad alto fusto la cui defoliazione poteva ostruire l'assorbimento delle caditoie.
In ordine a tale ultimo aspetto, alcuni dei testi escussi hanno riferito di aver constatato la presenza di fogliame e detriti sulle caditoie di via
Archimede nel corso e successivamente all'evento temporalesco del
04.07.2020 (presenza che ben poteva essere determinata dal deflusso delle acque lungo la via e dalla defoliazione degli alberi posti nei pressi in conseguenza della caduta della pioggia), mentre nulla è emerso sulle condizioni di dette caditoie anteriormente all'evento e, in particolare, se - prima del temporale del 04.07.2020- vi fossero impedimenti tali da influire sull'assorbimento delle acque piovane e/o se le caditoie fossero ostruite.
Di contro, in giudizio è stato documentato (nonché sostanzialmente confermato dai testi escussi , Testimone_4 Testimone_5 [...]
e ) che gli ultimi interventi di pulizia Tes_6 Testimone_7 ordinaria delle caditoie in zona via Archimede furono effettuati nei giorni 4, 5 e 8 giugno 2020, circa un mese prima del sinistro e che un'ulteriore operazione di spurgo venne eseguita il 19 giugno 2020, ovvero appena 15 giorni prima dell'allagamento; interventi tutti assistiti dal successivo rilascio di certificato di Regolare Esecuzione delle pulizie;
tanto esclude qualsiasi ipotesi di negligenza manutentiva da parte del CP_3
(e della subappaltatrice , cui era stato affidato dal Controparte_4 il servizio di manutenzione e pulitura delle caditoie, essendo CP_1 stata eseguita la pulizia di dette caditoie secondo le cadenze contrattualmente previste dall'ente comunale appaltatore.
Quanto alla gestione del verde urbano (potatura, pulizia straordinaria del fogliame), di competenza comunale, non v'è prova che il convenuto, per prevenire ed evitare che la presenza di alberature CP_1 nei pressi del pozzo drenante di via Archimede potesse inficiare il buon funzionamento dei sistemi di raccolta delle acque piovane, abbia posto in essere opportuni interventi mitigativi (come installare cestelli paracaditoie anti-foglia, intensificare le pulizie in certi periodi, etc.).
Inoltre, considerata la frequenza con cui forti piogge e alluvioni ormai si verificano, e stante la reiterazione nel tempo di allagamenti nella zona ove insiste l'immobile attoreo (circostanza emersa in giudizio), deve escludersi che l'evento temporalesco del 04.07.2020 abbia costituito per sé solo una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'occorso e che esso integri il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode della strada e del sistema di smaltimento delle acque piovane.
La responsabilità per i danni subiti dagli attori in seguito all'allagamento del loro immobile va pertanto riferita in via esclusiva al
custode di tali beni pubblici, non solo per aver Controparte_1 omesso di adeguare per tempo il numero di caditoie su via Archimede e modificare la pendenza della strada in modo da agevolare il deflusso delle acque meteoriche verso il pozzo assorbente, ma anche per aver mancato di porre in essere in via preventiva tutte le attività necessarie a monitorare e gestire lo stato dei luoghi e a prevenire allagamenti delle proprietà private
(quantomeno mediante il contenimento della defoliazione al suolo degli alberi presenti nei pressi del pozzo assorbente).
Va pertanto rigettata la domanda di manleva proposta dal
[...]
nei confronti del e quella avanzata da CP_1 CP_3 quest'ultimo nei confronti della compagnia assicurativa e di CP_5 [...]
Controparte_4
In forza del principio di causazione – che, unitamente a quello della soccombenza, regola il riparto delle spese di lite- il rimborso delle spese processuali sostenute dai terzi chiamati in garanzia costituitisi in giudizio deve essere posto a carico degli attori, atteso che la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dagli attori stessi e queste sono risultate (in parte) infondate (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 6144/2924); tali spese vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del 30% per l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto.
