Articolo 55 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 54Articolo 56
Versione
14 marzo 1965
Art. 55.
E' autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di lire 1.200.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell' articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell' articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.
Entrata in vigore il 14 marzo 1965