Art. 55.
E' autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di lire 1.200.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell' articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell' articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.
E' autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di lire 1.200.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell' articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell' articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.