In ordine ai pregiudizi sofferti dagli attori, dall'elaborato a firma del
C.t.u. prof. si ricava condivisibilmente che, nel corso delle Per_1 operazioni peritali, dei beni indicati come danneggiati dagli attori e confermati in giudizio dal teste (sia nella loro esistenza nel Tes_8 locale, sia del nocumento da essi risentito), alcuni non erano più presenti
(in quanto già smaltiti dai proprietari, e, quindi, erano stati esclusi dal conteggio finale), altri non presentavano danni (a loro volta esclusi dal conteggio) e di altri ancora la richiesta di ristoro risultata eccessiva (e nell'elaborato era stata adeguatamente contenuta); inoltre, il valore dei beni ritenuti idonei per la quantificazione finale è stato decurtato del 15% per il degrado d'uso; questo Giudice ritiene equi e congrui sia le valutazioni compiute dal C.t.u., che l'abbattimento di valore da esso operato.
Pertanto, i danni riportati dagli attori in seguito all'allagamento possono così descriversi e quantificarsi:
- per l'attrice : a) svuotamento locale dall'acqua Parte_1 con autospurgo, quota parte € 213,50; b) intervento carroattrezzi per trasporto vettura Renault Targa EJ 100 RJ e rimessa in carreggiata da box sotterraneo: € 122,00; c) riparazione della basculante: € 200,00; d) riparazione autovettura Renault Clio targata EJ 100 RJ: €600,00; e) per nocumento albero di Natale, impastatrice Kenwood, stirella Polti, aspiracenere, n.2 ventilatori, n. 2 casse acustiche Kenwood, albero di
Natale Ikea, addobbi Natalizi, n. 6 sedie da cucina, n. 4 sedie da sala, n. 2 armadietti, scrivania;
in totale € 635,80; f) ripristino locale e tinteggiatura
(quota parte): € 1.000,00; per un importo complessivo di € 6.671,30;
- per gli attori e a) svuotamento Parte_3 Parte_2 locale dall'acqua con autospurgo, quota parte: € 213,50; b) intervento carroattrezzi per trasporto vettura Fiat Panda targata FA 929 HZ e rimessa in carreggiata da box sotterraneo: € 122,00; c) lavaggio autovettura: €
160,00; d) riparazione autovettura Fiat Panda targata FA 929 HZ: €
1.115,00; e) per nocumento cyclette fitness magnetica, panca per addominali, culla neonato, passeggino pieghevole, multimetro digitale, lampada emergenza, elettropompa Lowara, serie luci natalizie, cercafase digitale, decoder, saldatore stagno, smerigliatrice, multimetro analogico, modem Vodafone, trapano Black & Decker, pc portatile, borsa attrezzi elettricista, libri di testo scuole elementari e medie, albero di Natale e addobbi, c di fumetti: in totale € 1.137,30; f) ripristino locale e tinteggiatura (quota parte): € 1.000,00; per un importo complessivo di €
3.747,80.
Al pagamento di tali importi in favore degli attori va pertanto condannato il alla cui soccombenza nei loro Controparte_1 confronti segue anche il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del 30% per l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: 1) in accoglimento, per quanto di ragione, delle domande attoree, dichiara il responsabile in via esclusiva dei danni Controparte_1 subiti dagli attori in data 04.07.2020 in conseguenza dell'allagamento del loro locale in alla via Archimede 10 e, per l'effetto, lo condanna al CP_1 pagamento della somma di € 6.671,30 in favore di e Parte_1 della somma di € 3.747,80 in favore di e Parte_3 Parte_2 oltre interessi al tasso legale dalla liquidazione al soddisfo;
2) condanna il al pagamento in favore degli Controparte_1 attori delle spese e dei compensi di giudizio, liquidati in complessivi €
3.817,90, di cui € 264,00 per esborsi ed € 3.553,90 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico del esborsi e Controparte_1 compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di causa;
4) rigetta la domanda di manleva proposta dal Controparte_1 nei confronti del e quella avanzata da quest'ultimo nei CP_3 confronti della compagnia assicurativa ; CP_5
5) condanna gli attori, in solido fra loro, al pagamento in favore di e di CP_2 Controparte_5 delle spese e dei compensi di giudizio, liquidati per la prima in complessivi
€ 3.790,90 (di cui € 264,00 per esborsi ed € 3.553,90 per compensi), e per la seconda in complessivi € 3.553,90 per compensi, entrambi da maggiorarsi del rimborso forfettario al 15%, di cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 21 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5520/2021 r.g.
T R A
(c.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f.: e (c.f.: CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro Angelo Memmi C.F._3 come da mandato in atti, attori
E
(c.f.: , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Casarano (LE), rappresentato e difeso dall'Avv.
VA SA come da mandato in atti, convenuto
NONCHE'
(già ) (p. iva: ), con CP_2 CP_3 P.IVA_2 sede in Pagani (SA), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Califano del Foro di Nocera
Inferiore (SA), chiamato in causa
E NEI CONFRONTI DI
(p.iva: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante p.t., corrente in Presicce (LE), chiamata in causa contumace
E
Controparte_5
[...] [...] (c.f. e P.Iva: ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_4
p.t., con sede in Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Orlandoni del Foro di Como come da mandato in atti, ulteriore chiamata in causa avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
Conclusioni delle parti: Nell'udienza di discussione del 15 dicembre
2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione datato 19.06.2021 ed i coniugi Parte_1
e convenivano in giudizio il Parte_3 Parte_2 CP_1 dinanzi al Tribunale di Lecce esponendo: - di essere tutti
[...] residenti in un edificio multipiano, sito in alla via Archimede n. CP_1
10, sviluppantesi su tre livelli: un piano seminterrato (adibito a garage e deposito comuni), un piano rialzato ed un piano primo (destinati ad abitazione); - che in data 04.07.2020, all'interno del piano seminterrato, si era verificato un fenomeno di allagamento generato dalle acque meteoriche provenienti dalla pubblica via, che, dopo aver superato il marciapiede, si erano riversate nel seminterrato, investendo e danneggiando mobili, suppellettili, masserizie e due autovetture;
- che l'evento in questione era da ricondursi all'insufficienza delle misure volte ad evitarne il verificarsi (nello specifico, all'inadeguatezza del sistema di deflusso delle acque meteoriche e all'intasamento con rifiuti e fogliame delle caditoie) e, dunque, ad esclusiva colpa e responsabilità del CP_1
responsabile della custodia e manutenzione delle strade;
- che
[...]
l'allagamento aveva causato ingenti ed irreparabili danni a mobili, suppellettili, masserizie ed autovetture poste in quel momento all'interno dell'immobile, richiedendo anche l'intervento di un autospurgo per svuotare l'ambiente, nonché di un carroattrezzi per rimorchiare le autovetture;
- che, in particolare, aveva subito danni per Parte_1 complessivi € 12.899,29 (di cui € 213,50 per intervento autospurgo, €
122,00 per intervento carro attrezzi, € 312,20 per riparazione basculante,
€ 10.418,59 per riparazione autovettura Renault Clio targata EJ100RJ, €
833,00 per vari oggetti e suppellettili, € 1.000,00 per quota parte lavori di ripristino locali e tinteggiatura); - che i coniugi e Parte_3 Pt_2
[...] [...] avevano subito danni per complessivi € 4.358,50 (di cui € 213,50
[...] per intervento autospurgo, € 122,00 per intervento carro attrezzi, €
1.235,00 per riparazione Autovettura Fiat Panda targata FA929HZ, €
160,00 per il relativo lavaggio, € 1.628,00 per vari oggetti e suppellettili, €
1.000,00 per quota parte lavori di ripristino locale e tinteggiatura); - che a nulla erano valsi i tentativi di comporre in via stragiudiziale la controversia con il e l'invito alla negoziazione assistita rivoltagli;
Controparte_1 concludevano chiedendo: A) accertare e dichiarare che l'evento de quo si era verificato per colpa esclusiva dell'Ente convenuto e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€ 12.899,29 ed in favore di e della Parte_3 Parte_2 somma di € 4.358,50, o di altre determinate in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto;
B) con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa depositata in data 14.10.2021 si costituiva in giudizio il che, puntualmente contestato l'avverso narrato, Controparte_1 dedotto e domandato, chiedeva:
1. autorizzare la chiamata in causa del
(appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti solidi CP_3 urbani comunali) perché manlevasse e tenesse indenne l'Ente comunale in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea e perché lo manlevasse per tutte le spese di giudizio;
2. dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza degli elementi di cui all'art. 163, comma 3, nn. 3) e
4), c.p.c.; 3. rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
4. in subordine, accertare e dichiarare il Controparte_1 esente da ogni responsabilità per l'occorso, da attribuirsi al CP_3
5. in ulteriore subordine, in ipotesi di condanna anche parziale del
[...] al pagamento di somme in favore degli attori, dichiarare il CP_1
tenuto a manlevare e tenere indenne l'Ente per gli CP_3 importi che esso fosse stato tenuto a corrispondere loro e, conseguentemente, condannare il al relativo pagamento CP_3 in favore del o comunque accertare e dichiarare il diritto di CP_1 regresso di questo nei confronti del per i medesimi importi;
6. CP_3 in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite. Autorizzata ed eseguita la chiesta chiamata, con comparsa depositata in data 27.05.2022 si costituiva in giudizio il CP_3 che, impugnato e contestato quanto ex adverso allegato e richiesto, chiedeva: in via preliminare: 1) autorizzare la chiamata in causa di
[...]
(subappaltatrice del servizio di pulizia delle caditoie Controparte_4 comunali) e (con cui era assicurato per la Controparte_5 responsabilità civile verso terzi); 2) dichiarare inammissibili, improcedibili e/o nulle le domande degli attori e del;
3) dichiarare Controparte_1 il suo difetto di legittimazione passiva, con condanna del CP_1
e degli attori, nei limiti delle rispettive responsabilità, al
[...] pagamento delle spese di lite del e dei terzi, la cui CP_3 chiamata in causa era stata determinata dal comportamento processuale delle parti principali, con manleva del dal pagamento di CP_3 ogni somma che avesse dovuto pagare dei confronti di chiunque;
nel merito: 4) rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto, con condanna del e degli attori, nei limiti Controparte_1 delle rispettive responsabilità, al pagamento delle spese di lite del e dei terzi, la cui chiamata in causa era stata determinata CP_3 dal comportamento processuale delle parti principali, con manleva del dal pagamento di ogni somma che avesse dovuto pagare CP_3 dei confronti di chiunque;
5) in subordine, ove fosse stato accertato che l'evento si era verificato, anche parzialmente, a causa della cattiva pulizia delle caditoie effettuata dalla in data 19.06.2020, Controparte_4 dichiararla tenuta a manlevare e/o tenere indenne il dal CP_3 pagamento di qualsiasi somma e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quanto dovuto alle altre parti, nonché al ristoro delle spese di lite del
; 6) gradatamente, ove fosse emerso che l'evento si era CP_3 verificato, anche in parte, per responsabilità del per un CP_3 rischio coperto dalla polizza assicurativa vigente all'epoca con la
[...]
dichiararla tenuta a manlevare e/o tenere indenne il Controparte_5
dal pagamento di qualsiasi somma che fosse stato tenuto CP_3
a versare e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quanto dovuto alle altre parti, nonché al ristoro delle spese di lite del ; in CP_3 subordine, condannare il e gli attori, nei limiti delle Controparte_1 rispettive responsabilità, al pagamento delle spese di lite di CP_4
la cui chiamata era stata determinata dalla genericità delle domande
[...] avanzate nei confronti del e del comportamento
CP_3 processuale delle parti principali, con manleva del dal
CP_3 pagamento di ogni somma che fosse stato tenuto a versare nei confronti di chiunque;
7) in via ulteriormente gradata, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda attorea, accertare l'entità delle rispettive colpe e la graduazione del relativo onere risarcitorio in capo al ,
CP_3 alla e al conseguentemente, Controparte_4 Controparte_1 accertato che l'evento si era verificato, anche parzialmente, per responsabilità del per un rischio coperto dalla polizza
CP_3 assicurativa vigente all'epoca con la dichiararla Controparte_5 tenuta a manlevare e/o tenere indenne il dal pagamento di
CP_3 qualsiasi somma fosse stato tenuto a versare e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quanto dovuto alle altre parti, nonché al ristoro delle spese di lite del;
8) in ipotesi di accoglimento totale o parziale
CP_3 dell'avversa domanda con dichiarazione di responsabilità totale e/o parziale del , dichiarare la tenuta
CP_3 Controparte_5
a manlevarlo e/o tenerlo indenne dal pagamento di ogni somma;
per l'effetto, condannare gli attori e/o il convenuto al pagamento delle spese di lite di ed la cui chiamata in Controparte_4 Controparte_5 causa era stata determinata dal comportamento processuale delle parti principali, con manleva del dal pagamento di ogni CP_3 somma dei confronti loro confronti.
Autorizzata ed eseguita la chiesta chiamata, con comparsa depositata in data 28.10.2022 si costituiva in giudizio la
[...] che, nell'impugnativa di quanto ex Controparte_5 adverso dedotto e domandato, opponeva al tutte le CP_3 limitazioni, le franchigie e i massimali previsti dal contratto assicurativo nonché la franchigia fissa e assoluta di € 2.500,00 prevista dalla polizza per ogni sinistro e chiedeva, previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei suoi confronti in quanto infondata in fatto e in diritto, con rifusione di spese e compensi di causa.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; escussi i testi indicati e ammessi;
disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio; precisate le conclusioni nelle note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza cartolare del 03.09.2025; disposta la sostituzione del magistrato assegnatario della causa, nell'udienza di discussione del 15.12.2025, precisate nuovamente le conclusioni e previo deposito di note conclusive, il Tribunale riservava la causa in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del terzo
[...] ritualmente chiamato in giudizio e rimasto non costituito. Controparte_4
Nel merito, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode;
il danneggiato deve pertanto provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, che sussiste se il nocumento sia stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa sia insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; fornita detta prova, il custode
-per ottenere l'esonero da responsabilità- deve provare che il danno si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza e cioè con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze concrete del caso.
Orbene, in giudizio è emerso che in data 04.07.2020 l'immobile al piano seminterrato degli attori, sito in alla via Archimede civico CP_1
10, a causa dell'acqua piovana che dalla strada era tracimata all'interno, subiva un allagamento (che raggiungeva l'altezza di m. 1,80), investendo e danneggiando mobili, suppellettili e due autovetture ivi ricoverate, i cui danni egli aveva puntualmente verificato e stimato nella propria relazione di perizia (così il teste , tecnico di parte attrice). Testimone_1
E' emerso altresì che negli ultimi anni in estate si erano verificati diversi fenomeni di precipitazioni di pioggia (così la teste indifferente
, presidente della Protezione civile di dal 2023). Testimone_2 CP_1
E' emerso ancora che quello del 04.07.2020 fu un evento di pioggia molto intensa e che, quando vi erano forti piogge, in via Archimede si verificavano allagamenti (così il teste indifferente ); tanto, a Testimone_3 riprova della reiterazione in loco di tali avvenimenti e della loro non eccezionalità.
Dalla relazione del C.t.u. prof. disposta in corso di Persona_1 giudizio (le cui conclusioni questo Giudice condivide nei limiti di cui di seguito, in quanto congruamente motivate dal punto di vista logico e tecnico e frutto di accurate verifiche e indagini in loco) si evince: - che il sistema di raccolta delle acque meteoriche presente su via Archimede in non appariva adeguato a causa dell'insufficiente numero di CP_1 caditorie presenti;
- che su via Archimede vi era un pozzo assorbente per lo smaltimento delle acque piovane e che la strada era realizzata con una pendenza opposta rispetto ad esso, sicché l'anomala conformazione dei luoghi determinava all'altezza del civico 10, in caso di pioggia, un accumulo di acqua che superava l'altezza del marciapiedi;
- che le cause dell'allagamento del locale attoreo erano da individuarsi nell'inadeguatezza del sistema di deflusso delle acque meteoriche;
- che a pochi metri dal pozzo assorbente vi erano alberi ad alto fusto la cui defoliazione poteva ostruire l'assorbimento delle caditoie.
In ordine a tale ultimo aspetto, alcuni dei testi escussi hanno riferito di aver constatato la presenza di fogliame e detriti sulle caditoie di via
Archimede nel corso e successivamente all'evento temporalesco del
04.07.2020 (presenza che ben poteva essere determinata dal deflusso delle acque lungo la via e dalla defoliazione degli alberi posti nei pressi in conseguenza della caduta della pioggia), mentre nulla è emerso sulle condizioni di dette caditoie anteriormente all'evento e, in particolare, se - prima del temporale del 04.07.2020- vi fossero impedimenti tali da influire sull'assorbimento delle acque piovane e/o se le caditoie fossero ostruite.
Di contro, in giudizio è stato documentato (nonché sostanzialmente confermato dai testi escussi , Testimone_4 Testimone_5 [...]
e ) che gli ultimi interventi di pulizia Tes_6 Testimone_7 ordinaria delle caditoie in zona via Archimede furono effettuati nei giorni 4, 5 e 8 giugno 2020, circa un mese prima del sinistro e che un'ulteriore operazione di spurgo venne eseguita il 19 giugno 2020, ovvero appena 15 giorni prima dell'allagamento; interventi tutti assistiti dal successivo rilascio di certificato di Regolare Esecuzione delle pulizie;
tanto esclude qualsiasi ipotesi di negligenza manutentiva da parte del CP_3
(e della subappaltatrice , cui era stato affidato dal Controparte_4 il servizio di manutenzione e pulitura delle caditoie, essendo CP_1 stata eseguita la pulizia di dette caditoie secondo le cadenze contrattualmente previste dall'ente comunale appaltatore.
Quanto alla gestione del verde urbano (potatura, pulizia straordinaria del fogliame), di competenza comunale, non v'è prova che il convenuto, per prevenire ed evitare che la presenza di alberature CP_1 nei pressi del pozzo drenante di via Archimede potesse inficiare il buon funzionamento dei sistemi di raccolta delle acque piovane, abbia posto in essere opportuni interventi mitigativi (come installare cestelli paracaditoie anti-foglia, intensificare le pulizie in certi periodi, etc.).
Inoltre, considerata la frequenza con cui forti piogge e alluvioni ormai si verificano, e stante la reiterazione nel tempo di allagamenti nella zona ove insiste l'immobile attoreo (circostanza emersa in giudizio), deve escludersi che l'evento temporalesco del 04.07.2020 abbia costituito per sé solo una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'occorso e che esso integri il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode della strada e del sistema di smaltimento delle acque piovane.
La responsabilità per i danni subiti dagli attori in seguito all'allagamento del loro immobile va pertanto riferita in via esclusiva al
custode di tali beni pubblici, non solo per aver Controparte_1 omesso di adeguare per tempo il numero di caditoie su via Archimede e modificare la pendenza della strada in modo da agevolare il deflusso delle acque meteoriche verso il pozzo assorbente, ma anche per aver mancato di porre in essere in via preventiva tutte le attività necessarie a monitorare e gestire lo stato dei luoghi e a prevenire allagamenti delle proprietà private
(quantomeno mediante il contenimento della defoliazione al suolo degli alberi presenti nei pressi del pozzo assorbente).
Va pertanto rigettata la domanda di manleva proposta dal
[...]
nei confronti del e quella avanzata da CP_1 CP_3 quest'ultimo nei confronti della compagnia assicurativa e di CP_5 [...]
Controparte_4
In forza del principio di causazione – che, unitamente a quello della soccombenza, regola il riparto delle spese di lite- il rimborso delle spese processuali sostenute dai terzi chiamati in garanzia costituitisi in giudizio deve essere posto a carico degli attori, atteso che la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dagli attori stessi e queste sono risultate (in parte) infondate (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 6144/2924); tali spese vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del 30% per l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto.
In ordine ai pregiudizi sofferti dagli attori, dall'elaborato a firma del
C.t.u. prof. si ricava condivisibilmente che, nel corso delle Per_1 operazioni peritali, dei beni indicati come danneggiati dagli attori e confermati in giudizio dal teste (sia nella loro esistenza nel Tes_8 locale, sia del nocumento da essi risentito), alcuni non erano più presenti
(in quanto già smaltiti dai proprietari, e, quindi, erano stati esclusi dal conteggio finale), altri non presentavano danni (a loro volta esclusi dal conteggio) e di altri ancora la richiesta di ristoro risultata eccessiva (e nell'elaborato era stata adeguatamente contenuta); inoltre, il valore dei beni ritenuti idonei per la quantificazione finale è stato decurtato del 15% per il degrado d'uso; questo Giudice ritiene equi e congrui sia le valutazioni compiute dal C.t.u., che l'abbattimento di valore da esso operato.
Pertanto, i danni riportati dagli attori in seguito all'allagamento possono così descriversi e quantificarsi:
- per l'attrice : a) svuotamento locale dall'acqua Parte_1 con autospurgo, quota parte € 213,50; b) intervento carroattrezzi per trasporto vettura Renault Targa EJ 100 RJ e rimessa in carreggiata da box sotterraneo: € 122,00; c) riparazione della basculante: € 200,00; d) riparazione autovettura Renault Clio targata EJ 100 RJ: €600,00; e) per nocumento albero di Natale, impastatrice Kenwood, stirella Polti, aspiracenere, n.2 ventilatori, n. 2 casse acustiche Kenwood, albero di
Natale Ikea, addobbi Natalizi, n. 6 sedie da cucina, n. 4 sedie da sala, n. 2 armadietti, scrivania;
in totale € 635,80; f) ripristino locale e tinteggiatura
(quota parte): € 1.000,00; per un importo complessivo di € 6.671,30;
- per gli attori e a) svuotamento Parte_3 Parte_2 locale dall'acqua con autospurgo, quota parte: € 213,50; b) intervento carroattrezzi per trasporto vettura Fiat Panda targata FA 929 HZ e rimessa in carreggiata da box sotterraneo: € 122,00; c) lavaggio autovettura: €
160,00; d) riparazione autovettura Fiat Panda targata FA 929 HZ: €
1.115,00; e) per nocumento cyclette fitness magnetica, panca per addominali, culla neonato, passeggino pieghevole, multimetro digitale, lampada emergenza, elettropompa Lowara, serie luci natalizie, cercafase digitale, decoder, saldatore stagno, smerigliatrice, multimetro analogico, modem Vodafone, trapano Black & Decker, pc portatile, borsa attrezzi elettricista, libri di testo scuole elementari e medie, albero di Natale e addobbi, c di fumetti: in totale € 1.137,30; f) ripristino locale e tinteggiatura (quota parte): € 1.000,00; per un importo complessivo di €
3.747,80.
Al pagamento di tali importi in favore degli attori va pertanto condannato il alla cui soccombenza nei loro Controparte_1 confronti segue anche il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del 30% per l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: 1) in accoglimento, per quanto di ragione, delle domande attoree, dichiara il responsabile in via esclusiva dei danni Controparte_1 subiti dagli attori in data 04.07.2020 in conseguenza dell'allagamento del loro locale in alla via Archimede 10 e, per l'effetto, lo condanna al CP_1 pagamento della somma di € 6.671,30 in favore di e Parte_1 della somma di € 3.747,80 in favore di e Parte_3 Parte_2 oltre interessi al tasso legale dalla liquidazione al soddisfo;
2) condanna il al pagamento in favore degli Controparte_1 attori delle spese e dei compensi di giudizio, liquidati in complessivi €
3.817,90, di cui € 264,00 per esborsi ed € 3.553,90 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico del esborsi e Controparte_1 compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di causa;
4) rigetta la domanda di manleva proposta dal Controparte_1 nei confronti del e quella avanzata da quest'ultimo nei CP_3 confronti della compagnia assicurativa ; CP_5
5) condanna gli attori, in solido fra loro, al pagamento in favore di e di CP_2 Controparte_5 delle spese e dei compensi di giudizio, liquidati per la prima in complessivi
€ 3.790,90 (di cui € 264,00 per esborsi ed € 3.553,90 per compensi), e per la seconda in complessivi € 3.553,90 per compensi, entrambi da maggiorarsi del rimborso forfettario al 15%, di cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 21 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)